Legge regionale 25 novembre 1988, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO I
 VARIAZIONI
AL BILANCIO PLURIENNALE 1988- 1990
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1988
Art. 10
 
1. Nella tabella << C >> - 2 lettera b), riguardante le variazioni in aumento ai capitoli di spesa, in termini di cassa, approvate con l' articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene stralciato il capitolo 4854 con l' importo di lire 700 milioni e lo stanziamento del capitolo 1082 viene modificato in lire 62.733.890.581.
Art. 11
 
1. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno ventennale, assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per le finalità previste dal numero 2) dell' articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ed iscritto sui capitoli 563 dello stato di previsione dell' entrata e 6942 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 nella misura di lire 88.893.400 per ciascuno degli anni dal 1991 al 2007, vengono elevate di lire 106.600 per ciascuno degli anni medesimi, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
2. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificato dall' articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ed iscritto sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 160 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
3. Le annualità successive al 1990 del limite d' impegno quinquennale assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, verranno iscritte nella misura di lire 20 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1988-1990 con la tabella << C >> (variazioni in aumento), allegata alla presente legge.
Art. 12
 
1. Alla copertura della spesa di lire 18.415.100.000 - relativa all' anno 1988 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (art. 2 - lire 15.505.100.000) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con i successivi articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21 (lire 2.910 milioni), si provvede:
a) per lire 8.075 milioni, con le maggiori entrate previste dalla tabella << A >>;
b) per lire 7.191.100.000, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 750 - lire 1.700 milioni, di cui lire 500 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 3 febbraio 1988;
- capitolo 932 - lire 1.450 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988;
- capitolo 933 - lire 541.600.000 corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 3 febbraio 1988;
- capitolo 934 - lire 1.900 milioni corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 5 del 16 febbraio 1988;
- capitolo 2814 - lire 1.000 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 7 del 2 marzo 1988;
- capitolo 7055 - lire 100 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 128 del 4 marzo 1988;
- capitolo 7164 - lire 499.500.000, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 145 dell' 8 marzo 1988;
c) per le restanti lire 3.149 milioni, con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1987 con il rendiconto generale per l' esercizio 1987, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1541 del 23 marzo 1988, rettificata con deliberazione della Giunta regionale n. 3384 del 10 giugno 1988.

2. Alla copertura della maggior spesa di lire 1.050 milioni per l' anno 1989 previste dagli articoli 13 e 18, si provvede con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).
3. Alla copertura della maggior spesa di lire 50 milioni per l' anno 1990 previste dall' articolo 13, si provvede con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tabella << B >> (articolo 2).
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 13
 Interventi d' ufficio
in materia di bellezze naturali
(programma 1.1.1.)
1. Per provvedere agli eventuali interventi relativi alle demolizioni d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, previste dal combinato disposto di cui all' articolo 7, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29, e all' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito alla Rubrica n. 10 - programma 1.1.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI - il capitolo 2340 (1.2.141.2.06.29) con la denominazione << Spese per la demolizione d' ufficio di opere, abusivamente eseguite, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
2. Il predetto capitolo 2340 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
Art. 22
1. Per la realizzazione del programma regionale approvato con delibera della Giunta regionale n. 983, del 26 febbraio 1988 ai sensi dell' art. 61, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità Europea, è autorizzata - per il settore agricolo - la spesa complessiva, di lire 1.467 milioni per l' anno 1988, così suddivisa tra i diversi interventi di cui ai paragrafi 1, 3, 5 e 6 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 1401/1986:
- lire 892 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 1;
- lire 135 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 3;
- lire 376 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 5;
- lire 64 milioni per gli interventi di cui al paragrafo 6.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, vengono istituiti alla Rubrica n. 22 - programma 3.1.5. - Spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - i seguenti capitoli:
- capitolo 7488 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento dell' infrastruttura rurale - quota regionale - (art. 2, paragrafo 1, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 892 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7490 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso l' attuazione della ricomposizione fondiaria, ivi compresa la ricomposizione volontaria delle superfici agricole - quota regionale - (art. 2, paragrafo 3, Regolamento CEE, n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 135 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7492 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento delle superfici agricole di proprietà privata - quota regionale - (art. 2, paragrafo 5, Regolamento CEE n. 1401 del 6 maggio 1986) >> e con lo stanziamento di lire 376 milioni per l' anno 1988;
- capitolo 7494 (2.1.243.5.10.10) con la denominazione: << Contributi volti ad accelerare lo sviluppo agricolo nelle zone svantaggiate attraverso il miglioramento e la creazione di infrastrutture collettive che favoriscono l' agriturismo - quota regionale - (art. 2, paragrafo 6, Regolamento CEE n. 1401) >> e con lo stanziamento di lire 64 milioni per l' anno 1988.

Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO III
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
CHE NON COMPORTANO MAGGIORI SPESE
Art. 27
 Personale
(programma 0.6.1.)
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 3 dell' articolo 28 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come inserito con l' articolo 7 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, fanno carico al capitolo 228 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. Nella denominazione del predetto capitolo 228 viene aggiunta la locuzione << Nonché l' elaborazione di prove di selezione >>.
Art. 31
 Difesa del suolo
(programma 1.4.2.)
1. Per provvedere all' eventuale esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito << per memoria >> alla Rubrica n. 12 - programma 1.4.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 4172 (1.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' esecuzione d' ufficio di lavori ed opere su terreni soggetti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell' undicesimo comma dell' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (spesa obbligatoria) >>.
2. Il predetto capitolo 4172 viene inserito nell' elenco n. 2 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 ed al bilancio per l' anno 1988.
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera v), L. R. 10/2012
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010