Legge regionale 18 maggio 1988, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 19/05/1988

Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 50, comma 1, L. R. 8/1991
2 Integrata la disciplina della legge da art. 31, comma 1, L. R. 35/1995
3 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante contratti di lavoro a termine, personale per un numero non superiore a ventotto unità, di cui undici nella qualifica funzionale di consigliere, undici in quella di segretario e sei in quella di coadiutore.
2. Per le esigenze connesse alla fase di prima attuazione delle funzioni amministrative delegate in base all' articolo 8, comma 1, del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, in relazione alle competenze del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di quattro consiglieri con profilo professionale urbanista e di quattro segretari con profilo professionale geometra - disegnatore.
4. Per sopperire all' evasione delle domande tavolari arretrate, anche a seguito dell' introduzione del processo di automazione delle procedure tavolari, sono assegnati al Servizio del libro fondiario sei segretari con profilo professionale segretario contabile e tre coadiutori, assunti ai sensi del comma 1.
5. Per le esigenze connesse con la prima attuazione della nuova normativa in materia di politica industriale e con l' avvio del connesso sistema di monitoraggio delle imprese industriali della regione è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di due consiglieri in possesso di laurea in economia e commercio.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 2
 
1. L' assunzione del personale di cui all' articolo 1, comma 2, nonché dei segretari contabili di cui allo stesso articolo 1, comma 4, avviene, anche qualora sia trascorso il termine di cui all' articolo 29, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, mediante recupero, complessivamente, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 5 giugno 1986, n. 172/Pers., del concorso pubblico ad un posto di consigliere in prova con profilo professionale di consigliere urbanista, o da quella approvata con DPGR 12 gennaio 1988, n. 12/Pers., del concorso pubblico a cinque posti di consigliere in prova con profilo professionale di ispettore forestale, di quattro unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 18 aprile 1986, n. 134/Pers., del concorso pubblico a tre posti di segretario in prova con profilo professionale di geometra - disegnatore e di sei unità dalla graduatoria di merito approvata con DPGR 10 novembre 1987, n. 385/Pers., del concorso pubblico a otto posti di segretario in prova con profilo professionale di segretario contabile.
3. Il personale di cui al comma 2 dovrà possedere i requisiti previsti per l' accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.
5. Le domande di ammissione devono essere presentate o fatte pervenire alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, Servizio affari generali - organizzazione e metodi, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 20/1989
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 20/1989