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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 469

Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

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Testo in vigore dal:  1-12-1987

Art. 8

Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, che già non spettino per competenza propria alla regione Fr.-V.G., vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto speciale.
2. Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R.
n. 616, se riguardano materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Fr.-V.G. per la parte che già non le spetti per competenza propria.
3. Le funzioni già delegate alla regione Fr.-V.G. in materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa.
4. Le funzioni trasferite con il D.P.R. n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione Fr.-V.G., sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio.
5. Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
Note all'art. 8, comma 1:
- Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.
- Il testo dell'art. 10 dello statuto speciale è il seguente:
"Art. 10. - Lo Stato può, con legge, delegare alla regione, alle province ed ai comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
Le amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il presidente della giunta regionale.
Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato".

Note all'art. 8, comma 2:
Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.
Per il testo dell'art. 4 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 3:
Per il testo dell'art. 4 dello statuto speciale si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 4:
Per il titolo del D.P.R. n. 616/1977 si veda nelle note all'art. 6, comma 1.

Nota all'art. 8, comma 5:
Il testo dell'art. 31 del D.P.R. n. 902/1975 (Norme di attuazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia) è il seguente:
"Art. 31. - Le funzioni delegate alle regioni mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 dei 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che già non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto regionale.
Sono altresì delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilità, occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilità e dichiarazioni d'indifferibilità e d'urgenza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale.
Salvo quanto stabilito nell'art. 45 dello statuto regionale, nell'art. 30 del decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e nell'art. 25 del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce.
Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.
In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".