Legge regionale 18 maggio 1988, n. 31 - TESTO VIGENTE dal 19/05/1988

Assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per esigenze eccezionali connesse all' esercizio di particolari funzioni.
Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, mediante contratti di lavoro a termine, personale per un numero non superiore a ventotto unità, di cui undici nella qualifica funzionale di consigliere, undici in quella di segretario e sei in quella di coadiutore.
2. Per le esigenze connesse alla fase di prima attuazione delle funzioni amministrative delegate in base all' articolo 8, comma 1, del DPR 15 gennaio 1987, n. 469, in relazione alle competenze del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di quattro consiglieri con profilo professionale urbanista e di quattro segretari con profilo professionale geometra - disegnatore.
4. Per sopperire all' evasione delle domande tavolari arretrate, anche a seguito dell' introduzione del processo di automazione delle procedure tavolari, sono assegnati al Servizio del libro fondiario sei segretari con profilo professionale segretario contabile e tre coadiutori, assunti ai sensi del comma 1.
5. Per le esigenze connesse con la prima attuazione della nuova normativa in materia di politica industriale e con l' avvio del connesso sistema di monitoraggio delle imprese industriali della regione è autorizzata, ai sensi del comma 1, l' assunzione di due consiglieri in possesso di laurea in economia e commercio.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996