Legge regionale 18 novembre 1987, n. 38 - TESTO VIGENTE dal 12/03/2003

Variazioni al Bilancio pluriennale 1987-1989 ed al Bilancio di previsione per l' anno 1987 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
Art. 13
 Contributi a Comuni per apprestamento aree
produttive di interesse comunale
nei territori montani (programma 3.2.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, e dall' articolo 33 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, come modificato con il secondo comma dell' articolo 21 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987, specificatamente destinata all' apprestamento delle aree produttive previste dagli strumenti urbanistici dei Comuni situati nei territori montani, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali a ciò necessari.
Art. 15
 Opere pubbliche e di pubblico interesse
(programma 2.5.1.)
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 50 milioni per l' anno 1987.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
5. L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 36 milioni.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 36 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
9. L' onere complessivo di lire 108.000.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 108.000.000.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 16
 Strutture socio - assistenziali
(Programma 2.1.7)
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, corredata da un prospetto dimostrativo delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 1987 da parte dei predetti Enti che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali. Gli Enti medesimi saranno tenuti a presentare, a dimostrazione dell' utilizzo dei finanziamenti, il conto consuntivo dell' esercizio 1987.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti previsti dall' articolo 30, comma 7, della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, finanziamenti straordinari al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986.
6. I finanziamenti saranno concessi su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti il disavanzo, alla Direzione regionale del lavoro e dell' assistenza sociale.
7. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
10. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1987.