1. Ai fini dell' applicazione dell'
articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e dell' articolo 30, quinto comma, della
legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per il triennio 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, al personale collocato a riposto anteriormente al 2 gennaio 1985 la retribuzione pensionabile viene determinata computando per gli anni 1985 e 1986 gli importi dell' assegno di cui all'
articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22, nella misura rispettivamente ivi prevista per i medesimi anni e per l' anno 1987 l' aumento contrattuale di cui all' articolo 16, secondo comma, della presente legge, decurtato dell' importo del suddetto assegno e previo recupero degli acconti sui futuri miglioramenti eventualmente gią erogati ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1986, n. 22.
2. Per il personale in quiescenza di cui all'
articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e per il personale che si sia avvalso della facoltą di cui all' articolo 115 della medesima legge, l' adeguamento per il triennio 1985-1987, ha luogo, qualora detto personale non abbia gią usufruito dei benefici di cui al
secondo comma dell' articolo 1 del decreto - legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 marzo 1985, n. 72, e di cui all'
articolo 1 del decreto - legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito con modificazioni dall'
articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 341, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.