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DECRETO-LEGGE 10 maggio 1986, n. 154

Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1986, n. 341 (in G.U. 11/07/1986, n.159).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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Testo in vigore dal:  1-1-1999
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, che ha prorogato l 30 aprile 1986 gli stipendi provvisori dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 ottobre 1986, il trattamento economico provvisorio del predetto personale, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui al disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento (atto Camera n. 1820);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, come determinato dall'articolo 1 del decreto medesimo, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica con l'incremento del 42 per cento a decorrere dal 1 maggio 1986.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto (con l'art. 26 comma 3) che il presente articolo "si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1 maggio 1986, del trattamento economico dei diri genti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72."