Art. 3
1. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all' articolo 2 nell' espletamento delle procedure concorsuali relative, sono da considerarsi a tutti gli effetti come attività di servizio ed i compensi da corrispondere per le stesse si configurano quali erogazioni aggiuntive al rispettivo trattamento economico.
2. Le prestazioni rese dai soggetti di cui all'
articolo 9, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, nell' espletamento delle procedure suindicate sono da considerarsi, altresì, come attività di servizio e sono equiparate, a tal fine, ai permessi previsti dall'
articolo 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 3, L. R. 20/2004