Art. 3
Per gli oneri previsti dalla presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale delle foreste - Categoria IX - il capitolo 6201 con la denominazione: << Spese per la prosecuzione, il completamento e l' esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica e per la revisione prezzi di opere già appaltate, da utilizzare, con le procedure previste dalla
legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come modificate ed integrate dalla presente legge, nei bacini montani delle aree colpite dagli eventi sismici del 1976, ai sensi dell'
articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 25.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detta somma, l' importo di lire 10.000 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1984 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 16/Rag. del 7 febbraio 1985.
Sul precitato capitolo 6201 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.