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LEGGE 11 novembre 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1986)
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Testo in vigore dal:  30-11-1982

Art. 2


Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilità, da ripartire negli anni 1982-85, sarà utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione - fino alla concorrenza di lire 30 miliardi - del serbatoio di Ravedis nel torrente Celina.
La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici.