Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54 - TESTO VIGENTE dal 19/06/2002

Finanziamento di opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Nuove norme di procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulico - forestale.
Art. 1
 
Per la prosecuzione, il completamento e l' esecuzione di opere di sistemazione idrogeologica, e per la revisione prezzi relativa ad opere già appaltate, da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, salvo le modifiche e integrazioni di cui al successivo articolo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1985 da utilizzare nei bacini montani dell' area colpita dagli eventi sismici del 1976, nei limiti e per gli effetti dell' articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 2
 
Per la realizzazione di dette opere si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, per interventi di sistemazione dei bacini idrografici, mediante la predisposizione di programmi pluriennali di intervento.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 24/1986
2 Primo comma sostituito da art. 11, comma 7, L. R. 13/1998
3 Primo comma abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 3
 
Sul precitato capitolo 6201 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 7 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.