Art. 30
I miglioramenti contrattuali di cui all' articolo 24 richiamato nel comma precedente vengono scaglionati secondo quanto disposto dall' articolo 25 della presente legge per il personale in attivitą di servizio.
Al personale collocato a riposo dal 2 gennaio 1982 i benefici previsti dal primo comma del presente articolo vengono applicati limitatamente alla parte non attribuita in attivitą di servizio e previo recupero dell' eventuale acconto corrisposto per effetto dell'
articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.
Per il personale in quiescenza di cui all'
articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e per il personale che si sia avvalso della facoltą di cui all' articolo 115 della medesima legge, l' adeguamento per il triennio 1982-1984, ha luogo, qualora detto personale non abbia gią usufruito dei benefici di cui al
secondo comma dell' articolo 1 del decreto - legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella
legge 20 novembre 1982, n. 869, e di cui al
secondo comma dell' articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 138, terzo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sulla parte dei benefici previsti dall' articolo 24 non ancora attribuita all' atto della cessazione dal servizio al personale di cui al precedente terzo comma, l' Amministrazione regionale erogherą un' anticipazione, salvo conguaglio, sull' adeguamento regionale definitivo, applicando l' aliquota relativa agli anni e mesi utili valutata all' atto della cessazione.