Legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Tabella C sostituita da art. 70, comma 4, L. R. 44/1988
2 Partizione di cui fa parte l'art. 20, abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
3 Tabella C sostituita da art. 27, comma 1, L. R. 8/1991
TITOLO I
 NORME SULLO STATO GIURIDICO
E TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE
CAPO II
Art. 2
 
All' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << non pensionabile >> è aggiunta la frase: << e non cumulabile con le indennità di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge >>.
La tabella A allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituita dalla Tabella A allegata alla presente legge.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 6
 
L' interpretazione autentica di cui all' articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, s' intende riferita anche, ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, alla disposizione di cui al quarto comma, primo alinea, dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 7
 
Il secondo e terzo comma dell' articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono sostituiti dai seguenti:

Il settimo comma del medesimo articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. >>

Le Tabelle B e C allegate alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituite dalle Tabelle B e C allegate alla presente legge.
Art. 8
 
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera m), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14
Ai fini della riduzione della spesa dell' Amministrazione regionale relativa al compenso del lavoro straordinario, vengono apportate le sottoindicate riduzioni ai limiti di lavoro straordinario previsti dalla vigente normativa.
Il primo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

Al secondo comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole << ed al personale assegnato a centralini multipli >>.
Al quarto comma dell' articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e modificato dall' articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è soppressa la frase << Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso ovvero a quella di agente tecnico, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali. >>.
Note:
1 Parole sostituite all'ottavo comma da art. 11, comma 2, L. R. 33/1987
2 Il confronto fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intende sostituito con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
3 Sesto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 15
 
Il personale in posizione di comando cui sia stato affidato l' incarico di cui all' articolo 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può optare per il compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi dell' articolo 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, computando lo stipendio nonché l' indennità integrativa speciale, o altra corrispondente indennità, in godimento presso l' Amministrazione di appartenenza.
Art. 16
 
All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di lire 1.000 orarie, 1.000 orarie, 1.400 orarie, così rideterminati dall' articolo 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono rispettivamente elevati a lire 1.100 orarie, lire 1.250 orarie, lire 1.800 orarie.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 19
 
Al primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, la parola << nono >> è sostituita dalla parola << undicesimo >>.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 26/1985
CAPO III
 Lavoro a tempo parziale
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 11/1990
TITOLO II
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
 Inquadramento economico del personale regionale
Aumenti contrattuali e scaglionamenti
Art. 23
 
L' anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l' anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.
L' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.
Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l' anzianità maturata presso la Regione e gli Enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d' impiego.
L' eventuale eccedenza risultante tra l' importo attribuito dall' 1 gennaio 1983 ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
2 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 40, comma 1, L. R. 8/1991
3 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 1, L. R. 20/1996
5 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
7 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
8 Vedi la disciplina transitoria del secondo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
9 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002
Art. 26
 
Per il personale che consegue il passaggio di qualifica ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, lo stipendio iniziale da detrarre, ai fini della determinazione del maturato in godimento di cui al precedente comma, è quello relativo alla qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta alla data del 31 dicembre 1982.
Al personale di cui all' articolo 25 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene attribuito, a decorrere dall' 1 gennaio 1983, un importo pari a quello della classe in corso di maturazione al 31 dicembre 1982 rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate alla medesima data, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita figli.
La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1980, n. 21, con effetto dalla data d' inquadramento e con riferimento alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni maturate al giorno precedente alla suddetta data.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 3, primo comma, L. R. 26/1985
2 Derogata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 5, L. R. 7/1991
3 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 20/1996
4 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 20/1996
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 2, L. R. 20/1996
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 11, comma 3, L. R. 20/1996
7 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 31, comma 3, L. R. 31/1997
8 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 69, comma 5, L. R. 1/1998
9 Vedi la disciplina transitoria del primo comma, stabilita da art. 62, comma 3, L. R. 9/1999
10 Derogata la disciplina del primo comma da art. 14, comma 13, L. R. 10/2002
Art. 27
 
Gli eventuali assegni personali non pensionabili di cui all' articolo 183, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in godimento all' 1 gennaio 1983 sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli eventuali importi rimanenti, a decorrere dall' 1 gennaio 1985, nel limite dell' ammontare dei benefici di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge attribuiti secondo le percentuali di scaglionamento indicate al precedente articolo 25.
Art. 29
 
Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, degli articoli 45 e 48 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 81, e dell' articolo 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, non può cumulare negli anni 1982, 1983 e 1984 i benefici contrattuali spettanti presso gli Enti di provenienza con l' aumento contrattuale indicato per l' anno 1982 dall' articolo 25, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l' aumento contrattuale stabilito dall' articolo 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all' articolo 25 della presente legge.
Al personale indicato al precedente comma, inquadrato nel corso dell' anno 1982, resta definitivamente attribuita e quindi assoggettata alle ritenute previdenziali ed assistenziali l' eventuale differenza tra l' importo dell' assegno attribuito ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza, riferibili al medesimo anno, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.
Al personale di cui al precedente comma ed a quello inquadrato nel corso dell' anno 1983, viene attribuito quale aumento contrattuale rispettivamente per gli anni 1983, 1984 e 1985 l' eventuale differenza tra l' importo dell' aumento contrattuale previsto all' articolo 24 della presente legge secondo le disposizioni contenute nell' articolo 25 della presente legge, detratta la somma dei benefici contrattuali, riferibili agli anni suddetti, conseguiti alla data d' inquadramento presso gli Enti di provenienza.
Per il personale inquadrato nell' anno 1983, nella determinazione dei suddetti benefici contrattuali, non si tiene conto degli eventuali importi attribuiti dagli Enti di provenienza a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.
CAPO II
 Norma di revisione contrattuale del trattamento
economico del personale in quiescenza
Art. 30
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il triennio 1 gennaio 1982 - 1 gennaio 1985, al personale collocato a riposo anteriormente al 2 gennaio 1982 la retribuzione pensionabile viene determinata computando per l' anno 1982 l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura prevista per il medesimo anno dall' articolo 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e per l' anno 1983 l' aumento contrattuale previsto dall' articolo 24 della presente legge, decurtato dell' importo del suddetto assegno e previo recupero degli acconti sui futuri miglioramenti eventualmente già erogati ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.
I miglioramenti contrattuali di cui all' articolo 24 richiamato nel comma precedente vengono scaglionati secondo quanto disposto dall' articolo 25 della presente legge per il personale in attività di servizio.
Per il personale in quiescenza di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' articolo 115 della medesima legge, l' adeguamento per il triennio 1982-1984, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui al secondo comma dell' articolo 1 del decreto - legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e di cui al secondo comma dell' articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 138, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sulla parte dei benefici previsti dall' articolo 24 non ancora attribuita all' atto della cessazione dal servizio al personale di cui al precedente terzo comma, l' Amministrazione regionale erogherà un' anticipazione, salvo conguaglio, sull' adeguamento regionale definitivo, applicando l' aliquota relativa agli anni e mesi utili valutata all' atto della cessazione.
CAPO III
 Norme d' inquadramento nel ruolo unico regionale
di particolari categorie di personale
Art. 31
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione almeno dal 30 giugno 1983, ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e dell' articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
L' inquadramento del personale di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato dal presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima.
Ai soli fini giuridici della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale suddetto presso l' Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.
Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
- stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
- importo corrispondente all' eventuale differenza tra l' aumento contrattuale di cui all' articolo 24 della presente legge nella misura percentuale indicata per l' anno 1984 dall' articolo 25 della presente legge e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla medesima data presso gli Enti di provenienza riferibili al triennio 1982-1984 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica.

A decorrere dall' 1 gennaio 1985 lo stipendio di cui al precedente comma viene rideterminato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 29.
CAPO IV
 Norme finali e finanziarie
Art. 35
 
In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell' articolo 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, per titolo di studio richiesto per l' accesso al quinto livello si intende, oltre agli specifici diplomi di istruzione secondaria di secondo grado indicati nel Regolamento dei concorsi pubblici per l' assunzione agli impieghi regionali, vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, qualunque diploma di istruzione secondaria di secondo grado con corso di studi quinquennale.
Art. 36
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 3, 7, 13, 23, 24, 28, 29 e 31 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225, 226 e 236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
- per l' anno 1984, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 2.500 milioni, 900 milioni, 700 milioni e 150 milioni;
- per ciascuno degli anni 1985 e 1986, rispettivamente di lire 1.650 milioni, 500 milioni, 520 milioni e 100 milioni.

Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 30 della presente legge fanno carico al capitolo 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1984 e di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986. Sul precitato capitolo 229 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 106 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come sostituito dal precedente articolo 10, e degli articoli 15 e 16 della presente legge fanno carico al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene integrata con la locuzione << nonché compensi incentivanti la produttività dei dipendenti regionali. >>
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 17 della presente legge fanno carico ai capitoli 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Alla maggior spesa complessiva di lire 11.090 milioni, in termini di competenza, si fa fronte come segue:
a) per lire 2.250 milioni relativi all' anno 1984, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 6851: lire 300 milioni;
- capitolo 6852: lire 50 milioni;
- capitolo 6901: lire 800 milioni. Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1983 e trasferite, ai sensi del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2/Rag. del 17 gennaio 1984:
- capitolo 7000 (fondo globale - elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), e precisamente:
rubrica n. 3 - Partita n. 29: lire 300 milioni; rubrica n. 3 - Partita n. 30: lire 800 milioni. Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1983 e trasferite, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13/Rag. del 7 febbraio 1984;
b) per complessive lire 4.100 milioni, suddivise in ragione di lire 1.100 milioni per l' anno 1984 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno - in relazione al disposto di cui all' articolo 14 della presente legge - di pari importo dal capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984;
c) per complessive lire 4.740 milioni, suddivise in ragione di lire 1.400 milioni per l' anno 1984 e lire 1.670 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 - << Fondo di riserva per le spese impreviste >> del più sopra citato stato di previsione.

All' onere complessivo di lire 4.750 milioni, in termini di cassa, si fa fronte, per lire 3.650 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984 e, per le restanti lire 1.100 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 222 del medesimo stato di previsione.