Per gli oneri previsti dal precedente articolo 21, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7921 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore dei Comuni situati nei territori montani di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di opere ed impianti infrastrutturali >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2 miliardi per l' anno 1984, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6837 del precitato stato di previsione.