Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
CAPO II
 Interventi nel settore del turismo
Art. 45
 Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivi
a carattere turistico - sociale
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 46
 Opere ed impianti nei poli turistici
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere e) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 25.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere d) ed f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, è destinata la somma complessiva di lire 20.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
I contributi da concedersi con gli importi indicati ai precedenti commi, per le iniziative individuate con le lettere d) e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono essere destinati anche ad integrazione dei contributi concessi ai sensi della citata legge regionale n. 16/1965 ed ai sensi dell' articolo 25, lettera b) del primo comma della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, e successive modifiche; la somma degli interventi finanziari non può eccedere, rispetto alla spesa ammissibile, la percentuale stabilita dal precedente comma.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
4 Parole soppresse al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
5 Parole sostituite al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 78/1983
2 Secondo comma abrogato da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
3 Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985