Legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 39
 Formazione professionale
La predetta somma viene così suddivisa:
a) lire 600 milioni per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 26;
b) lire 1.400 milioni per la concessione agli enti gestori di cui all' articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, di finanziamenti straordinari per le finalità di cui all' articolo 9, lettera f), di detta legge, anche in deroga ai limiti percentuali di cui all' articolo 10 della medesima legge.

Al fine di consentire l' effettuazione delle iniziative formative a carattere sperimentale di cui all' articolo 3, lettera e), ed all' articolo 9, lettera c), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, anche attraverso l' acquisto delle attrezzature necessarie, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 500 milioni per gli esercizi 1983 e 1984 per la concessione di contributi straordinari agli enti di cui all' articolo 17 della citata legge per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, primo comma, L. R. 36/1984