Art. 13
Finanziamenti alle Comunitą montane
e alla Comunitą collinare
A favore delle Comunitą montane e della Comunitą collinare del Medio Friuli č autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 52.000 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1985 a valere sui fondi di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dall' articolo 1 della suddetta legge e previsti dai rispettivi piani pluriennali di sviluppo, ovvero dai programmi straordinari, e, per la Comunitą collinare, inseriti in un apposito piano da formare e approvare secondo le modalitą indicate dall'
articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.
La Giunta regionale approva il definitivo programma degli interventi da attuare e la corrispondente ripartizione dei mezzi finanziari tra le singole Comunitą. Dovranno avere prioritą le iniziative relative alla forestazione, alla bonifica montana ed alle infrastrutture di interesse turistico.
Nell' ambito del programma di cui al comma precedente, una quota pari alla metą delle risorse complessivamente disponibili č comunque vincolata al criterio di ripartizione di cui alla
legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
Per gli interventi di bonifica montana e di altre opere pubbliche le Comunitą si avvarranno, lą dove costituiti, dei Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana di cui al
Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, e dei Consorzi di bonifica.