Art. 45
Contributi per esercizi alberghieri e complessi ricettivi
a carattere turistico - sociale
Per le finalità previste dall' articolo 2, lettere a) e b), della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:
a) lire 5.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Art. 46
Opere ed impianti nei poli turistici
Della predetta somma complessiva di lire 20.000 milioni viene autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per gli esercizi 1984 e 1985.
Per il perseguimento dei fini precisati nel presente articolo:
a) non va applicata la limitazione di cui all' articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 53, modificata con l' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 44;
b) i contributi destinati alle iniziative individuate con le lettere d), e) ed f) dell' articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche, possono rappresentare sino al 70% delle spese ammissibili ovvero - qualora le iniziative siano realizzate da enti pubblici - sino al 98% di dette spese.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
4 Parole soppresse al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
5 Parole sostituite al quinto comma da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
Art. 47
( ABROGATO )
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 78/1983
2 Secondo comma abrogato da art. 11, quinto comma, L. R. 42/1984
3 Articolo abrogato implicitamente da art. 28, primo comma, L. R. 20/1985
Art. 48
Incremento del fondo di dotazione della Friulia SpA
per interventi nel settore turistico
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >>, costituito con l'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 8.000 milioni.
Detti fondi dovranno trovare investimento conformemente alla seguente divisione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 4.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 64, primo comma, L. R. 4/1984 con effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984.
2 Secondo comma sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 52/1984
3 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010