Art. 81
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera a), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7890 con la denominazione: << Contributi in capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalitą di sviluppo industriale nelle aree di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera b), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7891 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalitą di sviluppo industriale nelle aree di cui all'
articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1984 e 1985.
Al predetto onere di lire 4.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 32, lettera c), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7892 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a enti pubblici e consorzi di diritto pubblico che perseguono finalitą di sviluppo industriale nelle aree di cui all'
articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828, per opere di infrastrutture tecniche e servizi >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 20.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 10.100 milioni per l' esercizio 1984 e di lire 10.150 milioni per l' esercizio 1985.
Al predetto onere di lire 20.250 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.