Legge regionale 20 giugno 1983, n. 64 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2008

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 ed al bilancio per l' esercizio 1983 (Primo provvedimento) - Varie norme finanziarie e contabili.
CAPO II
 Interventi finanziati con storni di bilancio
non comportanti maggiori spese
Art. 35
 
I contributi di cui al precedente comma saranno corrisposti per le finalità di cui al primo comma dell' articolo 13 del citato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, in ognuno degli anni considerati, nella misura massima corrispondente all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del summenzionato decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Per le suddette finalità, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Servizio economia montana - Categoria XI - il capitolo 5871 con la denominazione: << Contributi a favore delle Comunità Montane terremotate e della Comunità Collinare del Friuli per far fronte agli oneri derivanti dagli eventi sismici del 1976 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 14.040 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.680 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1985.
Al predetto onere di lire 14.040 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia iscritto al capitolo 6991 del precitato stato di previsione.
Art. 36
 
La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli Enti teatrali, di cui all' articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli Istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.
La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli Enti teatrali, di cui al primo comma del presente articolo, assumeranno con i propri tesorieri o con gli Istituti di credito, che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli Enti stessi.
I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dai precedenti commi non devono superare complessivamente per tutti gli Enti l' importo di lire 10 miliardi.
La concessione delle garanzie di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo o dell' anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l' impossibilità dell' Ente a presentare propria garanzia e dall' atto di adesione dell' Istituto mutuante.
In relazione alla garanzia concessa, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell' Ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.
Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo faranno carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983.
Art. 37
 
Il limite di impegno di lire 600 milioni autorizzato per l' esercizio 1976 con l' articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, viene ridotto di lire 250 milioni a decorrere dall' esercizio 1983. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 1990.
Per le finalità previste dal decimo comma dell' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, come sostituito con l' articolo 17 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzato nell' esercizio 1983 l' ulteriore limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
L' onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985, fa carico al capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni.
Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede - in relazione a quanto disposto col precedente primo comma - mediante storno di pari importo dal capitolo 7287 del precitato stato di previsione.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.