Art. 5
Per gli eventuali oneri relativi alle sopravvenienze passive di cui all'
articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, così come sostituito dall' articolo 3 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Categoria III, il capitolo 265 con la denominazione: << Oneri relativi alle sopravvenienze passive derivanti dalla cessione delle quote della Società Immobiliare Triestina Srl all' Università degli Studi di Trieste o emergenti dal bilancio di liquidazione della società medesima >>. (Spesa obbligatoria).
Art. 6
Per le finalità previste dal precedente articolo 4, è autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 10 milioni per l' esercizio finanziario 1983.
Il predetto onere fa carico al capitolo 312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 10 milioni per l' esercizio 1983.
Al predetto onere di lire 10 milioni si fa fronte come segue:
- per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione;
- per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.