Art. 71
All' onere previsto dai precedenti articoli 41, 42, 43 e 44 si fa fronte:
- per lire 7.097.600.000 per gli esercizi 1981-1983, di cui lire 1.995 milioni per l' esercizio 1981 mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 5 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
Alle quote di spesa autorizzata per gli esercizi dal 1954 al 1987 si fa fronte con lo stanziamento di pari importo assegnato dallo stato ai sensi dell'
articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il settore dell' irrigazione, che affluirą al capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, corrispondente al capitolo 656 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio 1981.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.