Legge regionale 02 settembre 1981, n. 57 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46 e di altre leggi regionali di intervento.
Art. 16
 
In relazione all' esecuzione delle opere previste dall' articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, l' Amministrazione regionale, tramite la Segreteria generale straordinaria, è autorizzata ad effettuare spese dirette nonché ad erogare contributi a favore del Comune di Chiusaforte per la realizzazione di opere e di interventi di interesse pubblico connessi all' assetto urbanistico e sociale, nonché per l' attuazione di interventi straordinari a favore di cittadini interessati a situazioni di particolare disagio derivanti dall' esecuzione delle opere medesime.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo 5907 saranno determinati - ai sensi del primo comma dell' art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.