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LEGGE 8 agosto 1977, n. 546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/2011)
Testo in vigore dal:  6-9-1977

Art. 9


Per la sistemazione, anche con opere di ammodernamento, delle strade statali numeri 13 e 251 interessanti la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni così ripartita:
lire 30.000 milioni per il tratto Pontebba-Malborghetto della strada statale n. 13 "Pontebbana";
lire 30.000 milioni per il tratto Ponte del Giulio-Barcis della strada statale n. 251 "della Val di Zoldo e Val Cellina".
La spesa complessiva di lire 60.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata alla Azienda nazionale autonoma delle strade in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25.000 milioni per l'anno finanziario 1978.
In deroga al disposto dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata la prosecuzione dei lavori di costruzione dell'autostrada Udine-Carnia-Tarvisio.
Il Governo è autorizzato ad assumere le opportune iniziative in ordine all'attuazione del traforo di Monte Croce Carnico.
Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della autostrada Udine-Carnia-Tarvisio è autorizzato in favore della società concessionaria di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 giugno 1968 un contributo di lire 95.000 milioni che verrà liquidato in misura non superiore a lire 20.000 milioni nell'anno finanziario 1977, a lire 35.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e a lire 40.000 milioni nell'anno finanziario 1979.
Per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere assegnate all'ANAS, le somme di lire 20.000 per l'anno finanziario 1977, di lire 35.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 40.000 milioni per l'anno finanziario 1979.
Un contributo di pari importo di lire 95.000 milioni sarà erogato dalla regione Friuli-Venezia Giulia a valere sui fondi di cui all'articolo 1 della presente legge.