Legge regionale 02 settembre 1980, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 03/05/1988

Intervento regionale per la ricostruzione delle aree centrali dei comuni disastrati dai sismi del 1976.
CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 2
 
Le norme di cui al Capo II della presente legge sono applicabili ai Comuni disastrati individuati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i quali, mediante apposita delibera consiliare da adottarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, formuleranno una motivata ipotesi di delimitazione delle aree centrali, sulla base dei criteri che saranno indicati in un apposito decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi, sentita la Commissione consiliare speciale, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale e previa deliberazione della Giunta medesima, con proprio decreto provvede alla delimitazione delle aree centrali di ciascun Comune.
Entro lo stesso termine, i Comuni disastrati, eventualmente già dotati del piano particolareggiato di ricostruzione e risanamento, predisposto ai sensi della citata legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, recepiscono - ai fini dell' applicabilità agli stessi delle norme di cui al primo comma del presente articolo - nei documenti cartografici del piano la delimitazione delle aree centrali del rispettivo territorio, così come disposta dal provvedimento regionale di cui al precedente secondo comma.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 57/1981
CAPO II
 Regime contributivo
Art. 3
A favore dei soggetti considerati dall' articolo 46, penultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come aggiunto dall' articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali ricostruiscano l' immobile distrutto o demolito all' interno delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2 della presente legge, l' incremento dei parametri fissati dal predetto articolo 46, quarto comma, è consentito, in deroga al suindicato articolo 30, fino al 50%.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988 nel testo modificato da art. 79, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 4
Per ogni unità abitativa che abbia i requisiti di cui all' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, da ricostruire nell' ambito delle aree delimitate ai sensi del precedente articolo 2, è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30% di quello previsto dall' articolo 46 della legge regionale medesima, nonché contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente sulla parte residua della spesa ammessa.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 5
Ai soggetti in possesso dei requisiti, di cui agli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e che ricostruiscano all' interno delle delimitazioni di cui al precedente articolo 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti dell' 8% da corrispondersi annualmente nella parte di spesa ammessa non coperta dal contributo del 65% in conto capitale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 63/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 8
Qualora il proprietario non eserciti entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell' invito del Comune il diritto di prelazione suindicato, le unità abitative potranno essere cedute a soggetti aventi titolo alle provvidenze di cui agli articoli 48 e 49 della medesima legge regionale, altresì, verso corresponsione del prezzo suindicato.
Per la graduatoria degli aventi diritto e per le modalità di cessione delle unità abitative trovano applicazione, in quanto compatibili, gli articoli 28 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63; per l' introito dei corrispettivi di cessione determinati ai sensi dell' articolo 27 della citata legge regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 21, quarto comma, della medesima legge.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per le unità immobiliari destinate ad uso diverso dall' abitazione.
La Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a stipulare, previa intesa con il Comune interessato, apposite convenzioni con i competenti organi statali, al fine di un efficace coordinamento degli interventi dello Stato e della Regione sugli edifici considerati al presente articolo e della loro utilizzazione e destinazione, ad avvenuta
Note:
1 Sostituito il primo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
2 Sesto comma sostituito da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
3 Sostituito il settimo comma con 2 commi da art. 44, primo comma, L. R. 53/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, primo comma, L. R. 53/1984
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 39, comma 1, L. R. 26/1988
CAPO III
 Disposizioni modificative della legge regionale
23 dicembre 1977, n. 63
Art. 10
 
L' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,e successive modificazioni è così sostituito:
<< Art. 20
 
Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva, sentita la Comunità Montana interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l' attuazione entro l' anno successivo.
Il programma annuale degli interventi deve contenere:
a) l' elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;
b) l' elenco degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti secondo quanto disposto dalla presente legge;
c) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione per i quali, con specifica motivazione, il Comune, in relazione al preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente;
d) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione alla cui realizzazione sono tenuti i proprietari interessati riuniti in Consorzio ai sensi del successivo articolo 23;
e) l' elenco degli interventi straordinari da realizzarsi ai sensi del successivo Titolo IV, Capo I, articolo 68, primo comma, punto 2, della presente legge;
f) il progetto di massima degli interventi di ripristino ovvero di ricostruzione delle opere pubbliche di competenza comunale da realizzare ai sensi del successivo Titolo V;
g) l' ordine di priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell' esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l' esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese urgenti per l' espropriazione e l' occupazione temporanea e di urgenza degli immobili necessari per l' attuazione degli stessi, nonché la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;
i) il piano di spesa e di finanziamento delle spese suindicate corredato, con riguardo agli interventi edilizi, dell' elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal comune.

Il parere della Comunità Montana, previsto dal primo comma del presente articolo, deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso. >>

Art. 11
 
Il programma annuale di cui all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 10 della presente legge, deve assicurare la priorità agli interventi interessanti le aree centrali delimitate e deve - altresì - contenere l' elenco degli interventi per i quali si prevedono maggiori costi per l' adozione delle tipologie particolari di cui all' articolo 7 della presente legge, con la relativa previsione di spesa.
CAPO IV
 Norme particolari
Art. 16
 
Qualora la ricostruzione di edifici distrutti o demoliti dal sisma ammissibili a contribuzione, secondo le norme della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, sia resa più onerosa ovvero impedita sotto l' aspetto tecnico - funzionale da particolari prescrizioni del piano particolareggiato vigente, il Comune, su istanza dell' interessato, sottopone la questione al vaglio della Segreteria Generale Straordinaria la quale si pronuncia, sentito il Comitato tecnico straordinario, di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
In caso di contrasto non altrimenti ovviabile, può essere imposto al Comune di apportare allo strumento urbanistico gli opportuni adeguamenti al fine di consentire la ricostruzione dell' immobile.
Nei confronti delle varianti adottate trova applicazione il disposto dell' articolo 40 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, e le stesse possono essere redatte anche dagli Uffici tecnici delle Amministrazioni comunali e delle Comunità montane e collinare.
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, primo comma, L. R. 91/1982
Art. 18
Qualora siano presentati progetti privati che comprendano le opere anzidette, sulle medesime viene riconosciuto un contributo in conto capitale pari al costo di progetto ritenuto ammissibile.
Gli interventi di cui ai commi precedenti sono subordinati al favorevole parere della Segreteria Generale Straordinaria.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 53, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 52, quarto comma, L. R. 55/1986
4 Articolo interpretato da art. 53, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 40, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, comma 4, L. R. 50/1990
10 Articolo interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 48/1991
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
Art. 19
 
Le attribuzioni già assegnate al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasferite alla Segreteria Generale Straordinaria.
CAPO V
 Norme finanziarie