Art. 20
L' Amministrazione regionale č autorizzata a conferire alla Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo straordinario di 9 miliardi di lire da gestire con contabilitā separata per la concessione di finanziamenti agevolati a medio termine alle imprese artigiane ubicate nei Comuni di cui all' articolo 1 della presente legge, nei limiti e con le modalitā indicati nei commi settimo, ottavo e nono del punto 1) dell'
articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Nella concessione di finanziamenti di cui al comma precedente verrā data precedenza alle aziende direttamente danneggiate dal terremoto.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 43, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 27/1980
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 2/1984
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 11, lettera a), L. R. 20/2018 . A decorrere dal 31/12/2018 il Fondo č soppresso.