Art. 2
In applicazione delle disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma, punto 1), dell'
articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di programmi di investimento anche se iniziati, purché non in data antecedente a quella del 6 maggio 1976, nei Comuni, di cui al precedente articolo 1, da imprese operanti nei settori industriale, commerciale, dello spettacolo e del turismo, limitatamente alle iniziative indicate alle lettere a) e b) del
primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 26 agosto 1966, n. 24 e successive modificazioni, nonché delle attività di servizio complementari a tali settori riguardanti i trasporti, la pulizia e l' igiene, il trattamento per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali, i centri meccanografici ed elettronici.
In conformità del secondo comma del punto 1) dell'
articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, a carico delle imprese, è fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento.
Allo scopo di porre gli enti mutuanti in condizione di praticare il tasso di interesse di cui al precedente comma, l' Amministrazione regionale corrisponderà agli enti stessi un contributo semestrale posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolata come massimo al tasso di riferimento, e la rata calcolata al 40 per cento del tasso di riferimento.
Per il periodo d' utilizzo del finanziamento e fino allo inizio dell' ammortamento, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso agevolato.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 39/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, secondo comma, L. R. 39/1979
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, primo comma, L. R. 2/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 41, primo comma, L. R. 30/1984
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 51/1986
6 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, primo comma, L. R. 51/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, L. R. 51/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 183, comma 1, L. R. 5/1994
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 107, comma 1, L. R. 13/1998