Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
TITOLO V
 Interventi per il ripristino
e la ricostruzione di opere pubbliche
di interesse locale e regionale
Art. 75
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:
1) Il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati;
2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati, ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire;
3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità;
4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso pubblico previsto;
5) il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento;
5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, terzo comma, L. R. 45/1978
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 47, primo comma, L. R. 35/1979
4 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 47, secondo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 48, primo comma, L. R. 35/1979
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 35/1979
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
9 Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 2/1982
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 2/1982
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 2/1982
12 Parole aggiunte al primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 53/1984
13 Parole sostituite al primo comma da art. 35, primo comma, L. R. 53/1984
14 Terzo comma interpretato da art. 31, primo comma, L. R. 25/1985
15 Parole aggiunte al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 55/1986
16 Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 55/1986
17 Integrata la disciplina del primo comma da art. 24, primo comma, L. R. 55/1986
18 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 58, secondo comma, L. R. 55/1986
19 Primo comma interpretato da art. 29, comma 1, L. R. 50/1990
20 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 30, comma 1, L. R. 50/1990
21 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 111, comma 4, L. R. 50/1990
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 146, comma 1, L. R. 50/1990
23 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 18, comma 1, L. R. 48/1991
24 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 69, comma 1, L. R. 48/1991
25 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
26 Terzo comma interpretato da art. 20, comma 1, L. R. 37/1993
27 Parole aggiunte al terzo comma da art. 21, comma 1, L. R. 37/1993
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
29 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
30 Articolo interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 40/1996
31 Parole aggiunte al primo comma da art. 33, comma 1, L. R. 40/1996
32 Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, comma 2, L. R. 40/1996
33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 40/1996
34 Parole sostituite al primo comma da art. 137, comma 19, L. R. 13/1998
35 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 52, L. R. 13/1998
36 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
37 Primo comma interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 13/2000
38 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 5, comma 85, L. R. 4/2001
39 Parole sostituite al primo comma da art. 15, comma 35, L. R. 13/2002
40 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
41 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009
42 Parole sostituite al terzo comma da art. 76, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 76
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2 Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 70/1978
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 49, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
6 Parole aggiunte al primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 2/1982
7 Parole soppresse al primo comma da art. 37, primo comma, L. R. 53/1984
8 Quarto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 2, L. R. 50/1990
10 Parole soppresse al primo comma da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
11 Secondo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
12 Terzo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 52, L. R. 13/1998
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000
Art. 79
Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all' articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.
Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale è autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell' opera ovvero della deliberazione di cui all' articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.
Nei casi di cui al precedente articolo 78, l' apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 25, comma 1, L. R. 26/1988
2 Articolo interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 21, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 14, comma 9, L. R. 13/2000
6 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 10, L. R. 13/2000
Art. 80
 
L' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato - dal Comune per il caso di cui all' articolo 75, ultimo comma - il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti.
La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio può verificare nel corso dei lavori la conformità degli stessi al progetto esecutivo.
Nel caso in cui la Direzione provinciale dei lavori pubblici accerti la non conformità dei lavori al progetto esecutivo od altre irregolarità, ne darà comunicazione al Segretario generale straordinario per l' adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale.
Compete altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici esprimere il parere sulla individuazione delle aree, di cui al secondo comma dell' articolo 10 della legge 5 aprile 1975, n. 412, e comunque ogni altro giudizio di idoneità delle aree eventualmente previsto dalle leggi vigenti per la costruzione di edifici scolastici. La pronuncia del Direttore provinciale dei lavori pubblici, nei casi previsti dalla legge, ha l' effetto di vincolare immediatamente e direttamente le aree stesse.
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località specialmente per quanto riguarda l' ubicazione, l' orografia, l' estensione del terreno e la natura fisico - chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.
Sugli stessi, il parere di cui all' articolo 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, è reso dal competente medico provinciale, sentito, ove occorra, un geologo.
Art. 82
Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all' articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 - limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi -, eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa.
Sono parimenti ammessi ai finanziamenti previsti dal presente Titolo anche le opere e lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.
Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale.
Per le finalità di cui ai precedenti commi, si seguono, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente Titolo V.
Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 64, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 35/1979
4 Parole aggiunte al terzo comma da art. 51, primo comma, L. R. 35/1979
5 Parole aggiunte al quarto comma da art. 51, secondo comma, L. R. 35/1979
Art. 85
Per l' esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall' articolo 35 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati dopo il 30 aprile 1977 dagli enti interessati, nonché per l' esecuzione degli interventi da ammettere al predetto finanziamento, trova applicazione, per quanto attiene l' ambito di operatività e le procedure relative, la disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate, di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 65, primo comma, L. R. 25/1978