Art. 75
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:
1) Il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati;
2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati, ovvero, in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso cui erano destinate le opere ed impianti distrutti o demoliti e da sostituire;
3) l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di opere, impianti ed edifici di proprietà pubblica, anche a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi e ancorché già ammessi ai benefici di cui alla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, che richiedono interventi per la loro fruibilità;
4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, ovvero in via alternativa, qualora ciò si renda economicamente più conveniente, l' acquisto di immobili anche da riparare, ampliare, completare, ristrutturare o, comunque, da adattare e migliorare, al fine di renderli funzionali all' uso pubblico previsto;
5) il mutamento della destinazione d' uso degli edifici accompagnato da opere edilizie di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e di miglioramento;
5 bis) il completamento funzionale degli edifici assistiti dai finanziamenti recati dalla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare, nei limiti di quanto previsto dal primo comma, punti 1, 2 e 3, il ripristino, la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, previa stipulazione, da parte del proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione del Comune in cui si trova l' opera, al fine, tra l' altro, di assicurare la destinazione della stessa al pubblico servizio per un periodo non inferiore a cinque anni. In presenza di comprovati motivi l' Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comune nel cui territorio è situata l' opera, può autorizzare, prima della scadenza della predetta convenzione, l' alienazione ovvero il cambiamento anche parziale della precedente destinazione.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, terzo comma, L. R. 45/1978
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 47, primo comma, L. R. 35/1979
4 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 47, secondo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 48, primo comma, L. R. 35/1979
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 35/1979
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
9 Integrata la disciplina del primo comma da art. 39, primo comma, L. R. 2/1982
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 2/1982
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 2/1982
12 Parole aggiunte al primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 53/1984
13 Parole sostituite al primo comma da art. 35, primo comma, L. R. 53/1984
14 Terzo comma interpretato da art. 31, primo comma, L. R. 25/1985
15 Parole aggiunte al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 55/1986
16 Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 55/1986
17 Integrata la disciplina del primo comma da art. 24, primo comma, L. R. 55/1986
18 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 58, secondo comma, L. R. 55/1986
19 Primo comma interpretato da art. 29, comma 1, L. R. 50/1990
20 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 30, comma 1, L. R. 50/1990
21 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 111, comma 4, L. R. 50/1990
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 146, comma 1, L. R. 50/1990
23 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 18, comma 1, L. R. 48/1991
24 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 69, comma 1, L. R. 48/1991
25 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
26 Terzo comma interpretato da art. 20, comma 1, L. R. 37/1993
27 Parole aggiunte al terzo comma da art. 21, comma 1, L. R. 37/1993
28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
29 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
30 Articolo interpretato da art. 32, comma 1, L. R. 40/1996
31 Parole aggiunte al primo comma da art. 33, comma 1, L. R. 40/1996
32 Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, comma 2, L. R. 40/1996
33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 40/1996
34 Parole sostituite al primo comma da art. 137, comma 19, L. R. 13/1998
35 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 52, L. R. 13/1998
36 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
37 Primo comma interpretato da art. 14, comma 1, L. R. 13/2000
38 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 5, comma 85, L. R. 4/2001
39 Parole sostituite al primo comma da art. 15, comma 35, L. R. 13/2002
40 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
41 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009
42 Parole sostituite al terzo comma da art. 76, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 76
Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie - eccezion fatta per le opere di competenza delle Province di Udine e Pordenone, dei Comuni, nonché delle Comunità montane e della Comunità collinare per le quali trova applicazione il disposto del Titolo II, articolo 20 della presente legge - presentano alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, il programma degli interventi da realizzare, ai sensi dell' articolo precedente, con l' ordine di priorità degli stessi, corredato da una relazione tecnica ed economica.
Il programma degli interventi di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2 Parole sostituite al primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 70/1978
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 49, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 46/1980
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
6 Parole aggiunte al primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 2/1982
7 Parole soppresse al primo comma da art. 37, primo comma, L. R. 53/1984
8 Quarto comma abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 26/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 2, L. R. 50/1990
10 Parole soppresse al primo comma da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
11 Secondo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
12 Terzo comma abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 50/1990
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, comma 1, L. R. 37/1993
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 52, L. R. 13/1998
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000
Art. 79
Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all' articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.
La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 12% dell' importo di progetto.
Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale è autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell' opera ovvero della deliberazione di cui all' articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.
Nei casi di cui al precedente articolo 78, l' apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 25, comma 1, L. R. 26/1988
2 Articolo interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 21, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 14, comma 9, L. R. 13/2000
6 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 10, L. R. 13/2000
Art. 80
L' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato - dal Comune per il caso di cui all' articolo 75, ultimo comma - il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti.
La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio può verificare nel corso dei lavori la conformità degli stessi al progetto esecutivo.
Nel caso in cui la Direzione provinciale dei lavori pubblici accerti la non conformità dei lavori al progetto esecutivo od altre irregolarità, ne darà comunicazione al Segretario generale straordinario per l' adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale.
Compete altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici esprimere il parere sulla individuazione delle aree, di cui al
secondo comma dell' articolo 10 della legge 5 aprile 1975, n. 412, e comunque ogni altro giudizio di idoneità delle aree eventualmente previsto dalle leggi vigenti per la costruzione di edifici scolastici. La pronuncia del Direttore provinciale dei lavori pubblici, nei casi previsti dalla legge, ha l' effetto di vincolare immediatamente e direttamente le aree stesse.
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località specialmente per quanto riguarda l' ubicazione, l' orografia, l' estensione del terreno e la natura fisico - chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.
Art. 81
In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture comunque finanziati, anche in parte, con la presente legge sono approvati da parte dell' Ente beneficiario e, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale è riservata la nomina del collaudatore.
Ad avvenuta realizzazione dell' opera ammessa a finanziamento ed entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori e delle relative espropriazioni, il legale rappresentante dell' Ente beneficiario provvederà ad inviare all' Amministrazione regionale concedente una dichiarazione attestante che i fondi somministrati sono stati spesi per la realizzazione dell' opera medesima corredata dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori regolarmente approvati.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 48/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 25, primo comma, L. R. 55/1986
3 Articolo sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 55/1986
4 Parole aggiunte al secondo comma da art. 32, comma 1, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 5, L. R. 48/1991
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 81, L. R. 4/2001
7 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 72, L. R. 1/2003
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 10, L. R. 6/2013
Art. 82
Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all' articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 - limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi -, eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa.
Sono parimenti ammessi ai finanziamenti previsti dal presente Titolo anche le opere e lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.
Per gli edifici pubblici e le opere pubbliche dei Comuni od altri enti pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, ancorché non danneggiati dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto quello del progetto originario già ammesso a concorso finanziario statale o regionale, derivante dalla necessità di adeguamento antisismico e di completamento del progetto originario stesso, nonché a sostenere la spesa per quei lotti del progetto generale già approvato non ammessi ad alcun contributo o concorso finanziario statale o regionale.
Gli interventi di cui al comma precedente e di cui al secondo comma dell' articolo 75, sono estesi anche agli edifici di pubblica utilità del settore assistenziale ed igienico - sanitario anche se i lavori di costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976.
Possono altresì essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori urgenti di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e non assistiti da altro contributo o concorso finanziario statale o regionale.
Per le finalità di cui ai precedenti commi, si seguono, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente Titolo V.
Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 64, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 35/1979
4 Parole aggiunte al terzo comma da art. 51, primo comma, L. R. 35/1979
5 Parole aggiunte al quarto comma da art. 51, secondo comma, L. R. 35/1979