Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
TITOLO II
 Norme e procedure urbanistiche per l' avvio dell' opera
di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite
CAPO I
 Piani comprensoriali di ricostruzione
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 49, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 92/1981
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
12 Articolo abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .
CAPO II
 Procedure di revisione degli strumenti urbanistici
Art. 8
Avuto riguardo all' entità dei danni provocati agli abitati dagli eventi sismici, nonché all' entità delle opere di risanamento e di ricostruzione necessarie per la sistemazione degli insediamenti abitativi definitivi e degli impianti e servizi collettivi connessi, ogni Comune delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché non vi abbia provveduto, è tenuto a predisporre, con l' osservanza delle modalità e procedure stabilite dal presente Titolo, nonché tenendo conto del grado di sicurezza geologico - sismica del suolo, una variante di ricognizione o di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, ivi compreso il programma di fabbricazione, con riguardo all' eventualità di inserire in un quadro organico, ovvero di abrogare, i provvedimenti che fossero stati adottati in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.
A tal fine, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Comune interessato, con deliberazione del Consiglio comunale, in via prioritaria:
1) specifica gli indirizzi, gli obiettivi ed i criteri, con i quali procedere alla revisione dello strumento urbanistico vigente, tenendo presente, fra l' altro, le seguenti finalità generali:
a) conseguire la maggiore sicurezza possibile sotto l' aspetto geologico - sismico per quanto riguarda le aree d' insediamento abitativo che si intendono confermare ovvero quelle, eventualmente, indispensabili per il trasferimento degli abitati;
b) conseguire il più ampio recupero del patrimonio edilizio con la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche degli abitati esistenti;
c) garantire un' equilibrata infrastrutturazione delle aree urbanizzate attraverso una sufficiente dotazione di impianti e servizi collettivi;
d) conseguire la tutela più rigorosa delle aree suscettibili di sviluppo agricolo rispetto alle altre destinazioni d' uso del territorio comunale;
2) determina le aree, per le quali la ricostruzione in sito degli immobili, già destinati a civile abitazione o ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma, è consentita in pendenza dell' adozione delle speciali procedure previste dal presente Titolo II, in quanto non impedita da prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, da prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore; per gli immobili già destinati ad uso misto, ai fini dell' ammissibilità a ricostruzione dei vani, considerati al successivo Titolo III, Capo III, della presente legge, distrutti o demoliti, da contenersi nei limiti di superficie pari a quella preesistente, prevedendo, ove strettamente necessario ai fini funzionali, l' indispensabile ampliamento, procede - sentite, per i settori relativi, le competenti Commissioni consultive comunali - a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del previsto reinsediamento produttivo con la residenza;
3) individua - se del caso - gli ambiti degli agglomerati urbani gravemente danneggiati o distrutti dal sisma, entro i quali la ricostruzione ed il risanamento hanno luogo mediante piani particolareggiati da adottarsi, anche in pendenza della procedura di revisione dello strumento urbanistico vigente, di cui al precedente primo comma e, comunque, non oltre sei mesi dalla data in cui diviene esecutivo, ai sensi del successivo articolo 9, il provvedimento previsto al presente secondo comma.

Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 2/1982
2 Articolo interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 26/1988
CAPO III
 Piani particolareggiati degli agglomerati urbani
danneggiati o distrutti
Art. 14
 
Detti piani devono, fra l' altro:
1) rispettare, in linea di massima, la struttura urbana preesistente, con la possibilità di introdurre nelle zone ad elevata distruzione i correttivi necessari per assicurare il rispetto degli standards urbanistici e delle condizioni igienico - sanitarie, nonché il miglioramento della viabilità;
2) tendere alla massima utilizzazione possibile della capacità insediativa e del patrimonio edilizio preesistenti, in modo da consentire il più largo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e favorire un processo di riconcentrazione urbana;
3) individuare le attività produttive da insediare, purché compatibili con la residenza, fermo restando il disposto dell' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) precisare il perimetro o i perimetri comprendenti i complessi di immobili, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica e della progettazione edilizia, che il Comune intende assoggettare a interventi unitari funzionali di ricostruzione;
5) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione - gli ambiti ed edifici di valore storico ambientale, per i quali siano previsti interventi di ripristino e restauro ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e della legge 8 agosto 1977, n. 546;
6) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione, ai fini di una progettazione unitaria - gli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare già individuati, ovvero ancora da individuare alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Qualora la capacità insediativa emergente dal piano particolareggiato risulti inferiore a quella esistente alla data del sisma, il piano dovrà favorire il reinsediamento dei nuclei familiari residenti e dovrà inoltre essere corredato da elaborati grafici e normativi indicanti le modalità per la localizzazione e sistemazione della quota eccedente.
In tal caso la sistemazione degli interessati avrà luogo, di preferenza, nell' ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e la cessione in proprietà delle nuove aree necessarie per la ricostruzione potrà aver luogo anche in deroga al limite posto dall' articolo 10 della citata legge 18 aprile 1962, n. 167.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 116, L. R. 50/1990
CAPO IV
 Procedura di attuazione dei piani particolareggiati
e programma annuale degli interventi edilizi
Art. 20
Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva, sentita la Comunità Montana interessata, il programma degli interventi edilizi ed infrastrutturali dei quali si intende avviare l' attuazione entro l' anno successivo.
Il programma annuale degli interventi deve contenere:
a) l' elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30;
b) l' elenco degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti secondo quanto disposto dalla presente legge;
c) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione per i quali, con specifica motivazione, il Comune, in relazione al preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente;
d) l' elenco degli interventi unitari di recupero statico e funzionale ovvero di ricostruzione alla cui realizzazione sono tenuti i proprietari interessati riuniti in Consorzio ai sensi del successivo articolo 23;
e) l' elenco degli interventi straordinari da realizzarsi ai sensi del successivo Titolo IV, Capo I, articolo 68, primo comma, punto 2, della presente legge;
f) il progetto di massima degli interventi di ripristino ovvero di ricostruzione delle opere pubbliche di competenza comunale da realizzare ai sensi del successivo Titolo V;
g) l' ordine di priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell' esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l' esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese urgenti per l' espropriazione e l' occupazione temporanea e di urgenza degli immobili necessari per l' attuazione degli stessi, nonché la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;
i) il piano di spesa e di finanziamento delle spese suindicate corredato, con riguardo agli interventi edilizi, dell' elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal comune.

Il parere della Comunità Montana, previsto dal primo comma del presente articolo, deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 12 bis, primo comma, L. R. 30/1977
3 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 50, primo comma, L. R. 25/1978
4 Parole aggiunte al terzo comma da art. 51, primo comma, L. R. 25/1978
5 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 45/1980
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 45/1980
7 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 22, L. R. 2/1982
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 117, comma 3, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
12 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009
Art. 21
Il programma, una volta deliberato, è depositato alla libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale e di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione.
Ai fini dell' autorizzazione dell' esecuzione degli interventi oggetto di variazione e dell' eventuale modifica dei finanziamenti regionali, la suddetta variazione dovrà ottenere l' approvazione di massima della Giunta regionale.
Sono fatte salve le variazioni ai programmi già disposte anche oltre l' anno di validità degli stessi.
Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 52, primo comma, L. R. 25/1978
2 Parole aggiunte al quarto comma da art. 53, primo comma, L. R. 25/1978
3 Terzo comma interpretato da art. 23, primo comma, L. R. 2/1982
4 Parole sostituite al terzo comma da art. 24, primo comma, L. R. 2/1982
5 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 24, secondo comma, L. R. 2/1982
6 Quinto comma sostituito da art. 24, terzo comma, L. R. 2/1982
7 Sesto comma sostituito da art. 24, terzo comma, L. R. 2/1982
8 Aggiunto dopo il sesto comma un comma da art. 24, quarto comma, L. R. 2/1982
9 Parole sostituite al quarto comma da art. 18, primo comma, L. R. 53/1984
10 Quinto comma interpretato da art. 11, primo comma, L. R. 55/1986
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 139, comma 2, L. R. 37/1993
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
15 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009
Art. 21 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 12, primo comma, L. R. 55/1986
2 Articolo abrogato da art. 167, comma 1, L. R. 50/1990
Art. 23
I soggetti interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione da realizzare su iniziativa del Comune devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito, se intendono costituirsi in Consorzio per l' attuazione del medesimo.
Per la regolare costituzione del Consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che conferiscano più della metà dell' area d' intervento ovvero rappresentino, in base all' imponibile catastale rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell' intero comparto di intervento ovvero almeno il 60 per cento in termini volumetrici degli edifici da realizzare nell' ambito del comparto.
Nei confronti dei proprietari non aderenti al Consorzio e di quelli rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati all' articolo 22, secondo e terzo comma, il Comune - fatto salvo in capo agli stessi, ai sensi del successivo articolo 27, il diritto di prelazione per l' acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto dall' articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fa luogo all' espropriazione degli immobili relativi indispensabili per l' attuazione dell' intervento unitario. Qualora i provvedimenti ablatori siano diretti contro immobili assoggettati a vincolo storico-artistico ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, avuto riguardo all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, non è richiesto il nulla-osta dell'amministrazione titolare della competenza storico-artistica.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 45/1980
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 15, L. R. 45/1980
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 24/1989
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 3, L. R. 50/1990
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 97, comma 3, L. R. 37/1993
6 Parole aggiunte al terzo comma da art. 22, comma 1, L. R. 40/1996
Art. 27
4. Nei casi di cui al comma 3, i soggetti privi di domanda di contributi sono collocati nella graduatoria di cui all' articolo 28, nella posizione derivante dall' applicazione dei criteri fissati in attuazione dell' articolo 29, e la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è disposta a prezzo agevolato, sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dagli interessati.
5 ter. In considerazione del ruolo meramente strumentale e sostitutivo conferito ai Comuni nella ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, quinto comma, della legge 546/1977, le unità immobiliari medesime, nelle more del perfezionamento degli atti di cessione in proprietà a norma del comma 12, sono sottratte al principio di redditività e possono essere assegnate dai Comuni agli aventi diritto, in via anticipata e provvisoria, anche a titolo gratuito.
6. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell' interessato, l' unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore a quella determinata in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. la cessione in proprietà può comprendere anche vani o locali accessori, situati in una diversa unità immobiliare, risultata disponibile per mancato esercizio del diritto di prelazione, purché attigua a quella prelazionata, fino al raggiungimento delle superfici parametrate di cui al citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie per integrare con gli ulteriori vani l' unità immobiliare prelazionata rimangono a carico del soggetto interessato.
7. In caso di decesso dell' avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l'atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, un o dei successori, il quale agisce, munito di procura, in nome e nell' interesse proprio e degli altri, ovvero agisce per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi. In tale ultimo caso deve intendersi che il soggetto stipulante abbia facoltà di individuare gli altri successori aventi diritto con separata dichiarazione di nomina da prodursi a norma di legge.;
8. Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell' esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la ripresa dell' attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti negli ambiti di intervento unitario funzionale, l' esercizio del diritto di prelazione è tuttavia consentito dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché gli interessati si impegnino a che nei vani anzidetti venga comunque esercitata una attività produttiva, anche sotto una diversa impresa, per almeno cinque anni. Il mancato avvio dell' attività produttiva nel termine di un anno dal perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà dei vani produttivi comporta di diritto la decadenza dal contributo e il conseguente recupero del relativo importo a carico del cessionario.
9. Nel caso in cui l' esercizio dell' attività produttiva nei vani ricostruiti all' interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con le previsioni degli strumenti comunali della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, ovvero, qualora ricorrano gravi condizioni di disagio economico - sociale o l'immobile sia situato in area classificata montana, il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale per il commercio, consente l' esercizio del diritto di prelazione dei vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al comma 8.
10. In deroga a quanto previsto dall' articolo 54, all' interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità immobiliari destinate ad uso produttivo, ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale, possono essere cedute agli aventi diritto al contributo anche se non risultino inserite in edifici ad uso misto.
12. La cessione delle nuove unità immobiliari avviene a titolo di proprietà anche a favore dei titolari di diritti reali di godimento; essa ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti o demoliti ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione.
12 bis. Per gli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, la cessione delle unità immobiliari ricostruite è subordinata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione comunale ed il proprietario dell'immobile, intesa a rendere accessibili in via permanente al pubblico, per la visita, gli androni d'ingresso, i cortili interni e, in genere, gli spazi di uso comune posti al piano terra degli edifici stessi. Avuto riguardo ai medesimi edifici, l'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto o di alienazione soggetti alle disposizioni limitative dei trasferimenti delle cose di antichità ed arte contenute nel Capo III della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale convenzione può essere stipulata contestualmente all'atto di cessione delle singole unità immobiliari.
14. In presenza di ogni altro requisito, la domanda presentata in termini dagli interessati dà diritto al contributo secondo l' effettiva destinazione d' uso posseduta dall' unità immobiliare alla data degli eventi sismici, anche se difforme dalla documentazione acquisita agli atti del Comune. In tale evenienza si procede d' ufficio alla regolarizzazione della documentazione.
16. Dal medesimo costo sono detratti ulteriormente i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i porticati liberi, i loggiati, le soffitte non utilizzabili e le terrazze e/o coperture a terrazza.
17 bis. In considerazione delle particolari soluzioni architettoniche e distributive connesse alla tutela e valorizzazione degli edifici assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione del prezzo di cessione in proprietà delle unità immobiliari comprese in tali edifici, il costo totale dell'intervento di cui al comma 1 è ridotto del trenta per cento. La riduzione predetta non si applica oltre la seconda unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad uso diverso con riferimento al nucleo familiare dell'avente diritto alla cessione in proprietà. La medesima riduzione non si applica in ogni caso ai soggetti titolari dei contributi di cui agli articoli 48 e 49.
18. Agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 50 e 51, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, è consentito di portare in detrazione dal costo dell' intervento indicato al comma 12 un importo non superiore all' ottanta per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, i sensi dei predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data di consegna all' impresa esecutrice dei lavori relativi all' intervento unitario di ricostruzione.
18 quinquies. Anche in deroga alle previsioni contenute nel presente articolo, la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite in favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall' articolo 42, o dall' articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e loro successive modifiche ed integrazioni, è disposta, eventualmente anche nei confronti dei successori per causa di morte, senza alcun onere di versamento del prezzo di cessione di cui ai commi 12 e seguenti, ancorché le unità immobiliari oggetto di cessione abbiano superfici eccedenti i parametri per le esigenze abitative stabiliti dall' Amministrazione regionale.
18 sexies. Le disposizioni contenute nel comma 18 quinquies trovano applicazione anche per i soggetti indicati all'articolo 55, esclusi i proprietari delle unità produttive affittate a terzi titolari di impresa, nonché in favore dei soggetti titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni. L'assegnazione in proprietà degli edifici ricostruiti tende a ricostituire la situazione patrimoniale preesistente senza dare luogo ad atti di acquisto immobiliare soggetti ad autorizzazione governativa secondo le norme del codice civile.
Note:
1 Terzo comma interpretato da art. 25, primo comma, L. R. 2/1982
2 Secondo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 58/1982
3 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 10, comma 1, L. R. 26/1988
4 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 50/1990
5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 160, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 160, comma 3, L. R. 50/1990
7 Derogata la disciplina del comma 17 da art. 3, comma 8, L. R. 66/1991
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
9 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
10 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
11 Comma 5 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
12 Comma 7 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
13 Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
14 Comma 13 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
15 Comma 15 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
16 Comma 18 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
17 Comma 18 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
18 Comma 18 quater aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
19 Comma 18 quinquies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
20 Comma 18 sexies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
21 Comma 18 septies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
22 Comma 18 octies aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
23 Comma 5 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 40/1996
24 Comma 6 bis aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 40/1996
25 Comma 12 bis aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 40/1996
26 Comma 17 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 40/1996
27 Parole aggiunte al comma 18 sexies da art. 27, comma 1, L. R. 40/1996
28 Parole aggiunte al comma 12 bis da art. 137, comma 13, L. R. 13/1998
29 Parole aggiunte al comma 12 bis da art. 137, comma 23, L. R. 13/1998
30 Comma 5 ter aggiunto da art. 5, comma 76, L. R. 1/2003
31 Comma 5 bis sostituito da art. 12, comma 11, L. R. 12/2003
32 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 1, comma 1, L. R. 24/2005
33 Parole aggiunte al comma 9 da art. 2, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 30
2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettera a), la cessione delle unità immobiliari rimaste disponibili è disposta verso corresponsione del prezzo determinato ai sensi dell' articolo 27.
5. Le unità immobiliari contemplate dal presente articolo, per le quali non si sia fatto luogo alla cessione in proprietà, sono assegnate dai Comuni in locazione semplice ai soggetti richiamati al comma 1, qualora si tratti di abitazioni, ovvero in affitto ad imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi nel caso in cui si tratti di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 53/1984
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 50/1990
3 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 37/1993
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1, L. R. 40/1996
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 137, comma 14, L. R. 13/1998
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 20, L. R. 13/2000
7 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 44, L. R. 13/2002
CAPO V
 Norme transitorie e finali
Art. 34
 
I Comuni, i quali hanno provveduto ad individuare gli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3), in sede di predisposizione degli strumenti attuativi ivi previsti, procedono, con riguardo a quanto stabilito all' articolo 14, secondo comma, punto 3), a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del reinsediamento di attività produttive con la residenza.
Gli stessi Comuni, qualora disponessero alla data del 6 maggio 1976 dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed alla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, nonché dei piani per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, già esecutivi o solo adottati, devono procedere, se del caso, altresì contestualmente alla predisposizione degli strumenti suindicati, alla verifica delle previsioni di tali piani, in funzione della loro compatibilità con le previsioni degli strumenti attuativi in formazione.
Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ai fini di quanto previsto ai precedenti commi, i Comuni provvedono a rilevare la consistenza della rete distributiva e degli esercizi pubblici operanti nel rispettivo territorio alla data del 6 maggio 1976.
Le imprese relative in tal modo rilevate - eccezione fatta per quelle che abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64 - conservano a tutti gli effetti, anche in deroga a quanto disposto all' articolo 31, lettera b) della legge 11 giugno 1971, n. 426, la titolarità della relativa autorizzazione amministrativa e ciò sino alla data di entrata in vigore degli strumenti di pianificazione, di cui al presente articolo.
Entro i sei mesi successivi, le imprese predette devono presentare al Comune interessato, a pena di decadenza del relativo diritto, domanda di rinnovo dell' autorizzazione.
Art. 36
In parziale deroga a quanto disposto all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.
I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il Comune se intendono accettare l' assegnazione in proprietà dell' alloggio.
In caso affermativo, devono, altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo Titolo III della presente legge.
Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell' assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell' articolo 30.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1, L. R. 40/1996
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 21, L. R. 13/2000
Art. 40
A tale fine l' Amministrazione regionale provvede a mezzo dei Sindaci dei Comuni interessati, quali funzionari delegati. Con deliberazione della Giunta regionale saranno autorizzati i limiti di spesa entro i quali i funzionari stessi potranno assumere impegni, nonché i criteri e le direttive che essi dovranno seguire.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al Titolo I, Capo II, della presente legge.
I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell' ipotesi di cui all' articolo 15, dopo verifica da parte della Regione dell' ammissibilità dello strumento al finanziamento.
Note:
1 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 54, primo comma, L. R. 25/1978
2 Primo comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 2/1982
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009