Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 85
Per l' esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall' articolo 35 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati dopo il 30 aprile 1977 dagli enti interessati, nonché per l' esecuzione degli interventi da ammettere al predetto finanziamento, trova applicazione, per quanto attiene l' ambito di operatività e le procedure relative, la disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate, di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 65, primo comma, L. R. 25/1978