Per gli interventi straordinari da effettuarsi, ai sensi dell'
articolo 16, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nelle zone terremotate - limitatamente a quelle delimitate, ai sensi dell'
articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'
articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché limitatamente alla costruzione di alloggi da destinare a sinistrati -, la misura stabilita all' ultimo comma dello stesso articolo 16 è ridotta all' 1,5% annuo - pari allo 0,75% semestrale - per gli interventi su aree cedute con diritto di superficie, ed al 3% annuo - pari all' 1,50% semestrale - per gli interventi su aree cedute in proprietà.