Art. 1
Il personale di ruolo e avventizio del soppresso Ente Gioventł Italiana, trasferito alla Regione ai sensi dell'
articolo 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, viene inquadrato, anche in soprannumero, con effetto dal 17 gennaio 1976, nella qualifica funzionale di coadiutore se trattasi di personale di ruolo appartenente alla carriera esecutiva ed in quella di commesso se trattasi di personale avventizio.
L' inquadramento viene effettuato nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento al 17 gennaio 1976, comprensivo dello stipendio, degli eventuali aumenti biennali e dell' assegno temporaneo o acconto per il riassetto del parastato, aumentato dell' importo di lire 60.000 mensili.
In nessun caso il trattamento economico previsto dal comma precedente potrą superare quello dei dipendenti regionali di analoga qualifica funzionale.