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LEGGE 18 novembre 1975, n. 764

Soppressione dell'ente "Gioventù italiana".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1980)
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Testo in vigore dal:  1-1-1981
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Art. 3


È trasferito alle regioni, destinatarie dei beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardiania e pulizia e comunque alle dipendenze delle istituzioni permanenti dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto.
((2))

Il personale di ruolo e avventizio della sede centrale viene trasferito alle regioni in misura proporzionale a quello delle sedi periferiche addetto ai beni ceduti.
((2))

L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della presente legge ed ha effetto dalla stessa data.
Sino all'inquadramento nei ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-22 dicembre 1980, n.180(in G.U. 1a s.s. 31/12/1980, n.357) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attività in atto svolte dall'Ente gioventù italiana", nonché del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale."
Ha inoltre dichirato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna del personale dell'ente "Gioventù italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 del relativo Statuto speciale."