LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 gennaio 2026, n. 1

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/2026
Materia:
120.08 - Informatica
220.02 - Commercio

Capo I
 Modifiche alla legge regionale 14/2010
Art. 1
 (Inserimento dell'articolo 1 bis nella legge regionale 14/2010 e modifiche agli articoli 7 e 10 della medesima legge)
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
 (Attribuzioni)
1. Le attività connesse alla concessione dei contributi e le attività di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni e l'irrogazione delle sanzioni della presente legge sono svolte dalla struttura regionale competente della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di seguito struttura regionale competente. Le attività di relazione con gli utenti per l'accesso e la fruizione dei servizi previsti dalla presente legge sono svolte per il tramite di strutture dell'Amministrazione regionale indicate sul sito istituzionale della Regione.>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2010 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<La struttura regionale competente>>.

Art. 2
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al numero 1 della lettera a) dopo la parola <<intestatarie,>> sono inserite le seguenti: <<anche temporaneamente, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),>>;

b)
le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
<<c) identificativo digitale: codice a barre bidimensionale denominato QR Code;
d) abilitazione: l'attivazione dell'identificativo digitale di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera c bis), per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge;
e) variazione dell'abilitazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo digitale;>>;

c)
la lettera f) è abrogata;

d)
dopo la lettera f), come abrogata dalla lettera c) del presente comma, è aggiunta la seguente:
<<f bis) gestore: impresa di gestione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradale o autostradale.>>.

Art. 3
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)
1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 la parola: <<elettroniche>> è soppressa;

b)
il comma 5 bis è abrogato.

Art. 4
 (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 14/2010)
1.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Adempimenti e obblighi del beneficiario)
1. Il beneficiario comunica, tramite il portale regionale delle domande online, entro quindici giorni dall'evento:
a) la radiazione del mezzo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
b) il trasferimento della titolarità del mezzo;
c) l'intervenuta scadenza del contratto di locazione o di noleggio a lungo termine o di usufrutto;
d) l'intervenuta scadenza dell'intestazione temporanea, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge 177/2024;
e) ogni altra causa di perdita del possesso del mezzo.
2. Qualora intervengano variazioni anagrafiche, il beneficiario verifica l'intervenuto aggiornamento dei dati sul portale regionale delle domande online entro quindici giorni dall'evento e, all'esito negativo, richiede l'aggiornamento dei dati tramite il medesimo portale.
3. Il beneficiario:
a) utilizza l'identificativo digitale per rifornire esclusivamente il mezzo per il quale è stato rilasciato;
b) non può cedere il suo identificativo digitale affinché venga utilizzato per rifornire un mezzo diverso da quello per cui è stato rilasciato;
c) non può cedere l'identificativo digitale all'acquirente in caso di trasferimento della titolarità del mezzo;
d) non può effettuare rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante sino all'intervenuto aggiornamento delle variazioni di cui ai commi 1 e 2.>>.

Art. 5
 (Inserimento dell'articolo 3 ter nella legge regionale 14/2010)
1.
Dopo l'articolo 3 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
<<Art. 3 ter
 (Disattivazione dell'identificativo digitale)
1. L'identificativo digitale è disattivato dal sistema informatico carburanti agevolati nei seguenti casi:
a) decesso dell'intestatario;
b) venir meno della residenza in regione dell'intestatario;
c) radiazione del mezzo dal PRA;
d) trasferimento della titolarità del mezzo;
e) scadenza del contratto di locazione o di noleggio a lungo termine o di usufrutto;
f) scadenza dell'intestazione temporanea, ai sensi dell'articolo 94, comma 4 bis, della legge 177/2024;
g) ogni altra causa di perdita del possesso del mezzo.>>.

Art. 6
 (Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 14/2010)
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:
<<Art. 5 bis
 (Pubblicazione e rilevazione dei prezzi)
1. Ai sensi del decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy del 31 marzo 2023 il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati. Tali prezzi sono consultabili nell'APP cittadino e sul portale ID digitale.
2. La struttura regionale competente procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale e relativi ai rifornimenti con contributo regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni mediante il sito istituzionale regionale.>>.

Art. 7
 (Modifiche all'articolo 6 bis della legge regionale 14/2010)
1. All'articolo 6 bis della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<l'inizio>> sono inserite le seguenti: <<e la cessazione>> e le parole <<alla Camera di Commercio nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla struttura regionale competente>>;

b)
al comma 2 le parole <<consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio>> sono sostituite dalle seguenti: <<consentire il monitoraggio>> e le parole <<inviano all'Amministrazione regionale e alla Camera di Commercio, nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto,>> sono sostituite dalle seguenti: <<inviano alla struttura regionale competente in materia di tributi>>;

c)
al comma 2 bis le parole <<consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio>> sono sostituite dalle seguenti: <<consentire il monitoraggio>> e le parole <<trasmettere all'Amministrazione regionale medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi>>.

Art. 8
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 14/2010)
1. All'articolo 10 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 2 bis e 2 ter sono sostituiti dai seguenti:
<<2 bis. I rimborsi ai gestori che hanno erogato i contributi sono eseguiti, previa acquisizione dei dati contabili mediante l'APP presidiante, con decreto del Direttore del Servizio in materia di energia, che provvede anche all'emissione del mandato di pagamento della spesa.
2 ter. Gli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 2 bis non sono soggetti al controllo preventivo di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa).>>;

b)
dopo il comma 2 ter, come sostituito dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:
<<2 quater. Sugli atti necessari alla gestione contabile di cui al comma 2 bis si esercita solo il controllo successivo, a campione, secondo le direttive adottate con deliberazione della Giunta regionale e nell'ambito delle funzioni di internal audit di cui alla legge regionale 1/2015.>>;

c)
i commi 7 e 8 sono abrogati.

Art. 9
 (Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale 14/2010)
1. All'articolo 10 bis della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il numero 5 della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<5) la visualizzazione dei prezzi di vendita dei carburanti e dei rifornimenti a prezzo ridotto effettuati dal beneficiario negli ultimi sei mesi;>>;

b)
dopo la lettera c) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<c bis) sistema informatico carburanti agevolati: sistema formato dalla base dati e dai componenti software che permettono l'attuazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge e l'acquisizione e archiviazione dei dati;
c ter) portale regionale delle domande online: applicazione web per la presentazione di una nuova domanda di contributo ove sono inseriti i dati anagrafici del richiedente, la targa e i dati relativi alla titolarità del mezzo, i dati tecnici relativi al mezzo, nonché ogni variazione dei predetti dati.>>.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 10 ter della legge regionale 14/2010)
1. All'articolo 10 ter della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
prima del comma 1 è inserito il seguente:
<<01. L'attivazione di una nuova abilitazione a usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata a seguito di istanza presentata tramite il portale regionale delle domande online.>>;

b)
al comma 1 le parole <<ai fini dell'attivazione dell'APP cittadino che gli attribuisce l'identificativo digitale>> sono sostituite dalle seguenti: <<o all'APP cittadino ai fini dell'attivazione o dell'utilizzo dell'identificativo digitale,>>;

c)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Il contributo calcolato è erogato direttamente dal gestore tramite corrispondente riduzione del prezzo dovuto per il carburante.>>.

Art. 11
 (Modifiche all'articolo 10 quater della legge regionale 14/2010)
1. All'articolo 10 quater della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<a) è responsabile delle reti di alimentazione e connettività necessarie al funzionamento degli strumenti digitali nell'impianto di distribuzione dei carburanti;>>;

b)
dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
<<b bis) utilizza propri dispositivi ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno e con oneri a suo carico;>>;

c)
il numero 4 della lettera c) del comma 1 è abrogato;

d)
al numero 3 della lettera d) del comma 1 la parola: <<giornalmente>> è soppressa;

e)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) trasmette alla struttura regionale competente, nella prima giornata lavorativa successiva, per il tramite del portale ID digitale o dell'APP presidiante, i dati relativi alla quantità dei carburanti per autotrazione venduti, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro Ufficio tecnico di finanza (UTF).>>;

f)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le operazioni a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti dei necessari dispositivi e preposti dal gestore del punto vendita.>>;

g)
il comma 2 è abrogato.

Art. 12
 (Sostituzione dell'articolo 10 quinquies della legge regionale 14/2010)
1.
L'articolo 10 quinquies della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10 quinquies
 (Gestione software e banche dati)
1. La struttura regionale competente provvede alla programmazione, alla gestione e alla manutenzione del software utilizzato ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno tramite la società in house INSIEL SpA.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente utilizza la banca dati informatica dei cittadini residenti nei Comuni della Regione.
3. Per l'aggiornamento della banca dati dei mezzi, la struttura regionale competente è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Automobile Club d'Italia (ACI) quale amministrazione pubblica competente all'immatricolazione e alla tenuta dei registri di iscrizione dei mezzi.>>.

Art. 13
 (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 14/2010)
1.
L'articolo 11 della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Vigilanza e controlli)
1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al capo II e al capo II bis sono svolte dalla struttura regionale competente.
2. Ferme restando le competenze degli organi di controllo statali per l'accertamento delle violazioni di competenza, gli organi dell'Amministrazione finanziaria, delle Camere di Commercio e delle Amministrazioni comunali segnalano alla struttura regionale competente di cui al comma 1 le violazioni delle disposizioni di cui al capo II e al capo II bis di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo.>>.

Art. 14
 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 14/2010)
1.
L'articolo 12 della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Sanzioni amministrative a carico delle persone fisiche)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 200 euro colui che effettua rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 400 euro colui che:
a) utilizza l'identificativo digitale non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing o di noleggio a lungo termine del medesimo;
b) utilizza l'identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
c) cede ad altri il proprio identificativo digitale per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato.
4. Non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi di variazioni di cui all'articolo 3 bis, commi 1 e 2, avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento.>>.

Art. 15
 (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 14/2010)
1.
L'articolo 13 della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Sanzioni amministrative a carico dei gestori)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro il gestore che utilizza indebitamente l'identificativo digitale altrui, al fine di erogare carburante su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo. Il gestore incorso in tale violazione è soggetto altresì alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione sulla APP presidiante dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a un massimo di novanta giorni.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro il gestore che effettua il rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo digitale in violazione dell'obbligo di verifica previsto dall'articolo 10 quater, comma 1, lettera d), numero 2).
5. La violazione degli obblighi di comunicazione alle strutture regionali di cui all'articolo 6 bis, commi 1, 2 e 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro il gestore che non trasmette i dati ai sensi e nei termini di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis). La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti degli strumenti digitali previamente segnalati a INSIEL SpA.
7. Il gestore che richiede rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.>>.

Art. 16
 (Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 14/2010)
1.
L'articolo 14 della legge regionale 14/2010 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Disposizioni generali in materia di sanzioni e recuperi di somme)
1. La struttura regionale competente provvede all'irrogazione delle sanzioni e ai recuperi delle somme indebitamente percepite di cui alla presente legge.
2. La Regione promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le autorità e gli enti interessati.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 1/1984.
4. La struttura regionale competente provvede al recupero delle somme indebitamente percepite e a tal fine applica le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente di cui all'articolo 13, comma 7, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data del rimborso non dovuto, mediante compensazione sui successivi rimborsi, qualora possibile.>>.

Art. 17
 (Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 14/2010)
1.
Dopo l'articolo 18 della legge regionale 14/2010 è inserito il seguente:
<<Art. 18 bis
 (Trattamento dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati raccolti per le finalità della presente legge è effettuato in conformità alle disposizioni e ai principi di cui al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. I titolari del trattamento adottano misure di sicurezza appropriate per tutelare la riservatezza dei dati e adeguate al rischio di perdita, modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati.
3. L'informativa sulla privacy, disponibile sull'APP cittadino e sull'APP presidiante, nonché sul portale ID digitale e sul sito della Regione, è redatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 679/2016, illustra come vengono raccolti, trattati e protetti i dati.>>.

Capo II
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 18
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino all'avvio del portale regionale delle domande online, le attività di attivazione e di variazione delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 14/2010, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono svolte dalle strutture dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 1 della presente legge, indicate sul sito istituzionale della Regione.
2. Sino alla dismissione per obsolescenza degli identificativi costituiti dalle tessere e dei POS, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026:
a) i titolari dell'identificativo costituito dalla tessera possono continuare a effettuare il rifornimento dei carburanti a prezzo ridotto utilizzando tale identificativo presso i gestori ove sono installati i POS;
b) nei casi di cui alla lettera a), i gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS effettuano i rifornimenti dei carburanti a prezzo ridotto con le modalità di cui all'articolo 5, commi da 1 a 7, della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ed effettuano la comunicazione di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 14/2010, come modificato dall'articolo 11 della presente legge.
3. La società in house INSIEL SpA provvede alla sostituzione e alla manutenzione dei POS sino al termine della disponibilità dei medesimi e dei pezzi di ricambio, ai sensi dell'articolo 7 bis della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nei casi di cui al comma 2:
a) ai titolari dell'identificativo costituito dalla tessera si applicano le sanzioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge;
b) ai gestori, con riferimento all'identificativo costituito dalla tessera, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5, 6 e 7, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 15 della presente legge nonché le ulteriori seguenti sanzioni:
1) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documentazione di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 14/2010, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;
2) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizza sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provvede al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis), come modificato dall'articolo 11 della presente legge. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.
5. I procedimenti sanzionatori concernenti violazioni della legge regionale 14/2010 commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, non risolti con provvedimento definitivo, sono conclusi dalla Camera di Commercio competente.
6. I proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 sono introitati dalle Camere di Commercio. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Camere di Commercio, sono stabiliti i criteri per la quantificazione delle eventuali ulteriori risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.
7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di energia possono essere definite le modalità per coordinare il sistema di accesso digitale alle misure di sostegno con quello basato sull'identificativo costituito dalla tessera.
8. Al fine di facilitare la completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno, le strutture regionali di cui al comma 1 pubblicano sul sito istituzionale regionale le modalità per il rilascio, su richiesta degli interessati, di copia cartacea dell'identificativo digitale e i gestori ne danno adeguata pubblicità presso il proprio punto vendita.
9. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi della collaborazione di tre unità di personale dipendente di società in house delle Camere di Commercio e che queste hanno utilizzato per l'esercizio delle funzioni loro delegate sino al 31 gennaio 2026, previo consenso dei lavoratori interessati, per il tempo strettamente necessario al perdurare delle proprie esigenze funzionali e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tale fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la società di appartenenza del suddetto personale, previo assenso della medesima, convenzioni disciplinanti le modalità dell'utilizzo, nonché la corresponsione, alle società di provenienza, del rimborso degli oneri connessi al personale messo a disposizione.
Art. 19
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati, in particolare:

a) gli articoli 4, 5, 6, 7, comma 2, 7 bis, 8, 8 bis, 9 e 20 e gli allegati A e B della legge regionale 14/2010;
b) l'articolo 2, comma 115, lettere a), f), g), h), i), j), k), l), o), q), r), s), t), u), w), x), y), jj) e mm), della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013);
c) l'articolo 5, commi 22 e 23, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
d) l'articolo 4, comma 14, lettera c), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016);
e) l'articolo 4, comma 10, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
f) gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo));
g) l'articolo 4, comma 56, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
Art. 20
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 bis della legge regionale 14/2010, come inserito dall'articolo 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 14/2010, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
3. Per le finalità di cui all'articolo 10 quinquies, comma 1, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
4. Per le finalità di cui all'articolo 10 quinquies, comma 3, della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 12, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 12 e 13 dalla legge regionale 14/2010, come sostituiti dagli articoli 14 e 15, nonché le entrate derivanti dal disposto dell'articolo 18, comma 4, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 14/2010, come sostituito dall'articolo 16, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2026-2028.
7. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
8. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
9. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 144.000 euro, suddivisa in ragione di 132.000 euro per l'anno 2026 e di 12.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2026-2028.
Art. 21
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 febbraio 2026.