1. La Regione, al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale, la qualità architettonica, l'armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano e la qualità di vita sul territorio regionale, nonché per contrastare il calo demografico nei territori con maggiore spopolamento e dare risposta ai bisogni abitativi delle fasce di popolazione meno abbienti, sostiene azioni atte a supportare la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente in coerenza con i contenuti di cui alla
direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 0167/Pres.
3.
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione adotta distinti bandi che possono prevedere misure incentivanti o criteri premiali individuati tra i seguenti:
b) soggetti giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età o che si impegnano a formare un nuovo nucleo familiare;
c) nuclei familiari con almeno tre figli o all'interno dei quali vi siano persone con disabilità o persone non autosufficienti purché certificate;
e) recupero di unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla
legge regionale 33/2002 e in possesso di caratteristiche tipologico-architettoniche tipiche e rappresentative delle zone montane del territorio regionale quali, a titolo di esempio, stavoli o baite situati in zone urbanistiche che ammettono la destinazione residenziale;
f) unità immobiliari o edifici situati nel territorio di Comuni che negli ultimi dieci anni hanno subito una riduzione della popolazione residente non inferiore al 10 per cento;
g) interventi su unità immobiliari o edifici da destinare per almeno cinque anni ad attività commerciali ovvero di servizi profit o no profit a favore della comunità;
h) unità immobiliari o edifici dismessi;
i) interventi su unità immobiliari o edifici di pronta cantierabilità;
j) unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l'incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è stata già emessa, nei tre anni precedenti, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'immobile;
k) unità immobiliari o edifici inseriti in zone urbanistiche A, B0, aree di trasformazione, aree compromesse o degradate eventualmente previste dagli strumenti di pianificazione comunale e aree soggette a interventi edilizi convenzionati;
l) unità immobiliari o edifici che a seguito degli interventi raggiungono il miglioramento o l'adeguamento alla normativa sismica in applicazione delle norme tecniche vigenti;
m) sostituzione di impianti alimentati da combustibili fossili maggiormente inquinanti;
n) unità immobiliari o edifici aventi bassa prestazione energetica di classe F o G;
o) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione;
p) recupero a fini abitativi, da parte di imprese con sede legale o locale nel territorio regionale, di unità immobiliari o edifici da mettere a disposizione di lavoratori con residenza in luogo diverso da quello nel quale sono chiamati a svolgere attività lavorativa con regolare contratto di lavoro;
r) interventi che interessano più unità abitative.