LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 luglio 2025, n. 8

Interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare privato.

TESTO VIGENTE dal 10/07/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Capo I
 Finalità
Art. 1
 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione, al fine di promuovere la rigenerazione urbana, la sostenibilità ambientale, la qualità architettonica, l'armoniosa integrazione degli interventi nel contesto paesaggistico e urbano e la qualità di vita sul territorio regionale, nonché per contrastare il calo demografico nei territori con maggiore spopolamento e dare risposta ai bisogni abitativi delle fasce di popolazione meno abbienti, sostiene azioni atte a supportare la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente in coerenza con i contenuti di cui alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2024, n. 0167/Pres.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'efficientamento energetico e gli interventi finalizzati all'autosostenibilità energetica derivata dall'uso integrato di fonti rinnovabili in coerenza con la normativa europea, la sicurezza sismica, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'utilizzo di materiali ecosostenibili, la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato esistente e la rigenerazione urbana, anche quali alternative strategiche al nuovo consumo di suolo secondo criteri di sostenibilità ambientale e promuovendo pratiche di economia circolare, intervenendo in particolare nelle aree della Regione ove il mercato immobiliare è depresso.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Regione adotta distinti bandi che possono prevedere misure incentivanti o criteri premiali individuati tra i seguenti:
a) soggetti in condizione di povertà energetica, come definita all'articolo 2, punto 52), della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica, o in condizione di debolezza sociale ed economica;
b) soggetti giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età o che si impegnano a formare un nuovo nucleo familiare;
c) nuclei familiari con almeno tre figli o all'interno dei quali vi siano persone con disabilità o persone non autosufficienti purché certificate;
d) unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
e) recupero di unità immobiliari o edifici situati in territorio interamente montano di cui alla legge regionale 33/2002 e in possesso di caratteristiche tipologico-architettoniche tipiche e rappresentative delle zone montane del territorio regionale quali, a titolo di esempio, stavoli o baite situati in zone urbanistiche che ammettono la destinazione residenziale;
f) unità immobiliari o edifici situati nel territorio di Comuni che negli ultimi dieci anni hanno subito una riduzione della popolazione residente non inferiore al 10 per cento;
g) interventi su unità immobiliari o edifici da destinare per almeno cinque anni ad attività commerciali ovvero di servizi profit o no profit a favore della comunità;
h) unità immobiliari o edifici dismessi;
i) interventi su unità immobiliari o edifici di pronta cantierabilità;
j) unità immobiliari o edifici pericolanti sulla viabilità pubblica che mettono a rischio l'incolumità delle persone, attestati da asseverazione di un tecnico abilitato o per cui è stata già emessa, nei tre anni precedenti, ordinanza contingibile e urgente di messa in sicurezza dell'immobile;
k) unità immobiliari o edifici inseriti in zone urbanistiche A, B0, aree di trasformazione, aree compromesse o degradate eventualmente previste dagli strumenti di pianificazione comunale e aree soggette a interventi edilizi convenzionati;
l) unità immobiliari o edifici che a seguito degli interventi raggiungono il miglioramento o l'adeguamento alla normativa sismica in applicazione delle norme tecniche vigenti;
m) sostituzione di impianti alimentati da combustibili fossili maggiormente inquinanti;
n) unità immobiliari o edifici aventi bassa prestazione energetica di classe F o G;
o) unità immobiliari o edifici che siano posti a disposizione, per un periodo di almeno cinque anni, per locazione con contratto a canone concordato o a uso transitorio, non turistico, al fine di soddisfare le esigenze abitative di coloro che intendono risiedere o svolgere attività lavorativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia e della popolazione studentesca iscritta agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e alle Università della regione;
p) recupero a fini abitativi, da parte di imprese con sede legale o locale nel territorio regionale, di unità immobiliari o edifici da mettere a disposizione di lavoratori con residenza in luogo diverso da quello nel quale sono chiamati a svolgere attività lavorativa con regolare contratto di lavoro;
q) persone o nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), non superiore a 25.000 euro;
r) interventi che interessano più unità abitative.
4. La Giunta regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive i risultati ottenuti dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, comprensiva dei dati sulla distribuzione territoriale, sulla tipologia degli interventi e sulle caratteristiche socio-economiche dei beneficiari.
Capo II
 Attuazione
Art. 2
 (Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno di interventi su unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, con esclusione delle unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9, situati nel territorio regionale relativi a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia disciplinati all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. I contributi di cui al presente articolo non possono essere destinati alla realizzazione di unità immobiliari aventi categoria catastale A8 o A9.
3. I contributi sono concessi con procedimento a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito dell'adozione di bandi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il contributo è concesso per interventi non ancora iniziati e per spese non ancora sostenute. L'avvio dell'intervento deve essere successivo alla presentazione della domanda di contributo e attestato nella comunicazione di inizio lavori presentata al Comune.
5. Nei casi di edifici o unità abitative in proprietà condivisa, al fine di favorire l'accorpamento di quote di proprietà da parte del richiedente comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di cui al presente articolo, sono riconosciute le spese notarili relative all'acquisizione di quote di proprietà e le eventuali spese tecniche per la presentazione della dichiarazione di successione fino a un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite di 5.000 euro. Il riconoscimento di tali spese non trova applicazione nel caso di comproprietà tra coniugi o conviventi.
6. Il contributo è erogato su richiesta, in via anticipata, a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e all'articolo 40 della legge regionale 7/2000.
Art. 3
 (Interventi di efficientamento energetico)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno di interventi realizzati su unità immobiliari o edifici facenti parte del medesimo progetto edilizio, situati nel territorio regionale, relativi a lavori di efficientamento energetico individuati nei bandi, che portino al miglioramento della prestazione energetica degli edifici o alla diffusione dell'autoconsumo dell'energia elettrica che consentano il miglioramento del valore dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante dall'attestato di prestazione energetica dell'edificio (APE).
2. I contributi sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, a seguito dell'adozione di bandi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 6, il contributo è concesso ed erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi, a fronte della spesa sostenuta e documentata da fatture o documentazione fiscale equivalente e dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
4. Le domande di contributo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2025. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa a essi relativa, previste dai bandi, devono avere data successiva al 31 dicembre 2024.
5. Per le domande presentate a partire dall'1 gennaio 2027, la documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione fiscale e di spesa a essi relativa, previste dai bandi, non potranno avere data anteriore ai due anni precedenti.
6. Per i soggetti aventi un reddito con riferimento al nucleo familiare, con ISEE non superiore a 25.000 euro, il contributo è concesso ed erogato su richiesta, in via anticipata, prima della realizzazione dei lavori, a fronte di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa, il cui costo è compreso tra le spese ammissibili alle condizioni previste dal bando, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 14/2002. L'anticipazione può essere concessa anche a condomìni, per gli interventi su parti comuni.
7. Agli interventi previsti nel presente articolo non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.
Art. 4
 (Beneficiari)
1. Possono accedere ai contributi di cui alla presente legge le persone fisiche residenti nel Friuli Venezia Giulia, i condomìni, le imprese e i professionisti, per interventi su unità immobiliari o edifici situati nel territorio regionale. Nel caso di condomìni, sono destinatari del contributo i soggetti individuati nel bando. Per la concessione dei contributi possono essere adottati bandi distinti per categorie di beneficiari.
2. Possono accedere ai contributi i soggetti di cui al comma 1 i proprietari o titolari dei diritti reali di usufrutto, uso e abitazione sugli immobili oggetto di intervento.
3. Nel caso in cui il contributo rilevi ai fini della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il contributo è concesso nel rispetto del divieto di cui all'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. I professionisti sono equiparati alle imprese ai fini di cui al comma 3.
5. Tutti i requisiti relativi agli interventi finanziabili e ai beneficiari devono essere posseduti alla data della domanda.
Art. 5
 (Bandi)
1. Ciascun bando di cui all'articolo 1, comma 3, individua:
a) le definizioni, le condizioni e i requisiti per l'accesso;
b) la tipologia di beneficiari e di interventi;
c) i criteri di premialità;
d) l'intensità, le modalità di calcolo del contributo e le spese ammissibili;
e) i termini e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, anche in deroga alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002 e alle disposizioni contenute nel titolo II della legge regionale 7/2000.
2. I bandi da emanarsi in attuazione dell'articolo 2 della presente legge sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.
Art. 6
 (Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione dei contributi)
1. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 2, ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 4 può presentare una sola domanda con riferimento a una sola unità immobiliare o progetto edilizio, salvo sia diversamente disposto nel bando.
2. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 3, per la stessa unità immobiliare o progetto edilizio è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento e ciascuno dei soggetti indicati all'articolo 4 può presentare una sola domanda con riferimento alla medesima tipologia di intervento.
3. Con riferimento alla medesima unità immobiliare o edificio è possibile presentare domanda, alternativamente, a valere sui bandi adottati per gli interventi previsti all'articolo 2 o all'articolo 3. Tale limitazione opera per il periodo di tre anni dalla definizione del procedimento contributivo per cui è stata presentata domanda.
Art. 7
 (Obblighi dei beneficiari)
1. I beneficiari hanno l'obbligo di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione e dell'erogazione del contributo per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, a pena di revoca del contributo con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
2. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 2:
a) le persone fisiche sono tenute a rispettare il vincolo di destinazione di cui all'articolo 32 della legge regionale 7/2000 per cinque anni successivi alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
b) le persone fisiche che realizzano unità immobiliari di tipo residenziale, aventi categoria catastale da A1 ad A7 o A11, devono trasferire la propria residenza in almeno una delle unità oggetto di intervento entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori. La residenza deve essere mantenuta per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. L'obbligo si intende assolto anche qualora la residenza sia acquisita da un familiare o da un soggetto convivente. Non rileva, ai fini del rispetto dell'obbligo, il trasferimento della residenza del beneficiario del contributo qualora intervenga a seguito della separazione tra i coniugi o dell'unione civile o dei soggetti facenti parte della medesima famiglia anagrafica, a condizione che l'altro soggetto convivente mantenga la residenza nell'immobile oggetto di contributo. La disposizione non si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 3, lettera o), per la quale l'unità immobiliare interessata dal criterio deve essere mantenuta a disposizione per un periodo di cinque anni dalla data della messa a disposizione;
c) le imprese o i professionisti che realizzano unità immobiliari aventi categoria catastale A10 devono stabilire la sede della propria attività in una di tali unità immobiliari entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
d) le imprese e i professionisti sono tenuti a stabilire la sede o l'unità operativa nel territorio regionale entro dodici mesi dall'ultimazione dei lavori e a mantenerla per cinque anni dall'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione.
3. I singoli bandi possono prevedere ulteriori obblighi e condizioni da rispettare a pena di decadenza dal contributo qualora il beneficio derivi dall'applicazione di misure incentivanti o criteri premiali individuati tra quelli di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 8
 (Cumulabilità e controlli)
1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri contributi pubblici a esclusione degli incentivi previsti dalla legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), e dei ristori concessi ai sensi degli articoli 9 e 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), con riferimento alle spese sostenute per il medesimo intervento, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di contributo.
2. L'Amministrazione regionale effettua controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate accordi per la messa a disposizione e i controlli dei dati raccolti e dei contributi erogati.
Capo III
 Disposizioni finali
Art.9
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Sono introdotte le variazioni di cassa alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 5.
5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 10
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogati, in particolare:

a) l'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);
b) i commi da 26 a 32 e 34 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016);
d) i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);
e) il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018);
f) il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
g) gli articoli 59 e 60 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);
h) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);
i) il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);
j) i commi da 25 a 27 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);
k) il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);
l) i commi da 12 a 18 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
m) l'articolo 122 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021);
n) l'articolo 67 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022);
o) i commi da 169 a 175 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento di bilancio per gli anni 2024-2026);
p) i commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali);
q) il decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2015, n. 36 (Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi));
r) il decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento di modifica al regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi));
s) il decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2019, n. 75 (Regolamento di modifica al Regolamento attuativo dell'articolo 9, commi da 26 a 34 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per interventi di recupero, riqualificazione o riuso del patrimonio immobiliare privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi)).
Art. 11
 (Norma transitoria)
1.
Le disposizioni abrogate dall'articolo 10, comma 1, continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di contributo presentate e ai rapporti agevolativi sorti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.