LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17

Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/12/2025
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica

TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
 Finalità e principi
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l'ordinamento del settore del commercio e del turismo in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 6), 8) e 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in conformità alla normativa europea e statale di recepimento in materia di commercio e turismo, perseguendo il fine della promozione integrata del territorio attraverso interventi coordinati di sviluppo economico, di progettazione universale e di valorizzazione delle risorse materiali e immateriali della regione e sostenendo la qualità, la stabilità, la sicurezza e la tutela del lavoro.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione promuove modelli commerciali e turistici sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Unione europea e con il quadro normativo e programmatico dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente ed economia circolare, sostenendo pratiche di innovazione sociale e iniziative orientate alla riduzione delle disuguaglianze territoriali, al rafforzamento della coesione e della resilienza economica delle aree a minore densità commerciale, nonché alla valorizzazione delle filiere corte, delle economie di prossimità e dei sistemi produttivi locali, in un quadro di equilibrio concorrenziale dell'offerta.
3. La Regione, con la presente legge, definisce le misure di semplificazione dell'ordinamento regionale al fine di assicurare l'organicità delle discipline in materia di commercio e turismo e consentire l'adeguamento ai mutamenti del mercato e al suo equilibrio, nonché all'impatto della digitalizzazione nella governance dei sistemi amministrativi, disciplina altresì il coordinamento tra gli enti operanti nei settori del commercio e del turismo e sostiene lo sviluppo delle attività economiche mediante l'erogazione di contributi.
Art. 2
 (Promozione delle alleanze territoriali e delle cooperative di comunità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, promuove alleanze territoriali tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione, anche mediante il partenariato pubblico-privato, di interventi integrati di sviluppo commerciale e turistico del territorio, anche al di fuori delle linee strategiche d'intervento individuate nel masterplan del commercio di cui all'articolo 63.
2. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi e lo sviluppo di attività economiche, anche attraverso la predisposizione di progetti integrati da attuare con i Comuni.
3. Ai fini di cui al comma 2 le cooperative di comunità assicurano forme di partecipazione della popolazione residente e di coloro che operano con continuità nel territorio alla gestione di beni o servizi collettivi, tenendo conto, nella composizione degli organi sociali, della rappresentatività di giovani e donne, quale espressione della comunità locale, e contrastano fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e urbano. Esse valorizzano le tradizioni culturali e le risorse territoriali mediante attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e nuove opportunità di reddito.
4. Le cooperative di comunità stabiliscono la propria sede e operano prevalentemente:
a) nei comuni siti in area montana o nelle aree interne della Regione;
b) nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
c) nelle zone di indebolimento commerciale di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c).
TITOLO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Capo I
 Definizioni e disposizioni in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande
Art. 3
 (Definizioni in materia di commercio)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda a soggetti diversi dal consumatore finale;
b) commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, nonché la vendita da parte di soggetti, pubblici o privati, a favore di dipendenti, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nelle strutture militari e nelle comunità, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
c) generi non alimentari a basso impatto: i materiali dell'edilizia, ivi compresi quelli elettrici, dell'agricoltura e della zootecnia, la ferramenta, i legnami, i mobili, i veicoli, incluse le imbarcazioni, e i prodotti accessori, che richiedono ampie superfici di esposizione e di vendita in rapporto al numero di visitatori e acquirenti;
d) generi non alimentari a impatto ordinario: ogni prodotto non alimentare diverso da quelli di cui alla lettera c);
e) generi speciali: i prodotti ricompresi nei settori merceologici alimentari e non, posti in vendita nelle farmacie, nelle rivendite di generi di monopolio e presso i distributori di carburante, individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;
f) superficie di vendita di un esercizio al dettaglio: l'area alla quale ha accesso il pubblico, compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature, delle casse, o quella comunque destinata a mostra o esposizione di merce, con esclusione dell'area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi, nonché dell'area interna adibita a deposito dei carrelli;
g) superficie di vendita di un centro commerciale al dettaglio o di un parco commerciale: quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio appartenenti al centro o al parco commerciale;
h) superficie coperta di un edificio: la superficie come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
i) superficie coperta complessiva: la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi uffici, depositi, locali di lavorazione e servizi; qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani, la superficie coperta complessiva corrisponde alla somma delle superfici dei singoli piani destinate agli usi anzidetti;
j) attività stagionale: l'attività svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentocinquanta giorni per ciascun anno solare;
k) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a cinquantanove giorni nel corso dell'anno solare;
l) gestione di reparto: l'affidamento da parte del titolare di esercizio di vendita al dettaglio, a favore di un soggetto che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto; la gestione di reparto deve essere comunicata al Comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso;
m) economia di prossimità: l'insieme delle dinamiche commerciali che valorizzano le relazioni di vicinato, il piccolo commercio e il tessuto socio-economico locale, anche attraverso forme di vendita digitale che assicurano un'equa remunerazione ai produttori e ai fornitori locali e contribuiscono alla continuità del presidio commerciale nelle comunità di riferimento;
n) mutamento del settore merceologico: la variazione dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa, nonché l'aggiunta al settore non alimentare di quello alimentare e viceversa;
o) centri storici: gli agglomerati insediativi urbani individuati dai Comuni che conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, sociali, politiche o culturali; costituiscono parte integrante di ciascun centro storico le aree in esso ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche citate, sono a esse funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d'uso;
p) cooperative di comunità: le società cooperative iscritte nel Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), e costituite per rispondere ai bisogni e per valorizzare le risorse di un'area geografica ben definita attraverso la produzione di beni e servizi a favore di una comunità territoriale alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali; la cooperativa di comunità è rappresentativa della comunità di riferimento anche nella compagine sociale effettiva che deve essere rappresentata per almeno il 90 per cento da persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel territorio di riferimento della cooperativa stessa.
2. Gli esercizi commerciali disciplinati dalla presente legge si distinguono in:
a) esercizi di vendita al dettaglio di vicinato: gli esercizi con superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
b) esercizi di vendita al dettaglio di media struttura: gli esercizi con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati e fino a 1.500 metri quadrati;
c) esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura: gli esercizi singoli o aggregati aventi superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati; l'aggregazione di esercizi commerciali che costituisce una grande struttura di vendita può assumere la configurazione di:
1) centro commerciale al dettaglio: un insieme di più esercizi al dettaglio, realizzati secondo un progetto unitario, che usufruiscono di infrastrutture o spazi di servizio comune gestiti unitariamente la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago, con esclusione delle attività di vendita all'ingrosso;
2) parco commerciale: un insieme di più esercizi sia di vicinato, di media o grande struttura, insediati in uno o più edifici, funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o che facciano parte di un unico piano attuativo la cui superficie complessiva di vendita sia superiore a 1.500 metri quadrati e la cui prevalente destinazione commerciale possa essere integrata da servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche.
Art. 4
 (Definizioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: la vendita per il consumo di tali prodotti, effettuata da personale adibito alla somministrazione, nei locali dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico e a tal fine attrezzate, annesse all'esercizio e dotate di servizi igienici a uso della clientela, ove previsto dalla normativa edilizia;
b) superficie aperta al pubblico: l'area a disposizione dell'operatore, pubblica o privata, comunque pertinente al locale e destinata all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
c) somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico: l'attività svolta in luoghi dove l'accesso è riservato a determinate persone;
d) attrezzature di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande;
e) catering: attività che consiste nel preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi, comprendente la preparazione dei tavoli, buffet e il servizio di somministrazione;
f) banqueting: attività che consiste nell'organizzazione e gestione di eventi comprensiva del servizio di catering;
g) sorvegliabilità: il rispetto delle caratteristiche costruttive previste dal decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), differenziate a seconda che siano locali aperti al pubblico o riservati a una cerchia di persone;
h) somministrazione stagionale: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su area pubblica o privata anche in maniera frazionata e non continuativa per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a duecentocinquanta giorni nell'anno solare;
i) somministrazione temporanea: l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta da soggetti privati nell'esercizio della loro attività d'impresa, enti o associazioni senza fini di lucro su area pubblica o privata con una durata temporale non superiore a cinquantanove giorni nel corso di un anno; tale limite temporale permane anche in caso di attività svolta in più siti dal medesimo soggetto.
Art. 5
 (Requisiti morali, professionali e condizioni ostative)
1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.
4. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
5. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 59/2010, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
6. La verifica dei requisiti morali e professionali relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura regionali cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività medesima.
7. Il possesso del requisito di cui all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010, viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.
Art. 6
 (Corsi professionali)
1. I corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, quelli di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e quelli di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), sono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.
2. Con regolamento regionale vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ferma restando la conoscenza della lingua italiana secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente, e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.
3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e di aggiornamento da registrare sul libretto aziendale formativo.
4. Il CATT FVG e i CAT, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (FAD), a esclusione delle materie attinenti la salute, la sicurezza e l'informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico-sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 204/1985 e di cui all'articolo 2 della legge 39/1989.
5. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari al livello base come definito dalla Conferenza Stato - Regioni. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.
Art. 7
 (Commissioni d'esame)
1. A conclusione dei corsi professionali per il commercio e per la preparazione e la somministrazione degli alimenti, l'idoneità dei candidati è accertata da commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla Giunta camerale per una durata di cinque anni e composte dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:
a) il Segretario generale camerale con funzioni di Presidente;
b) un funzionario della Regione;
c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti;
e) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014;
f) un esperto in merceologia;
g) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.
Art. 8
 (Commissioni esaminatrici relative ai corsi professionali per agenti e rappresentanti di commercio)
1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 204/1985, sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni dai seguenti soggetti o da un loro sostituto:
a) il Direttore centrale competente in materia di commercio o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante designato dal ministero competente in materia di istruzione;
c) un rappresentante designato dal ministero competente in materia politiche del lavoro;
d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;
e) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;
g) un rappresentante dei docenti del corso;
h) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, in relazione alla sede dei corsi.
3. Ai componenti esterni della commissione spettano un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale e il rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.
Note:
1Il comma 3 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 9
 (Settori merceologici)
1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono distinti nei seguenti settori merceologici:
a) settore alimentare;
b) settore non alimentare.
2. Il mutamento di settore merceologico è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) negli esercizi di vicinato e nelle medie e grandi strutture di vendita.
3. La vendita dei farmaci di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto-legge solo in capo al farmacista e i requisiti professionali di cui all'articolo 5 solo in capo al titolare. La mancata comunicazione comporta la sanzione di cui all'articolo 121, comma 2, quarto periodo.
Art. 10
 (Esclusioni dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio)
1. Le disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo non si applicano nei confronti delle seguenti categorie, fatta salva l'applicazione del capo VII:
a) titolari di farmacie e direttori di farmacie qualora pongano in vendita esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, nonché medici veterinari qualora pongano in vendita in forma diretta, con divieto di pubblicizzazione e di esposizione, prodotti attinenti alla salute e al benessere degli animali in cura;
b) titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio;
c) associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
d) imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita dei prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
e) titolari degli esercizi per la vendita di carburanti, nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui); per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);
f) artigiani, iscritti nell'apposito albo, nonché loro consorzi, e industriali, nonché loro consorzi, per la vendita, nei locali di produzione o in locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; per gli industriali e loro consorzi è consentita la vendita di beni di propria produzione, sia prodotti in sito che in sede delocalizzata, di beni soggetti a lavorazione parziale o finitura e di beni, anche di diversa produzione, similari e accessori a quelli di propria produzione;
g) pescatori e cooperative di pescatori, nonché cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici e la cacciagione provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di raccolta;
h) chi cura il fallimento per la vendita dei beni del fallito nell'ambito delle procedure fallimentari;
i) enti pubblici, fondazioni, Enti del Terzo settore, associazioni e soggetti promotori di manifestazioni politiche, religiose, culturali, turistiche e sportive per la vendita al pubblico effettuata nelle proprie sedi o nell'ambito delle rispettive funzioni o attività istituzionali;
j) titolari o gestori di esercizi ricettivi per la vendita di merci effettuata agli alloggiati nelle proprie strutture;
k) parrucchieri ed estetisti per la vendita di prodotti connessi alla loro attività;
l) gestori di teatri, musei pubblici e privati, cinematografi e promotori di manifestazioni culturali, sportive, politiche, religiose e similari, per le vendite effettuate in tali luoghi in occasione di tali rappresentazioni o manifestazioni;
m) titolari di attività commerciali all'interno di teatri, musei pubblici e privati e cinematografi per le vendite effettuate in tali luoghi;
n) gestori dei punti informativi di cui all'articolo 69.
2. È altresì escluso dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio di cui al presente titolo il commercio della stampa quotidiana e periodica, disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108).
Capo II
 Commercio in sede fissa
Art. 11
 (Esercizio di un'attività commerciale)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, e dall'articolo 17, l'esercizio di un'attività commerciale è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché delle norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
2. La SCIA è presentata allo Sportello unico territorialmente competente di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), di seguito SUAP, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) l'attestazione del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) la dichiarazione di conformità alle normative igienico-sanitarie e a quelle in materia di sicurezza e tutela ambientale.
3. La vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, se effettuata mediante distribuzione automatica, per corrispondenza, per commercio elettronico, praticata dall'esercente all'interno dell'esercizio di vendita o a domicilio, non è soggetta alla presentazione di una nuova SCIA né ad altra forma di comunicazione.
4. La presentazione della SCIA o il rilascio dell'autorizzazione commerciale presuppongono idoneo titolo edilizio e sono effettuate nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle normative di settore e in conformità con le disposizioni del masterplan del commercio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, commi 4 e 6.
Art. 12
 (Subingresso nell'attività commerciale)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività commerciale di vicinato, di media e grande struttura, anche se effettuata con le forme speciali di vendita di cui agli articoli 23, 24 e 25, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 richiesti per l'esercizio dell'attività.
Art. 13
 (Sospensione e cessazione dell'attività commerciale)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi, è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA e l'autorizzazione eventualmente rilasciata decade.
4. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di media e grande struttura, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, dev'essere comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente, il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.
Art. 14
 (Superficie di vendita)
1. Nella SCIA o nell'autorizzazione comunale viene indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore merceologico, con riferimento agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il Comune determina l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente a tale parte.
3. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, a tutti gli effetti, alla superficie di vendita interna agli edifici, a esclusione dell'area destinata alla sola esposizione delle merci dove non sussista accesso di pubblico.
4. Nell'ipotesi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la superficie a cielo libero è computata come superficie di vendita fino al massimo del 20 per cento dell'intera superficie a cielo libero, totalmente accessibile al pubblico.
5. Le superfici di vendita del settore non alimentare possono essere destinate sia a generi a basso impatto che a impatto ordinario. Il mutamento del genere di impatto, nel rispetto degli standard urbanistici, è soggetto a SCIA corredata, nelle ipotesi di passaggio da basso impatto a impatto ordinario nelle grandi strutture di vendita qualora tale mutamento sia superiore a un terzo della superficie di vendita della grande struttura, del parere favorevole dell'ente competente a valutare l'impatto viabilistico.
6. Le superfici destinate al commercio all'ingrosso rimangono nettamente distinte dalle superfici destinate al commercio al dettaglio.
7. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la SCIA è del SUAP del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita. La competenza a rilasciare l'autorizzazione, ove dovuta, e quella in materia di sanzioni amministrative, è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita, previa intesa con gli altri Comuni interessati.
8. Nel caso di esercizi di grande struttura il Comune sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
9. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.
10. La riduzione della superficie che riqualifica una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato determina il ritorno in disponibilità al Comune della superficie autorizzata.
11. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), rispetto alle procedure di valutazione ambientale, le definizioni di centro commerciale e di parco commerciale si intendono equiparate.
Art. 15
 (Esercizi di vicinato)
1. Gli esercizi di vicinato sono gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari o non alimentari, aventi una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati che contribuiscono all'economia di prossimità favorendo la rivitalizzazione del tessuto economico locale anche attraverso la diffusione dei prodotti del territorio, nonché attraverso strumenti digitali e adeguata informazione sull'origine dei beni, concorrendo alla promozione di filiere corte e vendita diretta di prodotti provenienti dal territorio regionale, con particolare attenzione alle aree montane e interne.
2. L'apertura, l'ampliamento di superficie e il trasferimento di sede degli esercizi di vicinato sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
Art. 16
 (Medie strutture di vendita)
1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati, sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
3. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, in conformità alle previsioni del masterplan del commercio di cui all'articolo 63.
Art. 17
 (Grandi strutture di vendita)
1. All'interno dei centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
2. Nelle aree esterne ai centri storici, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
3. Nell'ottica del risparmio del consumo di suolo e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale e architettonica, gli interventi edilizi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie di vendita delle grandi strutture di vendita, sono subordinati all'approvazione di un Piano attuativo comunale finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione, le strategie di impianto urbanistico-viabilistico, i requisiti ambientali e le eventuali misure compensative.
4. Al di fuori dei centri storici il rilascio dell'autorizzazione commerciale è subordinato all'accoglimento della relativa domanda da parte di una conferenza di servizi indetta dal Comune territorialmente competente, cui partecipa l'Amministrazione regionale, a seguito della presentazione da parte del proponente e dell'adozione da parte del Comune territorialmente competente del Piano attuativo comunale. La conferenza verifica l'impatto generato dall'iniziativa commerciale in conformità con le previsioni del masterplan del commercio.
5. Al fine di una complessiva valutazione della domanda di autorizzazione e del coinvolgimento di tutte le parti interessate, il Comune territorialmente competente, prima della indizione della conferenza di servizi decisoria, anche su richiesta dei soggetti interessati, può indire una conferenza di servizi istruttoria. Alla conferenza di servizi istruttoria sono invitati a partecipare anche il manager del distretto del commercio, le associazioni di categoria e le associazioni di consumatori maggiormente rappresentative.
6. Nei casi di cui al comma 4 l'approvazione del Piano attuativo comunale di cui al comma 3 è subordinata alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. Il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione del Piano attuativo resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale.
Capo III
 Altre forme di vendita
Art. 18
 (Outlet)
1. Gli outlet sono esercizi commerciali, o parti di essi, destinati alla vendita al dettaglio da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari identificati da un unico marchio, che siano fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o difettati.
2. La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte, nei marchi e nella pubblicità riferita all'attività commerciale.
3. Gli operatori devono comunicare la natura dei prodotti mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi ben visibili al pubblico, collocati all'interno dei propri locali.
4. I soggetti titolari di outlet sono tenuti a rispettare le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali.
Art. 19
 (Commercio all'ingrosso)
1. Negli esercizi commerciali all'ingrosso l'attività di vendita è rivolta esclusivamente nei confronti di commercianti, di comunità, di utilizzatori professionali e di grandi consumatori. Nei cash and carry l'attività di vendita è svolta mediante l'impiego della vendita a libero servizio ovvero non assistita.
2. La limitazione di cui al comma 1 deve essere esposta in forma visibile all'ingresso degli esercizi ed esplicitata in tutte le informazioni promozionali e pubblicitarie.
Art. 20
 (Disciplina dei mercati agroalimentari all'ingrosso)
1. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono strutture destinate alla conservazione, alla commercializzazione all'ingrosso e all'esportazione di prodotti agroalimentari freschi, trasformati o conservati, compresi i prodotti ortofrutticoli e floricoli, piante e sementi, carni e prodotti della pesca. Sono gestiti come servizi di interesse pubblico in modo da assicurare la libera formazione del prezzo delle merci, nell'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione e in materia igienico-sanitaria.
2. I mercati agroalimentari all'ingrosso possono essere istituiti o gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili.
3. I mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da:
a) posizione baricentrica rispetto alle vie di comunicazione e ai centri di servizi;
b) adiacenza ad aree idonee all'insediamento di attività connesse integrative e funzionali all'attività dei mercati stessi;
c) dotazione di aree riservate alle produzioni agroalimentari locali.
4. La realizzazione dei mercati agroalimentari all'ingrosso è subordinata al rispetto delle norme di generale applicazione con riferimento agli insediamenti e all'edificazione di immobili destinati ad attività commerciali.
5. Con regolamento comunale sono disciplinati i requisiti, le modalità di costituzione e l'attività dei mercati agroalimentari all'ingrosso.
Art. 21
 (Disciplina dei mercati coperti)
1. I mercati coperti sono strutture gestite in modo unitario e destinate alla vendita di prodotti alimentari e non alimentari, che favoriscono l'incontro tra produttori, commercianti e consumatori. Possono essere gestiti dai Comuni o da altri enti pubblici territoriali, nonché da società di capitali, incluse le società consortili, da associazioni di categoria o soggetti privati e sono attrezzati con spazi adeguati per la preparazione, la vendita e la conservazione dei prodotti, nonché con servizi igienici.
2. Con regolamento comunale sono disciplinati i requisiti, le modalità di costituzione e l'attività dei mercati coperti.
Art. 22
 (Spacci interni)
1. Le amministrazioni pubbliche, le imprese e i circoli privati, le cooperative di consumo e i loro consorzi, gli Enti del Terzo settore, le associazioni e le cooperative, possono esercitare la vendita al dettaglio a favore rispettivamente dei propri dipendenti, dei propri soci e dei familiari, in locali non aperti al pubblico, di superficie non superiore a metri quadrati 250 e privi di accesso diretto dalla pubblica via.
2. L'attivazione dell'esercizio è soggetta a comunicazione al SUAP territorialmente competente, in cui si indica il rispetto delle norme edilizie, urbanistiche, comprese quelle di tutela dall'impatto acustico, igienico-sanitarie, delle disposizioni relative alla prevenzione incendi e di quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché di tutte le norme di settore che disciplinano l'attività esercitata.
Art. 23
 (Vendita per mezzo di distributori automatici)
1. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica è soggetta all'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
2. L'installazione dei distributori automatici su area pubblica deve garantire il rispetto delle esigenze di decoro, sicurezza e fruibilità degli spazi, nonché coerenza con la pianificazione comunale del commercio e con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. La vendita per mezzo di distributori automatici, ivi compresi quelli destinati alla vendita di giornali e riviste, in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo, è considerata come attività di vendita al dettaglio.
4. La vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici deve essere esercitata in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria.
5. La vendita al dettaglio a mezzo di distributori automatici esercitata dalle farmacie deve riguardare esclusivamente i generi speciali individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, con esclusione dei medicinali, e deve essere effettuata esclusivamente all'interno della farmacia o nelle sue immediate adiacenze.
Art. 24
 (Commercio elettronico, vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione)
1. La vendita a mezzo del commercio elettronico può essere svolta liberamente dagli esercizi di vendita di cui agli articoli 15, 16 e 17.
2. La Regione valorizza lo sviluppo del commercio elettronico con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese, anche in forma aggregata, ai fini della realizzazione di programmi d'intervento nel settore.
3. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
4. Alle vendite di cui al comma 3 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. Ai fini della protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza si applica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ).
Art. 25
 (Vendita al domicilio del consumatore o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali)
1. La vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore o la raccolta di ordinativi di acquisto negoziata fuori dai locali commerciali è soggetta a SCIA da presentare al SUAP del Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998.
Capo IV
 Pubblicità orari, prezzi e vendite straordinarie
Art. 26
 (Pubblicità degli orari)
1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio commerciale deve essere pubblicizzato in maniera visibile, anche all'esterno, presso i locali dell'esercizio, ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.
2. Il Comune può disporre per motivi di pubblico interesse le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.
Art. 27
 (Pubblicità dei prezzi)
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante la collocazione di un cartello o di altre modalità idonee allo scopo. Il prezzo dei gioielli, degli oggetti d'arte e di antiquariato e degli altri prodotti di notevole valore economico può essere esposto solo all'interno dell'esercizio.
2. Qualora prodotti identici dello stesso valore siano esposti insieme è sufficiente l'uso di un unico cartello; negli esercizi commerciali, organizzati con il sistema di vendita del libero servizio, l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque offerte al pubblico.
3. I prodotti dei quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso con caratteri ben leggibili sulla confezione sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
Art. 28
 (Disciplina delle vendite straordinarie)
1. Sono vendite straordinarie:
a) le vendite di fine stagione, denominate anche saldi: riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo;
b) le vendite promozionali: caratterizzate da sconti o ribassi diretti a rappresentare al consumatore la convenienza dell'acquisto e pubblicizzati nei locali dell'esercizio o nei suoi pressi;
c) le vendite di liquidazione: sono effettuate al fine di vendere in breve tempo le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, a fronte di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali, trasformazione o rinnovo delle attrezzature.
2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:
a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;
b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.
3. Su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.
4. La presentazione al pubblico delle vendite straordinarie deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura della vendita, la data di inizio e la sua durata.
5. Le vendite straordinarie sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato e lo sconto o il ribasso effettuato è espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Gli organi di vigilanza del Comune hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.
Capo V
 Commercio su aree pubbliche
Art. 29
 (Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo e del capo VII si applicano anche:
a) agli industriali e agli artigiani che esercitano il commercio sulle aree pubbliche dei loro prodotti, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
b) ai soggetti che vendono o espongono per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente;
c) ai soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.
2. Il presente capo non si applica:
a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
b) agli agricoltori che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la SCIA e il rispetto della normativa igienico-sanitaria.
3. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili.
Art. 30
 (Commercio su aree pubbliche)
1. Ai fini della presente legge si intende per commercio sulle aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a) sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
b) sui posteggi, anche isolati, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengono date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività commerciale per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'erogazione di pubblici servizi;
d) nelle fiere e cioè nelle manifestazioni caratterizzate dall'afflusso di operatori commerciali, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere la propria attività;
b) presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
Art. 31
 (Esercizio dell'attività su aree pubbliche)
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:
a) su posteggi di mercati o fiere ovvero su posteggi isolati dati in concessione, per un periodo di dieci anni, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità nell'assegnazione e nella scelta della qualità della collocazione, fermo restando che ulteriori criteri possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 36:
1) professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su area pubblica, in cui sono comprese anche l'esperienza nell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese nonché l'esperienza acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
2) commercializzazione di prodotti tipici locali e del Made in Italy, inclusi i prodotti biologici o a chilometro zero;
3) impegno a fornire ulteriori servizi quali la consegna a domicilio e l'offerta informatizzata o on line;
4) rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto architettonico, intesa quale compatibilità del servizio offerto con le caratteristiche specifiche del territorio e rispetto di ulteriori condizioni definite dai comuni territorialmente competenti, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti e alle caratteristiche della struttura utilizzata;
5) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari;
6) utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale;
b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'esperienza e la professionalità acquisite nell'area pubblica vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica. La professionalità e l'esperienza acquisite sono riferite:
a) all'anzianità nell'esercizio dell'impresa, maturata anche in modo discontinuo, comprovata dall'iscrizione nel Registro delle imprese quale impresa attiva nel commercio sulle aree pubbliche, riferita al soggetto che partecipa alla procedura selettiva, cumulata con quella del titolare al quale si è eventualmente subentrati nella titolarità del posteggio;
b) all'anzianità acquisita nel posteggio oggetto della procedura selettiva da parte del titolare al momento della selezione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del Comune sede del posteggio oggetto della concessione, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), ovvero al SUAP del Comune nel quale il richiedente ha la sede legale, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), verifica la regolarità contributiva nei confronti dell' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), dell' Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) o di altri istituti previdenziali. All'esercizio dell'attività sono in ogni caso ammessi anche i soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. La regolarità contributiva, ai fini del presente articolo, deve essere verificata anche in capo alle imprese individuali.
5. La concessione di posteggio non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
6. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale; l'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera b), comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago.
7. Hanno validità nel territorio regionale anche le SCIA e le autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
8. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse occupazioni temporanee di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possieda i requisiti e, in ogni caso, nei limiti dei posteggi appositamente previsti.
9. Fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente, uno stesso soggetto può presentare contemporaneamente più SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche tranne nel caso in cui abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante. Sono fatte salve le ipotesi di subingresso.
10. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale e nel caso delle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi, il possesso dei requisiti di priorità è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Art. 32
 (Posteggi per il commercio su aree pubbliche)
1. La concessione del posteggio isolato ovvero nei mercati di cui all'articolo 37 è rilasciata previa procedura a selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata di dieci anni e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
2. L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.
3. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita, ovvero con attrezzatura permanente installata. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se impossibile, che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio più adeguato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti ai sensi dell'articolo 35.
4. Il Comune tiene costantemente aggiornata, sul sito web istituzionale dell'ente, la planimetria con l'indicazione del numero della superficie e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione di chi intenda richiedere la concessione di posteggio.
5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni ovvero privi di assegnazione possono essere assegnati giornalmente in via provvisoria, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti che abbiano il maggior numero di presenze nel mercato o nella fiera. I Comuni possono stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 36, specifici criteri di priorità. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà, del titolare della concessione.
6. Per assicurare pluralità e differenziazione dell'offerta al consumatore, il numero dei posteggi complessivamente assegnabili a un medesimo soggetto, nell'ambito della stessa area mercatale, è soggetto al limite massimo:
a) di quattro concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico siano esse riferibili, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento;
b) di tre concessioni di posteggio per singolo settore merceologico se il numero complessivo dei posteggi nel mercato o nella fiera è superiore a cento.
7. In deroga a quanto disposto dal comma 6 per le aree mercatali insistenti all'interno dei Comuni classificati montani i Comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima di cinque posteggi per settore merceologico.
Art. 33
 (Decadenza e revoca della concessione di posteggio)
1. L'operatore su aree pubbliche decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge, incluso il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 35, o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori al 30 per cento dei giorni di attività possibili salvo il caso di assenza documentata per malattia, gravidanza, maternità.
2. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata, di decadenza dalla concessione stessa, l'assunzione da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i prodotti. Il Comune deve collocare attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti distinte per categoria di riciclaggio.
3. La decadenza dalla concessione del posteggio è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto ai sensi dei commi 1 e 2 è divenuto esecutivo.
4. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata dal Comune all'interessato.
5. L'assenza per due volte consecutive alla medesima fiera comporta la decadenza dalla concessione del posteggio, fatti salvi i casi di giustificato motivo oggettivo definiti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 36.
6. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelle di cui all'articolo 35.
Art. 34
 (Subingresso nell'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, o del ramo d'azienda, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in quanto compatibili.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui al comma 1 comporta anche il trasferimento della concessione di posteggio e dei titoli di priorità nell'assegnazione della stessa posseduti dal dante causa.
Art. 35
 (Prescrizioni specifiche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere vietato e limitato per motivi di ordine pubblico, di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, fermo restando che i Comuni non possono stabilire limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede stabile o sulle aree pubbliche.
2. È fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è consentito dalle competenti autorità, le quali stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.
4. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
5. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
Art. 36
 (Regolamenti comunali per il commercio mercatale)
1.
L'istituzione, la soppressione, il riordino o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità del loro funzionamento, sono disciplinati con regolamento comunale che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree relative ai mercati sulla base delle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendo conto dei consumi della popolazione residente e della clientela turistica e di passaggio, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale. In relazione a tali zone i Comuni possono prevedere restrizioni specifiche alle tipologie merceologiche dei posteggi esistenti, sia per il settore alimentare che per il settore non alimentare, ovvero possono istituire mercati specializzati nella vendita di particolari prodotti, o nella somministrazione degli stessi, ovvero di entrambe, laddove si tratti di prodotti alimentari.
3. I titolari di posteggi ubicati nei mercati di cui al comma 2, qualora pongano in vendita merci non conformi alle restrizioni prescritte, hanno l'onere di adeguarsi alle specializzazioni merceologiche deliberate dai Comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento comunale, pena la decadenza dalla concessione del posteggio.
4. Il regolamento stabilisce altresì il numero e le modalità di assegnazione dei posteggi, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), la loro superficie, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei prodotti agricoli, nonché la superficie delle aree, indicando la superficie destinata ai posteggi nel loro complesso. La suddivisione in posteggi delle aree può essere effettuata sulla base della superficie di ciascun posteggio. Le aree possono consistere in un insieme di posteggi contigui fra loro o in un insieme di posteggi situati in zone diverse del territorio comunale e possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio stagionale dell'attività.
5. I Comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi, dislocando gli stessi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, lettera a), e dall'articolo 32.
6. Su istanza dell'operatore, il Comune ha facoltà di trasferire l'operatore medesimo dal posteggio assegnato a un posteggio non assegnato senza l'espletamento di procedura selettiva, fatto salvo l'obbligo di darne avviso agli operatori potenzialmente interessati. In caso di domande concorrenti, è comunque fatto obbligo per il Comune di seguire procedura selettiva.
7. Il presente articolo non si applica alle aree demaniali marittime, a quelle degli aeroporti, delle stazioni e delle autostrade.
8. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente capo e dal capo VII, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).
Art. 37
 (Prescrizioni per i prodotti alimentari)
1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, sia per quanto attiene alla vendita che alla somministrazione di alimenti e bevande, avviene anche nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 29, comma 3, ed è soggetto alle norme di settore che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, soltanto nelle manifestazioni fieristiche.
Art. 38
 (Orari dell'attività su aree pubbliche)
1. I Comuni stabiliscono i giorni e la fascia temporale di durata giornaliera dei mercati e delle fiere.
2. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, i Comuni fissano i limiti temporali di sosta nello stesso punto per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante.
Capo VI
 Manifestazioni fieristiche
Art. 39
 (Definizioni e ambito di applicazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) manifestazioni fieristiche: le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati;
b) quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;
c) superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori nei quartieri fieristici;
d) espositori: le imprese, gli enti pubblici, gli operatori privati o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente capo:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;
d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali;
e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;
f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte o di beni culturali;
g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.
Art. 40
 (Tipologie di manifestazioni fieristiche)
1. Sono tipologie di manifestazioni fieristiche:
a) le fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
b) le fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;
c) le mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti.
Art. 41
 (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.
2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio in cui si svolge la manifestazione.
4. La richiesta per l'attribuzione della qualifica, con l'indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all'Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.
5. Ai fini dell'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile.
6. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di un nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale o comunale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti.
Art. 42
 (Modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa. A tal fine le condizioni contrattuali a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all'ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.
2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e dell'agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.
3. Gli operatori privati, diversi dalle imprese, che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale, possono partecipare alle manifestazioni fieristiche fino a un massimo di dodici volte all'anno nel territorio regionale.
4. Gli operatori di cui al comma 3 devono essere in possesso:
a) dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di un tesserino identificativo con validità annuale, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia per i residenti in altra regione, da esibire a richiesta durante la manifestazione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite:
a) le caratteristiche del tesserino identificativo di cui al comma 4 e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo;
b) le modalità di controllo e vidimazione del tesserino;
c) le modalità di partecipazione da parte dei soggetti di cui al comma 3 alle manifestazioni di cui al comma 1, fermo restando il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano:
a) alle manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
b) alle mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciale;
c) alle mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte all'anno.
Art. 43
 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
1. Il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario, ha finalità promozionali ed è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione, ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia di commercio.
2. Nel Calendario sono riportati per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione;
b) la tipologia e la qualificazione;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati;
e) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualificazione della manifestazione fieristica;
f) ogni altra informazione che l'Amministrazione regionale ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali.
Art. 44
 (Regolamento delle manifestazioni fieristiche)
1. Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell'inserimento della manifestazione nel Calendario;
b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;
c) le modalità di rilevazione e di certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di cui all'articolo 41.
Capo VII
 Somministrazione di alimenti e bevande
Art. 45
 (Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e all'osservanza delle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza, comprese quelle di tutela dell'impatto acustico, e di sorvegliabilità dell'esercizio, ed è svolto in coerenza con la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente conosciuta come normativa SUP (Single Use Plastic).
2. L'esercizio e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente.
3. È altresì soggetto a SCIA l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande:
a) negli esercizi di intrattenimento e svago di cui al comma 5, lettera b);
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
c) nelle attività svolte in forma temporanea;
d) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da amministrazioni pubbliche, Enti del Terzo settore, associazioni, cooperative senza fini di lucro;
e) nei circoli privati anche non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.
4. Nell'esercizio dell'attività di somministrazione è compresa la vendita per asporto e consegna a domicilio dell'acquirente.
5. Gli esercizi di somministrazione sono distinti in:
a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia; negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;
b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande; l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente se riguarda oltre la metà del volume d'affari.
6. I Comuni possono individuare specifiche zone di tutela all'interno del territorio comunale, nelle quali gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rilascio di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124). In tali zone i Comuni stabiliscono i criteri e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti sia le nuove aperture, sia i trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione.
Art. 46
 (Disposizioni specifiche per la somministrazione di alimenti e bevande)
1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, strutture culturali e fieristiche, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, scuole, ospedali e case di cura, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
2. Le norme del presente capo non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
b) ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo).
Art. 47
 (Ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Comune competente per territorio.
2. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree private all'aperto attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando che l'esercizio dell'attività su tali aree esterne è subordinato all'osservanza della conformità alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di impatto acustico, di sorvegliabilità dell'esercizio, alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle in materia di pubblica sicurezza dei locali, nonché all'osservanza di ogni altra disposizione e delle eventuali prescrizioni conseguentemente stabilite in via amministrativa, relative a settori per i quali assume rilevanza l'utilizzo delle suddette aree per l'attività ivi esercitata.
3. Non costituisce ampliamento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande l'utilizzo di aree pubbliche oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico attrezzate attigue a un esercizio di somministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2.
Art. 48
 (Subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 richiesti per l'esercizio dell'attività, fermo restando il rispetto del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 49
 (Sospensione e cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. La sospensione dell'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, dev'essere comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.
Art. 50
 (Home restaurant)
1. L'home restaurant è l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la propria abitazione o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata da parte di persone fisiche.
2. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, nonché al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Per l'esercizio dell'attività devono essere altresì rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.
3. L'attività di home restaurant è soggetta alla presentazione della SCIA al SUAP territorialmente competente. Alla data di presentazione della SCIA l'immobile in cui viene svolta l'attività deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.
4. L'attività di home restaurant non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e di 500 coperti all'anno.
Art. 51
 (Attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, sportive, eventi locali straordinari o svolto all'interno di circoli è avviato previa SCIA. L'attività non è soggetta al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5.
2. L'attività di somministrazione di cui al comma 1 ha durata pari alla manifestazione.
3. Se l'attività praticata dall'esercente in sede diversa da quella abituale è esercitata in occasione degli eventi di cui al comma 1 non è soggetta alla presentazione di ulteriore SCIA, ma necessita solamente della concessione di occupazione di suolo pubblico e della comunicazione igienico-sanitaria. Il limite temporale dell'attività è coincidente con la durata della manifestazione.
Art. 52
 (Pubblicità degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'effettivo orario di apertura e chiusura dell'esercizio di somministrazione è pubblicizzato in maniera visibile, anche dall'esterno, presso i locali dell'esercizio ed è comunque liberamente modificabile in relazione alle esigenze contingenti, senza ulteriori obblighi di comunicazione o pubblicizzazione.
2. Il Comune può disporre per motivi di pubblico interesse le chiusure degli esercizi di cui al comma 1.
Art. 53
 (Pubblicità dei prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione di alimenti e bevande)
1. I prezzi dei prodotti destinati alla somministrazione devono essere resi noti al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti all'interno e comunque leggibili dall'esterno dei locali, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.
2. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio e ogni altra eventuale somma aggiuntiva.
Capo VIII
 Sviluppo dell'attività commerciale
Art. 54
 (Distretti del commercio)
1. La Regione riconosce il commercio come fattore strategico di sviluppo economico sostenibile, di coesione e crescita sociale, di mezzo per la valorizzazione delle risorse del territorio e favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e dei territori.
2. I Comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi e dei consumatori, individuano gli ambiti territoriali dei distretti del commercio di rispettiva competenza in cui attuare progetti integrati di rigenerazione economica mediante:
a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici e privati;
b) investimenti effettuati dalle imprese;
c) attività di marketing e animazione urbana del distretto;
d) attivazione di servizi a favore dell'economia locale.
3. I Comuni singoli o associati che intendono costituire un distretto del commercio stipulano un accordo, denominato "accordo di partenariato", nella forma di protocollo di intesa, quale strumento con cui i diversi soggetti interessati stabiliscono il ruolo e gli impegni di ognuno coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi da attuare tramite il piano di cui al comma 6. Sono parti necessarie dell'accordo i seguenti soggetti:
a) Comuni, singoli o associati competenti, per territorio;
b) almeno un'organizzazione delle imprese del commercio, del turismo, della cooperazione e dei servizi;
c) le imprese e almeno un ente pubblico quali, in particolare, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, enti di ricerca, o un ente privato quali associazioni, banche, fondazioni, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale come da articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
4. Ai fini della costituzione dei distretti, in relazione alla localizzazione dei Comuni, sono stabilite le seguenti tipologie di aggregazione:
a) Comuni singoli o associati competenti per territorio con popolazione residente di almeno 10.000 abitanti;
b) Comuni montani o parzialmente montani di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), singoli o associati, con popolazione residente di almeno 3.000 abitanti, ovvero almeno tre Comuni.
5. Ciascun distretto coordina la definizione delle politiche di sviluppo locale e territoriale integrato dei settori commercio, turismo e terziario presentate dai soggetti sottoscrittori dell'accordo di partenariato, da attuare in coerenza con le linee strategiche della Regione in materia di attività produttive con particolare riferimento alla competitività e all'innovazione delle imprese, all'attrattività turistica e commerciale del territorio e allo sviluppo urbano sostenibile.
6. Per l'attuazione delle finalità del distretto del commercio l'Amministrazione regionale concerta con i Comuni e con il singolo distretto le azioni di riqualificazione del sistema commerciale e di rigenerazione del territorio del distretto, che costituiscono nel loro insieme il Piano di distretto degli interventi per l'accesso ai contributi. Le azioni previste dal Piano sono indirizzate allo sviluppo dell'economia urbana con particolare riferimento ai centri cittadini e tenuto conto dei principi di salvaguardia e valorizzazione dei locali e delle attività storiche. Il Piano è supportato dall'analisi relativa al sistema del commercio del territorio di riferimento e prevede il monitoraggio delle azioni attuate. Le attività di monitoraggio concorrono alle funzioni dell'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 64.
7. La consultazione dei portatori di interessi, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi sanciti con l'accordo di cui al comma 3 e l'attuazione del Piano di distretto di cui al comma 6 sono gestite in forma coordinata e unitaria da un manager di distretto, incaricato dal Comune di riferimento o dal Comune capofila, che rappresenta il distretto nei rapporti con la Regione e con gli interlocutori esterni al distretto medesimo.
Art. 55
 (Manager di distretto)
1. Al fine di assicurare lo sviluppo coordinato dei distretti del commercio di cui all'articolo 54, è istituito un elenco di manager di distretto composto da soggetti in possesso di specifiche competenze e professionalità funzionali allo svolgimento delle attività dei distretti, che può essere utilizzato dal Comune di riferimento o dal Comune capofila per il conferimento dell'incarico di cui all'articolo 54, comma 7.
2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, è approvato un avviso per l'istituzione dell'elenco dei manager di distretto in base al quale i soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono presentare istanza di iscrizione.
Art. 56
 (Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 114/1998 il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario di cui al comma 3, di seguito denominato CATT FVG, è autorizzato dall'Amministrazione regionale a svolgere le attività di cui al medesimo articolo 23 e, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere l'intera attività istruttoria in relazione alle seguenti funzioni amministrative delegate:
a) concessione dei contributi di cui all'articolo 129 a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali;
b) concessione dei contributi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 138;
c) attività di formazione professionale degli operatori commerciali, di formazione e aggiornamento professionale e in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il CATT FVG è costituito, sotto forma di società di capitali o società consortile, dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali e dalle organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nonché appartenenti alla minoranza slovena, che abbiano complessivamente almeno cinquemila imprese associate come attestato dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.
3. Il CATT FVG può procedere alla fusione per incorporazione dei CAT, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei CAT medesimi.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni delegate di cui al comma 1 il CATT FVG:
a) prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che, qualunque sia la forma societaria prescelta, un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio;
b) prevede nello statuto il reinvestimento degli utili nelle attività statutarie;
c) si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle funzioni delegate nel territorio regionale e, a tal fine, può utilizzare le strutture organizzative e gli strumenti presenti sul territorio regionale messi a disposizione dalle organizzazioni di categoria di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, emana direttive al CATT FVG al fine di disciplinare l'esercizio delle funzioni delegate, determina i tempi massimi per la gestione delle istruttorie delle domande di concessione dei contributi e l'obbligo per il CATT FVG di dotarsi di un sistema di protocollazione informatica che attesti il contenuto e il momento di ricezione della domanda. Con le direttive sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.
6. L'Amministrazione regionale, al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, è autorizzata a finanziare il programma annuale proposto dal CATT FVG per l'ammodernamento del settore terziario, comprendente le seguenti attività per l'assistenza gratuita a favore delle imprese:
a) consulenza e assistenza tecnica finalizzate all'aggiornamento costante degli imprenditori;
b) informazione, orientamento, assistenza e animazione alle nuove imprese;
c) iniziative per l'animazione del territorio, quali eventi, mostre, convegni e manifestazioni;
d) indagini, studi e ricerche riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi e dei consumi e l'evoluzione del mercato, nonché su tematiche in materia ambientale di interesse per il comparto terziario.
7. Il programma di cui al comma 6 è presentato entro il 31 gennaio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di commercio. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della normativa europea vigente, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi previsti ai commi 1, lettere a), b) e c), e 6.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al CATT FVG finanziamenti in via anticipata secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 7 e dalle direttive di cui al comma 5.
9. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 1 è riconosciuto annualmente al CATT FVG un rimborso forfetario delle spese da sostenere in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.
10. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non si applica agli interventi del personale impiegato dal CATT per l'attuazione del programma annuale di settore di cui al comma 6, con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.
11. In attuazione del principio di trasparenza al CATT FVG si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva il CATT FVG si dota di un proprio sito internet.
Note:
1I commi 6 e 9 del presente articolo si applicano dall'1/1/2026.
Art. 57
 (Assegnazione fondi al CATT FVG)
1. Le imprese presentano al CATT FVG le domande di contributo che possono essere prefinanziate ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 7/2000.
2. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dal CATT FVG in conformità alle disposizioni regolamentari e alle direttive impartite dalla Regione.
3. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'articolo 33 della legge regionale 7/2000.
4. Il CATT FVG invia trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presenta il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può destinare una quota delle risorse assegnate in bilancio per l'esercizio finanziario in corso, nonché le economie derivanti da rinunce, revoche e minori rendicontazioni, alle domande pervenute e non finanziate riferite alle misure contributive di cui all'articolo 56, comma 1, lettere a) e b), per le rispettive e medesime finalità.
Art. 58
 (Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali)
1. I CAT possono essere costituiti dalle organizzazioni di categoria degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi, rappresentative a livello provinciale o regionale firmatarie di contratti collettivi di lavoro o di accordi quadro nazionali, cui aderiscano non meno di cinquecento imprese per le organizzazioni provinciali e non meno di cinquemila imprese per le organizzazioni regionali in base ai dati comunicati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'adesione di non meno di cinquecento imprese a livello provinciale o non meno di cinquemila imprese a livello regionale alle associazioni costituenti il CAT è dichiarata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di commercio. La sussistenza di meno di cinquecento imprese iscritte a livello provinciale o di meno di cinquemila imprese iscritte a livello regionale comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 10. I CAT sono costituiti sotto forma di società per azioni, società a responsabilità limitata, o sotto forma di consorzi, operano a livello provinciale, ma possono anche consorziarsi tra loro per costituire uno o più Centri di coordinamento a livello regionale.
2. I CAT, su delega del CATT FVG, svolgono attività di sportello e di informazione, nonché le attività per l'ammodernamento della rete distributiva a favore delle imprese del terziario, siano queste associate o meno alle organizzazioni di categoria, nelle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale degli operatori commerciali e del loro personale;
b) assistenza tecnica generale;
c) aggiornamento in materia di innovazione tecnologica, compresa la digitalizzazione, e organizzativa;
d) gestione economica e finanziaria dell'impresa compreso l'accesso ai finanziamenti di qualsiasi tipo;
e) sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro;
f) formazione e assistenza tecnica in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
g) gestione delle risorse umane;
h) sicurezza e tutela del consumatore;
i) tutela dell'ambiente, anche in termini di sviluppo sostenibile;
j) formazione, promozione e sviluppo di nuova imprenditoria;
k) rapporti con le pubbliche amministrazioni;
l) certificazione di qualità, da acquisire secondo gli standard internazionali;
m) altre attività dirette a semplificare o a migliorare la qualità delle imprese e dei servizi prestati ai consumatori, anche attraverso l'organizzazione di elaborazioni di studi e progetti specifici.
3. I CAT svolgono e realizzano l'attività di formazione di cui all'articolo 6.
4. I CAT sono riconosciuti ai sensi della presente legge come soggetti accreditati per l'utilizzo dei fondi paritetici interprofessionali istituiti con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per Io svolgimento dell'attività formativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
5. I CAT non accedono ai contributi pubblici gestiti dall'Amministrazione regionale finalizzati agli interventi formativi di cui al titolo III della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).
6. Per il raggiungimento del migliore livello possibile nell'attività di assistenza, i CAT possono convenzionarsi con organismi pubblici o privati compresi i Consorzi garanzia fidi tra le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, con società di consulenza o assistenza e con enti pubblici.
7. I CAT svolgono attività di assistenza a favore delle imprese, in forza di quanto disposto al comma 2, lettera m). Possono, inoltre, svolgere specifici servizi loro affidati dalle pubbliche amministrazioni attraverso convenzioni all'uopo stipulate. I CAT collaborano con l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo di cui all'articolo 64.
8. I CAT sono tenuti a fornire le loro prestazioni a tutte le imprese che le richiedono indipendentemente dalla loro appartenenza alle associazioni che li hanno costituiti.
9. I CAT esercitano la propria attività a titolo oneroso; possono tuttavia svolgere attività gratuite a favore di enti pubblici. Ai fini dell'autorizzazione regionale lo statuto dei CAT prevede la presenza di un organo di controllo o del revisore unico e prevede altresì che gli utili delle gestioni debbano essere reinvestiti nelle attività di cui al comma 2, fatta salva la percentuale massima del 10 per cento che può essere distribuita ai soci. I CAT possono procedere alla loro organizzazione interna liberamente, garantendo comunque lo svolgimento delle attività di assistenza a favore di tutte le imprese del terziario che le richiedono.
10. La costituzione dei CAT è autorizzata dalla Regione su domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di commercio insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci. La Direzione centrale competente in materia di commercio, rilevato che l'atto costitutivo e lo statuto della società sono conformi alle norme di legge, emette l'autorizzazione. In caso di non conformità, la domanda e gli allegati vengono restituiti con atto motivato nel quale viene stabilito un termine inderogabile per la loro ripresentazione. Decorso inutilmente tale termine la domanda non può essere ripresentata per i successivi dodici mesi. Il provvedimento di autorizzazione viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. In attuazione del principio di trasparenza ai CAT si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012. Anche al fine di dare massima trasparenza all'attività delegata dalla Regione in materia contributiva i CAT si dotano di un proprio sito internet.
Capo IX
 Programmazione commerciale
Art. 59
 (Disposizioni specifiche per medie e grandi strutture al di fuori dei centri storici)
1. Al fine di perseguire lo sviluppo economico e territoriale e nel rispetto della limitazione del consumo di suolo gli interventi relativi alle medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati e alle grandi strutture di vendita, entrambe collocate all'esterno dei centri storici, possono essere subordinati alla corresponsione di un onere di urbanizzazione aggiuntivo posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell'autorizzazione commerciale. Tale onere è calcolato sulla superficie utile, così come definita dalla legge regionale 19/2009, in una percentuale non inferiore al 30 per cento e non superiore al 70 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria ed è destinato alla rigenerazione commerciale e turistica del territorio.
Art. 60
 (Pianificazione urbanistico-commerciale)
1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:
a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, il profilo architettonico, storico-culturale, di viabilità e di tutela della salute e di ludopatia;
b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio sul territorio tra le diverse tipologie distributive, anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle micro, piccole e medie imprese già operanti sul territorio, in particolare nelle zone periferiche, e la limitazione di tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.
2. La Giunta regionale emana apposite linee guida al fine dell'applicazione uniforme sul territorio regionale dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente.
3. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.
4. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura deve preventivamente approvare una variante urbanistica, coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del masterplan del commercio, in cui sono individuate tutte le zone omogenee dove è consentito l'insediamento di tali esercizi, nel rispetto di quanto stabilito in particolare dal presente capo. La mancata approvazione determina l'impossibilità di collocare esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura.
5. La variante urbanistica di cui al comma 4 in armonia con gli strumenti di pianificazione territoriale generale:
a) delimita le aree dei centri storici, le aree soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;
b) determina le superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico nel rispetto, di quanto sancito al comma 1;
c) recepisce il contenuto di accordi di programma dei quali il Comune è parte contraente.
Art. 61
 (Localizzazione degli esercizi commerciali)
1. Gli esercizi di vicinato possono essere allocati in ogni zona urbanisticamente compatibile.
2. Gli esercizi di media struttura di vendita possono essere allocati:
a) per superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati in ogni zona urbanisticamente compatibile;
b) per superfici di vendita superiori a 400 metri quadrati con vincolo di individuazione di zona omogenea propria a destinazione commerciale nel rispetto dei criteri individuati dal masterplan del commercio.
3. Gli esercizi di vendita di grande struttura possono essere insediati nelle zone previste dallo strumento urbanistico comunale, nel rispetto dei criteri individuati dal masterplan del commercio.
4. Gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, considerata la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale qualora previsto dallo strumento urbanistico comunale.
5. La somministrazione al pubblico dei prodotti agroalimentari e dei vini a denominazione di origine (DO) e a indicazione geografica (IG) è ammessa negli edifici destinati alla produzione dei beni stessi e nelle pertinenti superfici aperte al pubblico, anche in deroga allo strumento urbanistico generale, purché sia garantita quale standard a parcheggio una superficie non inferiore al 50 per cento della superficie destinata alla somministrazione.
6. La superficie destinata alla somministrazione di cui al comma 5 non può essere superiore alla superficie utile interessata dall'attività di produzione e non può comunque eccedere la metratura degli esercizi di vicinato.
Art. 62
 (Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)
1. Gli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali sono stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto della normativa vigente, secondo quanto previsto da regolamento regionale.
2. Le prescrizioni di cui al presente articolo in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita agli articoli 5 e 14 della legge regionale 19/2009, non trovano applicazione. All'interno dei centri storici per gli edifici preesistenti alla data del 18 giugno 2003, la destinazione d'uso commerciale può anche essere successiva a tale data.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, all'interno delle aree edificate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali), in tutte le aree soggette a convenzioni, piani attuativi o accordi di programma, come definite dagli strumenti urbanistici, gli esercizi di vendita possono derogare al rispetto degli standard urbanistici delle aree da riservare a parcheggio a seguito di apposita convenzione o accordo con il Comune, anche con riferimento agli accessi e ai percorsi veicolari e pedonali.
4. Per gli esercizi di vendita al dettaglio di generi non alimentari a basso impatto, gli standard di cui al comma 1 possono essere ridotti fino a un massimo del 70 per cento, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita, in caso di mutamento di settore merceologico.
Art. 63
 (Masterplan del commercio)
1. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie Locali, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un masterplan per la riqualificazione del territorio e il recupero della competitività del tessuto commerciale regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, in cui sono individuate le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale.
2. Il masterplan del commercio in attuazione degli obiettivi di promozione dello sviluppo sostenibile, di riconversione e di limitazione del consumo di suolo, di contrasto alla dispersione insediativa e in coerenza con le finalità di cui alla legge urbanistica vigente e di cui alla legge regionale 19/2009, nonché tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014:
a) al fine di ottenere significativi effetti economici finanziari derivanti dai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di realizzazione degli interventi, individua le aree e gli immobili suscettibili di riconversione e riqualificazione, privilegiando le attività economiche presenti nel sistema locale anche in un'ottica di attività di servizi;
b) individua i criteri e le linee strategiche di intervento nell'ambito dello sviluppo del sistema commerciale regionale;
c) individua, sulla base dei parametri e dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 131, comma 2, le zone di indebolimento commerciale;
d) propone iniziative volte a reperire risorse finanziarie e a favorire accordi tra soggetti pubblici e privati, al fine di attuare iniziative di riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso;
e) sostiene l'iniziativa privata riconoscendo la possibilità di attingere a misure contributive dedicate;
f) promuove la collaborazione con i distretti del commercio, con gli Enti locali e gli altri enti pubblici.
3. Entro due anni dalla data dell'approvazione del masterplan di cui al comma 1 i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici agli obiettivi, agli indirizzi e alle direttive previsti dallo stesso.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 64
 (Osservatorio regionale del commercio e del turismo)
1. È operante presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo con lo scopo di monitorare, analizzare e promuovere lo sviluppo dei settori commerciale e turistico nella regione, fornendo dati e informazioni utili per le politiche pubbliche.
2. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) monitora la rete distributiva commerciale, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'andamento dei punti di vendita, di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche, alle altre forme di distribuzione in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di promuovere indagini e ricerche in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;
b) registra le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici commerciali, anche al fine di identificare, sotto il profilo statistico, i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato, la media e la grande struttura di vendita;
c) monitora e analizza, anche in collaborazione con PromoTurismoFVG e avvalendosi dell'applicativo Banca Dati WebTur FVG, l'andamento dei flussi turistici, la capacità ricettiva, la qualità dei servizi turistici, con particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo del turismo, anche sostenibile e accessibile, nonché alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione;
d) monitora i fenomeni di desertificazione commerciale, intesi come riduzione significativa e continuativa dell'offerta di beni e servizi di base nei territori comunali, individua le aree interessate e definisce misure urbanistiche e organizzative volte a contrastarne l'aggravamento e a favorire il presidio commerciale nei contesti maggiormente fragili;
e) elabora e diffonde, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo), ai soggetti richiedenti dati aggregati per la programmazione nei settori commerciale e turistico e per la conoscenza degli stessi, al fine di ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico-ambientali.
3. L'Osservatorio regionale del commercio e del turismo si avvale della collaborazione dei distretti del commercio e può altresì avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.
4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), i Comuni trasmettono annualmente all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo la consistenza della rete distributiva, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni e le variazioni di titolarità.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e turismo è istituito, altresì, un tavolo di discussione e confronto sullo sviluppo dei settori commerciale e turistico, convocato almeno una volta all'anno dall'Assessore regionale competente, a cui partecipano un rappresentante dell' Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), i manager dei distretti del commercio, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori del commercio e del turismo e quelle dei consumatori.
6. Il tavolo di cui al comma 5 elabora proposte e osservazioni per lo sviluppo dei settori commerciale e turistico, che tengono conto anche dell'impatto sui prezzi al consumo, avvalendosi dei dati degli osservatori dei prezzi ove istituiti, e dell'impatto sulla dinamica dei costi per imprese e consumatori. Il tavolo monitora altresì l'impatto delle politiche commerciali e turistiche su competitività e occupazione, inviando le proprie risultanze all'Osservatorio regionale del commercio e del turismo per il monitoraggio, l'analisi e la promozione dello sviluppo di tali settori nella regione.
7. II tavolo di cui al comma 5 collabora anche con la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), al fine di disporre ed elaborare dati utili a valutare l'andamento dell'occupazione nel comparto, la qualità e la stabilità del lavoro con l'obiettivo di affrontare rischi di precarietà e di sottoccupazione.
8. Per le attività del tavolo di cui al comma 5 non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale.
Capo X
 Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche
Art. 65
 (Salvaguardia e valorizzazione dei locali storici e delle attività storiche del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione salvaguarda e valorizza, come locali storici, i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante "Disciplina organica dell'artigianato"), in esercizio da almeno cinquanta anni, che abbiano valore storico o artistico e o che costituiscano testimonianza storica, culturale e o tradizionale, regionale o locale.
2. La Regione valorizza e salvaguarda, come attività storica, i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali e le farmacie, nonché le attività delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres., che risultino essere in esercizio da almeno cinquanta anni.
3. Per i locali storici e le attività storiche, l'attività e la merceologia offerte devono essere specificatamente e inequivocabilmente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale.
4. Le associazioni per la tutela dei locali storici e le associazioni e gli istituti con finalità di tutela del patrimonio culturale, possono indicare al Comune i locali o le attività meritevoli di essere censiti.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata la scheda e la metodologia di rilevazione al fine del censimento, con la previsione di raccolta dei dati relativi alla localizzazione, alla descrizione del locale e dell'attività svolta, all'inventario degli arredi e degli strumenti d'epoca e del loro stato di conservazione, alla datazione del locale e alle attività storicamente significative. La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio.
6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio è approvato l'elenco dei locali storici e delle attività storiche di cui ai commi 1 e 2, in base all'istruttoria del Comune competente per territorio, che provvede al censimento degli stessi locali e attività. Il censimento può essere oggetto di revisione anche annuale.
7. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, può essere disposta, d'ufficio o su segnalazione del Comune competente per territorio, la revoca del riconoscimento qualora:
a) vi sia da parte dell'impresa titolare una alterazione strutturale delle caratteristiche sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
b) venga meno, per cessazione dell'attività o per sua trasformazione, o per modifica di destinazione d'uso o di altra caratteristica fondamentale del punto vendita o del locale storico riconosciuto, uno o più dei requisiti su cui si fonda la motivazione del riconoscimento attribuito.
8. La datazione dell'attività di esercizio è attestata dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o dai Comuni ove ha sede l'esercizio e da eventuale ulteriore documentazione.
9. Qualora il Comune non abbia provveduto al censimento, i titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle farmacie, i proprietari dei locali o le associazioni di tutela dei locali storici o le associazioni aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale possono presentare al Comune la documentazione necessaria e il Comune provvede, in presenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, a inserire l'esercizio nel censimento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
10. I locali storici e le attività storiche censiti sono contrassegnati da una targa, predisposta dalla Regione, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica recante la dicitura, accompagnata dal <<logo>> di <<Locale Storico del Friuli Venezia Giulia>> o di <<Attività Storica del Friuli Venezia Giulia>>.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Capo I
 Promozione del turismo regionale
Art. 66
 (Carta dei servizi al turista)
1. Nel rispetto del principio di trasparenza nell'offerta dei prodotti turistici, PromoTurismoFVG predispone la Carta dei servizi al turista in Friuli Venezia Giulia, quale strumento di conoscenza del territorio.
2. La Carta dei servizi al turista, predisposta in più lingue, comprensive del friulano, dello sloveno e del tedesco, contiene:
a) l'indicazione dei servizi di accoglienza e di informazione turistica;
b) le informazioni relative all'offerta di ospitalità locale;
c) le indicazioni relative al trasporto pubblico e ad altri mezzi di mobilità locale;
d) l'indicazione dei servizi per le emergenze.
3. La Carta dei servizi al turista è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale di PromoTurismoFVG.
Art. 67
 (Promozione del turismo di prossimità e del turismo lento)
1. La Regione sviluppa percorsi per la conoscenza del patrimonio culturale e naturale del territorio attraverso offerte turistiche diversificate che favoriscono esperienze caratterizzate da viaggi che coprono distanze brevi e promuovono itinerari percorribili a piedi o percorsi ciclabili a valenza turistica, favorendo le pratiche escursionistiche e ricreative all'aria aperta.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) nell'ambito della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale (RECIR) promuove la mobilità cicloturistica funzionale alla fruizione lenta e sostenibile dei territori e sviluppa un'offerta ricettiva orientata al cicloturismo, favorendo la realizzazione di strutture ricettive e di accoglienza dedicate al segmento turistico, localizzate in corrispondenza del percorso;
b) promuove e sostiene l'utilizzo del "voucher TUReSTA in FVG" di cui all'articolo 136, a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico in strutture ricettive ubicate sul territorio regionale aderenti all'iniziativa, utilizzabile da parte di residenti in Friuli Venezia Giulia;
c) promuove e sostiene la rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, iscritti al Registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, comprendente itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico.
3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo sono stabilite le procedure e le modalità per l'iscrizione, dei cammini locali di interesse regionale, interregionale e transnazionale, nel registro di cui al comma 2, lettera c), la cui tenuta è affidata a PromoTurismoFVG.
Art. 68
 (Turismo accessibile)
1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la Regione assicura che le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, possono fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, anche mediante strumenti informativi accessibili, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori. Tali garanzie sono estese anche a coloro che soffrono di temporanea mobilità ridotta.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove la collaborazione, il coordinamento e la condivisione di buone pratiche tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, la Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.
3. La Regione favorisce la diffusione di informazioni chiare e accessibili in merito al grado di accessibilità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, anche mediante l'adozione di criteri descrittivi condivisi con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
Art. 69
 (Uffici di informazione e accoglienza turistica)
1. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, possono essere istituiti uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) dai Comuni, dalle Pro loco o da altri soggetti espressione del territorio, previa stipula di accordi con PromoTurismoFVG, aventi a oggetto gli standard uniformi di qualità dei servizi da fornire all'utenza e dei materiali informativi da divulgare, i quali tengono conto del plurilinguismo con traduzioni anche in friulano, sloveno e tedesco.
2. PromoTurismoFVG attua azioni di formazione continua degli operatori destinati ai servizi di accoglienza turistica e all'erogazione dei servizi al turista.
3. Al fine di assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all'utenza, PromoTurismoFVG può stipulare convenzioni con agenzie di viaggio.
Capo II
 PromoTurismoFVG
Art. 70
 (PromoTurismoFVG)
1. PromoTurismoFVG è l'ente pubblico economico funzionale della Regione che promuove e gestisce, nel quadro della politica di programmazione regionale, lo sviluppo turistico regionale, anche con riferimento alla gestione di impianti di risalita, anche per la pratica sportiva dello sci, e al settore della nautica da diporto.
2. PromoTurismoFVG ha compiti di programmazione, progettazione, individuazione, organizzazione, sviluppo e promozione dei servizi e dei prodotti turistici, favorisce lo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché l'accessibilità e l'innovazione dell'offerta turistica regionale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 PromoTurismoFVG:
a) realizza gli indirizzi strategici, la programmazione e gli interventi strutturali e infrastrutturali finalizzati allo sviluppo turistico;
b) definisce e realizza la politica di sviluppo territoriale di marketing del prodotto turistico per il coordinamento della rete di vendita di ciascun cluster di prodotto;
c) identifica i bisogni del settore e contribuisce alla diffusione dell'informazione per orientare gli interventi degli operatori del settore secondo le nuove linee del mercato, anche attraverso il monitoraggio delle azioni di promozione e commercializzazione attuate da eventuali reti di impresa e da consorzi turistici e attua azioni di formazione degli operatori;
d) istituisce e gestisce uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) sul territorio sotto forma di sportelli, coordinandone l'attività e realizza e gestisce l'infrastruttura informatica unica di contatto con il cliente;
e) cura la raccolta e l'elaborazione di dati concernenti le presenze turistiche sul territorio e monitora la qualità dell'offerta del prodotto turistico percepita dal cliente attuando conseguenti azioni di miglioramento;
f) attua, a fini turistici, gli indirizzi per la promozione, definisce e realizza la politica di marketing strategico del comparto agroalimentare regionale e cura la promozione unitaria dell'offerta agrituristica, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
g) favorisce lo sviluppo del turismo nei poli turistici montani attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi e ricreativi di interesse turistico, comprese le relative pertinenze, anche promuovendo lo sport invernale;
h) favorisce lo sviluppo del settore nautico, del turismo marittimo e redige il Programma di promozione della nautica e dei settori emergenti dell'economia del mare, delle lagune e delle acque interne, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 dicembre 2024, n. 11 (Sviluppo, promozione e primo supporto finanziario del settore nautico regionale);
i) gestisce, anche indirettamente, attività complementari e servizi turistici, nonché strutture turistiche e ricettive delle quali cura anche la progettazione, la realizzazione, l'ammodernamento e la trasformazione; su richiesta degli enti territoriali e previa deliberazione della Giunta regionale, può assumere temporaneamente attività complementari per lo sviluppo turistico;
j) sostiene in qualità di Film Commission regionale, le produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono la promozione, l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);
k) incentiva e sostiene la promozione del turismo regionale;
l) può acquisire in proprietà o in uso a qualsiasi titolo, impianti di risalita, piste da sci, strutture fisse, mobili e immobili e relative pertinenze, anche operando in qualità di autorità espropriante;
m) può gestire beni del demanio marittimo statale e regionale.
4. PromoTurismoFVG, al fine di garantire lo sviluppo coordinato delle attività di cui al comma 2, supporta i Comuni che istituiscono l'imposta di soggiorno nell'attività di programmazione degli investimenti, dei servizi e degli interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento da finanziare con il gettito derivante dall'imposta medesima, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
5. PromoTurismoFVG ha autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
Art. 71
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti di PromoTurismoFVG, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi;
b) definisce gli indirizzi per l'assetto organizzativo;
c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
e) esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo dell'attività e gli obiettivi di gestione.
Art. 72
 (Piani e programmi di PromoTurismoFVG)
1. Al fine di definire gli obiettivi strategici di sviluppo turistico e le politiche di promozione e di realizzazione del prodotto turistico, in un'ottica di costante miglioramento della qualità dell'offerta turistica, PromoTurismoFVG adotta il Piano strategico del turismo che viene approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera c).
2. Il Piano di cui al comma 1 è attuato attraverso il Piano operativo di marketing e il Programma di sviluppo di comunicazione, promozione e digitalizzazione che PromoTurismoFVG adotta entro il termine di presentazione del budget previsionale annuale.
3. Al fine di definire gli investimenti per il mantenimento della sicurezza e dell'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla sua gestione, nonché l'acquisto e la realizzazione di beni immobili e l'acquisto e la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, PromoTurismoFVG adotta, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale degli investimenti, con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza e delle priorità di intervento.
4. Il Piano di cui al comma 3 è corredato di una relazione degli interventi approvati con riferimento all'anno precedente che evidenzia eventuali modifiche e scostamenti finanziari, nonché lo stato di avanzamento degli interventi stessi. Le opere incluse nel Piano sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 19/2009.
Art. 73
 (Organi di PromoTurismoFVG)
1. Sono organi di PromoTurismoFVG:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori contabili.
Art. 74
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.
2. Il Direttore generale ha la legale rappresentanza di PromoTurismoFVG.
3. Il Direttore generale è scelto tra dirigenti in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private.
4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale determina i contenuti del contratto, comprese le clausole risolutive del rapporto, nonché il trattamento economico da corrispondere in coerenza con i valori indicati secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione della Regione per i propri direttori apicali.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
Art. 75
 (Competenze del Direttore generale)
1. Spettano al Direttore generale:
a) l'adozione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 72;
b) la definizione degli indirizzi operativi per l'organizzazione e il funzionamento di PromoTurismoFVG nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 71, comma 2, e degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 72;
c) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di PromoTurismoFVG, nonché l'esercizio dei poteri di controllo, anche sull'andamento dell'attività di PromoTurismoFVG, avuto riguardo agli obiettivi fissati;
d) l'adozione del budget previsionale, del bilancio consuntivo, del bilancio consolidato e degli atti a essi allegati;
e) l'adozione del regolamento generale di organizzazione che stabilisce, fra l'altro, l'articolazione di PromoTurismoFVG in strutture organizzative preposte a compiti funzionali e operativi omogenei; il regolamento è approvato con deliberazione della Giunta regionale;
f) l'adozione della pianta organica del personale, nonché l'adozione del relativo programma annuale dei fabbisogni;
g) la gestione del personale e la sottoscrizione dei contratti integrativi di ente;
h) la sottoscrizione delle convenzioni e dei contratti;
i) l'adozione degli atti di acquisto o di cessione di beni immobili, compresi quelli relativi ai diritti reali sugli stessi;
j) l'affidamento di incarichi di collaborazione professionale;
k) l'adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
l) l'adozione della proposta di politica tariffaria in relazione alla gestione degli impianti di risalita.
Art. 76
 (Deleghe, avocazione e revoca)
1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.
2. Il Direttore generale, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, può delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle attività riconducibili alle proprie competenze, motivatamente individuate, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidati.
3. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.
4. In caso di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età. In caso di vacanza dell'incarico di Direttore generale l'incarico sostitutorio ad interim è attribuito dalla Giunta regionale.
5. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva di PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento di PromoTurismoFVG.
Art. 77
 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre componenti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva n. 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Il Collegio dei revisori dura in carica tre esercizi finanziari e scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dall'attribuzione dell'incarico.
3. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Il Collegio dei revisori contabili esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di PromoTurismoFVG, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alla normativa che disciplina l'attività dello stesso, ai programmi, ai criteri e alle direttive impartite dall'Amministrazione regionale e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità e, in particolare:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale di PromoTurismoFVG;
b) esprime un parere sul budget previsionale;
c) redige la relazione al bilancio consuntivo e al bilancio consolidato;
d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo e contabile, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
5. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo.
7. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa vigente.
Art. 78
 (Personale di PromoTurismoFVG)
1. PromoTurismoFVG opera con personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di attività.
2. PromoTurismoFVG può ricorrere, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ad assunzioni con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile, nonché all'utilizzo in convenzione di personale delle amministrazioni del Comparto unico ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).
3. La Direzione centrale competente in materia di turismo provvede alla copertura degli oneri relativi al personale appartenente al ruolo unico regionale utilizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge regionale 18/2016.
Note:
1Il comma 3 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 79
 (Trasferimenti di risorse finanziarie)
1. Per il perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di promozione e gestione degli interventi a favore dello sviluppo turistico regionale, l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, è autorizzata a trasferire e contestualmente erogare a favore di PromoTurismoFVG le risorse finanziarie necessarie per:
a) le spese di funzionamento;
b) il Programma di sviluppo di comunicazione, promozione e digitalizzazione di cui all'articolo 72, comma 2;
c) il Piano triennale degli investimenti di cui all'articolo 72, comma 3;
d) gli oneri relativi al personale appartenente agli uffici e ai progetti speciali individuati da leggi regionali, salvo il caso del personale appartenente al ruolo unico regionale utilizzato in convenzione;
e) l'attuazione di progetti specifici:
1) per i servizi di trasporto specificatamente rivolti ai turisti che intendono fruire degli impianti di risalita della regione, al fine di migliorare le condizioni di accesso e di fruizione degli impianti di risalita stessi e di soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, fornendo un collegamento tra i poli sciistici e le strutture ricettive e commerciali;
2) per le iniziative individuate congiuntamente alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per promuovere la pratica dello sci tra i giovani, con particolare attenzione allo sci alpino, al fine di sviluppare le attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione;
3) per valorizzare il rapporto tra i frequentatori degli itinerari religiosi e l'arte e la cultura offerte da ogni territorio attraverso le sue particolari e peculiari tradizioni culturali, attraverso il progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia", al fine di promuovere le realtà ospitanti integrandole con la rete devozionale internazionale legata ai cammini Religiosi Europei, anche in collaborazione con i Comuni interessati;
4) per la valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) - Frecce Tricolori, attraverso il progetto promozionale denominato Frecce Tricolori LIVE, al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, con azioni da definirsi previo accordo con l'Aeronautica Militare;
5) per interventi di manutenzione dei percorsi ciclabili a valenza turistica, come individuati con deliberazione della Giunta regionale; gli interventi sono definiti da PromoTurismoFVG in accordo con i soggetti pubblici competenti per la gestione dei percorsi stessi;
6) per l'attivazione di partnership di sponsorizzazione di atleti e squadre sportive, al fine di promuovere l'immagine della Regione in un contesto turistico e sportivo e di sviluppare l'attrattività delle destinazioni turistiche locali; le sponsorizzazioni sono rivolte a società professionistiche e dilettantistiche, nonché alle rappresentative regionali facenti capo alle Federazioni, a singoli atleti, giovani promesse e atleti paraolimpici, riconosciuti quali esponenti o maggiori esponenti a livello regionale nella disciplina praticata.
(1)
2. PromoTurismoFVG, in relazione a ciascuno dei trasferimenti di cui al comma 1, presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo relazioni semestrali con evidenza dello stato di avanzamento della spesa sostenuta e delle attività e dei progetti realizzati.
3. Con riferimento ai trasferimenti di cui al comma 1, la Direzione centrale competente in materia di turismo può chiedere in ogni momento a PromoTurismoFVG informazioni, atti, documentazione o chiarimenti e indicare azioni correttive rispetto alle attività programmate.
Note:
1Il comma 1 del presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 80
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di turismo, vigila sull'attività di PromoTurismoFVG, in particolare sulla rispondenza della stessa agli obiettivi assegnati e agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Ai fini del controllo di legittimità e della rispondenza agli obiettivi e agli indirizzi definiti ai sensi dell'articolo 71, comma 2, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il budget previsionale annuale e triennale corredato del Piano pluriennale tecnico-economico delle revisioni straordinarie degli impianti, delle manutenzioni degli immobili e delle piste esistenti, il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato;
b) il programma annuale dei fabbisogni di personale;
c) il Piano strategico del turismo della Regione e il Piano triennale degli investimenti;
d) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto organizzativo, il funzionamento e le prestazioni esterne;
e) la politica tariffaria.
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di turismo che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione. Il termine è sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni ai fini dell'acquisizione di ulteriori elementi istruttori.
4. La Direzione centrale competente in materia di turismo trasmette gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), alla Direzione centrale competente in materia di finanze per il parere di competenza, da rendere entro venti giorni dalla richiesta.
5. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione di cui al comma 3. Decorso inutilmente tale termine, gli atti diventano efficaci.
6. Il Direttore generale adegua gli atti di cui al comma 2 alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dal ricevimento della relativa deliberazione.
7. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può chiedere informazioni e disporre ispezioni e verifiche nei confronti di PromoTurismoFVG.
Capo III
 Competenze dei Comuni in materia di turismo
Art. 81
 (Competenze dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti competenze in materia di turismo:
a) curano i procedimenti relativi all'esercizio delle attività di agenzie di viaggio e turismo, di strutture ricettive turistiche e di stabilimenti balneari, nonché quelli relativi ad attività riconducibili a quella ricettiva, sulle quali esercitano la vigilanza e il controllo anche mediante l'accesso dei propri incaricati;
b) ricevono la SCIA e ogni altra istanza, segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge;
c) verificano i dati inseriti nel portale telematico WebTur ai fini dell'inoltro alla Banca dati delle strutture ricettive (BDSR) di cui all'articolo 13 quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
d) possono istituire punti informativi e uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) ai sensi dell'articolo 69.
Capo IV
 Associazioni Pro loco
Art. 82
 (Pro loco e Comitato regionale UNPLI)
1. Le associazioni Pro loco e loro consorzi, costituiti al fine dello svolgimento coordinato delle attività di animazione turistica, sono soggetti di diritto privato costituiti su base volontaria, aventi il compito di valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche e sociali del territorio in cui operano.
2. Il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) rappresenta le associazioni Pro loco nei rapporti con la Regione e presenta alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro l'1 marzo di ogni anno, la relazione delle associazioni Pro loco iscritte all'albo di cui all'articolo 83 relativa all'attività svolta nell'anno sociale precedente e le eventuali variazioni degli statuti delle medesime.
Art. 83
 (Albo regionale delle associazioni Pro loco)
1. Possono essere iscritte all'albo regionale delle associazioni Pro loco le associazioni Pro loco aventi i seguenti requisiti:
a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, di data antecedente di almeno due anni rispetto a quella della domanda di iscrizione;
b) svolgimento, nei due anni precedenti la domanda di iscrizione, di documentata attività di cui all'articolo 82, comma 1;
c) iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
d) previsione nello statuto:
1) dell'assenza di scopo di lucro e del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità e uguaglianza mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i) e k), del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati;
2) dello svolgimento di attività finalizzate alla promozione turistica e alla valorizzazione delle realtà locali e del patrimonio naturalistico, culturale, storico e sociale del territorio in cui operano;
3) della democraticità e gratuità delle cariche, della trasparenza dei bilanci e della devoluzione in caso di scioglimento.
2. La domanda di iscrizione all'albo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo tramite il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI).
3. L'iscrizione all'albo, soggetta a revisione annuale, è condizione per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 4).
Capo V
 Consorzi turistici per la gestione, la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico e reti d'impresa
Art. 84
 (Consorzi turistici per la gestione, la promozione e commercializzazione del prodotto turistico e reti d'impresa)
1. La Regione riconosce il ruolo dei consorzi turistici per la gestione, la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica regionale e locale e delle reti d'impresa iscritte al registro delle imprese, costituiti prevalentemente da imprese turistiche e da soggetti pubblici o privati che perseguono finalità di sviluppo economico turistico e prevedono nello statuto, come finalità principale, lo svolgimento di attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e la gestione della commercializzazione del prodotto turistico.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) i criteri per la determinazione della prevalenza delle imprese turistiche partecipanti al consorzio o alla rete, anche in considerazione del numero di strutture ricettive rappresentate dal consorzio o dalla rete e delle relative presenze turistiche dichiarate;
b) le attività dirette alla conoscenza e valorizzazione delle peculiarità di un determinato territorio e alla gestione della commercializzazione del prodotto turistico;
c) i criteri per la determinazione della prevalenza di soggetti privati rispetto ai soggetti pubblici tra gli aderenti;
d) il contenuto minimo dei progetti pluriennali di promozione turistica integrata o di sviluppo di servizi turistici;
e) il contenuto degli interventi previsti dal piano operativo di marketing annuale;
f) il contenuto del programma delle attività.
3. I consorzi e le reti d'impresa in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono accedere ai contributi di cui all'articolo 134.
4. Ai fini di cui al comma 3 i consorzi e le reti d'impresa già costituiti ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo entro un anno dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
Capo VI
 Disposizioni in materia di esercizio dell'attività ricettiva
Art. 85
 (Attività ricettiva)
1. L'attività ricettiva consiste nel fornire ospitalità nelle strutture ricettive di cui ai capi VII, VIII e IX e di cui all'articolo 108.
2. L'esercizio dell'attività ricettiva in strutture o manufatti diversi per tipologia e localizzazione da quelli di cui al comma 1 è subordinata alle previsioni degli strumenti urbanistici che ne statuiscono espressamente l'ammissibilità e provvedono a definirne una precisa localizzazione.
3. Rientrano nell'attività ricettiva le seguenti attività complementari all'alloggio:
a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;
b) il servizio di trasporto gratuito mediante navetta;
c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;
d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, palestre con funzione accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, a prescindere dalla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o direttore tecnico di palestra; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
e) la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo.
Art. 86
 (Esercizio dell'attività ricettiva)
1. L'esercizio in qualsiasi forma di un'attività ricettiva è soggetto alla presentazione della SCIA che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, al SUAP territorialmente competente, utilizzando l'apposita modulistica, e indica in particolare:
a) la denominazione e la sede della struttura ricettiva;
b) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
c) i requisiti e le caratteristiche tecniche della struttura;
d) i requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione di cui all'articolo 89;
e) il titolo di disponibilità dell'immobile.
2. Ai fini dell'esercizio di struttura ricettiva turistica il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 773/1931.
3. L'esercizio dell'attività ricettiva avviene nel rispetto della normativa urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitaria e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quella relativa all'efficienza energetica e ai beni culturali e del paesaggio.
Art. 87
 (Subingresso nelle strutture ricettive turistiche)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività ricettiva turistica è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 86, comma 2, richiesti per l'esercizio dell'attività.
Art. 88
 (Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva)
1. La sospensione dell'attività ricettiva per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività ricettiva, anche in caso di cessazione con conseguente cessione dell'esercizio, è comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali.
Art. 89
 (Classificazione delle strutture ricettive)
1.
I requisiti minimi quantitativi e qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive sono individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo che ne definisce altresì l'equiparazione con i requisiti di cui agli allegati da A a J della legge regionale 21/2016, allegati abrogati dalla presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le caratteristiche tecniche delle strutture.

2. Le strutture ricettive classificate in base ai requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 86, comma 1, possono ottenere una attestazione di qualità aderendo al disciplinare predisposto da PromoTurismoFVG unitamente alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in cui sono individuati ulteriori standard di qualità volti all'ottenimento di una premialità nei procedimenti contributivi previsti dalla presente legge.
3. Le strutture che aderiscono al disciplinare di cui al comma 2 sono inserite nel circuito promozionale dei servizi e dei prodotti turistici di PromoTurismoFVG ai fini della loro promozione e commercializzazione e del monitoraggio da parte di PromoTurismoFVG della qualità dell'offerta del prodotto turistico.
Art. 90
 (Controllo della classificazione)
1. Nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 81, i Comuni accertano il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 86 e di cui all'articolo 89, comma 1.
2. PromoTurismoFVG svolge il monitoraggio del possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di cui all'articolo 89, comma 2. In caso di difformità PromoTurismoFVG esclude la struttura dal proprio circuito promozionale.
Art. 91
 (Obblighi di comunicazione degli ospiti)
1. Chiunque esercita attività ricettive ha l'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate con le modalità previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, nonché di comunicare i dati giornalieri degli arrivi e delle presenze per finalità statistiche di monitoraggio mediante il servizio telematico WebTur.
Art. 92
 (Pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)
1. È fatto obbligo di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi base praticati nell'anno in corso segnalando la possibilità della loro variazione e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti conforme al modello adottato con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
2. È fatto obbligo di rappresentare in ogni forma di pubblicità e comunicazione i requisiti specifici posseduti dalla struttura ricettiva richiesti per l'appartenenza alla relativa tipologia disciplinata dalla presente legge regionale. L'esercente può altresì indicare la classificazione ottenuta ai sensi dell'articolo 89.
Art. 93
 (Denominazione, segno distintivo e codice identificativo delle strutture ricettive turistiche)
1. La denominazione delle strutture ricettive turistiche non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza. In ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da strutture ricettive turistiche appartenenti alla medesima tipologia, ubicate nel territorio di uno stesso Comune o di Comuni limitrofi.
2. Le strutture ricettive turistiche possono assumere la denominazione di residenza d'epoca se ubicate in edifici di particolare pregio storico-architettonico, assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Il segno distintivo e il codice identificativo nazionale delle strutture ricettive turistiche e delle locazioni (CIN) di cui all'articolo 13 quater, comma 4, del decreto-legge 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, devono essere esposti all'esterno della struttura ricettiva turistica in modo da risultare ben visibili.
4. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità.
Art. 94
 (Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)
1. Le unità abitative ammobiliate a uso turistico possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.
2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere possiedono i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi).
3. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.
4. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 1 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, nei locali di soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto a partire da una superficie non inferiore a 9 metri quadrati. Per ogni posto letto aggiuntivo sono rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
6. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di 23 metri quadrati, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
Capo VII
 Strutture ricettive alberghiere
Art. 95
 (Definizione e tipologia di strutture ricettive alberghiere)
1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati ed eventualmente vitto e servizi accessori.
2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, condhotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, alberghi diffusi di cui all'articolo 96 e country house - residenze rurali.
3. Gli alberghi o hotel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
4. Le definizioni del condhotel sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio di condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota di unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). Le modalità per l'esercizio dell'attività di condhotel, sia per strutture esistenti, sia di nuova realizzazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/2018.
5. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, di servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.
6. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.
7. Le residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence forniscono alloggio e servizi accessori esclusivamente o prevalentemente in unità abitative.
8. Le country house - residenze rurali sono dotate di camere con eventuale angolo cottura o di unità abitative con servizio autonomo di cucina, e da un numero di almeno quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di fabbricati rurali o case padronali e loro annessi, dotate di servizio di ricevimento, di ristorazione e bar per i soli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché di una sala comune ed eventualmente attrezzature sportive e ricreative.
9. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.
10. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.
11. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.
12. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente non comporta modifica della capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio.
13. Le unità immobiliari destinate all'uso abitativo ricettivo alberghiero possono essere catastalmente frazionate, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge, a condizione che sia mantenuta la destinazione d'uso alberghiera dell'intera unità immobiliare, non sia ridotto il numero complessivo delle camere e siano garantiti i servizi generali centralizzati. In tali casi, la frazione di unità immobiliare può essere trasferita in proprietà a soggetti terzi che si impegnano a utilizzarla secondo i termini e le modalità definiti da apposita convenzione, accessoria al contratto di compravendita, conforme alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, previo parere della Direzione centrale competente in materia di edilizia.
Art. 96
 (Alberghi diffusi)
1. Gli alberghi diffusi sono strutture finalizzate al miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e al recupero degli immobili in disuso attraverso la promozione di forme alternative di ricettività e la valorizzazione della fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano. Forniscono alloggio in unità abitative dislocate in edifici separati, per un numero complessivo di posti letto non inferiore a sessanta, nonché servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante e bar. I servizi centralizzati possono essere garantiti da altre strutture ricettive alberghiere o da pubblici esercizi mediante convenzioni.
2. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 1, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.
3. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un Comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, calcolati su strada, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.
Art. 97
 (Dipendenze alberghiere)
1. Negli alberghi o hotel, motel e residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale dove si trovano i servizi generali centralizzati, anche in dipendenze.
2. Le dipendenze alberghiere possono essere ubicate in immobili diversi da quelli in cui è situata la sede principale della struttura, purché posti nell'ambito dello stesso Comune ovvero nell'area di pertinenza urbanistica di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19/2009, se situate in Comuni diversi dalla sede principale.
Capo VIII
 Strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche
Art. 98
 (Bed and breakfast)
1. Sono bed and breakfast le strutture ricettive costituite da unità immobiliari destinate all'uso abitativo familiare aventi le caratteristiche della civile abitazione nelle quali il titolare risiede o elegge domicilio, composte da non più di sei camere, esclusa quella riservata al titolare, per un totale complessivo di dodici posti letto, nelle quali sono forniti alloggio e prima colazione.
Art. 99
 (Unità abitative ammobiliate a uso turistico)
1. Sono unità abitative ammobiliate a uso turistico le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma locati nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi. Nelle unità abitative ammobiliate a uso turistico non è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande e non sono offerti servizi centralizzati.
Art. 100
 (Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio.
Art. 101
 (Locazioni per finalità turistiche e locazioni brevi)
1. Alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione.
2. Alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi si applica il regime fiscale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Capo IX
 Strutture ricettive all'aria aperta e a carattere sociale
Art. 102
 (Definizione e tipologia delle strutture ricettive all'aria aperta)
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno ovvero per il solo soggiorno di turisti posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.
2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi, villaggi turistici, villaggi sopraelevati, dry marina, marina resort e all year marina resort.
3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero sono costituiti esclusivamente da unità abitative prive di piazzole, siano esse fisse, singole raggruppate o diffuse, quali appartamenti, villette, bungalow, cottage, chalet.
5. I villaggi sopraelevati sono costituiti da almeno sette unità abitative di limitate dimensioni, ovvero da un numero inferiore di unità abitative nel caso costituiscano dipendenze della struttura principale, sopraelevate dal suolo e integrate in modo armonioso e non invasivo nel contesto vegetale presente, dislocate in più punti all'interno di un'unica area perimetrata. Le unità abitative devono essere costituite prevalentemente in legno o in materiali ecocompatibili. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali, di cui almeno uno allestito a camera da letto, oltre a eventuali servizi autonomi di cucina e bagno privato; qualora le unità non siano dotate di servizi autonomi, i servizi centralizzati sono garantiti da una struttura ricettiva principale, ovvero mediante convenzionamento con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi.
6. I dry marina sono organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni, posizionate a secco in piazzale attrezzato.
7. I marina resort sono strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture possono essere dotate anche di piazzole attrezzate per la sosta di imbarcazioni. Al fine dell'equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
8. I marina resort possono fornire i servizi ricettivi per un periodo di soggiorno non superiore a dodici mesi consecutivi.
9. Gli all year marina resort sono marina resort a gestione annuale all'interno dei quali è possibile disporre di un posto barca per l'intera durata del periodo di apertura della struttura, dotati di riscaldamento di servizio ai locali comuni e di acqua calda nei servizi.
10. Il Boat&breakfast sono le attività di ospitalità esercitate a bordo di unità da diporto, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, Codice della nautica da diporto), stabilmente ormeggiate in porto e che garantiscono:
a) esclusivamente il servizio di alloggio e prima colazione;
b) dotazioni tecniche per il recupero dei liquami o impianti di filtraggio e depurazione delle acque reflue.
Art. 103
 (Campeggi mobili)
1. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i campeggi mobili costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali.
2. L'apertura di campeggi mobili è soggetta a SCIA.
Art. 104
 (Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan)
1. Non rientrano nella disciplina del presente capo le aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, preferibilmente poste nelle vicinanze dei principali assi viari e di zone d'interesse ambientale e paesaggistico, individuate dai Comuni singoli o associati tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, nonché dell'offerta turistica esistente.
2. I requisiti delle aree di cui al comma 1 sono stabiliti dall'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
3. I Comuni, singoli o associati, danno tempestiva comunicazione dei servizi forniti dall'area attrezzata e della sua dislocazione ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico.
Art. 105
 (Affidamento della gestione delle aree attrezzate)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe sono determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.
2. In caso di gestione mediante convenzione i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze a PromoTurismoFVG.
Art. 106
 (Definizione e tipologia delle strutture ricettive a carattere sociale)
1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie o case di ospitalità, gli alloggi del pellegrino, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.
2. Gli alberghi o ostelli per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci delle associazioni di promozione del turismo giovanile.
3. Le case per ferie sono strutture ricettive, senza scopo di lucro, attrezzate, prevalentemente, per il soggiorno di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, assistenziali, culturali, educative, ricreative, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.
5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee a ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.
6. Gli alloggi del pellegrino offrono ospitalità gratuita in strutture situate lungo i cammini di cui all'articolo 67 e, comunque a distanza non superiore a 1 chilometro dal loro tracciato, sono di esclusiva proprietà di enti pubblici, di enti religiosi o di associazioni e possono essere gestiti direttamente dai proprietari o da associazioni senza scopo di lucro.
7. Gli alloggi del pellegrino possono mantenere la destinazione d'uso in essere, fermo restando il possesso dei requisiti minimi individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo.
8. Gli alloggi del pellegrino possono gratuitamente mettere a disposizione servizi finalizzati al ristoro nel rispetto delle normative vigenti.
9. Gli alloggi del pellegrino sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori individuati con decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza e prevenzione incendi.
10. L'ospitalità può essere concessa qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) permanenza massima di una notte;
b) gratuità dell'accoglienza.
Art. 107
 (Strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile in aree naturali e rurali)
1. Sono strutture ricettive per l'ospitalità innovativa ed ecocompatibile, caratterizzate da criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica, gli esercizi aperti al pubblico e destinati alla fruizione ambientale e naturalistica di contesti agricoli, forestali e di tutela ambientale individuati nelle seguenti tipologie:
a) strutture realizzate attraverso il recupero di edifici o manufatti esistenti appartenenti al patrimonio edilizio rurale storico-tradizionale;
b) strutture in manufatti caratterizzati da reversibilità, intesa quale possibilità di completo ripristino dello stato dei luoghi esistente anteriormente alla realizzazione.
2. Nelle more dell'approvazione della variante al Piano del governo del territorio (PGT), tali strutture sono individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, anche secondo le modalità disciplinate dall'articolo 12 ter della legge regionale 3/2011 nel rispetto delle discipline in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente.
3. Fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, in tutte le parti del territorio individuate dalla strumentazione urbanistica comunale di cui al comma 2, può essere applicato l'indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati, anche in deroga agli atti di pianificazione territoriale generale regionale.
4. Per le strutture di cui al presente articolo non trovano applicazione i requisiti previsti dalla legge regionale 44/1985. È garantita in quanto compatibile l'applicazione della disciplina di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
Capo X
 Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi
Art. 108
 (Rifugi alpini ed escursionistici)
1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee a offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, a eccezione degli impianti scioviari.
2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti in luoghi adatti ad ascensioni ed escursioni, seppur non ubicati in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
3. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici sono aperti almeno dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.
Art. 109
 (Bivacchi)
1. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
2. L'attivazione di un bivacco è subordinata a una comunicazione al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.
Art. 110
 (Tavolo permanente per la valorizzazione, il monitoraggio e la programmazione dei rifugi e dei bivacchi)
1. La Regione favorisce la costituzione di un tavolo permanente, finalizzato al coordinamento informativo, alla valorizzazione, al monitoraggio e alla programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei rifugi alpini, dei rifugi escursionistici e dei bivacchi presenti nel territorio regionale, cui partecipano gli Enti locali e le Comunità di montagna territorialmente interessati, il Club Alpino Italiano (CAI), la Società Alpina Friulana (SAF), i soggetti gestori, nonché altri soggetti, anche esperti, in relazione alle specifiche competenze.
2. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Capo XI
 Stabilimenti balneari
Art. 111
 (Definizione degli stabilimenti balneari)
1. Sono stabilimenti balneari le strutture turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione, poste sulla riva del mare, di fiumi o di laghi, attrezzate prevalentemente per la balneazione.
2. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per cure elioterapiche e termali, nonché di impianti e attrezzature sportive e di ricreazione.
Art. 112
 (Esercizio dell'attività di stabilimento balneare)
1. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare per finalità turistico-ricreative è soggetto a SCIA da presentare al SUAP territorialmente competente nella quale sono indicati:
a) la denominazione o la ragione sociale dello stabilimento balneare;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del titolare e l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
d) il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 59/2010.
2. Alla SCIA è allegata una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare comprensiva delle dotazioni di sicurezza obbligatorie.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di stabilimento balneare il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931.
Art. 113
 (Denominazione, segno distintivo, pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti)
1. I titolari o i gestori dello stabilimento balneare hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile al pubblico la denominazione dello stabilimento e i prezzi praticati nell'anno in corso per ciascuno dei servizi offerti. È fatto obbligo al noleggiatore di imbarcazioni e natanti in genere di esporre in maniera ben visibile al pubblico i prezzi praticati.
2. Con regolamento regionale sono disciplinate le caratteristiche della denominazione e del segno distintivo dello stabilimento balneare.
Art. 114
 (Subingresso negli stabilimenti balneari)
1. Il subingresso negli stabilimenti balneari è disciplinato dall'articolo 46 del Codice della navigazione.
Capo XII
 Agenzie di viaggio e turismo
Art. 115
 (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico.
2. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.
3. Non rientra nella definizione di agenzia di viaggio e turismo, di intermediario, di venditore o organizzatore di viaggio, la sola attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati. La qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete esclusivamente a chi emette e produce i predetti cofanetti o voucher regalo.
4. Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici.
5. Non sono soggetti alle norme di cui al presente titolo i viaggi e i soggiorni organizzati da enti pubblici territoriali e da istituti scolastici, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali.
Art. 116
 (Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, redatta su apposito modello.
2. Nella SCIA sono indicati in particolare:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) la sede legale e la sede operativa;
c) le generalità del direttore tecnico;
d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
e) il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
f) la data prevista per l'inizio dell'attività;
g) l'avvenuta stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 19 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 79/2011 e l'avvenuto pagamento del premio.
3. Le variazioni di sede e direttore tecnico, nonché l'apertura di filiali o succursali dell'agenzia principale, sono comunicate al SUAP territorialmente competente.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo il titolare, il gestore e, qualora il titolare dell'attività sia una persona giuridica, il rappresentante legale devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931.
Art. 117
 (Subingresso nell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte nell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio, è soggetto a comunicazione al SUAP competente per territorio.
2. Il subingresso comporta il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività in capo al subentrante.
3. Il subentrante presenta al SUAP competente per territorio una comunicazione di subingresso entro sessanta giorni dalla data dell'atto con cui è trasferita la titolarità o la gestione dell'attività o entro un anno dalla morte del titolare o dall'atto di donazione, trascorsi inutilmente i quali, l'attività cessa.
4. La comunicazione è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il subentrante dichiara il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
Art. 118
 (Sospensione e cessazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. La sospensione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo superiore a trenta giorni e fino al massimo di dodici mesi è soggetta a previa comunicazione al SUAP territorialmente competente.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 l'operatore può sospendere l'attività, per periodi comunque non superiori a dodici mesi, previa comunicazione al SUAP e fino a un massimo di ventiquattro mesi.
3. Superato il termine dei trentasei mesi di sospensione cessano gli effetti della SCIA.
4. La cessazione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è comunicata dall'esercente o dal cessionario al SUAP entro i trenta giorni successivi a quelli in cui si è verificata.
5. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione dell'attività non pervenga al SUAP competente il Comune constata la cessazione dell'attività acquisendo la visura camerale attestante la comunicazione di cessazione dell'attività.
6. L'agenzia non può procedere alla cessazione dell'attività fino a che sono in corso di esecuzione i contratti relativi ai viaggi dalla stessa organizzati.
Art. 119
 (Attività di agenzia di viaggio e turismo svolta da associazioni senza scopo di lucro)
1. Fermo restando l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 116, comma 2, lettera g), le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo, alle seguenti condizioni:
a) assenza di qualunque forma di lucro nell'esercizio delle attività;
b) fruizione dei servizi sociali esclusivamente da parte degli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all'associazione da almeno un anno, nonché dei loro familiari;
c) indicazione nei programmi di viaggio della esclusività della prestazione a favore degli associati;
d) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 773/1931.
2. Le associazioni operanti a livello regionale o locale, senza scopo di lucro, aventi finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono svolgere l'attività di agenzia di viaggio e turismo avvalendosi di agenzie di viaggio e turismo. La pubblicità del viaggio è effettuata esclusivamente a favore degli associati e deve in ogni caso consentire l'individuazione dell'agenzia di viaggio e turismo organizzatrice.
3. Le associazioni di cui al comma 2 possono organizzare, in relazione alle proprie finalità statutarie, gite occasionali di durata non superiore a un giorno, riservate esclusivamente ai propri associati e appartenenti.
TITOLO IV
 SANZIONI
Capo I
 Disposizioni sanzionatorie comuni alle attività commerciali e turistiche
Art. 120
 (Disposizioni sanzionatorie comuni alle attività commerciali e turistiche)
1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono applicate dai Comuni in base alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
2. Sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.
Capo II
 Disposizioni sanzionatorie in materia di attività commerciale e somministrazione di alimenti e bevande
Art. 121
 (Sanzioni amministrative relative al commercio in sede fissa)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 è punita con una sanzione amministrativa da 1.600 euro a 10.000 euro. La mancata comunicazione di cui all'articolo 5, comma 6, è punita anche con l'ordine di chiusura dell'attività.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 è punita con una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 6.000 euro. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 è punita con una sanzione amministrativa da 8.000 euro a 25.000 euro. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la segnalazione certificata di inizio attività o senza la prescritta autorizzazione comunale il Comune oltre alla sanzione amministrativa suindicata, dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico segnalato o autorizzato comporta la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro e il contestuale ordine di cessazione della vendita dei suddetti prodotti.
3. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti dall'articolo 18 è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
4. La violazione degli obblighi di pubblicizzazione di cui agli articoli 26 e 27 sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
5. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie di cui all'articolo 28 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 16, comma 3, e di cui all'articolo 17 sono revocati nei casi in cui il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo comunicazione di proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per più di dodici mesi senza comunicarne la sospensione al Comune, ovvero, anche in presenza di comunicazione, supera il limite massimo di trentasei mesi senza riattivazione dell'esercizio commerciale;
c) non risulta più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
d) commette recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria;
e) non osserva i provvedimenti di sospensione;
f) in caso di recidiva per le ipotesi di cui ai commi 10 e 11.
7. È disposta la sospensione dell'attività degli esercizi di vendita di cui agli articoli 15, 16, 17 nel caso in cui vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
8. È disposta la chiusura degli esercizi di vendita di cui agli articoli 15 e 16 per le violazioni di cui al comma 6, lettere c), d) ed e), del presente articolo. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo comma 6, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.
9. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso fra cinque e venti giorni.
10. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 1.500 euro a 5.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita fino a 1.500 metri quadrati.
11. Nel caso di mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali o aziendali, accertati dall'Autorità competente, oltre a una sanzione amministrativa da 3.500 euro a 9.000 euro, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra un minimo di cinque e un massimo di trenta giorni, qualora la violazione riguardi esercizi di vendita superiori a 1.500 metri quadrati.
12. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 10 e 11, aumentate fino a un terzo, il Comune dispone la revoca dell'attività di vendita.
Art. 122
 (Sanzioni amministrative relative al commercio su aree pubbliche)
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la SCIA di cui all'articolo 31, in assenza della concessione di posteggio o al di fuori della stessa ovvero in violazione di quanto sancito all'articolo 35, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 15.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Ai fini del comma 1:
a) si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione di cui al comma 5;
b) si considera esercizio dell'attività al di fuori della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;
c) non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
3. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 36, comma 1, i Comuni possono ridurre l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo fino al 50 per cento nel minimo e nel massimo, ferma restando la sanzione della confisca nei casi previsti dalla presente legge.
5. È disposto il divieto di esercizio dell'attività:
a) nel caso in cui l'operatore non risulti provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
b) nel caso in cui l'operatore incorra in ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 6;
c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, di cui all'articolo 33;
d) nel caso in cui l'attività itinerante di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), venga sospesa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
6. In caso di recidiva il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
7. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 31, comma 4, l'attività è sospesa per centoventi giorni, salvo che la regolarizzazione intervenga prima della scadenza del termine. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione, l'autorizzazione e la concessione del posteggio sono revocate.
Correzioni effettuate d'ufficio:
I commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo sono stati correttamente rinumerati rispettivamente come 4, 5, 6 e 7. Al comma 2, lettera a), le parole << comma 6>> sono state sostituite dalle seguenti: << comma 5>> e al comma 5 come rinumerato, lettera b), le parole << comma 7 >> sono state sostituite dalle seguenti: << comma 6 >>.
Art. 123
 (Sanzioni amministrative relative alle manifestazioni fieristiche)
1. Agli operatori di cui all'articolo 42, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.500 euro nei seguenti casi:
a) assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza;
b) mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco.
Art. 124
 (Sanzioni amministrative relative alla somministrazione di alimenti e bevande)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa da 600 euro a 3.500 euro.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza la SCIA di cui all'articolo 45, comma 2, e senza la comunicazione di cui all'articolo 47, comma 1, ovvero quando sia stato disposto il divieto di esercizio o la sospensione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, nonché alla chiusura dell'esercizio.
3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 48 sono punite con una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 50 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 52 e 53 è punita con una sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro.
6. È disposta la chiusura dell'esercizio di somministrazione nei casi in cui:
a) l'operatore non risulti provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) vengono meno le condizioni relative alla sorvegliabilità dell'esercizio o quelle concernenti la loro conformità alle norme edilizie, incluse quelle relative all'impatto acustico, urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza; al fine di consentire all'operatore il ripristino dei requisiti mancanti, l'attività può essere sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, salvo comunicazione di proroga in caso di comprovata necessità;
c) non vengono osservati i provvedimenti di sospensione.
7. Nei casi di recidiva, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo e il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
8. Nei casi di recidiva reiterata le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate ed è disposta la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
Capo III
 Sanzioni amministrative in materia di turismo
Art. 125
 (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di attività ricettive)
1. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della SCIA di cui all'articolo 86 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. L'esercizio di una struttura ricettiva turistica in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 109 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro.
3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive turistiche comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro.
4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti, fatta salva l'ipotesi di deroga di cui all'articolo 95, comma 11, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.
5. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 92, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro.
6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni. In caso di recidiva per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 il Comune dispone la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.
7. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
8. Il Comune territorialmente competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti che:
a) l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività le cause che hanno dato origine alla sospensione non sono state rimosse.
Art. 126
 (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di stabilimenti balneari)
1. L'esercizio di uno stabilimento balneare in mancanza della SCIA di cui all'articolo 112 è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro e con il divieto di prosecuzione dell'attività.
2. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dello stabilimento balneare, nonché la violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 1.500 euro.
3. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
4. Il Comune dispone la sospensione dell'attività di stabilimento balneare per un periodo da tre a centottanta giorni in caso di mancanza o venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
5. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività qualora accerti:
a) che l'attività è esercitata in mancanza di SCIA;
b) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
6. L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
Art. 127
 (Sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo)
1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, in mancanza di SCIA, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000 euro a 30.000 euro e il divieto di prosecuzione dell'attività per i sei mesi successivi all'accertamento della violazione.
2. L'utilizzo di una denominazione diversa da quella dichiarata nella SCIA comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.
4. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima e il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni.
5. Il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a centottanta giorni, nei seguenti casi:
a) qualora in caso di cessazione o sostituzione del direttore tecnico il titolare non abbia provveduto alla segnalazione entro sessanta giorni dall'avvenuta cessazione o sostituzione;
b) in ogni caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti di cui all'articolo 116.
6. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agenzia di viaggio e turismo qualora accerti:
a) che l'attività di agenzia di viaggio e turismo è esercitata in mancanza di SCIA;
b) il venir meno dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
c) che alla scadenza dei termini di sospensione dell'attività non si è provveduto a rimuovere le cause che hanno dato origine alla sospensione.
7. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo durante il periodo di sospensione o divieto di esercizio dell'attività è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro.
TITOLO V
 CONTRIBUTI
Capo I
 Disposizioni in materia di contributi
Art. 128
 (Disposizioni comuni)
1. I contributi di cui al presente titolo sono concessi:
a) nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
b) nel rispetto della normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).
2. Nella concessione dei contributi di cui al presente titolo, l'Amministrazione regionale prevede delle forme di premialità alle imprese che applicano la contrattazione collettiva di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche al fine di prevenire l'applicazione di condizioni contrattuali inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi stessi.
3. I regolamenti e le deliberazioni della Giunta regionale di cui al presente titolo possono prevedere, in considerazione delle specifiche finalità degli interventi incentivati, i vincoli di destinazione sui beni immobili anche di durata diversa da quanto disciplinato dagli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000, i vincoli di destinazione sui beni mobili anche in capo ai beneficiari non aventi natura di impresa, le variazioni soggettive dei beneficiari comprese le persone fisiche e possono stabilire l'ammissibilità al contributo delle sole spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, in deroga all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002.
4. L'Amministrazione regionale definisce gli indirizzi delle forme di premialità di cui al comma 2, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
Capo II
 Contributi dedicati allo sviluppo del commercio
Art. 129
 (Contributi per la promozione e lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale)
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del commercio e della rete distributiva regionale anche mediante la digitalizzazione delle imprese operanti nel settore in maniera funzionale alla complessiva riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:
a) lavori di ristrutturazione e straordinaria manutenzione, anche finalizzati all'accrescimento dell'efficienza energetica e all'abbattimento delle barriere architettoniche;
b) investimenti per lo sviluppo e l'innovazione, quali il rinnovo di arredi, attrezzature, automezzi, strumentazioni e programmi informatici, incluso il commercio elettronico, funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa;
c) attività di promozione, anche mediante la partecipazione a fiere ed esposizioni;
d) la formazione imprenditoriale e professionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo criteri e modalità definiti con il regolamento di cui all'articolo 56, comma 7. Al fine di valorizzare e promuovere i prodotti locali tipici e le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), nel regolamento sono individuati criteri premiali per l'accesso ai contributi a favore degli esercizi commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 130
 (Contributi per i distretti del commercio)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la redazione e l'attuazione dei Piani di distretto mediante il Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio (Fondo commercio) già istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3/2021 e destinato al finanziamento dei Comuni per l'attuazione degli interventi integrati. Sono ammissibili a finanziamento, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2, le spese sostenute per l'incarico del manager di distretto quando nominato tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 55.
2. I progetti di cui all'articolo 54 sono finanziati attraverso il Fondo di cui al comma 1. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 per la concessione del contributo al Comune capofila.
3. In riferimento alla concessione dei contributi per i distretti del commercio di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale riconosce, in un'ottica di maggior sostegno ai negozi fisici presenti sul territorio regionale, nel regolamento di cui al comma 2, delle forme di premialità ai distretti del commercio che stipulano accordi con le piattaforme di welfare aziendale orientate al coinvolgimento delle piccole e medie strutture di vendita presenti nel distretto. L'obiettivo dell'accordo tra distretti e piattaforme deve essere orientato all'adesione alla piattaforma da parte del maggior numero di imprese produttive del territorio di riferimento, affinché la spesa del credito welfare dei dipendenti delle imprese aderenti sia spendibile esclusivamente presso le attività commerciali locali aderenti alla piattaforma.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 131
 (Contributi per il commercio di prossimità)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del commercio di prossimità attraverso il rinnovo e la rigenerazione delle attività commerciali della regione e di contrastare la desertificazione commerciale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'avvio, anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa, di esercizi di vendita di vicinato ubicati nei centri storici dei Comuni della Regione.
2. Nelle zone di indebolimento commerciale, come individuate dal masterplan del commercio sulla base dei parametri e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati per il mantenimento e l'avvio di esercizi di vendita di vicinato riferiti a settori merceologici di particolare rilevanza per la collettività, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e competenti per il settore commerciale:
a) contributi in conto interessi a sostegno delle spese per l'avvio di nuovi esercizi di vicinato anche tramite subentro con passaggio generazionale della proprietà d'impresa;
b) contributi, per il primo anno dalla presentazione della relativa domanda, per la parziale copertura, fino ad un massimo del 50 per cento, degli oneri fiscali derivanti dai tributi locali connessi all'avvio dell'esercizio commerciale;
c) contributi per l'abbattimento dei canoni d'affitto per due anni consecutivi e, comunque, fino all'importo massimo del valore medio di mercato rilevato dalle quotazioni ufficiali;
d) contributi per il sostegno alle spese di gestione e di funzionamento dell'esercizio.
3. Nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 5.000 abitanti i contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere erogati agli esercizi di vendita di vicinato ovunque ubicati.
4. Ogni singola impresa può beneficiare di un solo incentivo, per ciascun anno, indipendentemente dal numero di esercizi di vicinato gestiti.
5. Le domande per i contributi di cui al presente articolo sono presentate unitamente alla rendicontazione della spesa e sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e contestualmente erogati sulla base della presentazione della domanda.
6. L'Amministrazione regionale sostiene l'economia di prossimità anche mediante la concessione di una premialità alle cooperative di comunità di cui all'articolo 2 che offrono servizi aggiuntivi e agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio aventi sede in Friuli Venezia Giulia che aderiscono alle convenzioni non onerose, finalizzate all'attivazione del beneficio destinato ai titolari e ai beneficiari di Carta famiglia, consistente nell'applicazione di sconti sull'acquisto di beni alimentari e non alimentari di cui alla legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), secondo le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8.
7. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui al presente articolo hanno l'obbligo di mantenere per la durata di tre anni dalla data di rendicontazione del contributo la sede o l'unità operativa nel territorio comunale.
8. I contributi di cui al presente articolo sono concessi alle micro, piccole e medie imprese commerciali secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 132
 (Contributi per le attività e i locali storici)
1. Al fine di supportare le attività e i locali storici riconosciuti nell'elenco regionale di cui all'articolo 65, comma 6, l'Amministrazione regionale sostiene interventi di restauro e conservazione degli immobili, delle insegne, delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi, delle finiture e dei decori originali funzionali al miglioramento della qualità dei servizi, nonché alla valorizzazione di vie storiche e di itinerari turistici e commerciali.
2. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime finalità. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. I locali storici censiti, beneficiari dei contributi di cui al comma 2, sono vincolati, per un periodo di dieci anni dalla data del provvedimento di concessione, al mantenimento della destinazione d'uso, dei caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, arredo e funzione, descritti nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.
4. In caso di violazione del vincolo il contributo è revocato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Capo III
 Contributi dedicati allo sviluppo del turismo
Art. 133
 (Tipologia di contributi per il settore turistico)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore turistico nella regione Friuli Venezia Giulia migliorando l'offerta di ospitalità e valorizzando le peculiarità geografiche, storiche e culturali del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di seguito indicati:
a) contributi per il miglioramento e la realizzazione di strutture ricettive:
1) a micro, piccole e medie imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di ottenere l'incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive;
2) a imprese per l'insediamento, nelle aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi rispondenti ad elevati standard di classificazione secondo quanto definito nel disciplinare di cui all'articolo 89, comma 2;
3) ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico a fronte dell'obbligo di collocare o mantenere nel mercato delle locazioni tali immobili per un periodo non inferiore a otto anni, mediante agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica, aventi sede legale o unità operativa in regione, specializzate nella gestione di immobili residenziali turistici, finalizzate alla crescita della competitività ed espressione della gestione unitaria dell'offerta turistica complessiva del territorio;
b) contributi per attività di promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti con particolare attenzione a prodotti provenienti da filiere locali, trasparenti e sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale:
1) a soggetti pubblici e privati, esclusi i Consorzi turistici e le reti d'impresa di cui all'articolo 84, per la realizzazione di progetti, manifestazioni e iniziative che favoriscono la divulgazione dell'immagine del Friuli Venezia Giulia, la promozione del territorio e l'incremento del movimento turistico;
2) ai Comuni di Grado e Lignano, che realizzano i maggiori flussi turistici, per il consolidamento dell'attrattività turistica delle località medesime;
3) ai Comitati organizzatori per la realizzazione di manifestazioni carnevalesche, secondo le percentuali indicate:
3.1 Comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški pust di Trieste: 19 per cento;
3.2 Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste: 13 per cento;
3.3 Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia: 34 per cento;
3.4 Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese: 34 per cento;
4) al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) per le seguenti finalità:
4.1 al fine di promuovere l’attività delle associazioni, sostenere le spese per l’insediamento e il funzionamento degli uffici e consentire la copertura delle spese di funzionamento del Comitato stesso per una quota non superiore al 18 per cento dei complessivi trasferimenti annuali;
4.2 per promuovere l’attrattività e la rilevanza turistica di Villa Manin e dei territori limitrofi, incrementando i flussi turistici, nonché per lo sviluppo delle attività del punto informativo (ufficio di informazione e accoglienza turistica), attraverso l’assegnazione delle risorse all’ERPAC;
c) contributi ai Comuni per la valorizzazione turistica delle aree archeologiche della regione, con particolare riferimento alla valorizzazione di Aquileia e dei siti archeologici contigui;
d) contributi a soggetti pubblici e privati per lo sviluppo di progetti integrati di riconversione territoriale secondo il modello dell’albergo diffuso, finalizzati all’implementazione dell’offerta di ospitalità e dei suoi livelli qualitativi;
e) contributi per la realizzazione di infrastrutture turistiche, nonché per la valorizzazione di quelle esistenti:
1) a Enti locali per investimenti riferiti a impianti e strutture complementari all’attività turistica e a cavità naturali di interesse turistico, nonché alla ristrutturazione e all’ampliamento di centri di turismo congressuale, nonché ai Comuni contigui ai poli turistici invernali della regione ovvero a essi funzionali per l’ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa;
2) a soggetti pubblici e privati, per interventi su strutture e percorsi gestiti dai beneficiari medesimi funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive ed escursionistiche all’aria aperta; tali finanziamenti sono concessi a soggetti e per attività diversi da quelli previsti a favore del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli Venezia Giulia, nonché da quelli già previsti dalle leggi regionali di settore per le medesime spese;
3) a Enti locali per l’istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, a supporto del turismo itinerante;
4) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all’aperto di rilevanza regionale e sovraregionale;
f) contributi a enti o associazioni senza scopo di lucro che gestiscono rifugi alpini per le manutenzioni e per le spese necessarie all’approvvigionamento dei materiali e delle derrate presso le strutture ricettive in quota.
2. Con regolamento regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Le spese relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), sono rendicontate fino all’ammontare del contributo concesso. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari, presentano a titolo di rendiconto l’elenco analitico della documentazione giustificativa secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di turismo.
4. I contributi di cui al comma 1, lettera b), numero 3), possono essere erogati in via anticipata, nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo totale, senza presentazione di garanzia fideiussoria.
5. Con riferimento al contributo di cui al comma 1, lettera b), numero 4), punto 4.1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) le relative risorse in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di garanzia fideiussoria.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 134
 (Contributi ai consorzi turistici e alle reti d'impresa di prodotti turistici)
1. Al fine di supportare il ruolo dei consorzi turistici e delle reti d'impresa di cui all'articolo 84 nell'attività di promozione e commercializzazione del prodotto turistico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo agli stessi per:
a) la realizzazione degli interventi previsti dal piano operativo di marketing annuale;
b) l'attuazione del programma delle attività.
2. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 135
 (Interventi a sostegno del settore turistico gestiti da PromoTurismoFVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per la concessione dei seguenti contributi:
a) alle società di gestione degli alberghi diffusi per la promozione e messa in rete degli alberghi stessi, nonché per le spese di funzionamento;
b) a soggetti pubblici e privati per l'organizzazione di eventi congressuali che prevedono la presenza di almeno duecento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della regione per almeno due notti consecutive;
c) a Enti locali in forma singola o associata, a consorzi turistici di cui all'articolo 84, a associazioni sportive senza fini di lucro aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e a scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), per il potenziamento di strutture e impianti e per la valorizzazione dei luoghi e delle piste in cui viene praticata la disciplina dello sci di fondo, nonché per il sostegno alla gestione e manutenzione delle piste stesse;
d) a enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all'estero, nonché consorzi turistici riconosciuti di cui all'articolo 84 e operatori turistici associati per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano della Regione;
e) a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di grandi eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale a carattere turistico, sportivo, musicale e culturale;
f) ai soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, per il funzionamento degli IAT istituiti previo accordo con PromoTurismoFVG.
2. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 136
 (Voucher TUReSTA)
1. Al fine di stimolare il turismo di prossimità l'Amministrazione regionale finanzia il "voucher TUReSTA in FVG", utilizzabile a copertura delle spese relative all'acquisto di un pacchetto turistico di almeno tre notti spendibile presso strutture aderenti all'iniziativa ubicate nei Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.
2. Il voucher, di importo differenziato da un minimo di 80 euro a un massimo di 480 euro, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, può essere fruito, una sola volta nell'anno, esclusivamente da persone residenti in Comuni del Friuli Venezia Giulia. Con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 l'importo del voucher può essere diminuito fino a un massimo del 50 per cento e può essere differenziato in relazione alle diverse aree del territorio regionale.
3. Le agenzie di viaggio e i tour operator con sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a concedere i "voucher TUReSTA in FVG".
4. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere rimborsi a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e tour operator, a ristoro degli importi non corrisposti direttamente dai beneficiari dei voucher.
5. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 137
 (Contributi per il turismo lento e all'aria aperta)
1. Nell'ambito dei programmi e delle iniziative a sostegno del turismo di prossimità e del turismo lento di cui all'articolo 67, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse finanziarie a PromoTurismoFVG per lo sviluppo della mobilità cicloturistica e della rete dei cammini per la concessione dei seguenti contributi:
a) a favore di soggetti pubblici o privati per il miglioramento o la realizzazione di strutture ricettive ovvero di aree, attrezzature o strutture collocate lungo i percorsi ciclabili a valenza turistica e i cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia, a servizio dei fruitori dei percorsi o cammini stessi;
b) a favore di soggetti pubblici o privati gestori dei cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia per iniziative e interventi di ricognizione, individuazione, segnalazione, manutenzione e ripristino di cammini turistici, nonché per la realizzazione dei tracciati di collegamento fra i cammini; i contributi sono concessi per i medesimi interventi realizzati in funzione dell'iscrizione al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia;
c) a favore di soggetti pubblici o privati gestori dei cammini iscritti al Registro della Rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia per iniziative di promozione e fruibilità dei cammini medesimi.
2. I contributi sono concessi da PromoTurismoFVG secondo criteri e modalità definiti con regolamento regionale.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
Art. 138
 (Contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale o operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:
a) contributi per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo alle località a minore vocazione turistica;
b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso commerciale;
c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto Trieste Airport al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;
d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 69, comma 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri eventuali contributi previsti da norme statali per le medesime finalità e in capo agli stessi soggetti beneficiari.
3. Gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dei contributi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Con bando adottato dal Direttore del Servizio competente sono determinati i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dei contributi.
Note:
1Il presente articolo si applica dall'1/1/2026.
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
 Disposizioni transitorie
Art. 139
 (Disposizioni transitorie)
1. PromoTurismoFVG, istituita ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
2. Gli organi di PromoTurismoFVG in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le funzioni fino alla loro scadenza.
3. Ai trasferimenti per gli anni 2023, 2024 e 2025, eseguiti ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 4 quater, 4 quinquies e 4 sexies, della legge regionale 50/1993, si applica l'articolo 79, comma 2.
4. Nelle more dell'approvazione del masterplan del commercio e dell'adeguamento degli strumenti urbanistici continuano ad applicarsi i piani comunali di settore del commercio vigenti o le varianti agli stessi già adottate al 31 dicembre 2025. A seguito dell'approvazione del masterplan, i Comuni recepiscono i contenuti dei piani comunali di settore del commercio vigenti nello strumento urbanistico tramite variante di cui all'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).
5. Per le domande in istruttoria relative all'apertura, all'ampliamento di superficie e al trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita al di fuori dei centri storici trovano applicazione i criteri e le modalità di valutazione delle grandi strutture di vendita previgenti.
6. Le associazioni Pro loco, iscritte alla data di entrata in vigore della presente legge all'Albo regionale delle associazioni Pro loco di cui all'articolo 10 della legge regionale 21/2016, sono iscritte d'ufficio all'albo di cui all'articolo 83, comma 1.
7. Le strutture ricettive, già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro classificazione fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 89, comma 1.
8. I cammini iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nel registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 69 sexies della legge regionale 21/2016 sono iscritti d'ufficio al registro di cui all'articolo 67, comma 3.
9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti o degli atti attuativi previsti dalla presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
10. Ai procedimenti contribuitivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
11. Fino al 31 dicembre 2025 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 141, comma 2.
Capo II
 Clausola valutativa
Art. 140
 (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:
a) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione che documenta lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le eventuali criticità emerse in sede di applicazione e le informazioni relative all'andamento e al finanziamento dei diversi provvedimenti, sulla base del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio regionale del commercio e del turismo e delle altre indagini e studi eventualmente disposti dagli uffici competenti per materia;
b) successivamente al primo triennio, una relazione triennale che informa sugli esiti delle attività di valutazione e controllo svolte dalla Giunta regionale tramite l'Osservatorio regionale del commercio e del turismo, dando in particolare conto dell'impatto delle diverse linee di intervento.
2. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
Capo III
 Abrogazioni
Art. 141
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5 bis, commi da 2 a 4 novies, 5 ter, da 5 sexies a 5 septies, 5 nonies, 5 decies e 5 undecies della legge regionale 50/1993;
b) gli articoli 7, 62 e 137 bis della legge regionale 2/2002;
e) la legge regionale 29/2005 e i relativi allegati, ad eccezione degli articoli 84 bis e 100;
f) l'articolo 7, commi da 98 a 100, della legge regionale 1/2007;
i) l'articolo 5, commi da 41 a 43, della legge regionale 30/2007;
l) l'articolo 2, commi da 47 a 49, 51 e 52, della legge regionale 24/2009;
r) i capi IV e V della legge regionale 7/2011;
s) l'articolo 2, commi da 48 a 50, della legge regionale 11/2011;
t) l'articolo 9 e l'articolo 12, commi 3 e 4, della legge regionale 17/2011;
u) l'articolo 3, comma 27, e l'articolo 4, commi da 1 a 4, della legge regionale 18/2011;
v) l'articolo 12, comma 1, lettera d), e l'articolo 13, comma 5, della legge regionale 2/2012;
y) l'articolo 51 e il capo II del titolo II della legge regionale 26/2012;
aa) l'articolo 57 e l'articolo 94, comma 1, lettera b), della legge regionale 4/2013;
bb) l'articolo 12, commi 12 e 13, della legge regionale 6/2013;
ee) l'articolo 2, commi 61 e 93, della legge regionale 27/2014;
gg) gli articoli 22 e 38 della legge regionale 19/2015;
jj) gli articoli da 1 a 35 e l'articolo 61, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), della legge regionale 4/2016;
kk) l'articolo 2, commi 11 e da 63 a 66, della legge regionale 14/2016;
mm) gli articoli da 1 a 7, 9, 10, da 12 a 53, da 55 a 58, 60, da 65 a 67, da 69 ter a 69 septies, 69 nonies, 69 decies, 70, 72, 73, 81, da 86 a 90, 107 e gli allegati dalla lettera A alla lettera J, della legge regionale 21/2016;
pp) l'articolo 2, commi 12, 13, da 36 a 45 e 55, della legge regionale 31/2017;
ss) l'articolo 8, commi 9 e 10, della legge regionale 12/2018;
tt) l'articolo 2, commi 16 e da 43 a 47, della legge regionale 20/2018;
uu) l'articolo 1, commi 1, 3, da 5 a 7, 22 e 23, e l'articolo 4, comma 13, della legge regionale 28/2018;
vv) l'articolo 28 e l'articolo 46, commi 1, 3 e 5, della legge regionale 6/2019;
ww) gli articoli 19 e 27 della legge regionale 9/2019;
xx) l'articolo 2, comma 16, e l'articolo 10, comma 20, lettera c), della legge regionale 13/2019;
zz) l'articolo 2, commi 6 e 7, della legge regionale 15/2020;
bbb) gli articoli da 7 a 12, da 31 a 33, 37 e 39 della legge regionale 3/2021;
ddd) l'articolo 2, commi da 14 a 16, della legge regionale 13/2021;
eee) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 15/2021;
hhh) l'articolo 2, commi 23 e 24, della legge regionale 24/2021;
iii) gli articoli 25 e 26 della legge regionale 8/2022;
mmm) la legge regionale 5/2023, ad eccezione dell'articolo 49;
nnn) l'articolo 14, comma 2, e l'articolo 29 della legge regionale 10/2023;
ooo) l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 13/2023;
rrr) l'articolo 2, commi 47 e 48, della legge regionale 16/2023;
sss) gli articoli 15, 21 e 25 della legge regionale 3/2024;
ttt) l'articolo 2, commi 33, 34 e 41, e l'articolo 11, comma 28, della legge regionale 7/2024;
2.
Dall'1 gennaio 2026 sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) l'articolo 7, commi 3 e 4, della legge regionale 4/2001;
c) l'articolo 6, commi 123, 123 bis e 126, della legge regionale 1/2005;
d) l'articolo 6, commi 84, 85 e 87, della legge regionale 15/2005;
e) gli articoli 84 bis e 100 della legge regionale 29/2005;
f) l'articolo 8, commi da 69 a 73, della legge regionale 2/2006;
g) l'articolo 6, commi da 79 a 81, 93 e 94, della legge regionale 12/2006;
h) l'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 18/2006;
i) l'articolo 7, commi da 142 a 144, della legge regionale 1/2007;
k) l'articolo 2, commi 25 e 26, della legge regionale 12/2010;
l) l'articolo 4, commi 71 e 72, della legge regionale 11/2011;
m) l'articolo 12, commi 14 e 15, della legge regionale 6/2013;
p) l'articolo 2, commi 23, 24 e da 27 a 29, della legge regionale 34/2015;
t) gli articoli 8, 11, 54, 59, da 61 a 64, da 68 a 69 bis e 69 octies della legge regionale 21/2016;
v) l'articolo 2, commi da 69 a 73, della legge regionale 25/2016;
x) l'articolo 2, commi 6, 7 e 27, della legge regionale 31/2017;
y) l'articolo 2, commi 6, 7, 43 e 44, della legge regionale 37/2017;
z) l'articolo 2, commi da 1 a 3, e l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 45/2017;
aa) l'articolo 8, commi da 3 a 5, 8 e 23, della legge regionale 12/2018;
cc) l'articolo 20 e l'articolo 46, commi 4 e 6, della legge regionale 6/2019;
dd) l'articolo 26, commi da 2 a 4, della legge regionale 9/2019;
ee) l'articolo 2, commi da 30 a 32, della legge regionale 13/2019;
gg) l'articolo 2, commi da 9 a 12, 20, 22 e 23, della legge regionale 24/2019;
hh) gli articoli 5 bis e 6 della legge regionale 3/2020;
jj) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 11/2020;
ll) l'articolo 2, commi da 2 a 4, 13, 14, 25 e 26, della legge regionale 15/2020;
mm) l'articolo 2, commi 8, 9, 14, 15 e 17, della legge regionale 22/2020;
nn) l'articolo 3, commi da 21 a 23, della legge regionale 26/2020;
oo) gli articoli da 13 a 17, 34, 35 e 38 della legge regionale 3/2021;
pp) l'articolo 46, commi da 3 a 5, della legge regionale 6/2021;
qq) l'articolo 2, commi 1, 2, 19, 20 e 67, della legge regionale 13/2021;
ss) l'articolo 2, commi 8, 9, 15 e 16, della legge regionale 16/2021;
tt) l'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 21/2021;
uu) l'articolo 2, commi da 43 a 45, della legge regionale 24/2021;
ww) l'articolo 2, commi da 13 a 15 e 17, della legge regionale 13/2022;
xx) l'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 15/2022;
yy) gli articoli 18 e 33 della legge regionale 10/2023;
zz) l'articolo 2, commi 1 e 3, della legge regionale 16/2023;
aaa) gli articoli 22, 23, 27, comma 1, lettera b), e l'articolo 28 della legge regionale 3/2024;
bbb) l'articolo 2, commi 35 e 36, della legge regionale 7/2024;
ccc) l'articolo 2, commi da 2 a 4, della legge regionale 8/2024;
ddd) l'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge regionale 13/2024.
Capo IV
 Modifiche alle leggi regionali 1/1984 in materia di sanzioni amministrative, 12/2002 in materia di artigianato, 4/2010 in materia di consumo dei prodotti agricoli regionali e 18/2015 in materia di imposta di soggiorno
Art. 142
 (Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale 1/1984)
1. All'articolo 3 bis della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui alla legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia)>>;

b)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) articolo 18 in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni ivi previste;>>;

c)
la lettera b) del comma 2 è abrogata;

d)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) articolo 18 in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;>>;

e)
alla lettera d) del comma 2 le parole <<articolo 32>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 27>>;

f)
alla lettera e) del comma 2 le parole <<articoli 33, 34, 35, 36 e 37>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 28>>;

g)
alla lettera f) del comma 2 le parole <<articolo 38>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 13>>;

h)
alla lettera g) del comma 2 le parole <<articolo 78>> sono sostituite dalle seguenti: <<articolo 53>>;

i)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 17/2025, previste dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 119, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;
b) l'articolo 125, comma 5, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;
c) l'articolo 126, comma 2, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.>>.

Art. 143
 (Modifiche alla legge regionale 12/2002)
1.
Dopo il capo III bis del titolo III della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:
<<Capo III ter
 Disciplina dell’attività di home food
Art. 40 quater
 (Home food)
1. L'home food è l'attività di produzione e relativa vendita di alimenti in una cucina domestica o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata destinati alla vendita al dettaglio, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza alimentare e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.
3. L'immobile in cui viene svolta l'attività di home food deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.>>.

Art. 144
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4/2010)
1. All'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole <<di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e j), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in complessi commerciali>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), della legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), anche inseriti in centri commerciali al dettaglio o in parchi commerciali>>;

b)
al comma 3 le parole <<di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 29/2005>> sono sostitute dalle seguenti: <<di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 17/2025>>.

Art. 145
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18/2015)
1. All'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole <<o in immobili destinati a locazione turistica ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>> sono soppresse;

b)
al comma 5 le parole <<ai commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 3>> e le parole <<o degli immobili destinati a locazione turistica ai sensi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 21/2016>> sono soppresse;

c)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Il gettito dell'imposta è destinato, nella misura massima del 50 per cento, al finanziamento di investimenti o servizi finalizzati a migliorare l'offerta turistica; la rimanente quota non utilizzata è destinata al finanziamento di attività di promozione dell'offerta turistica dei territori, in coerenza con il Piano turistico regionale, previa intesa con PromoTurismoFVG e, nei casi in cui il gettito annuo sia superiore a 100.000 euro, anche con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate.>>;

d)
il comma 6 bis è abrogato;

e)
il comma 7 è abrogato;

f)
al comma 8 le parole <<In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni>> sono sostituite dalle seguenti: <<I Comuni>>;

g)
al comma 8 bis le parole <<o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive),>> sono soppresse.

Capo V
 Disposizioni finanziarie
Art. 146
 (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 3, si provvede a valere per gli anni 2026 e 2027 sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Per le finalità di cui all'articolo 63 si provvede a valere per l'anno 2026 sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Per le finalità di cui all'articolo 78, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 31.491.367,68, euro, suddivisa in ragione di 16.351.683,34 euro per l'anno 2026 e di 15.139.684,34 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
8. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
10. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 220.000 euro, suddivisa in ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
12. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
13. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 4), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
14. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 5), è autorizzata la spesa complessiva di 325.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
15. Per le finalità di cui all'articolo 79, comma 1, lettera e), numero 6), è autorizzata la spesa complessiva di 1.620.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 820.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
16. Per le finalità di cui all'articolo 129, comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
17. Per le finalità di cui all'articolo 129, comma 1, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
18. Per le finalità di cui all'articolo 130 è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2026 e di 500.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
19. Per le finalità di cui all'articolo 131, commi 1 e 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
20. Per le finalità di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
21. Per le finalità di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
22. Per le finalità di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c) e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
23. Per le finalità di cui all'articolo 131, comma 2, lettera d), e comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
24. Per le finalità di cui all'articolo 132 è autorizzata la spesa complessiva di 850.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per l'anno 2026 e di 400.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
25. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 4.250.000 euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1.250.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
26. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
27. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera a), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
28. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 10.690.000 euro, suddivisa in ragione di 5.320.000 euro per l'anno 2026 e di 5.370.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
29. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
30. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
31. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 4), punto 4.1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.800.000 euro, suddivisa in ragione di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
32. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera b), numero 4), punto 4.2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
33. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
34. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
35. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 1), è autorizzata la spesa complessiva di 2.400.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
36. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 2), è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
37. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 3), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
38. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera e), numero 4), è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
39. Per le finalità di cui all'articolo 133, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
40. Per le finalità di cui all'articolo 134, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.230.000 euro, suddivisa in ragione di 615.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
41. Per le finalità di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.230.000 euro, suddivisa in ragione di 615.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
42. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
43. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
44. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
45. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
46. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 7.200.000 euro, suddivisa in ragione di 3.600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
47. Per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, lettera f), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro, suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
48. Per le finalità di cui all'articolo 136 è autorizzata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
49. Per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 4.125.000 euro, suddivisa in ragione di 625.000 euro per l'anno 2026 e di 3.500.000 euro per l'anno 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
50. Per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
51. Per le finalità di cui all'articolo 137, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
52. Per le finalità di cui all'articolo 138 è autorizzata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
53. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 16 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 8.400.000 euro, suddiviso in ragione di 4.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
54. Agli oneri derivanti dai commi 3, 19, 20, 21, 22 e 23 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 2.800.000 euro, suddiviso in ragione di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
55. Agli oneri derivanti dai commi 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 28, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51 e 52 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 68.611.367,68 euro, suddiviso in ragione di 34.876.683,34 euro per l'anno 2026 e di 33.734.684,34 euro per l'anno 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
56. Agli oneri derivanti dai commi 8, 25, 27, 34, 35, 38 e 50 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 38.750.000 euro, suddiviso in ragione di 19.450.000 euro per l'anno 2026 e di 19.300.000 euro per l'anno 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
57. Agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante storno per l'importo complessivo di 220.000 euro, suddiviso in ragione di 110.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
58. Agli oneri derivanti dai commi 13, 17, 18 e 24 con riferimento alle spese correnti, si provvede mediante prelievo per l'importo complessivo di 2 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
59. Agli oneri derivanti dai commi 14, 18 e 24 con riferimento alle spese in conto capitale, e 26 si provvede mediante prelievo per l'importo complessivo di 3.075.000 euro, suddiviso in ragione di 1.375.000 euro per l'anno 2026 e di 1.700.000 euro per l'anno 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
60. Agli oneri derivanti dal comma 30 si provvede mediante storno per l'importo complessivo di 250.000 euro, suddiviso in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
61. Agli oneri derivanti dai commi 33, 39 e 44 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 900.000 euro, suddiviso in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per l'importo complessivo di 2.200.000 euro, suddiviso in ragione di 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
62. Agli oneri derivanti dai commi 36 e 37 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 2.400.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
63. Agli oneri derivanti dal comma 45 si provvede mediante rimodulazione per l'importo complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
64. Agli oneri derivanti dal comma 49 si provvede mediante rimodulazione per l'importo di 3.200.000 euro per l'anno 2027 all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e mediante prelievo per l'importo complessivo di 925.000 euro, suddiviso in ragione di 625.000 euro per l'anno 2026 e 300.000 euro per l'anno 2027, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 147
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Gli articoli 8, comma 3, 56, commi 6 e 9, 63, 78, comma 3, 79, comma 1, e da 129 a 138 trovano applicazione dall'1 gennaio 2026.