LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Capo I
 Disposizioni in materia di finanze
Art. 1
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 2/2022)
1. All'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera f bis) del comma 4 dopo le parole <<alle persone più fragili e vulnerabili della popolazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché alle persone alla ricerca di reinserimento lavorativo>>;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la parola <<autorizzata>> sono inserite le seguenti: <<alla costituzione di società dalla stessa controllate strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché>>;

2)
dopo le parole <<rami di azienda.>> sono aggiunte le seguenti: <<Lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto delle società è approvato con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 2
 (Modifiche all'articolo 2 bis della legge regionale 3/2002)
1. All'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis le parole <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:
<<1 ter. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 1 bis si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 3
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1/2004)
1. All'articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 16 dopo le parole <<pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: <<, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato>>;

b)
dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:
<<17 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
17 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 4
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 2/2006)
1. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 ter le parole <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 5 ter è inserito il seguente:
<<5 quater. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 5 ter si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 5
 (Modifica all'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006)
1.
Al comma 8 dell'articolo 2 bis della legge regionale 2/2006 dopo le parole <<nel settore della pesca e dell'acquacoltura>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>.

Art. 6
 (Modifica all'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006)
1.
Al comma 3 dell'articolo 2 ter della legge regionale 2/2006 le parole <<e ai sensi della normativa europea di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>> sono sostituite dalle seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati.>>.

Art. 7
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 1/2007)
1. All'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole <<pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: <<, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>;

b)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
5 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 8
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 17/2008)
1. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole <<pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013>> sono aggiunte le seguenti: <<, e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione del regolamento richiamato>>;

b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
4 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 9
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 3/2015)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 4 si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>.

Art. 10
 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 3/2015)
1. All'articolo 19 della legge regionale 3/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
<<9 bis. Il rinvio ai regolamenti comunitari in materia di aiuti "de minimis" come richiamati nel comma 9 si intende altresì riferito ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti medesimi.>>;

b)
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
<<10 bis. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
10 ter. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017, l'impossibilità di registrazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'aiuto "de minimis" per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, determina l'illegittimità della fruizione.>>.

Art. 11
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 29/2018)
1.
Al comma 14 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), dopo le parole <<nel settore della pesca e dell'acquacultura>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>.

Art. 12
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 24/2019)
1.
Al comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), dopo le parole <<nel settore della pesca e dell'acquacultura>> sono aggiunte le seguenti: <<e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari tempo per tempo vigenti emanati in modifica o in sostituzione dei regolamenti richiamati>>.

Capo II
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 13
 (Modifiche alla legge regionale 3/2015)
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 bis dell'articolo 6 le parole: <<B e C>> sono soppresse;

b)
al comma 1 bis dell'articolo 62 le parole: <<B e C>> sono soppresse.

2. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015, come modificati dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 14
 (Utilizzo risorse 2024 per contributi a favore delle strutture ricettive in quota)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse stanziate per l'anno 2024 per le finalità di cui all'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per il finanziamento delle domande presentate a valere sull'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 21 ottobre 2023, n. 48472/GRFVG, per le quali, per approfondimenti istruttori, non è stato adottato un provvedimento di concessione e non risultano soddisfatte a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2023.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 15
 (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 21/2016)
1. All'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 la parola <<ottanta>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>;

b)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 7, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.
7 ter. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.>>.

Art. 16
 (Modifica all'articolo 46 della legge regionale 6/2019)
1.
Il comma 9 dell'articolo 46 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), è abrogato.

Art. 17
 (Conferma contributo a PromoTurismoFVG)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore di PromoTurismoFVG, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 11 aprile 2023, n. 16072/GRFVG, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), come modificato con decreto 6 novembre 2023, n. 50769/GRFVG, per le spese da sostenere nell'anno 2024 relative a iniziative di attuazione, in collaborazione con i Comuni interessati, del progetto denominato "L'arte e la cultura nella rete dei cammini religiosi del Friuli Venezia Giulia".

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che si intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
Art. 18
 (Contributi al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci, i contributi concessi, ai sensi dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), con i decreti della Posizione organizzativa "gestione degli interventi contributivi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento dell'offerta turistica sul territorio regionale" 27 aprile 2023, n. 18988/GRFVG, e 28 novembre 2023, n. 57263, per le spese per l'organizzazione, lo svolgimento e la realizzazione dell'attività formativa già programmata, da sostenere entro il termine finale di rendicontazione fissato al 30 giugno 2024.
2. Per le spese da sostenersi dall'1 luglio al 31 dicembre 2024, il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste da sci è autorizzato a presentare istanza di contributo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, della legge regionale 2/2002, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine di cui al comma 2 del citato articolo 159.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 19
 (Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)
1.
Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), le parole <<come indicate e aggiornate con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea>>.

Art. 20
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 4/1999)
1.
Il comma 71 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), è sostituito dal seguente:
<<71. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 70.>>.

Art. 21
 (Modifica all'articolo 87 della legge regionale 29/2005)
1.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 87 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), sono aggiunte le seguenti parole: <<La scheda può essere modificata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio.>>.

Art. 22
 (Modifica all'articolo 69 bis della legge regionale 21/2016)
1.
Al comma 2 dell'articolo 69 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole <<ai sensi del Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>)>> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 23
 (Modifica all'articolo 69 octies della legge regionale 21/2016)
1.
Al comma 2 dell'articolo 69 octies della legge regionale 21/2016 le parole <<in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 24
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016)
1.
Al comma 39 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 21 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 25
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2018)
1.
Al comma 45 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 26
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29/2018)
1.
Al comma 38 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole <<ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 27
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13/2019)
1. All'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 le parole <<in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

b)
al comma 30 dopo le parole <<cammini Religiosi Europei>> sono inserite le seguenti: <<, anche in vista del Giubileo 2025>>.

Art. 28
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), le parole <<di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 29
 (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 3/2021 le parole <<trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<si applica la disciplina concernente il rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 30
 (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 3/2021 le parole <<del regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 31
 (Modifica all'articolo 80 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 80 della legge regionale 3/2021 le parole <<trova applicazione il regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 32
 (Modifica all'articolo 84 della legge regionale 3/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 84 della legge regionale 3/2021 le parole <<di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 33
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2021)
1.
Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole <<previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 34
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 13/2022)
1.
Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<in regime di aiuto "de minimis" nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">>.

Art. 35
 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 18/2021)
1. All'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<in armonia con i principi generali>> sono inserite le seguenti: <<e dell'Unione europea con particolare riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci tra gli Stati membri e alla tutela dei lavoratori>>;

b)
alla lettera c) del comma 2 dopo le parole <<produzione artigianale di gelato>> sono inserite le seguenti: <<di qualità>>;

c)
la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e stabilisce i relativi controlli.>>.

Art. 36
 (Abrogazione dell'articolo 2 della legge regionale 18/2021)
Art. 37
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2021)
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<(Gelato artigianale di qualità)>>;

b)
la lettera b) del comma 1 è abrogata;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il gelato artigianale di qualità di cui alla presente legge è realizzato con prodotti aventi le caratteristiche qualitative indicate al comma 2, o comunque con prodotti di qualità come definiti dall'articolo 16 del regolamento dell'Unione Europea n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.>>;

e)
il comma 5 è abrogato.

Art. 38
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)
1. All'articolo 4 della legge regionale 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: <<(Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità e delle gelaterie di qualità)>>;

b)
al comma 1 le parole <<, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità>> sono sostituite dalle seguenti: <<e delle gelaterie di qualità>>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. All'Elenco regionale possono richiedere l'iscrizione le imprese che svolgono le attività di produzione e commercializzazione sulla base dei metodi e dei processi indicati nell'articolo 3, purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5.>>;

d)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. L'elenco regionale è suddiviso in due sezioni in cui sono iscritte:
a) le "gelaterie artigianali di qualità", ossia le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);
b) le "gelaterie di qualità", ossia le l'imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 2 svolgenti attività di ristorazione (ristoranti, catering, bar ed esercizi similari).>>.

Art. 39
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2021)
1.
Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2021 la parola: <<regionale>> è soppressa.

Art. 40
 (Azioni per favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025")
1. Al fine di favorire l'offerta ricettiva nell'ambito dell'evento "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" ("GO! 2025") e limitatamente alle annualità 2024 e 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), ai proprietari di unità abitative ammobiliate a uso turistico site nei Comuni ricompresi nell'area geografica di "GO! 2025" e nel territorio del Comune di Palmanova che stipulano un contratto di gestione dell'immobile per un periodo non inferiore a otto anni, con agenzie immobiliari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 8 settembre 2021, n. 0152/Pres., aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o a una distanza, calcolata su strada, non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa. I contributi sono concessi in deroga al sistema delle agenzie di cui all'articolo 33 della legge regionale 3/2021.
2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento per gli anni 2024 e 2025 della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 41
 (Valorizzazione e adeguamento del sito Aeroporto Duca d'Aosta)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito accordo di programma con il Comune di Gorizia e l'Aeroporto Duca d'Aosta per la valorizzazione e l'adeguamento del sito dell'aeroporto per ospitare grandi eventi anche in occasione di "GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025".
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Capo III
 Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna
Art. 42
 (Semplificazione della modalità di realizzazione degli impianti fotovoltaici da parte delle imprese agricole)
1. Al fine di agevolare la realizzazione degli impianti fotovoltaici per cui sono concessi i contributi di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 5 del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2023, n. 1371 (Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'istallazione di impianti fotovoltaici), si considerano ammissibili, per le domande presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche gli interventi che comprendono lo smaltimento e il rifacimento di coperture realizzate in amianto o fibrocemento diverse da quelle su cui viene posizionato l'impianto fotovoltaico. In tal caso, almeno metà della superficie dei pannelli deve essere posizionata su coperture in amianto o fibrocemento e la superficie delle coperture che viene ammessa a contributo corrisponde alla superficie complessiva dei pannelli fotovoltaici maggiorata del 20 per cento.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 42, della legge regionale 13/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 43
 (Domande per la concessione di contributi a valere sulla Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)
1. Al fine di dare completa attuazione alla "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale di cui alla L.R. 5/2006 per il periodo 2022-2024. Aggiornamento annuale per il 2024" approvata con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2024, n. 160, ulteriori domande per le azioni da realizzare nel settore relativo agli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatoria e dalle norme sulle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), all'utilizzo delle tecnologie digitali nell'agricoltura, al miglioramento del rendimento globale dell'impresa, alla prevenzione e alla gestione dei rischi, alla salute e sicurezza sul lavoro, agli aspetti di pianificazione aziendale e alla valutazione della convenienza degli investimenti nelle aziende agricole, possono essere presentate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'istruttoria delle domande di cui al comma 1 si svolge secondo le previsioni della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), e della deliberazione della Giunta regionale 160/2024, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:
a) i progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 5/2006, entro quindici giorni lavorativi dal termine ultimo per la presentazione delle domande;
b) i contributi sono concessi dal Servizio competente entro quindici giorni dal parere della Commissione di cui alla lettera a);
c) i contributi sono concessi ai soggetti erogatori dei servizi nella misura massima di 35.000 euro.
3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 44
 (Contributi per le attività di gestione ordinaria di habitat prativi)
1. Al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle superfici prative all'interno delle riserve e dei biotopi naturali anche in considerazione degli effettivi costi da sostenere nel permanere della contingente situazione economica, nelle more dell'adeguamento del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres., regolamento di attuazione della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'ammontare del contributo concedibile ai sensi dell'articolo 40 septies della legge medesima, è aggiornato all'importo di 0,07 euro per metro quadro, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 del regolamento medesimo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel 2024 le domande di contributo di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996 possono essere presentate entro il 30 maggio 2024 e i contributi sono concessi entro i successivi sessanta giorni, in deroga a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 17 e 20 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres..
4. Per le finalità di cui all'articolo 40 septies della legge regionale 42/1996, come integrato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 45
 (Domanda per la concessione di finanziamenti agevolati da parte delle associazioni degli allevatori)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nell'anno 2024 le associazioni degli allevatori aventi sede in regione presentano domanda per la concessione dei finanziamenti agevolati entro il 31 maggio.
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 73, della legge regionale 27/2012, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
Art. 46
 (Domande di contributo per l'abbattimento del costo delle commissioni sulle garanzie)
1. Le domande per i contributi di cui all'articolo 3, comma 23, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), presentate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2023 e il 30 aprile 2024, oltre la scadenza stabilita dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 8 aprile 2019, n. 063/Pres., recante il regolamento di attuazione delle legge medesima, possono essere riproposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 47
 (Modifica all'articolo 27 della legge regionale 53/1981)
1.
Alla fine della lettera d) del settimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), sono aggiunte le seguenti parole: <<, previa richiesta e superamento di un corso di formazione i cui criteri minimi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale>>.

Art. 48
 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)
1. All'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Chiunque contravvenga a ciascuno degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa di 200 euro.>>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le funzioni e i compiti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono esercitati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), al cui bilancio sono introitate le relative entrate.>>.

Art. 49
 (Modifica all'articolo 40 ter della legge regionale 42/1996)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 40 ter della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2, in caso di esigenze di spesa imprevedibili e urgenti, collegate a obblighi discendenti da disposizioni cogenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ulteriori risorse ai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate alla fine dell'esercizio finanziario. Le risorse possono essere erogate in via anticipata fino alla misura del 100 per cento dell'importo impegnato.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 42.708,50 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 50
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2007)
1. All'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Tipologie ambientali e misure di conservazione specifiche nelle ZPS)>>;

b)
al comma 2 le parole: <<Il medesimo regolamento può disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.>> sono soppresse;

c)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Per una o più tipologie ambientali di cui al comma 1, possono essere approvate misure di conservazione specifiche, secondo la procedura prevista per le misure di conservazione specifiche per le ZSC di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, della legge regionale 7/2008.>>;

d)
al comma 5 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 4 bis>> e le parole: <<Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC))>> sono soppresse.

Art. 51
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 4/2008)
1.
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), è sostituita dalla seguente:
<<d) all'erogazione del saldo successivamente alla rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, da presentare attraverso una dichiarazione attestante che l'attività oggetto di incentivo è stata realizzata nel rispetto delle normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, che gli obiettivi previsti dal PAL sono stati raggiunti e l'importo complessivo della spesa sostenuta.>>.

Art. 52
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 25/2017)
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), le parole <<regolamento (UE) n. 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>.

Art. 53
 (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 6/2019)
1. All'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) del comma 7 è sostituita dalla seguente:
<<e) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

b)
al comma 8 le parole <<secondo le condizioni e i limiti previsti dai regolamenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<, entro il limite massimo di 200.000 euro per impresa, nel rispetto delle previsioni dei regolamenti>>.

Art. 54
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

b)
al comma 38 le parole <<dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti esecutivi>>;

c)
al comma 39 le parole <<, nel limite di un asse viario per richiedente>> sono soppresse;

d)
al comma 40 dopo le parole <<La domanda è presentata>> sono inserite le seguenti: <<dall'1 gennaio al 31 ottobre di ogni anno>> e sono soppresse le seguenti parole: <<relativi al medesimo asse viario>>;

e)
il comma 41 è sostituito dal seguente:
<<41. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro all'anno per ciascun beneficiario.>>;

f)
la lettera e) del comma 72 è sostituita dalla seguente:
<<e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

g)
al comma 75 le parole <<secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto delle previsioni del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023 e del>> e la parola <<pubblicati>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

h)
all'alinea del comma 76 dopo le parole <<sono concessi>> sono inserite le seguenti: <<entro il limite massimo di 200.000 euro per impresa e>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 24/2019, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 2, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 43, della legge regionale 24/2019, previste in 500.000 euro per l'anno 2024 con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 55
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)
1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 19 è sostituito dal seguente:
<<19. I contributi sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili ed entro il limite massimo di 200.000 euro, nel rispetto delle previsioni stabilite, a seconda della tipologia della spesa, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023e dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.>>;

b)
il comma 43 è sostituito dal seguente:
<<43. Al fine di dare applicazione alle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare centri di raccolta, dotati di adeguate celle refrigeranti, dove le carcasse saranno consegnate per la successiva immissione nel circuito commerciale.>>;

c)
al comma 53 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

d)
la lettera d) del comma 54 è sostituita dalla seguente:
<<d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la concessione di aiuti "de minimis", predisposta su modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 43, della legge regionale 26/2020, come sostituito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 56
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 24/2021)
1. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 35 le parole <<regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>> e la parola: <<pubblicati>> è sostituita dalla seguente: <<pubblicato>>;

b)
al comma 36 le parole <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.>> sono sostituite dalle seguenti: <<All'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di appositi bandi.>>;

c)
il comma 48 è sostituito dal seguente:
<<48. Il contributo è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023.>>.

Art. 57
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 68 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>;

b)
al comma 104 le parole <<regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L del 15 dicembre 2023>>.

Art. 58
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 20/2007)
1. All'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<e per la conversione dei diritti di impianto e di reimpianto di vigneti>> sono soppresse;

b)
il comma 1 bis è abrogato.

Art. 59
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2007)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2007 le parole <<all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite)>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16 (Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625)>>.

Art. 60
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16/2023)
1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 93 è inserito il seguente:
<<93 bis. In fase di prima applicazione della disposizione di cui al comma 92, sono considerate ammissibili anche le spese per operazioni dirette a contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria, sostenute nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.>>;

b)
al comma 94 le parole <<e il Comune di Prepotto>> sono sostituite dalle seguenti: <<e i Comuni di Prepotto e di Cividale del Friuli>>;

c)
dopo il comma 96 è inserito il seguente:
<<96 bis. L'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), è abrogato.>>.

Art. 61
 (Modifiche all'articolo 46 della legge regionale 42/2017)
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il numero 3) della lettera d) è abrogato;

b)
dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
<<e bis) da 1.000 euro a 3.900 euro in caso di realizzazione di asciutte artificiali e lavori in alveo prima della data comunicata ai sensi dell'articolo 40, comma 1, oppure omettendo o ritardando la comunicazione; qualora dalle asciutte o dai lavori in alveo non derivi la morte di alcun esemplare di fauna ittica la sanzione è ridotta della metà;
e ter) da 2.000 euro a 7.800 euro in caso di:
1) esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 40, comma 1 in violazione del differimento prescritto ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a);
2) mancata esecuzione del recupero della fauna ittica prescritto ai sensi dell'articolo 40 comma 2, lettera b).>>.

Art. 62
 (Disposizioni in materia finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2027 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno sull'anno 2027 dell'importo di 60.000 euro dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e dell'importo di 70.000 euro dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successivi.
Capo IV
 Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Art. 63
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 16/2007)
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 23 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e acustico), è abrogato.

Art. 64
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 12/2009)
1.
Il comma 40 dell'articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), è sostituito dal seguente:
<<40. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 110/2002, con regolamento regionale sono definiti i criteri di determinazione, gli importi, le modalità di prestazione e di svincolo e l'oggetto delle garanzie previste per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche di cui al decreto legislativo 22/2010 da costituire ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato e altri enti pubblici). Le garanzie sono commisurate al valore degli interventi di recupero ambientale, comprensivo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a seguito di incidente.>>.

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 40, della legge regionale 12/2009, come sostituito dal comma 1, per i pozzi finalizzati a raggiungere la risorsa geotermica negli acquiferi carbonatici profondi, la garanzia da prestare a favore della Regione, a copertura dei costi necessari ad assicurare gli interventi di recupero ambientale, nonché di rimessione in pristino dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico, conseguenti alla realizzazione dei lavori, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 (Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, dello stesso decreto).
Art. 65
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera s bis) dopo le parole << 10 MW >> sono aggiunte le seguenti: << , ovunque ubicati >>;

b)
dopo la lettera s bis) è inserita la seguente:
<<s ter) la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati;>>.

Art. 66
 (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2010)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Con regolamento regionale è disciplinato il trattamento dei dati personali con riferimento alle finalità di vigilanza.>>.

Art. 67
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2016)
1.
Al comma 30 ter dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dodici mesi>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, in relazione a quanto previsto dal comma 30 ter della medesima legge regionale 25/2016, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 68
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 34/2017)
1.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e a bis)>>.

Art. 69
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 34/2017)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 34/2017 è inserito il seguente:
<<2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sentita la Commissione consiliare competente, sono approvati ai sensi dell'articolo 195, comma 5 bis, del decreto legislativo 152/2006:
a) il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
b) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
c) le linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati;
d) le linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;
e) ulteriori linee guida regionali per la gestione dei rifiuti.>>.

Art. 70
 (Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 34/2017)
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le lettere h), i), j), k) ed l) sono abrogate;

b)
dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
<<m bis) Piano regionale di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico o di altri eventi calamitosi.>>.

Art. 71
 (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 34/2017)
1.
Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 34/2017 le parole <<triennale>> e <<medesima>> sono soppresse.

Art. 72
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 34/2017)
1.
Dopo il comma 8 dell'articolo 19 della legge regionale 34/2017 è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Nel caso di cessazione volontaria dell'attività, il titolare dell'autorizzazione comunica alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti la chiusura anticipata dell'impianto e procede alle operazioni di collaudo ai sensi dell'articolo 28, comma 8. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti prende atto dell'avvenuta scadenza dell'autorizzazione per effetto della comunicazione di chiusura anticipata dell'impianto.>>.

Art. 73
 (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 34/2017)
1.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 34/2017 è aggiunto il seguente periodo: <<Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.>>.

Art. 74
 (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 34/2017)
1.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 34/2017 è aggiunto il seguente periodo: <<Detto provvedimento è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.>>.

Art. 75
 (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 34/2017)
1. All'articolo 26 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Con regolamento regionale sono definiti i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie compresi le modalità e i termini per la loro prestazione, la durata delle stesse, nonché le condizioni per l'accettazione e lo svincolo delle medesime, da parte della Regione.
2 ter. Con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti è definito lo schema-tipo recante i contenuti obbligatori delle garanzie finanziarie.>>;

b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Sono tenuti alla prestazione di garanzie finanziarie volte ad assicurare la corretta gestione e chiusura degli impianti e delle attività, in conformità alla normativa in materia ambientale, al regolamento regionale di cui al comma 2 bis, altresì:
a) i soggetti autorizzati alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti, ai fini dello svolgimento delle campagne di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006;
b) i soggetti operanti ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006.>>.

Art. 76
 (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 34/2017)
1. All'articolo 29 della legge regionale 34/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Referente tecnico per la gestione dell'impianto>>;

b)
al comma 1 le parole <<un tecnico responsabile della>> sono sostituite dalle seguenti: <<un referente tecnico per la>>;

c)
al comma 2 le parole <<Il responsabile della>> sono sostituite dalle seguenti: <<Un referente tecnico per la>>.

Art. 77
 (Modifica all'articolo 36 della legge regionale 34/2017)
Art. 78
 (Disposizioni transitorie)
1. Fino all'approvazione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 69, continuano ad applicarsi le linee guida già approvate ai sensi della normativa previgente.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni), nonché il decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni).
3. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, lettera b), della legge regionale 34/2017, come modificato dall'articolo 75, che, alla data della entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 2 bis, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75, abbiano già presentato la comunicazione di inizio dell'attività prestano le garanzie finanziarie in conformità a tale regolamento e allo schema tipo di cui all'articolo 26, comma 2 ter, della legge regionale 34/2017, come inserito dall'articolo 75. In caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, previa diffida ad adempiere entro un termine, emette un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di contestuale cancellazione dal registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 152/2006.
Art. 79
 (Abrogazione dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), è abrogato.

Art. 80
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2016)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), è aggiunto il seguente:
<<5 bis. L'Ausir può istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei Paesi carenti di acqua potabile.>>.

Art. 81
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 25/2020)
1.
Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), le parole <<30 novembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2025>>.

Art. 82
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 5/2016)
1. All'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 bis dopo le parole <<rifiuti urbani>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché per la riduzione dell'incidenza sulla tariffa dei costi di gestione al verificarsi di eventi eccezionali e a beneficio esclusivo dell'utenza>>;

b)
dopo la lettera f) del comma 7 è inserita la seguente:
<<f bis) alla validazione dei piani economico finanziari (PEF) dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto del metodo tariffario rifiuti approvato da ARERA;>>.

Art. 83
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 5/2016)
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5/2016 le parole <<30 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>.

Art. 84
 (Norme finanziarie in materia di ambiente)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 27, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è autorizzata la spesa di 5.340.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), è autorizzata la spesa complessiva di 4.505.000 euro, suddivisa in ragione di 3.975.000 euro per l'anno 2024 e di 530.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2024 e di 530.000 euro per l'anno 2025, dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti), in ragione di 275.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e in ragione di 2.500.000 euro per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 85
 (Realizzazione di opere idrauliche sul torrente Artugna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere per la realizzazione degli "Interventi sul corso d'acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo", il finanziamento di 150.000 euro concesso con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2636/AMB del 2 dicembre 2016 al Consorzio di bonifica Cellina Meduna per la "Progettazione definitiva del consolidamento arginature del fiume Livenza e adeguamento degli impianti di sollevamento" e confermato per la realizzazione degli "Interventi sul corso d'acqua del torrente Artugna, al fine del ripristino di due guadi e del consolidamento della sponda sinistra in prossimità del ponte su via Sacile, in Comune di Polcenigo" con il decreto del Servizio difesa del suolo n. 2826/AMB del 6 giugno 2022.
Art. 86
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)
1. All'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 29 le parole <<finalizzati alla costituzione di>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento nelle>>;

b)
alla lettera b) del comma 29 dopo le parole <<alla costituzione>> sono inserite le seguenti: <<e progettazione>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 29 è aggiunta la seguente:
<<b bis) degli oneri connessi alla costituzione e progettazione di configurazioni di gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 199/2021, a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile, fino all'importo massimo di 30.000 euro e nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>;

d)
al comma 30 la parola <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>;

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 29, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 87
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14/2023)
1. All'articolo 4 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 11 le parole <<4 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<3 stelle>> e le parole <<5 stelle>> sono sostituite dalle seguenti: <<uguale o superiore a 4 stelle>>;

b)
alla lettera a) del comma 12 le parole <<per le polveri sottili>> sono soppresse;

c)
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
<<12 bis. L'elenco dei Comuni di cui al comma 12, lettera a), sarà allegato all'avviso di cui al comma 13.>>;

d)
dopo il comma 16 è inserito il seguente:
<<16 bis. Con deliberazione della Giunta regionale l'attività di gestione delle pratiche contributive di cui al comma 11 può essere delegata alle Camere di commercio competenti per territorio. L'assegnazione delle risorse destinate allo svolgimento dell'attività è disciplinata da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 16 bis, della legge regionale 14/2023, come inserito dal comma 1, lettera d), in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 88
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 13/2022)
1.
Al comma 60 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<le linee guida dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA) concernenti la valutazione dell'impatto odorigeno da attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<le linee guida, definite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), con deliberazione della Giunta regionale, per il rilascio delle autorizzazioni che ai sensi dell'articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al titolo I della parte quinta del medesimo decreto legislativo 152/2006>>.

Art. 89
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 26/2020)
1.
Al comma 36 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), dopo la parola <<vigente>> sono aggiunte le seguenti: <<, compresi gli oneri derivanti dalle attività di preparazione del suolo, propedeutiche all'installazione degli impianti fotovoltaici>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 36, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 37, della legge regionale 26/2020, è autorizzata la spesa complessiva di 18.000 euro, in ragione di 6.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 90
 (Concessione di beni silvo-pastorali)
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9 ter, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva hanno una durata pari a quella dell'autorizzazione all'attività estrattiva come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni di beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione destinati all'esercizio dell'attività estrattiva in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 91
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2016)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. L'autorizzazione alla variante di cui al comma 4 al progetto dell'attività estrattiva ricadente su beni del demanio o del patrimonio disponibile e indisponibile della Regione è conforme alle prescrizioni del Piano regionale delle attività estrattive - PRAE di cui all'articolo 8, comma 3, lettera k), e, in assenza di tali prescrizioni, è subordinata alla valutazione del pubblico interesse alla prosecuzione dell'attività estrattiva, effettuata dalla Giunta regionale.>>.

Art. 92
 (Modifiche alla legge regionale 16/2009)
1. Alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Principi e finalità)
1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, fisico o antropico, a danno non avvenuto, attraverso la conoscenza geologica del proprio territorio quale elemento fondamentale per un'efficace e previdente azione pianificatoria.
2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, sismica e valanghiva, nonché nella consapevolezza dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.>>;

b)
dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
<<Art. 14 bis
 (Strumenti per la conoscenza geologica del territorio)
1. La Regione, tramite la struttura competente in materia di geologia, provvede alla redazione della cartografia geologica e geologico-tecnica, nonché alla realizzazione e alla pubblicazione di studi e di cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.>>;

c)
l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
<<Art. 16
 (Parere di compatibilità geologica)
1. La struttura regionale competente in materia di geologia esprime, in conformità alla normativa di settore, il parere di compatibilità geologica volto alla verifica della compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche e valanghive del territorio:
a) dei nuovi strumenti urbanistici generali;
b) delle varianti allo strumento urbanistico generale che introducano nuove previsioni insediative o infrastrutturali, oppure prevedano ampliamenti della zonizzazione urbanistica ovvero attengano a modifiche delle norme di attuazione, con incidenza sulle previsioni insediative o infrastrutturali.
2. I Comuni o altri soggetti competenti, prima dell'adozione degli strumenti urbanistici o delle varianti di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo l'istanza di rilascio del parere di compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza idraulica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres. (Disposizioni per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)), e alla struttura regionale competente in materia di geologia l'istanza di rilascio del parere di compatibilità geologica, corredata dello studio geologico sottoscritto per la parte di rispettiva competenza, da tecnici laureati abilitati, costituito dai seguenti elaborati:
a) una relazione geologica che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;
b) una cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo e la destinazione d'uso del territorio interessato dalla variante.
3. Nello studio geologico di cui al comma 2 che forma parte integrante dello strumento urbanistico o della variante sono recepiti, in generale, gli atti di pianificazione che individuano pericolosità geologiche, geomorfologiche, idrauliche, sismiche e valanghive e, in particolare:
a) i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);
b) il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);
c) la classificazione sismica ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 e successive modifiche e integrazioni;
d) la microzonizzazione sismica ai sensi dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;
e) le disposizioni di cui alla legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
f) le ulteriori normative di settore.
4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia può chiedere la presentazione di documentazione integrativa fissando un termine per l'adempimento.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa allo strumento urbanistico o alla variante oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del comma 4, la struttura regionale competente in materia di geologia emette, sulla base dello studio geologico di cui al comma 2, il parere di compatibilità geologica. Tale termine può essere sospeso per un periodo massimo di venti giorni al fine di acquisire i pareri collaborativi delle strutture regionali competenti in materia idraulica e valanghiva.
6. Gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni, espressi nel parere di compatibilità geologica sono recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico o della variante.
7. Qualora gli strumenti urbanistici o le varianti o i singoli punti di variante non rientrino nelle fattispecie di cui al comma 1, il parere di compatibilità geologica è sostituito da una dichiarazione asseverata nella quale il professionista estensore dello strumento urbanistico o della variante dichiara l'insussistenza dei presupposti per chiedere il rilascio di tale parere.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate le linee guida per la redazione dello studio geologico di cui al comma 2.>>;

d)
gli articoli 15 e 17 sono abrogati.

2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo 16, comma 8, come sostituito dal comma 1, lettera c), continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
3. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 16/2009, come inserito dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 110.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2024, di 50.000 euro per l'anno 2025 e di 30.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 93
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
1. Alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) del comma 3 dell'articolo 63 bis è sostituita dalla seguente:
<<e) lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), che evidenzi la compatibilità tra le previsioni dello strumento urbanistico e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;>>;

b)
la lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 63 sexies è sostituita dalla seguente:
<<c) provvede a ottenere il parere di compatibilità geologica di cui all'articolo 16 della legge regionale 16/2009 o ad acquisire la dichiarazione asseverata di cui all'articolo 16, comma 7, della legge regionale 16/2009.>>;

c)
dopo l'articolo 63 septies è inserito il seguente:
<<Art. 63 octies
 (Aggiornamento dello studio geologico relativo allo strumento urbanistico comunale)
1. Nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichi una calamità naturale che, per gravità ed estensione, comporti la necessità di adottare una variante dello strumento urbanistico comunale o intervenga una modificazione dell'assetto della sicurezza idrogeologica del territorio stesso, il Comune provvede ad aggiornare lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 16/2009, anche in conformità alle previsioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).>>.

Art. 94
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/1999)
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), il periodo <<Al Commissario straordinario sono, inoltre, attribuite le competenze operative, in raccordo con le Direzioni centrali della Regione, relative all'integrazione urgente dei sistemi informativi di sicurezza da svolgere sul territorio regionale a tutela della pubblica incolumità.>> è soppresso.

Art. 95
 (Recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil)
1. Ai fini dell'attuazione della Fase 2 del Progetto generale degli interventi per la messa in sicurezza permanente dei bacini di deposito del comprensorio minerario di Cave del Predil, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'esecuzione dei monitoraggi relativi alle attività di bonifica dei bacini di sedimentazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di complessivi 24.000 euro, suddivisa in ragione di 12.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 96
 (Realizzazione di impianti fotovoltaici)
1. La Regione in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia), e della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2023, n. 299, nonché in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e nella normativa dell'Unione europea e statale in materia di energia, persegue l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045, anche mediante la realizzazione sul territorio regionale di impianti fotovoltaici a terra, agrivoltaici a terra e flottanti.
2. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica, con i valori della tutela dell'ambiente, del paesaggio, della biodiversità, del patrimonio culturale e paesaggistico, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050, la Regione individua aree caratterizzate da presumibile non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici soggetti all'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti).
3. Si configurano quali aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 2, le seguenti tipologie di aree suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:
a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:
1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:
1.1) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale culturale, naturale riconosciuto dall'UNESCO;
1.2) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);
2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);
3) aree di notevole interesse culturale individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
4) aree oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;
5) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;
6) aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004;
7) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004;
b) tutela dell'ambiente:
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;
4) aree naturali e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);
6) aree caratterizzate da situazioni di dissesto o di rischio idrogeologico individuate negli strumenti di pianificazione di settore;
7) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);
c) tutela delle attività agricole:
1) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e le produzioni tradizionali, limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare;
2) aree agricole di pregio, caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate per continuità ed estensione; contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica;
3) terreni interessati da coltivazioni biologiche.
4. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di cui al comma 1 sono considerati altresì:
a) la localizzazione nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici;
b) l'estensione della superficie interessata dall'impianto;
c) la tipologia di impianto;
d) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, di ulteriori impianti della stessa tipologia;
e) la potenza complessiva dell'impianto;
f) le soluzioni progettuali proposte;
g) la sostenibilità sotto il profilo ambientale e degli impatti sociali ed economici dell'intervento.
5. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW da realizzare nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali, costituisce elemento per la valutazione positiva dei progetti:
a) la realizzazione in forma di impianto agrovoltaico avanzato;
b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), la realizzazione in forma di impianto fotovoltaico a terra a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non costruzione, un'area agricola almeno pari a cinque volte l'area occupata dall'impianto ed entrambe insistano sul territorio dello stesso Comune o di Comuni contermini.
6. Ai fini della realizzazione, da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o di coltivatori diretti o di enti pubblici, di impianti di tipo agrovoltaico e agrovoltaico avanzato, finalizzati all'autoconsumo o all'inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili (CER) non rileva la localizzazione dell'impianto:
a) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 1), per gli impianti, a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche;
b) nelle aree caratterizzate da presumibile non idoneità di cui al comma 3, lettera c), numero 2), a condizione che siano mantenute le produzioni agroalimentari di qualità o le coltivazioni biologiche.
7. Il progetto degli impianti agrovoltaici di cui ai commi 5 e 6 è corredato della relazione tecnica asseverata da un agronomo di cui alle "Linee guida in materia di impianti agrivoltaici" prodotte nel giugno 2022, nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica.
8. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le linee guida per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse.
9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 non si applicano:
a) ai procedimenti autorizzatori avviati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) ai procedimenti autorizzatori unici regionali (PAUR) nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa la verifica della completezza della documentazione ai sensi dell'articolo 27 bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) ai procedimenti autorizzatori nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso il provvedimento di valutazione di impatto ambientale favorevole, di competenza statale.
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).
Art. 97
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 53 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), dopo le parole <<degli interventi di cui al comma 52>> sono aggiunte le seguenti: <<e fino all'importo massimo di 50.000 euro per ciascun Comune>>.

Capo V
 Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 98
 (Interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 1/2016)
1. Gli alloggi di proprietà delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (Ater) rientranti nel patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono alloggi sociali ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).
Art. 99
 (Inserimento dell'articolo 31 ter nella legge regionale 1/2016)
1.
Dopo l'articolo 31 bis della legge regionale 1/2016 è inserito il seguente:
<<Art. 31 ter
 (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di danneggiamento o di disturbo della quiete pubblica)
1. L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione in caso di condanna, con sentenza definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 635 e 659 del codice penale, commessi all'interno di immobili o edifici destinati all'edilizia sovvenzionata.>>.

Art. 100
 (Riattivazione del collegamento transfrontaliero di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza)
1. Al fine di garantire la riattivazione del collegamento transfrontaliero tra l'Italia e l'Austria lungo la strada di Passo di Monte Croce Carnico nel Comune di Paluzza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli interventi di messa in sicurezza dei versanti sovrastanti la sede stradale della S.S. 52 bis "Carnica" tra il Km 28+000 e il Km 32+000, interessati dal fenomeno franoso del dicembre 2023, mediante stipula di apposita convenzione con Anas S.p.A..
2. L'Amministrazione regionale attiva le necessarie sinergie con lo Stato per conseguire un'intesa tra i Ministri competenti e il Presidente della Regione, finalizzata a garantire l'accelerazione dell'azione amministrativa nella realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 101
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 23/2007)
1.
Alla lettera a quater) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole <<alle Forze Armate e ai Vigili del Fuoco, in divisa>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle Forze Armate in divisa e ai Vigili del Fuoco>>.

Art. 102
 (Modifica all'articolo 39 ter della legge regionale 19/2009)
1.
Al comma 2 dell'articolo 39 ter della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole <<lettere a), b), c), d), e) e f)>> sono inserite le seguenti: <<, ferma restando la facoltà, con deliberazione del Consiglio comunale, di limitarne la destinazione a una o più fra le stesse categorie>>.

Art. 103
 (Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 19/2009)
1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) la cifra <<20>> è sostituita dalla seguente: <<10>>;

b)
alla lettera b) la cifra <<50>> è sostituita dalla seguente: <<20>>;

c)
alla lettera c) la cifra <<100>> è sostituita dalla seguente: <<40>>.

Art. 104
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2005)
1.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente:
<<a) disponibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 218/2003, di un parco autobus per uso noleggio;>>.

Art. 105
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/1996)
1.
Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è sostituito dal seguente:
<<3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base a un contratto di gestione. In ogni caso il rapporto di lavoro con il sostituto può prevedere accordi di temporaneità e/o stagionalità.>>.

Art. 106
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 44/1985)
1.
Al primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), le parole <<S = 9 e S = 12>> sono sostituite dalle seguenti: <<media (ex S = 9) e alta (ex S = 12)>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 1 del presente articolo le parole «comma 1» devono leggersi correttamente come «primo comma»
Capo VI
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 107
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2022)
1.
Al comma 27 dell'articolo 6 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), dopo le parole <<in forza di uno o più avvisi pubblici approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura>> sono inserite le seguenti: <<, oppure individuati attraverso le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in materia di procedimenti amministrativi per la concessione di contributi, in materia di contributi alle attività culturali e in materia di beni culturali>>.

Art. 108
 (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 16/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), la parola: <<ordinaria>> è soppressa.

2. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 109
 (Modifiche all'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 30 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali,>> sono inserite le seguenti: <<assicurandone l'accesso e la fruizione alle persone con disabilità,>> e dopo le parole <<spazi per la realizzazione di atmosfere creative,>> è aggiunta la parola <<inclusive,>>;

b)
alla lettera a) del comma 2 le parole: <<fino al 100 per cento della spesa ammissibile>> sono soppresse;

c)
all'alinea del comma 3 le parole: <<, entro il 30 ottobre di ogni anno,>> sono soppresse;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, previa emanazione di un bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, in cui sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, i termini di durata dei vincoli di destinazione, nonché l'ammontare massimo del contributo.>>;

e)
il comma 7 è abrogato.

Art. 110
 (Domanda di contributo per campionati mondiali di softball 2024)
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), la Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) presenta al Servizio competente in materia di sport l'istanza di contributo per l'anno 2024, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, entro il 31 maggio 2024.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale 13/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 111
 (Conferma di contributi per manifestazioni sportive 2022)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).
2. Per le finalità di cui al comma 1 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 giugno 2024, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
3. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di conferma, il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare la rendicontazione.
Art. 112
 (Conferma di contributi in materia di impiantistica sportiva)
1. In caso di mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati relativi a contributi concessi sulle linee contributive in materia di impiantistica sportiva concessi dalla Direzione centrale competente in materia di sport, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
Art. 113
 (Utilizzo fondi 2022 per Comitato organizzatore Eyof 2023)
1. Per le finalità di cui all'articolo 13, commi da 25 a 25 quater, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europea possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2024 a valere sulle risorse finanziarie concesse ed erogate nell'anno 2022.
Art. 114
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11/2019)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione promuove, altresì, forme di consultazione e coordinamento tra i soggetti che operano istituzionalmente nell'ambito del patrimonio UNESCO del Friuli Venezia Giulia, eventualmente avvalendosi del supporto di PromoTurismoFVG, in regime convenzionale da stabilirsi con la competente Direzione regionale.>>.

Art. 115
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 11/2019)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 11/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<di ogni anno, con riferimento alle annualità successive,>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'anno precedente a quello di riferimento,>>;

b)
il periodo: <<Il programma operativo è valutato dalla Giunta regionale ai fini dei finanziamenti di cui agli articoli 7 e 8.>> è soppresso.

Art. 116
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 11/2019)
1. All'articolo 7 della legge regionale 11/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<di gestione ordinaria>> e <<comma 3, lettera a),>> sono soppresse;

b)
il comma 3 è abrogato.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 11/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 117
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 11/2019)
1.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 11/2019, le parole <<Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con deliberazione della Giunta regionale>>.

Art. 118
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 11/2019)
1.
Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 11/2019 le parole <<previste dalla presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<previste dall'articolo 7>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 11/2019, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 119
 (Sostituzione dell'articolo 4 bis della legge regionale 2/2016)
1.
L'articolo 4 bis della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 bis
 (Scuola Merletti)
1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia, l'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC):
a) valorizza la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e lo sviluppo della sua produzione;
b) promuove l'apprendimento delle tecniche di lavorazione del merletto attraverso percorsi specifici, per la realizzazione dei quali, con risorse proprie, può anche avvalersi dei soggetti di cui al decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2017, n. 0140/Pres. (Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)), con le modalità dallo stesso disciplinate;
c) segnala agli enti di formazione accreditati per la formazione continua, selezionati attraverso avvisi pubblici della Regione, anche costituiti in associazione temporanea di imprese, i fabbisogni formativi relativi all'apprendimento delle tecniche specialistiche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
d) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
e) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG" e del motivo grafico "Fiandra a tre paia";
f) può porre in essere attività di tipo commerciale purché in forma non esclusiva o prevalente.>>.

Art. 120
 (Domanda di contributo biblioteche di interesse regionale e sistemi bibliotecari 2024)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0236/Pres. (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)), gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo e gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 6 del predetto regolamento, presentano le domande di contributo per l'anno 2024 entro il 30 giugno 2024.
Art. 121
 (Contributo al Comune di Maniago per impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Maniago, ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 692 e del decreto n. 57518/GRFVG del 28 novembre 2023, per un intervento sul campo sportivo comunale denominato "Bertoli".
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Maniago presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma e conversione del contributo, unitamente alla documentazione prevista all'articolo 9, comma 5 del bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 692/2023.
3. Ai sensi del comma 2 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a confermare e convertire il contributo per l'intervento da realizzarsi sul campo sportivo "Bertoli" e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
4. Al contributo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale 692/2023.
Art. 122
 (Domanda di contributo musei di interesse regionale 2024)
1. Il termine di presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 6, comma 22, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è fissato al 30 giugno 2024.
Art. 123
 (Conferma del contributo al Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso nel 2023 al Gruppo Sportivo Dilettantistico Rangers San Rocco Tennistavolo di Udine, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003, per l'acquisto di attrezzature specializzate a favore di persone con disabilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il beneficiario presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 settembre 2024, istanza di conferma.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare il contributo.
Art. 124
 (Contributi per i costi di gestione degli impianti sportivi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2024, ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, un contributo finalizzato al sostegno delle spese per i costi di gestione, diretti e indiretti, di impianti sportivi al chiuso, a esclusione degli impianti natatori, all'interno dei quali si svolgono in maniera continuativa campionati di rilievo nazionale o internazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato in misura fissa pari a 360.000 euro per i Comuni proprietari di due o più impianti sportivi come definiti al comma 1 e di 120.000 euro per i Comuni proprietari di un impianto sportivo come definito al comma 1.
3. Per le finalità del comma 1 il Comune, entro il 31 maggio 2024, presenta domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport, corredata della seguente documentazione:
a) elenco degli impianti sportivi oggetto della domanda con descrizione del campionato di cui al comma 1 e dati tecnici relativi all'impianto;
b) elenco dei soggetti utilizzatori degli impianti;
c) preventivo dei costi di gestione e delle eventuali entrate derivanti dal loro utilizzo, con riferimento all'anno 2024.
4. I contributi sono concessi con procedimento a sportello nel limite massimo del fabbisogno preventivato. Il Servizio competente svolge l'istruttoria delle domande verificando esclusivamente la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della documentazione di cui al comma 3 e la coerenza con le finalità di cui al comma 1. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
5. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anticipata e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
6. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6 si provvede mediante rimodulazione di 550.000 euro all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 150.000 euro dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 125
 (Rendicontazione degli incentivi in materia di cultura e sport)
1. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi per eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, degli incentivi concessi per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), manifestazioni cinematografiche, manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura sul tema 100° anniversario della nascita di Pier Paolo Pasolini e per iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.
2. Il termine per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi nell'anno 2022 per interventi relativi alle sale cinematografiche, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres., è prorogato fino al termine del 31 dicembre 2024.
3. Il termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione degli incentivi concessi all'Università popolare di Trieste nell'anno 2023, ai sensi dell'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, è prorogato fino al termine perentorio del 31 dicembre 2024.
4. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno di concessione dei contributi e la data di presentazione della domanda.
5. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2023, in relazione a quanto disposto dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 126
 (Contributo al Comune di Trieste per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Trieste per l'organizzazione e la realizzazione delle iniziative culturali relative alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
3. Il contributo di cui al comma 1 può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al relativo procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 127
 (Contributi per le celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale 16/2014, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, per iniziative culturali legate alle celebrazioni del settantennale del ritorno della città di Trieste all'Italia nel 1954.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Con bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i singoli settori specifici e le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di rendicontazione del contributo, le spese ammissibili, nonché l'ammontare minimo e massimo dei contributi di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al comma 1 possono essere erogati in via anticipata e in un'unica soluzione. Ai relativi procedimenti contributivi si applicano gli articoli da 32 ante a 34 delcapo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres..
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 128
 (Scorrimento della graduatoria relativa al bando Primis Plus)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite la Società Filologica Friulana, lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili presentati a valere sul bando per interventi finalizzati alla valorizzazione dei luoghi della cultura del Friuli Venezia Giulia attraverso la lingua e la cultura friulana, pubblicato il 15 dicembre 2023 e finanziato nell'ambito del progetto europeo Primis Plus.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto alla Società Filologia Friulana un rimborso forfettario nella misura massima di 9.000 euro.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Società Filologica Friulana presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura istanza di finanziamento.
4. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del finanziamento concesso e sono stabiliti termini e modalità di presentazione del rendiconto e di erogazione del saldo.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Capo VII
 Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Art. 129
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 13/2004)
1.
Il comma 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è sostituito dal seguente:
<<1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 130
 (Tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione aziendale in situazione di difficoltà)
1. Al fine di favorire i processi di transizione riguardanti aziende in situazione di difficoltà e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale, è riconosciuto un incentivo a favore del datore di lavoro in capo al quale continuano i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi:
a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata sul territorio regionale, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte sul territorio regionale nelle ipotesi di cui all'articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge europea per il 1990).
2. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso per ciascun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oggetto di passaggio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2024 nella misura di 3.000 euro.
3. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, anteriormente al passaggio al nuovo datore di lavoro ovvero anche successivamente al passaggio, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato.
4. L'incentivo di cui al comma 1 è concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
5. Per tutto quanto non previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
6. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 131
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)
1.
Il comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:
<<24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese, gli stessi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>.

Art. 132
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 9/2021)
1.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), le parole <<, erogato in regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,>> sono sostituite dalle seguenti: <<, concesso a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis",>>.

Art. 133
 (Modifiche all'articolo 22 ter della legge regionale 27/2017)
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 22 ter della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono abrogati.

Art. 134
 (Termine di rendicontazione contributi relativi a progetti di offerta formativa)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi per l'anno scolastico 2022/2023 a valere sul Bando "Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF", approvato con decreto 22 maggio 2021, n. 5003/LAVFORU, possono essere rendicontate fino al termine del 30 marzo 2024.
Art. 135
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29/2007)
1.
Dopo il comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è inserito il seguente:
<<1 ter. Ai fini della rendicontazione dei trasferimenti finanziari di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 136
 (Proroga dei termini di iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica)
1. Per l'anno 2024 l'iscrizione delle scuole non statali di musica all'Elenco previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), avviene entro il 30 aprile 2024.
2. Per l'anno 2024 le domande di contributo per il finanziamento dei corsi di studio pre-AFAM in uno strumento musicale o in canto e nelle relative discipline collegate e le domande per il finanziamento dei progetti didattici musicali realizzati da associazioni di rete tra enti gestori di scuole non statali di musica, previste rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 15 della legge regionale 19/2022, sono presentate entro il 31 maggio 2024. I relativi bandi sono emanati entro il 10 maggio 2024.
Art. 137
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 16/2023)
1. All'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 20 le parole <<al 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'1 gennaio 2023>>;

b)
al comma 85 le parole <<accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<accordato da banche e da enti di previdenza>> e dopo le parole <<prima casa di abitazione>> sono inserite le seguenti: <<in Friuli Venezia Giulia>>;

c)
al comma 86 le parole <<Sono beneficiari i nuclei famigliari in possesso della>> sono sostituite dalle seguenti: <<È beneficiario il titolare di>>; dopo le parole <<in corso di validità e>> la parola <<di>> è sostituita dalla seguente: <<con>>; dopo le parole <<ISEE in corso di validità e che>> le parole <<si impegnino>> sono sostituite dalle seguenti: <<si impegna>>;

d)
al comma 88 le parole: <<in fase di prima applicazione>> sono soppresse;

e)
al comma 90 la parola <<massimo>> è soppressa; dopo le parole <<le condizioni per l'ottenimento,>> sono aggiunte le seguenti: <<le modalità di erogazione,>>; dopo le parole <<stabilito dal comma 86>> sono inserite le seguenti: <<e ogni altro elemento necessario per la sua realizzazione>>.

Art. 138
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 22/2021)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), è inserito il seguente:
<<1 bis. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di famiglia, rimane in carica per la durata della legislatura regionale e continua a svolgere le sue funzioni fino al rinnovo dell'organo collegiale.>>.

Art. 139
 (Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021)
1. All'articolo 5 bis della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole <<ai giovani>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle giovani coppie>>;

b)
alla lettera b) del comma 1 dopo le parole <<un contributo>> è inserita la seguente: <<massimo>>;

c)
al comma 2 dopo la parola <<beneficiarie>> sono aggiunte le seguenti: <<della misura>> e dopo la parola <<prestito>> sono inserite le seguenti: <<e, nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 1, comunque fino a trentasei mesi dalla nascita o adozione del figlio>>;

d)
al comma 3 le parole <<lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b) e c)>> e al termine del periodo è aggiunto il seguente: <<; in tal caso il regolamento regionale di cui al comma 4 individua l'età massima del beneficiario del contributo, anche in deroga a quanto previsto dal comma 2>>.

Art. 140
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2023)
1. L'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è modificato come segue:
a)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ".>>.

b)
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, attraverso l'emanazione di uno o più bandi disciplina le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento. Con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 141
 (Sostegno all'ampliamento dell'Urban Center delle Imprese)
1. Al fine di estendere l'attuale destinazione dei primi due piani dell'edificio di Corso Cavour denominato Urban center di proprietà del Comune di Trieste per lo svolgimento di attività di fabbricazione digitale (FabLab), di contaminazione funzionale e animazione e di insediamento di postazioni per start up e per eventuale sede degli enti gestori dei cluster regionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG), oltre che ad insediamento di imprese innovative, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un accordo di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Trieste e con il concessionario Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, per la ristrutturazione del terzo piano dell'edificio stesso.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 descrive la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i termini e le condizioni per la concessione del finanziamento e la liquidazione, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione dell'intervento. Con riferimento agli obblighi delle parti, l'accordo stabilisce in particolare:
a) che l'Amministrazione regionale si impegna a concedere al Comune di Trieste, nel rispetto dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, un finanziamento per l'importo massimo di 1.250.000 euro a concorso del completamento dell'intervento di cui al comma 1;
b) che il Comune di Trieste si impegna a concedere gli spazi del terzo piano dell'edificio di cui al comma 1 all'attuale concessionario dei primi due piani dell'edificio per una durata non incompatibile con quella degli interventi edilizi;
c) la disciplina del rapporto fra il Comune di Trieste e il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa, relativamente all'affidamento dei lavori di ristrutturazione, alla destinazione e gestione dei beni e all'indicazione delle attività in capo al Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani scpa;
d) la disciplina delle condizioni per la liquidazione e la rendicontazione del contributo e l'eventuale liquidazione anticipata al Comune delle risorse finanziarie in un'unica soluzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 142
 (Interventi nel campo dell'housing universitario)
1.
Al comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), le parole <<entro il mese di aprile 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il mese di luglio 2024>>.

Art. 143
 (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 13/2018)
1.
Dopo il comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è aggiunto il seguente:
<<2 ter. Per motivate esigenze, la durata del Programma di cui al comma 2 può essere prorogata per un periodo non superiore a due anni con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 144
 (Scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023)
1. La scadenza del Programma regionale per la scuola digitale in Friuli Venezia Giulia 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2021, n. 1392 e aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2023, n. 534, è fissata al 31 dicembre 2025.
Art. 145
 (Abbattimento rette dei servizi educativi per la prima infanzia)
1. Al fine di rafforzare le misure di supporto alle famiglie e facilitare l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'azione finalizzata all'abbattimento rette asili nido, Programma specifico n. 30/23, (Misure di sostegno alle famiglie anche in condizioni di svantaggio, per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, anno educativo 2024/2025), con risorse a valere sulla programmazione 2021/2027 del Fondo Sociale Europeo Plus ed in coerenza con la Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2023, in relazione all'annualità 2024.
2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.050.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 146
 (Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana)
1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzato l'aumento del finanziamento alle istituzioni scolastiche per l'insegnamento della lingua friulana.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 147
 (Adeguamento spese di funzionamento ARDIS)
1. Al fine di assicurare il funzionamento e l'esercizio delle competenze attribuite all'Agenzia regionale per il diritto allo studio è autorizzato l'aumento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione all'ARDIS ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 148
 (Contributo per Servizio di accompagnamento agli interventi formativi dei programmi PiAzZA e GOL)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a copertura delle spese sostenute a partire dall'1 aprile 2024 per lo sviluppo di un servizio sperimentale della durata di un anno, a raccordo dell'attività di presa in carico delle persone inviate dai Centri per l'impiego regionale e dell'accompagnamento all'attività formativa in attuazione di PiAzZa e GOL.
2. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di formazione. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività da realizzare dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese preventivate a decorrere dalla data indicata al comma 1.
3. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo preventivato e dichiarato in sede di presentazione della domanda.
4. La concessione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.
5. Ciascuna ATI può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 149
 (Sostegno alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM))
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale - OGS di Trieste per la predisposizione del dossier finalizzato alla candidatura di Trieste quale sede di co-location della Knowledge and Innovation Community (KIC) on Water Marine Maritime (WMM), i cui contenuti sono stati definiti nell'Appendice 2 della decisione (UE) 2021/820 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 sull'Agenda strategica dell'Innovazione dell'European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027.
2. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di ricerca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
3. Per le finalità di cui comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 150
 (Disposizioni in materia di accordi di edilizia universitaria ed edilizia abitativa per le case dello studente)
1. Per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), e di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), che per caratteristiche e complessità richiedono il coinvolgimento di più soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e accordi di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai quali partecipano, in relazione allo specifico interesse, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, il Conservatorio di musica di Trieste, il Conservatorio di musica di Udine e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).
2. Gli accordi di cui al comma 1 descrivono la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i soggetti beneficiari, i termini e le condizioni per la concessione e la liquidazione di eventuali contributi, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione degli interventi.
3. Della stipula degli accordi di cui al comma 1 viene data comunicazione alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e alla Conferenza del sistema universitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 2/2011.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 11 milioni di euro suddivisa in ragione di 7 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 151
 (Proroga del termine di rendicontazione di contributi per acquisto attrezzature informatiche)
1. Le spese sostenute a valere sul Bando per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ai sensi dell'articolo 7, commi da 82 a 85, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), approvato con decreto 8 febbraio 2023, n. 4834/GRFVG, possono essere rendicontate fino al termine del 31 luglio 2024.
Capo VIII
 Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità
Art. 152
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 22/2019)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. In attuazione del decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), la partecipazione della Comunità e valorizzazione della co-produzione all'interno della Casa della Comunità avviene secondo Linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.>>.

Art. 153
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019)
1.
Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:
<<3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, il Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, può destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del Fondo sanitario regionale di parte corrente assegnato alle Aziende sanitarie territoriali.>>.

Art. 154
 (Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 26/2015)
1. All'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1 le parole <<annuali di cui ai commi 10 e 11>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)>>;

b)
al comma 10 le parole <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

c)
al comma 11 le parole <<emergenti nel corso dell'anno>> sono sostituite dalla seguente: <<urgenti>>;

d)
al comma 13 le parole <<100.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<quello definito all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei contratti pubblici>>;

e)
la lettera a) del comma 22 è sostituita dalla seguente:
<<a) strutture socioassistenziali e sociosanitarie a ciclo residenziale o diurno;>>;

f)
dopo il comma 22 sono inseriti i seguenti:
<<22 bis. Il parere espresso dal NVISS è comprensivo della valutazione sulla spesa ammissibile anche al fine della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento concesso.
22 ter. La Direzione centrale avente competenza in materia di salute, anche al fine della rideterminazione dell'ammontare concesso, e gli enti del SSR, a fini consultivi, possono richiedere il parere del NVISS sui DOCFAP di ogni tipologia e di ogni importo.>>.

Art. 155
 (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 26/2015)
1.
Al comma 11 quater dell'articolo 37 della legge regionale 26/2015 le parole <<dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter>> sono sostituite dalle seguenti: <<a conclusione degli interventi di investimento>>.

Art. 156
 (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 26/2015)
1.
Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2015 è sostituito dal seguente:
<<5. La Giunta regionale definisce gli eventuali interventi correttivi per l'anno in corso sulla base del primo, secondo e terzo rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.>>.

Art. 157
 (Ammissibilità delle spese nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore)
1. Nei procedimenti contributivi destinati a enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, di competenza della Direzione centrale competente in materia di enti del Terzo settore, il regolamento, il bando o l'avviso possono prevedere, determinandone le condizioni, l'ammissibilità a contributo delle spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 158
 (Abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988)
1.
L'articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), è abrogato con decorrenza 1 gennaio 2025.

Art. 159
 (Interpretazione autentica del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 14/2016)
1. In via di interpretazione autentica del comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole: <<trattamento economico annuo lordo del relativo direttore generale>> sono da intendersi riferite al solo trattamento economico annuo lordo del direttore generale con esclusione dal computo dell'eventuale ulteriore quota integrativa di quest'ultimo.
Art. 160
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 22/2001)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;

b)
alla lettera e bis) dopo le parole <<regionale all'ambiente>> sono aggiunte le seguenti: <<e un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di salute, designato dall'Assessore regionale alla salute>>.

Art. 161
 (Inserimento dell'articolo 10 bis della legge regionale 22/2001)
1.
Dopo l'articolo 10 della legge regionale 22/2001 è inserito il seguente:
<<Art. 10 bis
 (Giornata mondiale delle vittime del lavoro e dell'amianto)
1. La "Giornata mondiale delle vittime del lavoro e dell'amianto", fissata dall'Organizzazione internazionale del lavoro al 28 aprile, si commemora ogni anno con manifestazione ufficiale nell'Aula consiliare, organizzata anche con il patrocinio dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. In concomitanza con la manifestazione ufficiale può essere dato riconoscimento a persone, enti o organismi che si contraddistinguono per le attività di sensibilizzazione e prevenzione rispetto ai rischi dell'amianto e alle patologie asbesto correlate.>>.

Art. 162
 (Autorizzazione di servizi residenziali per le persone con disabilità)
1. Al fine di consentire il compiuto riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), è sospesa la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione di nuovi servizi semiresidenziali e residenziali per le persone con disabilità, sino al 31 dicembre 2024.
2. Il comma 1 non si applica alle domande di ampliamento, trasformazione e trasferimento della sede per le strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, già autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga temporanea, nonché alle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione presentate per strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità che risultano essere, alla medesima data, beneficiarie di contributi regionali volti a finanziare gli investimenti necessari per la loro costruzione, la loro ristrutturazione o il loro ampliamento.
Art. 163
 (Norme finanziarie in materia di salute, politiche sociali e disabilità)
1. Per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è autorizzata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 164
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 17/2008)
Art. 165
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 22/2014)
1.
Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), dopo le parole <<avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse Direzioni centrali>> sono inserite le seguenti: <<ed eventuali altri enti pubblici vigilati, individuati dalle stesse e ad esse funzionali>>.

Art. 166
 (Modifiche alla legge regionale 20/2012)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione promuove, favorisce e sostiene attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali.>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012 dopo le parole <<ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.>> sono inserite le seguenti: <<Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione.>>.

Capo IX
 Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, funzione pubblica e organi di garanzia
Art. 167
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 1/2006)
1.
Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), le parole: <<, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione>> sono soppresse.

Art. 168
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5/2021)
1. All'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 dopo la parola <<avvalendosi>> sono inserite le seguenti: <<della collaborazione>> e la parola <<attua>> è sostituita dalla seguente: <<promuove>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con accordo tra la Regione, il Comune capoluogo e gli enti locali aderenti sono regolati i rapporti derivanti dall'attuazione del presente articolo e le modalità di effettuazione degli interventi e sono individuate le risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali. Eventuali variazioni delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali sono comunicate alla Regione e al Comune capoluogo.>>;

c)
al comma 2 le parole <<elenco del personale operativo volontario, nonché delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici>> sono sostituite dalle seguenti: <<elenco degli enti locali che mettono a disposizione il personale operativo volontario e le dotazioni strumentali, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e, con riferimento ai nuclei specialistici, per ambiti di specializzazione>>;

d)
al comma 3 dopo le parole <<Il personale di polizia locale impiegato>> sono inserite le seguenti: <<, previo assenso del medesimo,>> e alla fine sono aggiunte le parole: <<, ferma restando la dipendenza dall'ente locale di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali>>;

e) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) la composizione e gli ambiti di specializzazione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a);>>;

2)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) le modalità di attivazione degli interventi di cui al comma 1;>>;

3)
alla lettera c) le parole: <<, le procedure di iscrizione, le cause e le modalità di cancellazione>> sono soppresse;

4)
la lettera d) è abrogata;

5)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 5, la quota di compartecipazione a carico degli enti locali che richiedono gli interventi di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità con cui il Comune capoluogo attesta l'utilizzo delle risorse.>>;

f)
al comma 5 le parole <<entro il 31 gennaio>> e le parole <<e in unica soluzione>> sono soppresse;

g)
il comma 6 è abrogato.

Art. 169
 (Modifica all'articolo 23 della legge regionale 5/2021)
Art. 170
 (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 5/2021)
1. All'articolo 29 della legge regionale 5/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<20 gennaio di ogni anno, in occasione della celebrazione del patrono, San Sebastiano.>> sono sostituite dalle seguenti: <<3 maggio di ogni anno. Qualora il 3 maggio cada in una giornata festiva o prefestiva, la manifestazione regionale è organizzata il primo venerdì successivo, non festivo.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. I Corpi e i Servizi di polizia locale della Regione possono celebrare la ricorrenza del patrono della polizia locale, San Sebastiano, il 20 gennaio di ogni anno, presso i rispettivi territori.>>.

Art. 171
 (Proroga termine rendicontazione fondo sicurezza anno 2022)
1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti già concessi nell'annualità 2022, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è prorogato al 31 dicembre 2024.
Art. 172
 (Rendicontazioni fondo sicurezza anno 2019)
1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti concessi nell'annualità 2019, in attuazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres..
Art. 173
 (Rendicontazioni Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata anno 2021)
1. Sono ammesse le rendicontazioni delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, presentate dagli enti locali entro la data di entrata in vigore della presente legge, a valere sui finanziamenti già concessi nell'annualità 2021, in attuazione della Sezione IV del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2021, n. 1623.
Art. 174
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2022)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre previsti dal comma 2 scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.>>.

Art. 175
 (Modifica alla tabella Q riferita all'articolo 9 della legge regionale 16/2023)
1.
Alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'intervento n. 38 avente ad oggetto: <<Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'esistente scuola primaria "G. Galilei" di Mossa al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e confort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>> è sostituito dal seguente: <<Lavori di miglioramento sismico ed efficientamento energetico dell'edificio ubicato in via XXIV Maggio con destinazione ad uso polifunzionale al fine della rispondenza ai criteri di efficienza energetica, salubrità e comfort indoor, facilità di manutenzione e utilizzo>>.

2. Per la finalità di cui all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 176
 (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 16/2023)
1.
Al comma 48 dell'articolo 10 della legge regionale 16/2023 dopo le parole <<Pontebba per>> sono aggiunte le seguenti: <<l'acquisto e per>>.

2. Per la finalità di cui all'articolo 10, comma 48, della legge regionale 16/2023, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 177
 (Anticipazione finanziaria al Comune di Terzo di Aquileia)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al Comune di Terzo di Aquileia una somma in relazione al contributo concesso con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 dicembre 2017, n. 1007, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e non ancora pagato, per la copertura degli interventi ivi previsti, nei limiti dell'importo di 500.000 euro.
2. Il Comune è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale le somme di cui al comma 1 entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui il contributo statale viene pagato e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2025.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa e contestualmente liquidata in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2024 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 500.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 178
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 18/2016)
1.
Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), dopo le parole <<personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto unico>> sono aggiunte le seguenti: <<o da altre amministrazioni pubbliche>>.

Art. 179
 (Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali di garanzia e dell'Osservatorio regionale antimafia)
1. Gli organi collegiali di garanzia e l'Osservatorio regionale antimafia operanti presso il Consiglio regionale sono autorizzati a prevedere nel proprio regolamento di funzionamento la possibilità di effettuare, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le sedute in modalità telematica come definita dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 3/2020.
Art. 180
 (Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Capo X
 Disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Art. 181
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 17/2009)
1.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), le parole <<è consentita>> sono sostituite dalle seguenti: <<è autorizzata con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di demanio idrico e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale)>>.

Art. 182
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 17/2009)
1.
Alla lettera b) del comma 2 bis dell'articolo 7 della legge regionale 17/2009 dopo le parole <<o della salvaguardia ambientale>> sono aggiunte le seguenti: <<e le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo di 20 giorni, anche non continuativi, finalizzate allo svolgimento di riprese cinematografiche o assimilabili>>.

Art. 183
 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)
1.
Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento regionale è disciplinata la determinazione dei canoni relativi alle concessioni dei beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, avente validità quinquennale. Alle concessioni in vigore il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base della variazione degli indici ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.>>.

2.
Dopo il comma 1 ter dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009 è aggiunto il seguente:
<<1 quater. I canoni demaniali determinati con il regolamento di cui al comma 1 sono aggiornati ogni anno sulla sola base della variazione degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del Direttore centrale della struttura competente in materia di demanio.>>.

Art. 184
 (Integrazione delle competenze del COSEF in materia di viabilità)
1. Con riferimento alla strada SR80UD, limitatamente al tratto ricadente all'interno del perimetro del Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF), le funzioni in materia di viabilità di competenza dell'EDR di Udine e, in particolare, quelle di progettazione, di realizzazione, di espropriazione, di manutenzione, gestione e vigilanza, sono esercitate dal COSEF medesimo.
2. Alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 provvede il COSEF con risorse proprie.
Art. 185
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), la parola: <<disponibile>> è soppressa.

Art. 186
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971 le parole <<con relativa>> sono sostitute dalla seguente: <<previa>> e dopo le parole <<indennità di occupazione>> sono inserite le seguenti: <<da calcolare secondo il tariffario di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2017, n. 0181/Pres.>>.

Art. 187
 (Inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Trattativa privata diretta con un unico contraente)
1. È ammessa la trattativa privata nei casi di cui all'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), in particolare nei casi di:
a) beni non suscettibili di utilizzazione autonoma;
b) fondi interclusi o con un unico confinante;
c) quando l'interesse all'acquisizione può essere manifestato soltanto da un unico soggetto.>>.

Art. 188
 (Inserimento dell'articolo 6 ter della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971, come inserito dalla presente legge, è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter
 (Beni immobili in zone svantaggiate)
1. I beni immobili regionali ubicati in zone classificate di svantaggio socioeconomico ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), nonché in ulteriori luoghi che presentano particolari criticità nello scenario immobiliare locale, individuati attraverso apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, possono essere posti in vendita al loro valore catastale. Per gli immobili la cui rendita catastale è pari a zero, è fissato un valore minimo di vendita pari al 60% del valore di mercato.>>.

Art. 189
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 57/1971)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera e) le parole <<cinquemila euro>> sono sostituite dalle seguenti <<cui all'articolo 9 bis, comma 2>>;

b)
dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
<<e bis) le alienazioni mediante trattativa privata di cui all'articolo 6 bis, lettera c).>>.

Art. 190
 (Modifiche all'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo la parola <<concessione>> sono aggiunte le seguenti: <<con provvedimento del Direttore del Servizio competente. Per gli enti strumentali controllati e società in house di cui al comma 5 l'assegnazione di spazi a uso istituzionale, nonché dei relativi beni mobili avviene mediante verbale di consegna di natura tecnico-gestionale da parte del Servizio competente. L'attribuzione di immobili per finalità proprie dell'ente avviene con deliberazione della Giunta regionale. Si attua il principio di reciprocità. La presente norma si applica a tutti gli enti strumentali controllati dall'Amministrazione regionale anche in deroga alla previgente disciplina di attribuzione dei beni>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 la parola <<cinquemila>> è sostituita dalla seguente: <<quindicimila>>.

3.
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<2 quater. Al fine di far fronte ai fabbisogni energetici connessi all'esercizio di attività di ricerca e formazione delle società di interesse nazionale a partecipazione regionale, la Regione è autorizzata a concedere a titolo gratuito l'uso di beni facenti parte del patrimonio indisponibile. L'atto di concessione stabilisce la durata, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.>>.

4.
Al comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo la parola <<strumentali>> è inserita la seguente: <<controllati>>.

Art. 191
 (Modifiche all'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971)
1. All'articolo 9 bis 1 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Disciplina applicabile ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1>>;

b)
al comma 1 le parole <<del presente capo>> sono sostituite dalle seguenti: <<della presente legge>> e le parole <<agli enti locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1>>.

Art. 192
 (Inserimento del capo II quater della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo il capo II ter della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<Capo II quater
 Utilizzo di beni immobili di terzi
Art. 9 quater
 (Utilizzo di beni immobili di terzi)
1. Qualora l'Amministrazione regionale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, abbia la necessità di utilizzare beni immobili di terzi, la Direzione regionale competente in materia di patrimonio, provvede, su richiesta degli uffici interessati, a stipulare un contratto di concessione, affitto o comodato secondo le esigenze indicate, previa deliberazione della Giunta regionale qualora l'utilizzo dei predetti beni immobili di terzi richieda una ricerca sul mercato.>>.

Art. 193
 (Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole <<per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'acquisizione dei contratti pubblici>>.

2.
Al comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 26/2014 le parole <<di beni e servizi>> e le parole <<di servizi e forniture>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli acquisti>>.

Art. 194
 (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 le parole <<per l'acquisizione di servizi e forniture>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli acquisti>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 26/2014 le parole <<ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera z) dell'allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)>>.

Art. 195
 (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014 le parole <<per l'acquisizione di beni e servizi>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli acquisti>>.

2.
Al comma 1 quater dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014 le parole <<dell'oggetto del servizio o della fornitura>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'acquisto>>.

3.
Al comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 26/2014 le parole <<sulla base di un regolamento regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<secondo la vigente disciplina>>.

Art. 196
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 26/2014)
1.
La rubrica dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014 è sostituita dalla seguente: <<Pianificazione triennale>>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 26/2014 le parole <<Piano biennale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Piano triennale>>.

Art. 197
 (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 26/2014 le parole <<il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<il piano triennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 36/2023>>.

Art. 198
 (Modifica all'articolo 49 della legge regionale 26/2014)
1.
Al comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 26/2014 le parole <<i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al triennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel triennio successivo ai sensi del decreto legislativo 36/2023>>.

Art. 199
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 15/2022)
1. All'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 38 è inserito il seguente:
<<38 bis. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) è autorizzata a trasferire a titolo gratuito alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico la proprietà degli immobili che costituiscono il tratto del torrente Vertoibizza limitrofo all'ex Ospedale di Gorizia.>>;

b)
al comma 39 dopo le parole <<degli immobili>> sono inserite le seguenti: <<di cui ai commi 38 e 38 bis>>.

Art. 200
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 3/2011)
1. All'articolo 11 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, i Comuni si avvalgono di ARPA.>>;

b)
al comma 5, ultimo periodo, le parole <<e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 201
 (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 3/2011)
1.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 3/2011 le parole: <<secondo le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4,>> sono soppresse.

Art. 202
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 3/2011)
1.
Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 3/2011 le parole: <<approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 203
 (Modifica all'articolo 25 della legge regionale 3/2011)
Art. 204
 (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 3/2011)
1.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 3/2011 le parole <<che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 205
 (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 3/2011)
1. All'articolo 29 della legge regionale 3/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione tecnica, nonché delle procedure per l'accertamento della conformità del progetto ai limiti di campo elettromagnetico sono definite dall'ARPA in accordo con le strutture regionali competenti in materia di ambiente e telecomunicazioni.>>;

b)
il comma 5 è abrogato.

Art. 206
 (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 3/2011)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è inserito il seguente:
<<3 bis. Qualora al soggetto realizzatore, considerandosi come tale anche l'affidatario di delegazione amministrativa, sia affidata anche la gestione dell'infrastruttura per telecomunicazioni costruita, esso redige e sottoscrive con firma digitale un documento informatico avente i contenuti sostanziali del verbale di consegna di cui al comma 3. Tale documento, conforme alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito CAD, è inviato tramite posta elettronica certificata, assieme agli eventuali atti a corredo, ai soggetti titolati a sottoscrivere il verbale cartaceo che appongono ciascuno la propria firma digitale. Il documento informatico così sottoscritto tiene luogo del verbale in forma cartacea ed esplica la propria efficacia dall'apposizione dell'ultima firma.>>.

Art. 207
 (Modifica all'articolo 34 della legge regionale 3/2011)
1.
Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 3/2011 le parole: <<, con le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 4>> sono soppresse.

Art. 208
 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10/2017)
1. All'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Ai fini dell'incameramento previsto al comma 1, è costituita presso la Direzione centrale competente in materia di demanio la Commissione di incameramento, che esprime la valutazione della utilità dell'acquisizione alla Regione dei manufatti inamovibili e realizzati su demanio marittimo regionale in corso di concessione.
1 ter. La Commissione è composta dal Direttore del Servizio demanio o suo delegato e da due componenti appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di demanio, esperti nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere e nella redazione di stime.
1 quater. Il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, prima della scadenza della concessione invita il concessionario a presentare la documentazione tecnico-amministrativa utile a individuare la consistenza delle opere di difficile rimozione realizzate su zona demaniale marittima regionale e oggetto di incameramento.
1 quinquies. In caso di valutazione favorevole all'acquisizione, viene redatto in contraddittorio con il concessionario il verbale di incameramento a carattere ricognitivo sottoscritto dalle parti e riportante la descrizione dell'opera acquisita alla Regione.
1 sexies. In caso di valutazione negativa, il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, ordina la messa in pristino nello stato originario dell'area demaniale ex articolo 54 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Capo XI
 Disposizioni in materia di protezione civile
Art. 209
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 17/2019)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), è inserito il seguente:
<<2 bis. La SOR assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, e dispone l'attivazione delle risorse operative necessarie al contrasto all'incendio in coordinamento con i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) secondo le modalità di cui al comma 3.>>.

2.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2019 le parole <<allerta e>> sono soppresse.

Art. 210
 (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 64/1986)
1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), è inserito il seguente:
<<2 bis. La Sala operativa regionale assume il ruolo di Centrale unica di risposta di secondo livello (PSAP-2: public-safety answaring point) nella materia degli incendi boschivi in aree non antropizzate di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), e alla presente legge, secondo le discipline definite dal disciplinare tecnico operativo standard, approvato dal Ministero dell'interno in data 17 luglio 2018, assumendo la funzione di organizzazione, formazione e aggiornamento del personale.>>.

Art. 211
 (Altre disposizioni in materia di Protezione civile)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 37, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017), è autorizzata la spesa complessiva di 1.757.200 euro per le annualità dal 2027 al 2034, suddivisa in ragione di 525.200 euro per l'anno 2027, di 356.000 euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 e di 41.000 euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034, a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualità.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 50 (Debito pubblico) - Programma n. 1 (Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026 e successive annualità.
Capo XII
 Disposizioni intersettoriali e contabili
Art. 212
 (Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale 7/2000)
1.
L'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:
<<Art. 28
 (Archivi)
1. Al fine di assicurare la corretta conservazione della documentazione cartacea, con regolamento si provvede a disciplinare le modalità di gestione e scarto dei documenti contenuti negli archivi di deposito dell'Amministrazione regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato).>>.

Art. 213
 (Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 7/2000)
1.
L'articolo 52 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 52
 (Dilazioni e rateazioni)
1. Il debitore, qualora comprovi di essere nell'impossibilità di estinguere il proprio debito entro il termine di pagamento, può chiedere una dilazione fino a sei mesi se esso è inferiore a complessivi cinquemila euro. Salvo quanto previsto dall'articolo 1244 del codice civile, per il periodo della dilazione maturano sulla somma dovuta gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della domanda ovvero, se inferiore, al momento in cui la dilazione viene concessa. In caso di mancato pagamento si procede al recupero coattivo dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi di mora in misura pari al tasso legale.
2. Il debitore può chiedere una rateazione ordinaria fino a un massimo di sessanta rate mensili se comprova di non poter estinguere il debito in un'unica soluzione e, qualora comprovi di trovarsi, per cause a lui non imputabili, in una grave e oggettiva situazione di difficoltà tale da non consentirgli di estinguere il debito secondo un piano di rientro ordinario, può chiedere una rateazione straordinaria fino a un massimo di centoventi rate mensili.
3. Qualora la somma da restituire sia superiore al complessivo importo di trentamila euro, il debitore è tenuto a costituire idonea garanzia secondo le modalità richieste dall'ufficio che ne valuta l'idoneità, avuto riguardo all'ammontare del debito e alle condizioni soggettive, economiche e patrimoniali del richiedente. La soglia di trentamila euro è riferita a ogni singola richiesta di rateazione. In ogni caso, qualora le condizioni soggettive, economiche o patrimoniali del debitore siano tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito dell'Ente, l'ufficio può chiedere che siano prestate idonee garanzie e, in caso negativo, adotta un provvedimento di rigetto.
4. Sulle istanze di cui ai commi 1, 2 e 3, da presentarsi a pena di irricevibilità entro il termine di pagamento, provvede l'ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle istanze stesse. Se l'importo di cui viene chiesta la rateazione ai sensi dei commi 2 e 3 è complessivamente superiore a mille euro, l'ufficio provvede previo parere dell'Avvocatura della Regione. Se richiesto dal debitore, la prima rata può essere di importo superiore a quelle successive; in tal caso, le eventuali garanzie prestate sono commisurate al debito che residua dopo la prima rata.
5. Il debitore, se nel corso della rateazione ordinaria sopravviene, per cause a lui non imputabili, un significativo mutamento della propria condizione economica o patrimoniale, può chiedere alternativamente, una sola volta, la sospensione dei pagamenti rateali per un periodo non superiore a sei mesi ovvero la ridefinizione del piano per un ulteriore periodo e fino a sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza e che siano rinegoziate, ove occorra, le garanzie eventualmente prestate. L'Ufficio che ha disposto la revoca dell'incentivo adotta il provvedimento relativo alla sospensione o alla ridefinizione del piano, con facoltà di richiedere parere all'Avvocatura della Regione. Allo scadere del termine di sospensione, il debitore è tenuto a restituire il debito residuo secondo il piano originario, oltre alle rate sospese inserite in coda al piano stesso.
6. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed è obbligato a versare l'intera somma residua se non ha versato la prima rata o, successivamente, cinque rate anche non consecutive; egli decade, inoltre, se ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie date ovvero se le stesse sono diminuite anche per caso fortuito. Salvo quanto previsto dal comma 7, il debito non può essere nuovamente rateizzato.
7. Nel caso di decadenza per inadempimento, il debitore può chiedere di essere riammesso al beneficio della rateazione se alla data di presentazione della nuova istanza ha versato l'importo corrispondente alla rate scadute ovvero, in alternativa, se ha prestato idonee garanzie. Nelle altre ipotesi, il debitore è riammesso se ha prestato altre idonee garanzie rispetto a quelle diminuite, per fatto proprio o per caso fortuito. La decadenza non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione o la rateazione di debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
8. Il debitore può estinguere anticipatamente in qualsiasi momento l'importo dovuto e può sempre chiedere una ridefinizione del piano di rateazione se comporta una riduzione dei tempi di rimborso del debito, con salvaguardia delle garanzie eventualmente costituite.
9. Sulle somme dovute a seguito di rateazione sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione della relativa istanza ovvero, se inferiore, al momento in cui la rateazione viene concessa. Nel caso di ritardo nel pagamento delle rate sono, in ogni caso, dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, dal giorno della scadenza della rata fino a quello dell'effettivo pagamento.
10. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.>>.

Art. 214
 (Disposizioni intersettoriali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri sostenuti dal personale regionale che non abbia potuto giovarsi della tutela legale preventiva per la difesa nel procedimento penale, anche in deroga ai limiti di spesa previsti dall'articolo 151, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), qualora il procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, sia stato promosso in relazione a fatti o atti direttamente connessi e conseguenti all'adempimento di un dovere a cui il dipendente non poteva sottrarsi e, per la natura dei reati contestati, non sussista un conflitto di interessi ex ante con l'Ente.
2. Per le finalità dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 215
 (Richiami al regolamento (UE) "de minimis" nella normativa regionale)
1. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", ogni rinvio, nella normativa regionale, al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", si intende effettuato al regolamento (UE) "de minimis" generale vigente tempo per tempo.
2. Nel periodo transitorio decorrente dall'1 gennaio 2024 al 30 giugno 2024 resta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione regionale, di continuare ad applicare il regolamento (UE) n. 1407/2013, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
Art. 216
 (Servizi di traduzione e interpretariato)
1. Per la finalità di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali), e al fine di assicurare la cura dei servizi di traduzione e interpretariato della Giunta regionale nell'esercizio delle funzioni istituzionali, anche in relazione allo svolgimento del G7 Istruzione previsto a Trieste dal 27 al 29 giugno 2024, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
Art. 217
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)
1. All'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole: <<a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad una struttura organizzativa complessa come definita dal regolamento di organizzazione>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ovvero di organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, avviene previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.>>.

2. Gli incarichi di Direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, in corso alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, giungono a scadenza e non possono essere rinnovati o prorogati. I medesimi direttori possono essere preposti a strutture organizzative complesse per l'esecuzione dell'incarico conferito.
3. Fino alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti.
Art. 218
 (Modifica all'articolo 44 della legge regionale 21/2007)
1.
Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), dopo le parole <<prima dell'esecuzione del contratto.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nei casi di somma urgenza l'impegno di spesa è assunto entro trenta giorni dalla ricezione da parte della stazione appaltante della perizia giustificativa delle prestazioni richieste.>>.

Art. 219
 (Disposizioni finanziarie e contabili)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.
2. Per le finalità di cui al comma 1, riga 1 della Tabella A è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui al comma 1, riga 2 della Tabella A è autorizzata la spesa di 61.639,46 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
6. Per le finalità di cui al comma 1, riga 3 della Tabella A è autorizzata la spesa di 3.470,90 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
8. Per le finalità di cui al comma 1, riga 4, della Tabella A è autorizzata la spesa di 2.856,10 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
10. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualità in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 11.
11. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 220
 (Riconoscimento spese ammissibili nell'ambito dell'erogazione a saldo del finanziamento di spese di investimento ai proprietari privati degli edifici contenenti plessi scolastici paritari ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti, della legge regionale 26/2020)
1. Al fine di consentire la celere conclusione dei lavori per garantire l'utilizzo degli edifici contenenti plessi scolastici paritari entro l'inizio dell'anno scolastico 2024/2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendiconto, nell'ambito della spesa ritenuta ammissibile, anche la spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa, nei limiti dell'importo massimo di 5.000 euro, a vantaggio dei soggetti privati ammessi al finanziamento con decreto 12 novembre 2021, n. 4726/TERINF di approvazione della graduatoria e successivi decreti di scorrimento 23 maggio 2022, n. 2699/GRFVG e 5 settembre 2022, n. 11785/GRFVG, consentendo agli stessi di operare in deroga alle condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 13, comma 2, del Bando approvato con decreto 15 giugno 2021, n. 2680/TERINF.
Capo XIII
 Disposizioni finali
Art. 221
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 217, ad esclusione dei commi 1, lettera b), e 3, si applicano dalla data di efficacia delle conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.