LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 12

Legge collegata alla manovra di bilancio 2025-2027.

TESTO VIGENTE dal 31/12/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/12/2024
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Al comma 19 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole <<enti pubblici e consorzi di diritto pubblico>> sono inserite le seguenti: <<, di enti pubblici vigilati dalla Regione,>>.

2. I beneficiari pubblici e privati di incentivi regionali per investimenti materiali e immateriali il cui costo totale è pari o superiore a 100.000 euro rendono noto il sostegno finanziario ricevuto dalla Regione dandone visibilità, in modo riconoscibile al pubblico, attraverso l'apposizione del logo istituzionale della Regione secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3.
L'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:
<<Art. 30
 (Criteri e modalità di concessione)
1. La concessione di incentivi da parte dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali avviene sulla base di criteri e modalità predeterminati.
2. Per la finalità di cui al comma 1, qualora non diversamente stabilito in legge, in attuazione del principio di distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sono predeterminati in particolare:
a) con deliberazione della Giunta regionale gli indirizzi e i criteri generali funzionali al raggiungimento delle finalità dell'incentivo, con l'eventuale specificazione dell'oggetto dell'incentivo e delle categorie di beneficiari;
b) con bando, adottato con atto dirigenziale nel rispetto della deliberazione di cui alla lettera a), i criteri applicativi per lo svolgimento dell'attività istruttoria e le modalità di concessione e di rendicontazione dell'incentivo.>>.

4. I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino all'adozione degli atti di cui all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, come sostituito dal comma 3, e ai procedimenti contributivi in corso alla data di adozione dei medesimi atti.
5.
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), prima del primo periodo è inserito il seguente: <<Le componenti e i componenti di cui al comma 1 sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ai sensi dell'articolo 157, comma 3 bis, del regolamento consiliare, scelti tra soggetti residenti e/o domiciliati in Regione.>>.

6.
Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 non si applicano alle società in house, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, sottoposte all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte anche di amministrazioni statali.>>.

7. Le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi, nonché quelle limitative delle assunzioni e delle spese relative al personale previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), non si applicano alle società direttamente controllate dalla Regione in grado di coprire i propri costi di funzionamento con i ricavi prodotti dalla gestione del servizio da esse reso se tali organismi risultino già sottoposti a vincoli sull'efficientamento della gestione.
8. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
9.
Dopo il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è inserito il seguente:
<<4 bis. Qualora un'Associazione nazionale giuridicamente riconosciuta dal Ministero competente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 220/2002 per il tramite delle rispettive Associazioni regionali o provinciali, che abbia ottenuto il riconoscimento dell'Amministrazione regionale, riduca il numero delle cooperative aderenti al di sotto delle cinquanta cooperative aventi sede legale nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il provvedimento che prevede la facoltà dell'Amministrazione regionale di avvalersi per la vigilanza sugli enti cooperativi della predetta Associazione viene revocato con decreto del Direttore centrale competente in materia e non può più essere richiesto per i successivi due anni.>>.

Art. 2
 (Attività produttive)
1. PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare nell'anno 2025 le somme già trasferite con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 29 ottobre 2024, n. 52124/GRFVG, per la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di eventi nell'ambito di "GO!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025" ai sensi dell'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2024.
2. PromoTurismoFVG, quale Film Commission regionale, può impiegare le risorse non utilizzate relative allo stanziamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), per la copertura delle domande presentate per le medesime finalità nelle annualità successive.
3. PromoTurismoFVG, quale Film Commission regionale, è autorizzato all'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione di apposita domanda alla Direzione centrale competente in materia di turismo entro il 31 maggio di ciascun anno.
4.
Al comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), le parole <<se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono>> sono sostituite dalle seguenti: <<con particolare riferimento agli interventi che sostengono microcredito, crediti di importo inferiore a 70.000 euro e>>.

5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) nell'ambito della delega di funzioni prevista dalla normativa regionale in materia di attività produttive e di ambiente ed energia, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione quadro, in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale su proposta presentata di concerto dagli Assessori competenti per materia.
6. La convenzione quadro di cui al comma 5 definisce le attività amministrative e contabili della Regione e delle CCIAA in relazione alla gestione dei procedimenti contributivi delegati, con particolare riferimento ai parametri per determinare il rimborso delle spese per le attività delegate.
7. Nelle more dell'approvazione della convenzione quadro di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le convenzioni sottoscritte ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), e di cui all'articolo 97, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), nonché le convenzioni di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo);
e) articolo 4, commi da 1 a 7, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026).
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore del Club Alpino Italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG), la cui denominazione, a partire dal 15 giugno 2024, è Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia, il contributo concesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), con il decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio 27 febbraio 2024, n. 7776/GRFVG, per le spese indicate nel Programma regionale delle iniziative 2024 e per le spese di funzionamento, sostenute e da sostenere entro il termine del 30 giugno 2025, previa presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario.
9. I contributi straordinari concessi nell'anno 2024 a valere sulla linea contributiva di cui all'articolo 2, commi da 9 a 13, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), possono essere erogati ai beneficiari in via anticipata, senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, in deroga all'articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nella misura del 90 per cento del contributo concesso.
10. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma 9, in via anticipata, i beneficiari dei medesimi devono presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio turismo e commercio della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
11. L'Amministrazione regionale introduce forme di premialità a favore delle imprese, con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che riconoscono ai propri dipendenti aumenti retributivi conseguenti all'applicazione di contratti e accordi collettivi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183). Tali aumenti devono essere documentati con riferimento all'aumento medio della retribuzione annua lorda del personale dipendente impiegato sul territorio regionale riferito all'anno precedente la presentazione di un'istanza di contributo a valere sui canali di finanziamento regionali.
12. In attuazione del comma 11 l'Amministrazione regionale può stabilire, nelle discipline dei procedimenti contributivi diretti a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione e di investimento da parte di imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, i criteri per accedere alle seguenti premialità:
a) preferenza in graduatoria a parità di punteggio;
b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.
13. Al fine di garantire la valorizzazione del centro storico, la miglior fruizione dell'area costiera turistico-balneare e il complessivo sviluppo turistico del Comune di Muggia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare parzialmente, nella misura di 1.316.000 euro, il contributo già concesso al Comune stesso con decreto del Direttore del Servizio competente 16 novembre 2012, n. 1766/PROD/TUR, e allo stesso liquidato nell'ambito delle operazioni del Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, come evidenziato dalla deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2019, n. 1049, per l'allargamento della galleria "Nazario Sauro" quale opera di collegamento viario tra la costa e il centro del Comune di Muggia.
14. Per le finalità di cui al comma 13, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Muggia presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa, delle iniziative che intende realizzare. Con il decreto di conferma del contributo è fissato un nuovo termine per la rendicontazione della spesa.
Note:
1In riferimento al comma 8 del presente articolo, il nuovo statuto del Gruppo Regionale Club alpino italiano - Friuli Venezia Giulia è stato adottato dal Comitato centrale di indirizzo e controllo, con proprio Atto n. 46 del 15/6/2024 e approvato con DPReg. 10/7/2024, n. 088/Pres. (B.U.R. 24/7/2024, n. 30).
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1.
Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole: <<individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)>> sono soppresse.

2. All'articolo 3 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è abrogato;

b)
al comma 2 bis dopo le parole <<legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico),>> sono inserite le seguenti: <<secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati>>.

3. Alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
<<c) il Revisore unico dei conti.>>

b)
l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7
 (Revisore unico dei conti)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
2. Il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta, anche non consecutiva.
3. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.
4. Il Revisore unico dei conti può in qualsiasi momento chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Revisore unico dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di risorse agricole.
6. Il trattamento economico spettante al Revisore unico dei conti e al Revisore supplente è a carico di ERSA ed è stabilito nella deliberazione di nomina.>>.

4. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:
<<c) il Revisore unico dei conti.>>;

b)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
<<Art. 14
 (Revisore unico dei conti)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono nominati il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
2. Il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e può essere confermato per una sola volta, anche non consecutiva.
3. Il Revisore unico dei conti esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.
4. Il Revisore unico dei conti può in qualsiasi momento chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Revisore unico dei conti, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di risorse ittiche.
6. Il trattamento economico spettante al Revisore unico dei conti e al Revisore supplente è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella deliberazione di nomina.>>.

5. I Collegi dei revisori dei conti dell'ERSA e dell'ETPI in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla naturale scadenza del mandato.
6. Ai fini dell'individuazione del periodo di abbattimento della specie cinghiale (Sus scrofa) si applica l'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), come modificata dall'articolo 10, comma 1 bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
7.
Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Per l'anno 2025 non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14, comma 3, relativa alla mancata esposizione del marchio agrituristico regionale.>>.

8.
Alla fine del comma 2.1 dell'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), è aggiunto il seguente periodo: <<I criteri generali tengono conto del rispetto delle tempistiche stabilite per gli interventi finanziati ai sensi del presente articolo con il precedente riparto.>>.

Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. Al comma 2 bis dell'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole: <<manutenzione dell'alveo mediante la>> sono soppresse;

b)
le parole: <<e l'asporto>> sono soppresse;

c)
le parole <<, finalizzati al>> sono sostituite dalle seguenti: <<individuato come in eccesso ai fini del>>;

d)
le parole <<e della sezione originaria di deflusso>> sono sostituite dalle seguenti: <<o modifica degli stessi>>.

2.
Al comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015, le parole <<15.000 metri cubi,>> sono sostituite dalle seguenti: <<15.000 metri cubi individuato come in eccesso ai fini del ripristino della funzionalità di un'opera idraulica esistente,>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<15.000 metri cubi,>> sono inserite le seguenti: <<individuato come in eccesso ai fini del ripristino delle funzionalità di un'opera idraulica esistente,>>;

b)
dopo le parole <<non sono>> sono inserite le seguenti: <<considerati>>;

c)
dopo le parole <<di canalizzazione>> sono inserite le seguenti: <<o modifica degli stessi>>.

4.
Al comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale 11/2015, le parole <<31 dicembre 2025>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2030>>.

5.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), è sostituito dal seguente:
<<3. Sono considerati, altresì, impianti antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico:
a) i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al 10 per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c), e al comma 12 del presente articolo;
b) i lampioni provvisti di sistemi di illuminazione adattiva, funzionanti secondo le prescrizioni delle norme tecniche e di sicurezza, oppure quelli provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura uguale o superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24, oppure che ne prevedano lo spegnimento entro le ore 24 o la gestione per tutta la notte con sensore di movimento.>>.

Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), le parole <<30 settembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

2.
Al comma 12 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), le parole <<30 settembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

3. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 4 dopo le parole <<La Giunta regionale approva>> sono inserite le seguenti: <<il documento di fattibilità delle alternative progettuali e>>;

2)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Per le opere di competenza degli EDR in materia di edilizia scolastica e viabilità, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), presentato dalla Stazione appaltante, è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture.>>;

b)
dopo il comma 1 dell'articolo 50 bis è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture. L'approvazione di ogni altro livello progettuale rimane in capo al soggetto delegatario.>>.

4.
Dopo il comma 1 dell'articolo 57 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Le varianti di cui al comma 1 sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.>>.

5.
Al comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), le parole <<ottobre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<gennaio 2025>>.

6.
L'articolo 37 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è sostituito dal seguente:
<<Art. 37
 (Servizi non di linea con autobus)
1. L'esercizio di servizi di trasporto collettivo con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto organizzatore è subordinato al preventivo nulla osta da parte della Regione.
2. Chiunque eserciti i servizi di cui al comma 1 in mancanza del preventivo nulla osta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.625 a 15.750 euro.>>.

7.
Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), la parola <<2024>> è sostituita dalla seguente: <<2025>>.

8. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:
<<k bis) tendostrutture e tensostrutture non temporanee, anche ancorate al suolo, purché facilmente rimovibili senza opere di demolizione, destinate allo svolgimento di attività sportive e soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in deroga ai vincoli di inedificabilità relativi a fasce di rispetto stradali, qualora realizzate in aree sportive già esistenti e operanti nell'attività;>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 62 le parole: <<nell'articolo 16 bis, comma 1, lettera c),>> sono soppresse.

9. L'Amministrazione regionale, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e promuovere il cicloturismo, dà indirizzi a Trieste Airport per favorire lo sviluppo e la realizzazione di strutture e servizi a supporto dei cicloturisti e degli utenti delle ciclovie regionali, che comprendono:
a) spazi appositi per il deposito temporaneo delle biciclette e strumenti per la manutenzione di base e per il montaggio e lo smontaggio delle biciclette;
b) stazioni di ricarica per biciclette elettriche, compatibili con le principali tipologie di batterie;
c) pannelli informativi digitali e interattivi contenenti mappe, percorsi ciclabili regionali e informazioni logistiche.
10. Le opere e i servizi di cui al comma 9 si collocano in coerenza con gli obiettivi strategici delineati nel Piano regionale della mobilità ciclistica e delle ciclovie, promosso dall'Amministrazione regionale per lo sviluppo e la valorizzazione delle infrastrutture ciclabili, come parte integrante di un sistema di trasporti sostenibile e intermodale nel Friuli Venezia Giulia.
11. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 9, Trieste Airport si avvale della collaborazione delle associazioni di cicloturismo operanti sul territorio, di Promoturismo FVG, di Trenitalia e Trasporto Pubblico Locale - Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l. (TPL FVG), garantendo la massima integrazione e funzionalità delle infrastrutture ed assicurando la piena connessione con il sistema turistico e della mobilità regionale.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Le risorse già concesse alla Lega Nazionale dilettanti Comitato regionale Friuli Venezia Giulia nel 2024 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 205, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nel corso del 2025.
2.
Al comma 53 bis dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il decreto di concessione definisce, altresì, le modalità di erogazione del contributo.>>.

4. In forza dell'integrazione delle risorse per il finanziamento dei progetti approvati a valere sull'"Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni volti a favorire l'approfondimento e la conoscenza della storia del Novecento", approvato con deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2023, n. 185, ai sensi dell'articolo 27 quater, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), intervenuta con la legge regionale 7/2024, il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali finanziate con la predetta integrazione di risorse e per la presentazione della relativa rendicontazione è prorogato al 30 novembre 2025.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad approvare modifiche, variazioni e integrazioni ai progetti o programmi presentati dai soggetti beneficiari degli incentivi relativi all'annualità 2024 di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, a valere sulle risorse aggiuntive di cui alla Tabella F allegata alla legge regionale 7/2024, che possono essere realizzati anche nel corso dell'annualità 2025.
6. Per le finalità di cui al comma 5 i soggetti beneficiari presentano istanza motivata al Servizio competente in materia di attività culturali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7.
Dopo l'articolo 39 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 39 ter
 (Erogazione di contributi in materia di beni culturali)
1. Qualora le disposizioni che disciplinano i procedimenti contributivi in materia di beni culturali diversi dal finanziamento di lavori pubblici non prevedano espressamente le modalità di erogazione dei contributi:
a) i contributi concessi a favore di enti pubblici sono erogati anticipatamente, in unica soluzione, all'atto della concessione;
b) i contributi concessi a favore di soggetti privati sono erogati anticipatamente per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare e non eccedente la somma di 150.000 euro all'atto della concessione.>>.

8. In via di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015, per immobili in amministrazione da parte degli enti pubblici territoriali si intendono gli immobili di cui i predetti enti hanno la gestione o la disponibilità per un periodo superiore a cinque anni in virtù di idoneo titolo giuridico.
9.
Dopo il comma 5 ter dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 è aggiunto il seguente:
<<5 quater. Nei procedimenti di cui al comma 5 bis la mancata allegazione di documenti richiesti a pena di inammissibilità può essere sanata dal richiedente entro il termine finale previsto per la presentazione delle domande. In tal caso la domanda si intende pervenuta nella data e all'ora in cui viene trasmessa l'ultima integrazione documentale.>>.

10. L'articolo 13 della legge regionale 23/2015, come modificato dal comma 9, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e dei bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2023, n. 453 e deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2023, n. 692, i contributi concessi ai beneficiari di natura privata possono essere erogati in più soluzioni, a fronte di una o più richieste di importo non inferiore a 100.000 euro ciascuna, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori, sottoscritta da un tecnico abilitato, e della documentazione giustificativa della spesa, ancorché non quietanzata, correlata ai lavori medesimi.
12. Rimangono valide le disposizioni in merito alle modalità di rendicontazione previste nei bandi di cui al comma 11.
13. Il contributo concesso all'Unione Ginnastica Goriziana con decreto 10 novembre 2022, n. 21482/GRFVG, ai sensi dell'articolo 6, commi da 42 a 45, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), può essere erogato in più soluzioni, a fronte di una o più richieste di importo non inferiore a 100.000 euro ciascuna, corredate di una dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori, sottoscritta da un tecnico abilitato, e della documentazione giustificativa della spesa, ancorché non quietanzata, correlata ai lavori medesimi.
14.
Al comma 93 dell'articolo 6 della legge regionale 7/2024, dopo le parole <<rendicontazione dei contributi.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute tra l'1 gennaio 2024 e la data di presentazione della domanda di contributo.>>.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 11 del presente articolo le parole «articolo 6, comma 1» devono correttamente leggersi come «articolo 6, comma 3».
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1.
Il comma 5 dell'articolo 46 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:
<<5. La situazione di grave difficoltà occupazionale di cui al comma 1, lettera b), sussiste:
a) in tutti i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione di cessazione totale o parziale di attività, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, da parte di datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge 223/1991, con il conseguente avvio di una o più procedure di licenziamento collettivo;
b) in tutti i casi in cui venga fatto ricorso da parte di un datore di lavoro, con riferimento a una o più unità produttive site sul territorio regionale, all'intervento straordinario di integrazione salariale, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, o alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.>>.

2. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del Capo I del Titolo II e dell'articolo 15 ter della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2023-2024 entro la data del 31 gennaio 2025.
3.
Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), dopo le parole <<presentazione della domanda>> sono inserite le seguenti: <<, l'eventuale riconoscimento di costi indiretti in misura forfettaria, le modalità di documentazione delle spese di cui al comma 2>>.

4.
Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 22/2021 è aggiunta la seguente:
<<g bis) l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti relativi alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo a quelli sopra le soglie di rilevanza comunitaria e nei contratti di servizio pubblico, nelle convenzioni e negli atti di concessione stipulati tra le società controllate e partecipate dalla Regione o da un ente locale, di specifiche clausole che operino quali meccanismi premiali orientati a favorire l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).>>.

5.
Al fine di consentire ai soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia di recuperare l'equilibrio economico delle rispettive gestioni, gravate dall'incremento dei costi dovuti al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, all'incremento dei costi delle materie prime, nonché al parziale recupero dell'inflazione consentito nell'anno educativo 2023/2024, la lettera a) del comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è sostituita dalla seguente:
<<a) possono presentare domanda i soggetti che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026, nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025;>>.

6. All'articolo 38 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<, qualora d'importo complessivo minore o uguale a 2000 euro>> sono soppresse;

b)
la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<b) pagamento rateizzato previa richiesta del soggetto interessato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e per un numero di rate definite sulla base dell'importo da restituire. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 60 euro.>>.

7. Per l'anno accademico 2025-2026 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
8.
Dopo il comma 5 bis dell'articolo 28 bis della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono aggiunti i seguenti:
<<5 ter. Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce, con regolamento, le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del GDPR, ai sensi dell'articolo 2 sexies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di lavoro nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale.
5 quater. Nell'ambito delle attività di monitoraggio, studio e ricerca sull'andamento del mercato del lavoro regionale e sui fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal tessuto produttivo regionale, i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 5 ter secondo le modalità previste dallo stesso.>>.

9. Per ciascun periodo di esecuzione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), anche nell'ipotesi di proroga ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015, ovvero dei contratti di espansione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, avente decorrenza non anteriore all'1 gennaio 2025 e durata non inferiore a dieci mesi è possibile presentare complessivamente due domande per il contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), ciascuna delle quali con riferimento a metà del periodo oggetto di concessione da parte della competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le due domande sono presentate entro centottanta giorni decorrenti dalla conclusione, rispettivamente, della prima metà del periodo oggetto della succitata concessione e della seconda metà del periodo stesso. Qualora la concessione da parte della competente Direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del trattamento straordinario di integrazione salariale non risulti intervenuta entro i termini di cui al precedente periodo, le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di concessione. Rimane ferma la facoltà di presentare un'unica domanda di contributo per l'intero periodo secondo quanto previsto dalla relativa regolamentazione regionale attuativa.
10. Per tutto quanto non previsto dal comma 9 trova applicazione quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 11/2009 e dalla relativa regolamentazione regionale attuativa.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 4 del presente articolo le parole «lettera g) del comma 1» devono correttamente leggersi come «lettera g) del comma 2».
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. All'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole <<concedere ai Comuni della regione, in forma singola o associata,>> sono sostituite dalle seguenti: <<trasferire ai Comuni della regione, in forma singola o associata, in relazione al fabbisogno espresso, le risorse finalizzate alla concessione di>>;

2)
la parola <<psichica>> è sostituita dalle seguenti: <<mentale, cognitiva>>;

b)
al comma 4 le parole <<concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono definiti in collaborazione con i soggetti gestori>> sono sostituite dalle seguenti: <<trasferimento delle risorse ai Comuni e di concessione ed erogazione ai privati cittadini dei contributi di cui al comma 2 sono definiti>>.

2.
Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 16/2022 le parole <<struttura Area Welfare di Comunità dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di cui all'articolo 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di disabilità>>.

3.
Al comma 9 ter dell'articolo 17 della legge regionale 16/2022 le parole <<Per l'anno 2024, nelle more del riordino delle competenze dell'assetto istituzionale e organizzativo previste dal comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per il biennio 2024-2025, al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti, nelle more del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità>>.

4.
Al comma 1 dell'articolo 162 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), le parole <<31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.

5. Al comma 10 sexies dell'articolo 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola <<2024>> è sostituita dalla seguente: <<2027>>;

b)
la parola <<2025>> è sostituita dalla seguente: <<2028>>.

6.
Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), la parola <<2024>> è sostituita dalla seguente: <<2025>>.

7. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola <<2024>> è sostituita dalla seguente: <<2025>>;

b)
la parola <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

8. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche destinate alla gestione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti, regolarmente autorizzati all'esercizio, e di migliorare la qualità costruttiva e funzionale degli immobili destinati a tali servizi, l'Amministrazione regionale promuove l'adozione di modelli di gestione integrata che prevedono lo sviluppo di soluzioni istituzionali per una gestione pubblica associata e il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, sostenute da co-finanziamento, per gli interventi edilizi di riqualificazione o sostituzione mediante nuova edificazione degli immobili esistenti.
9. Per dare attuazione a quanto previsto al comma 8, la Giunta regionale emana apposito avviso rivolto ai Comuni e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona, titolari di autorizzazione all'esercizio di servizi residenziali per anziani non autosufficienti, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse per lo sviluppo delle forme di gestione integrata previste al comma 8 e ad effettuare una mappatura delle risorse necessarie per gli interventi edilizi da attuare in partenariato pubblico-privato.
10.
Dopo la lettera b) del comma 22 dell'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), è aggiunta la seguente:
<<b bis) strutture sanitarie.>>.

11.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27 (Norme per la promozione delle donazioni di organi, tessuti e cellule staminali nel Friuli-Venezia Giulia), le parole <<entro il mese di aprile di ciascun anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il mese di gennaio di ciascun anno>>.

12.
Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunta la seguente:
<<f ter) da 500 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 2 bis.>>.

13. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 6 dell'articolo 24 le parole <<di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche.>> sono sostituite dalle seguenti: <<previste dal Codice dei contratti pubblici.>>;

b)
il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
<<1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare la partecipazione o l'esecuzione di appalti finalizzati all'integrazione sociale alle cooperative sociali e loro consorzi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni.>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 28 le parole <<di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<previste dal Codice dei contratti pubblici>>.

Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie)
1.
Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), dopo le parole <<delle sale operative della polizia locale>> sono inserite le seguenti: <<, della Protezione civile regionale>>.

2.
Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole <<2,5 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<di 5 euro>>.

3.
Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), dopo le parole <<propria legge>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché da parte di altre amministrazioni pubbliche>>.

4.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le parole <<popolazione superiore a 15.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<popolazione superiore a 10.000 abitanti>>.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2013, le elezioni degli organi dei Comuni il cui rinnovo è previsto nel 2025 si svolgono in una data compresa tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025.
6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi dei Comuni debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 gennaio 2025, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 5.
7. Per l'anno 2025 la Giunta regionale, con la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 19/2013, può stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, che il voto si svolga su due giorni. In tale caso, le operazioni di votazione, nel primo e nel secondo turno, si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'ufficio di sezione effettua lo scrutinio.
8. Alla legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso, esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: <<Estensione dell'obbligo di esposizione>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 4 le parole <<di Consorzi e Unioni di enti locali, delle Comunità montane>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli enti locali>>;

c)
il comma 1 dell'articolo 5 è abrogato;

d)
il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<2. Le bandiere sono esposte in modo permanente con collocazione idonea a evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità.>>.

9.
Al comma 13 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 12, della legge regionale 13/2022, le parole <<31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2025>>.

10. In relazione ai finanziamenti per l'anno 2023 di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), sono ammissibili le rendicontazioni presentate entro il 31 marzo 2025.
11.
Al comma 50 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<31 dicembre 2024>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 giugno 2025>>.

12.
Al comma 2 dell'articolo 177 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione), dopo le parole <<comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<, senza interessi,>>.

13.
Il comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:
<<1 quater. Gli enti locali che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non accedono alle risorse di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), relativamente alle istanze da presentarsi a valere sulle risorse stanziate con riferimento al triennio successivo all'anno in corso.>>.

14.
Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le parole <<con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima>> sono sostituite dalle seguenti: <<già capoluogo di provincia>>.

15. Per una migliore gestione delle risorse già concesse e, come da richiesta dell'ente beneficiario, sono disposte le modifiche di oggetto degli interventi concertati tra la Regione e gli enti locali, come di seguito indicato:
a)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Agro Aquileiese, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato "Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Fiumicello. Ristrutturare la casa del borgo S. Antonio mediante insieme sistematico di opere che portano ad un adeguamento statico ed un recupero igienico e funzionale della struttura", è sostituito dal seguente: <<Rivitalizzazione e riqualificazione dei centri urbani Piano Unione 2017/2019 - Comune di Fiumicello Villa Vicentina: lavori di ristrutturazione della piazza dei Tigli e viabilità antistante il Municipio (lotto funzionale dei lavori di riqualificazione dell'area antistante al Municipio)>>;

b)
l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato "Realizzazione di un centro di prevenzione e cura dell'obesità" è sostituito dal seguente: <<Comune di Montereale Valcellina: adeguamento degli ambulatori medici presenti presso il Centro Sociale Menocchio e integrazione con i servizi sociali>>;

c)
l'intervento n. 4 della tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), come già modificato dall'articolo 9, comma 19, lettera a), della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'intervento n. 3 della tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, nonché l'intervento n. 3 della tabella A riferita all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), tutti denominati "Predisposizione della sede transitoria del Municipio, ambulatorio medico, servizi sociali: completamento e adeguamento sismico ex Scuola elementare G. Marconi per localizzazione transitoria", sono sostituiti dal seguente: <<Ristrutturazione del "Blocco B" della struttura denominata Fondazione Carlo Di Giulian per il trasferimento definitivo della sede Municipale>>;

d)
alla tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, l'intervento n. 79 avente ad oggetto "Lavori di ristrutturazione con ampliamento e cambio di destinazione d'uso per la realizzazione della nuova biblioteca e sala consiliare" è sostituito dal seguente: <<Lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso per realizzazione della nuova biblioteca>>;

e)
alla tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, l'intervento n. 88 avente ad oggetto "Agorà dell'energia pulita e teleriscaldamento degli edifici pubblici per una nuova socializzazione ecosostenibile. Sistemazione capannoni e aree esterne e produzione termoelettrica con rete di teleriscaldamento" è sostituito dal seguente: <<Lavori di demolizione e ricostruzione edificio ex consorzio agrario per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e la realizzazione di piazza coperta>>;

f)
alla tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, l'intervento n. 84 avente ad oggetto "Realizzazione di un polo logistico da adibire a centro di raccolta intercomunale dei rifiuti urbani e deposito di biomassa legnosa a servizio dei Comuni di San Leonardo, Pulfero, Grimacco, Drenchia e Stregna" è sostituito dal seguente: <<Realizzazione di un polo logistico da adibire a deposito-magazzino per lo stoccaggio di attrezzature e mezzi da utilizzare per la raccolta dei rifiuti urbani a servizio dei Comuni di San Leonardo, Pulfero, Grimacco, Drenchia e Stregna>>;

g)
alla tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, l'intervento n. 38 avente ad oggetto "Grado CERV_Comunità energetica rinnovabile virtuale" è sostituito dal seguente: <<Progetto di autoconsumo diffuso presso Sacca dei Moreri a Grado>>;

h)
alla tabella N riferita all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 13/2022, l'intervento n. 28 avente ad oggetto "Lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento del centro urbano del capoluogo alla frazione di Pescincanna facente parte della Fvg-4"Ciclovia della pianura e del Natisone"(Lotto 1 Rotatoria)" è sostituito dal seguente: <<Lavori di realizzazione del marciapiede di collegamento del centro urbano del capoluogo alla frazione di Pescincanna facente parte della Fvg-4 "Ciclovia della pianura e del Natisone (Lotto 1 Rotatoria)>>;

i)
alla tabella A riferita all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2023, l'intervento n. 50, come sostituito dall'articolo 9, comma 42, lettera a), della legge regionale 13/2023, avente ad oggetto "Opere di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico della palestra e ampliamento della mensa utilizzati dalla Scuola Primaria di Passons" è sostituito dal seguente <<Miglioramento antisismico di edifici scolastici (scuola primaria di Colloredo)>>;

j)
alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), l'intervento n. 29 avente ad oggetto "Realizzazione della nuova passerella sul torrente Torre in Frazione di Pradielis - Comune di Lusevera" è sostituito dal seguente: <<Ripristino della passerella esistente sul torrente Torre in Frazione di Pradielis>>;

k)
alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 91, della legge regionale 16/2023, l'intervento n. 3 avente ad oggetto "Scuola primaria F.lli De Carli-Tiezzo. Progetto di efficientamento energetico, messa a norma sismica e impiantistica e miglioramento funzionale" è sostituito dal seguente: <<Ristrutturazione con parziale demolizione della scuola primaria di Tiezzo "F.lli De Carli">>;

l)
alla tabella Q riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'intervento n. 140 avente ad oggetto "Completamento riqualificazione centro turistico didattico ex"Casa del medico"di proprietà dell'Unione" è sostituito dal seguente: <<Progetto via delle malghe: completamento e riqualificazione centro turistico ex Casa del Medico di proprietà dell'Ente locale>>.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 650.000 euro, già concesso al Comune di Forni Avoltri con decreto 14 marzo 2024, n. 11813, adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale 16/2023 per il recupero di aree e immobili degradati siti in località Sigilletto e Passo Rifugio Lambertenghi-Romanin, a favore degli interventi per il recupero di aree e immobili degradati siti in località Sigilletto.
17. Per le finalità di cui al comma 16 il Comune di Forni Avoltri presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dell'eventuale nuova relazione illustrativa dei lavori e del relativo cronoprogramma di esecuzione; con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 9 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono aggiunte le seguenti parole: <<Il rilascio della concessione temporanea è subordinato alla verifica dell'idoneità dell'uso previsto rispetto al luogo e al tempo richiesti, alla salvaguardia degli spazi regionali aventi valore storico, artistico o ambientale e al rispetto dell'interesse pubblico.>>.

2. Alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:
<<d bis) alla gestione di concessioni demaniali a uso turistico ricreativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), qualora l'Amministrazione regionale intenda esercitare le relative funzioni tramite le società in house o tramite gli enti di cui al comma 1.>>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 2, lettera d bis), l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale previo concerto con l'ente locale territorialmente competente, i beni del demanio marittimo da delegare alle società in house o agli enti di cui al comma 1 che devono previamente rientrare nella sua piena disponibilità.
2 ter. Alla delega di funzioni alle società in house o agli enti di cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017 n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).>>;

c)
dopo il comma 7 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), e all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), i Comuni sono autorizzati a rilasciare, in esito alle procedure selettive, le concessioni demaniali marittime per una durata sino a venti anni per le aree infrastrutturate, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2 e gestite dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).
7 ter. Nelle more dell'aggiornamento del Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, i termini di durata massima indicati nel Piano di Utilizzazione medesimo per le diverse tipologie di aree sono sostituiti dai termini massimi previsti per le concessioni turistico ricreative dalle disposizioni legislative vigenti.>>;

d)
il comma 2 sexies dell'articolo 13 bis è abrogato.

3.
I commi 7 e 8 dell'articolo 10 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), sono abrogati.

Art. 11
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2025.