LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/12/2023
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), dopo le parole <<(Norme per il diritto al lavoro dei disabili),>> sono inserite le seguenti: <<dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti),>>.

2.
Al comma 3 dell'articolo 30 quater della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), dopo le parole <<L'Agenzia dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2>> sono inserite le seguenti: <<avvalendosi della denominazione "Agenzia Select Friuli Venezia Giulia">>.

3. La rivalutazione decorrente all'1 gennaio 2024 degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 8, della legge regionale 7 giugno 2019, n. 8 (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 e 12 agosto 2003, n. 13), è sospesa fino al 31 luglio 2024.
Art. 2
 (Attività produttive)
1.
Al comma 27 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), le parole <<da sostenere nell'anno 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<da sostenere per la stagione invernale 2023-2024>>.

2.
Al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole <<dell'anno 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli anni 2023-2024>>.

3.
Al comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), le parole <<sette anni>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dieci anni>>.

4.
Al comma 46 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2023 dopo le parole <<all'implementazione delle pagine istituzionali esistenti>> le parole: <<con tecnologia QR CODE>> sono soppresse e dopo le parole <<o ai siti delle aziende presenti sul territorio regionale>> è aggiunto il seguente periodo: <<, nonché per la realizzazione di cartellonistica per l'accesso alle informazioni con tecnologia QR CODE>>.

Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1.
Al comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole <<regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 193 dell'1 luglio 2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali>>.

2. Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani, gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 80, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), stabiliti per i beneficiari dei contributi ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, si considerano rispettati in caso di interruzione dell'attività di impresa a titolo individuale per un periodo non superiore a diciotto mesi e di riavvio della medesima anche nell'ambito del regime fiscale di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). In tal caso il periodo di mantenimento degli obblighi ricomincia a decorrere dal riavvio dell'attività di impresa.
3.
Il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente:
<<2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati sentite le Comunità di montagna.>>.

4. I criteri e le procedure per la concessione dei contributi relativi al Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), sono stabiliti con bando approvato dalla Giunta regionale, prevedendo che l'Amministrazione regionale si avvalga per l'istruttoria dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA). Le modalità di rendicontazione previste dal bando possono derogare alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5.  
( ABROGATO )
(1)
6. All'articolo 1 ter della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<eseguiti dai Consorzi di bonifica in delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico)>>;

b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2.1. I criteri generali di riparto, fra i Consorzi di bonifica, delle risorse dirette a sostenere la spesa di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2.2. La Giunta regionale ripartisce annualmente le risorse disponibili in base ai criteri di cui al comma 2.1 e può tenere conto delle eventuali osservazioni pervenute, entro il 15 settembre, dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate ad evidenziare necessità contingenti connesse all'efficace realizzazione delle opere.>>.

7. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), sono prorogati fino al termine dell'annata venatoria successiva all'approvazione, con decreto del Presidente della Regione, dell'aggiornamento del Piano Faunistico regionale. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
8. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola <<realizzano>> è sostituita dalle seguenti: <<possono realizzare>>;

b)
l'ultimo periodo è soppresso.

9.
La lettera b) del comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:
<<b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data del pagamento della sanzione amministrativa o della iscrizione a ruolo della medesima.>>.

10. La disposizione di cui all'articolo 38, comma 4, lettera b), della legge regionale 6/2008, come sostituita dal comma 9, si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 2 le parole: <<, nonché da soggetti privati>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
<<2 bis. La raccolta dei funghi entro il territorio del Comune di residenza è consentita a titolo gratuito a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2.>>;

c)
il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 1 e 2 bis il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità, dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 e, nella fattispecie di cui al comma 1, della ricevuta del versamento del contributo annuale.>>;

d)
dopo il comma 3 dell'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:
a) abbia compiuto sedici anni;
b) sia in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.
3 ter. Al fine di incrementare l'offerta turistica la raccolta dei funghi entro il territorio degli EDR non compreso in una CDM è consentita ai non residenti in Regione che non sono in possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché:
a) abbiano compiuto sedici anni;
b) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica;
c) siano in possesso della ricevuta del versamento all'EDR del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 4.
3 quater. Per le finalità di cui al comma 3 ter, la raccolta dei funghi entro ciascuna delle aree territoriali di cui al comma 1 è altresì consentita ai residenti in Regione e non, senza il versamento all'EDR del contributo giornaliero, purché abbiano preventivamente comunicato all'EDR, secondo le modalità stabilite dal medesimo, di pernottare nel relativo territorio per almeno due notti consecutive in una delle strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
3 quinquies. La raccolta dei funghi ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater è consentita entro il limite massimo di cinque giorni all'anno.
3 sexies. Durante l'attività di raccolta ai sensi dei commi 3 bis, 3 ter e 3 quater il raccoglitore deve essere in possesso di documento di identità e della ricevuta del versamento di cui ai commi 3 bis e 3 ter ovvero della comunicazione di cui al comma 3 quater.>>;

e)
al comma 4 dell'articolo 3 le parole <<è individuato l'importo del contributo annuale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono individuati gli importi del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui ai commi 3 bis e 3 ter>>;

f)
dopo il comma 4 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Al fine di tutelare il rapporto secolare con il bosco radicato nelle comunità locali e tramandare la cultura e le tecniche tradizionali di raccolta dei funghi, nel proprio Comune di residenza è consentita la raccolta dei funghi anche senza il possesso dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'articolo 2 purché chi la esegue:
a) abbia compiuto sedici anni;
b) sia in possesso della ricevuta del versamento alla CDM del contributo giornaliero, determinato ai sensi del comma 9.>>;

g)
al comma 5 dell'articolo 4 le parole <<ai residenti in Regione e non>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai non residenti in Regione>>;

h)
dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 4 è inserita la seguente:
<<a bis) siano in possesso di un'autorizzazione alla raccolta, comunque denominata, rilasciata in altre Regioni della Repubblica italiana o siano associati a un gruppo o a un'associazione micologica;>>;

i)
al comma 5 bis dell'articolo 4 la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<due>> e le parole: <<, e purché siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:>> sono soppresse;

j)
al comma 5 bis dell'articolo 4 le lettere a) e b) sono abrogate;

k)
ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 dopo le parole <<ai sensi dei commi>> sono aggiunte le seguenti: <<4 bis,>>;

l)
ai commi 8 e 9 dell'articolo 4 le parole <<di cui al comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 4 bis e 5>>.

12.
Dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), è aggiunto il seguente: <<Le variazioni consistenti esclusivamente nella modifica del periodo o delle giornate di apertura possono essere segnalate tramite posta elettronica certificata al Comune e ad ERSA, corredate dell'autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti previsti dalla legge.>>.

Note:
1Comma 5 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 79, L.R. 13/2023.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti), è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Piano energetico regionale - PER)
1. Il Piano energetico regionale, di seguito PER, costituisce atto di pianificazione della strategia energetica della Regione, orientato al raggiungimento dell'autosufficienza e della sicurezza energetica del territorio regionale e al conseguimento, nel quadro normativo nazionale e comunitario, dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.
2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è sviluppato in coerenza con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).
3. Il PER si compone dei seguenti elementi:
a) il quadro del sistema energetico regionale, comprensivo delle disponibilità energetiche potenziali del territorio, dei fabbisogni energetici dei settori e dei bilanci energetici;
b) l'individuazione degli obiettivi generali, declinati in obiettivi specifici, da attuare attraverso la determinazione di azioni di Piano;
c) la previsione degli scenari energetici regionali, delineata sia in assenza che in presenza delle azioni programmate, riferita all'arco temporale assunto;
d) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano;
e) il piano di comunicazione;
f) il piano di monitoraggio;
g) le norme di attuazione del Piano, nonché le eventuali linee guida per le strategie energetiche da attuare sul territorio regionale.
4. Le norme di attuazione del Piano di cui al comma 3, lettera g), assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge.
5. La struttura regionale competente in materia di energia provvede alla predisposizione del PER.
6. Il percorso di approvazione del PER rispetta le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), nonché gli indirizzi generali approvati dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, avvia il processo di VAS e approva la proposta preliminare di PER, il rapporto ambientale preliminare e l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, nonché definisce le eventuali misure di salvaguardia del PER.
8. L'avviso di avvio del processo di VAS è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso. Le modalità di partecipazione al processo di formazione del PER sono disciplinate dal decreto legislativo 152/2006.
9. La struttura regionale competente in materia di energia aggiorna la proposta di PER all'esito delle osservazioni e dei pareri pervenuti durante la fase di consultazione preliminare e predispone il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica.
10. La proposta di PER, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, adottati dalla Giunta regionale, sono messi a disposizione per la consultazione pubblica con le modalità di cui al comma 8, nonché sono sottoposti ai pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, qualora esauriti i tempi per la consultazione di VAS, l'autorità competente predispone comunque il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006.
11. Il PER aggiornato sulla base delle osservazioni e dei pareri presentati e del parere motivato espresso dall'autorità competente, è emanato dal Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
12. Il PER è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a un monitoraggio biennale, può essere modificato in ogni tempo con decreto del Presidente della Regione, in conformità alla disciplina della VAS ed è aggiornato almeno ogni sei anni.>>.

2. Alla legge regionale 7 dicembre 2022, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 13:
1)
le parole <<Nel periodo intercorrente dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nelle more della completa transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno:>>;

2)
alla lettera a) dopo le parole <<tale identificativo>> sono inserite le seguenti: <<fino alla dismissione per obsolescenza dei POS>>;

3)
dopo il primo periodo della lettera b) è aggiunto il seguente: <<le Camere di Commercio rilasciano tale identificativo nei limiti della disponibilità delle tessere di cui al punto 1 dell'Allegato A alla legge regionale 14/2010;>>;

b)
il comma 2 dell'articolo 14 è abrogato.

3.
Dopo il secondo periodo del comma 34 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), è aggiunto il seguente: <<In caso di variazioni soggettive del soggetto beneficiario, il contributo concesso o erogato può essere confermato in capo al soggetto subentrante in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

4. All'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<istituire i contratti di fiume>> sono inserite le seguenti: <<, di lago, di laguna e di costa>>;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo le parole <<contratto di fiume>> sono inserite le seguenti: <<, di lago, di laguna e di costa>>;

2)
le parole <<sistemi fluviali>> sono sostituite dalle seguenti: <<bacini idrografici>>;

3)
dopo le parole <<dei corsi d'acqua,>> sono aggiunte le seguenti: <<dei laghi, delle lagune e degli ambiti costieri,>>;

c)
alla lettera g) del comma 3 dopo le parole <<contratto di fiume>> sono inserite le seguenti: <<, di lago, di laguna e di costa>>;

d)
la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: <<Contratti di fiume, di lago, di laguna e di costa>>.

5. All'articolo 27 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<possono essere>> sono inserite le seguenti: <<parzialmente o interamente>>;

b)
al comma 1 le parole: <<purché le proposte siano integrate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico>> sono soppresse;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione all'attività estrattiva e a condizione che nell'area dell'intervento risulti scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione, il soggetto autorizzato, sentito il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, presenta la domanda di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 23 che preveda il riassetto ambientale dei luoghi, limitato alla sola modellazione del terreno definita dall'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 1).>>;

d)
al comma 3 il periodo <<Qualora l'importo di tale garanzia sia inferiore al costo dell'intervento di cui al comma 2 la stessa è aumentata fino all'ammontare di detto costo.>> è sostituito dai seguenti: <<Detta garanzia è estesa fino ai sei mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento di cui al comma 1 a copertura del costo della messa in pristino dei luoghi conseguente all'incompleta realizzazione dell'intervento e del riassetto ambientale dei luoghi in caso di mancata realizzazione dell'intervento stesso. In alternativa all'estensione della garanzia, può esserne prestata una nuova della medesima durata e per il medesimo importo.>>;

e)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. A seguito del collaudo del riassetto ambientale dei luoghi di cui al comma 2, il soggetto autorizzato può chiedere al Comune o ai Comuni sul cui territorio deve essere realizzato l'intervento di cui al comma 1 di disporre, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, la liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'importo corrispondente al costo del riassetto ambientale dei luoghi collaudato. A seguito del collaudo l'area di cava oggetto dell'intervento di cui al comma 1 non è più soggetta alla vigilanza prevista dall'articolo 33.
3 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati anche da un soggetto diverso da quello autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva. In tal caso, l'estensione della garanzia fideiussoria a copertura del costo per la messa in pristino dei luoghi conseguente all'incompleta realizzazione dell'intervento, ai sensi del comma 3, rimane in capo al soggetto autorizzato a esclusione del caso in cui il soggetto diverso da quello autorizzato presti, per la medesima finalità, una nuova garanzia finanziaria ai sensi della legge 348/1982.>>;

f)
al comma 4 dopo le parole <<Nel caso di mancata>> sono inserite le seguenti: <<o di incompleta>>;

g)
al comma 4 le parole <<la garanzia fideiussoria>> sono sostituite dalle seguenti: <<le garanzie prestate dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 ter>>.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2016, non trovano applicazione nel caso in cui il progetto dell'intervento di cui all'articolo 27, comma 1, della medesima legge regionale 12/2016, preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è sostituito dal seguente:
<<2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la programmazione pluriennale degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 16, predisposta dalle Ater e le indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative di cui all'articolo 5.>>.

2.
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:
<<h) fornire alla Regione un programma pluriennale degli interventi da realizzare nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;>>.

3. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rideterminare la spesa ammissibile equiparandola ai correlati contributi concessi ai soggetti privati, relativamente alle linee di cui all'articolo 6, commi 42 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e di cui all'articolo 15 bis, comma 1, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e alle parrocchie e altri enti privati di cui all'articolo 24, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente ai costi sostenuti per le spese tecniche e per la demolizione dell'ex caserma Lanfranco nel Comune di Cividale del Friuli, il contributo concesso all'ATER di Udine con i decreti del Direttore del Servizio edilizia n. 6393 del 9 dicembre 2016 e n. 24 del 9 gennaio 2017 per la realizzazione della nuova caserma della Guardia di Finanza nel Comune di Cividale del Friuli.
5.
Al comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25 (Interventi regionali per favorire la realizzazione dell'interporto di Cervignano, del centro merci polifunzionale di Udine e lo sviluppo dell'intermodalità), le parole <<entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta adozione del PAC>>.

6. All'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 dopo le parole <<le assegnazioni statali>> sono inserite le seguenti: <<e comunitarie>>;

b)
al comma 14 dopo le parole <<dei provvedimenti statali>> sono inserite le seguenti: <<e comunitari>> e dopo le parole <<nei provvedimenti statali>> sono inserite le seguenti: <<e comunitari>>.

7.
Al comma 94 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), dopo le parole <<territorio di Gorizia>> sono inserite le seguenti: <<e nei territori limitrofi>>.

8. In attuazione del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire un parere tecnico alle stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, su richiesta degli stessi, ai fini dell'accertamento di conformità alle norme tecniche per le costruzioni, limitatamente alle seguenti categorie di opere pubbliche: edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e per edifici e opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
9.
Al comma 1 bis dell'articolo 32 septies della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole <<dell'articolo 30>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli articoli 30, 32 e 32 bis>>.

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso con decreto n. 4904/TERINF, del 22 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 6, comma 42, della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), all'Opera diocesana di assistenza religiosa e sociale - Istituto Vendramini di Pordenone, per lavori di "adeguamento funzionale, accessibilità sicurezza edificio A", pari a 300.000 euro, alla Diocesi Concordia di Pordenone.
11. La domanda di devoluzione di cui al comma 10 è presentata con posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata di una relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico.
12. La misura prevista dall'articolo 5, commi da 43 a 45, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), si intende concessa a titolo di contributo straordinario per l'intervento di adeguamento sismico del liceo scientifico Duca degli Abruzzi di Gorizia.
13. Alla liquidazione e rendicontazione si provvede ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 140.000 euro, concesso con decreto n. 19176, del 26 ottobre 2022, al Comune di Forni di Sotto ai sensi dell'articolo 5, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione energetica, nuovo allarme antincendio e sistema di ricarica veicoli elettrici della sede municipale, per la realizzazione di opere di messa in sicurezza della viabilità comunale.
15. Per le finalità previste dal comma 14 il Comune presenta al Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa delle opere da realizzarsi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 14.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere i fondi concessi per l'intervento denominato "lavori di manutenzione straordinaria della sede municipale del comune di Paluzza" al Comune di Paluzza con decreto n. 2057/TERINF, del 17 maggio 2022, per sostenere i maggiori costi dell'intervento sulla Scuola primaria di Timau Cleulis.
17. La domanda di devoluzione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a mezzo di posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.
18.
Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), le parole <<agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli>> sono sostituite dalla seguente: <<agli>>.

19.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:
<<a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario;>>.

Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le parole <<ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000,>> sono soppresse.

3. All'articolo 39 bis della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, del progetto o delle attività, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, progetto o attività.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole <<ultimazione dei lavori>> sono aggiunte le seguenti: <<, del progetto o delle attività>>.

4.
Il comma 6 dell'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è abrogato.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) per la realizzazione su un terreno attiguo alla sede della Fondazione della struttura denominata CUB/ON, ai sensi dell'articolo 6, commi da 36 a 38, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), anche per un diverso intervento aggiuntivo di realizzazione di opere accessorie necessarie alla funzionalità della nuova struttura, comprese le aree adibite a parcheggio.
6. Per le finalità previste al comma 5 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del contributo al Servizio competente in materia di attività culturali.
7. Ai sensi del comma 6 il Servizio competente in materia di attività culturali provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
8. I soggetti beneficiari degli incentivi relativi all'annualità 2023 dei progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, beneficiari delle risorse aggiuntive stanziate in forza dell'articolo 6, comma 62, della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), in considerazione del fatto che al momento della concessione delle predette risorse aggiuntive i progetti o programmi dell'annualità 2023 erano già in fase di conclusione, possono ottenere dal Servizio competente, previa richiesta motivata, l'assenso alle modifiche, variazioni ed integrazioni dei progetti o programmi inizialmente presentati per il finanziamento, che possono venire realizzati anche nel corso dell'annualità 2024.
9. In deroga a quanto previsto dai regolamenti attuativi delle medesime norme della legge regionale 16/2014 citate al comma 8, la rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi di cui al comma 8 è presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, e sono ammissibili a rendicontazione anche le spese generali di funzionamento oltre il limite massimo percentuale fissato nei singoli regolamenti attuativi, per una quota massima del 20 per cento oltre il medesimo limite.
10.
Al comma 40 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2023 le parole <<Comitato Internazionale Paralimpico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato Italiano Paralimpico>>.

11. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 51 le parole <<Comitato Internazionale Paralimpico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato Italiano Paralimpico>>;

b)
al comma 52 le parole <<Comitato Internazionale Paralimpico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato Italiano Paralimpico>>;

c)
al comma 53 bis le parole <<Comitato Internazionale Paralimpico>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comitato Italiano Paralimpico>>;

d)
al comma 54 le parole <<entro l'1 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 giugno>>.

12.
Dopo il comma 3 dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato e da un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle Federazioni sportive o delle Discipline sportive associate direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata dalle associazioni e società sportive che hanno presentato la domanda di contributo.
3 ter. Le Commissioni di cui al comma 3 bis operano senza oneri a carico del bilancio regionale.>>.

13.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), le parole <<lettering "#IoSonoFVG">> sono sostituite delle seguenti: <<marchio collettivo "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA">>.

14. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 17 a 19, della legge regionale 14/2023 possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nel corso del 2024.
15.
All'articolo 6, comma 49, della legge regionale 14/2023 le parole <<con la collaborazione della società Giubileo Disabili e dell'UCI (Unione Ciclistica Internazionale)>> sono soppresse.

16. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 50 a 54, della legge regionale 24/2021 e di cui all'articolo 6, comma 40, della legge regionale 13/2023 possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nel corso del 2024.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2022-2023 entro la data del 31 gennaio 2024.
2. All'articolo 9 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.>>.

3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 13/2018 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<3 bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000.>>.

5.
Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 13/2018 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere ammessi alla sperimentazione anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;
b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.
2 ter. Ai fini del comma 2 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali) e di cui all'articolo 29 della legge regionale 20/2005.>>.

6. All'articolo 40 ter della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dopo le parole <<altri soggetti pubblici>> sono aggiunte le seguenti: <<o privati senza scopo di lucro>>;

b)
al comma 1 le parole <<con altri soggetti pubblici del territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<con altri soggetti del territorio pubblici o privati senza scopo di lucro>>.

7. All'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), sono le seguenti modifiche:
a)
al comma 57 dopo le parole <<per contribuire alle spese per>> sono inserite le seguenti: <<l'iscrizione a corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia, per>> e dopo le parole <<previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi>> sono aggiunte le seguenti: <<e le modalità di erogazione>>;

b)
alla lettera a) del comma 58 le parole <<65 anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<50 anni>>;

c)
dopo la lettera b) del comma 58 è aggiunta la seguente:
<<b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.>>;

d)
al comma 62 dopo le parole <<per contribuire alle spese>> le parole <<per corsi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di iscrizione per corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia,>> e dopo le parole <<assegnazione dei contributi medesimi>> sono aggiunte le seguenti: <<e le modalità di erogazione>>;

e)
dopo la lettera b) del comma 63 è aggiunta la seguente:
<<b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.>>

f)
al comma 67, dopo le parole <<per contribuire alle spese>>, le parole <<per corsi>> sono sostituite dalle seguenti: <<di iscrizione per corsi attuati dagli enti formativi accreditati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 27/2017>> e, dopo le parole <<assegnazione dei contributi medesimi>> sono aggiunte le seguenti: <<e le modalità di erogazione>>;

g)
dopo la lettera b) del comma 68 è aggiunta la seguente:
<<b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.>>

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo per il contenimento delle rette di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e relativo regolamento di attuazione, concesso al Consorzio di Sviluppo Economico Locale del Ponte Rosso - Tagliamento relativo all'anno educativo 2020/2021, avendo il Consorzio sempre mantenuto la titolarità del servizio, pur affidandone la realizzazione a soggetti privati, e avendo garantito la continuità del servizio all'utenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), senza mai cessare l'attività la cui titolarità è sempre rimasta in capo al Consorzio medesimo che ha garantito il contenimento delle rette applicate come previsto sia dall'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005 che all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 097 del 2020.
9.
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. La partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi di cui alla presente legge è stabilita dai soggetti di cui al comma 1 mediante la definizione di un piano tariffario, che può essere articolato in funzione dell'intensità d'uso dei servizi. Gli enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali, ponendo a carico dei rispettivi bilanci il costo derivante dalle agevolazioni previste. È escluso che la tariffa possa essere definita, anche in modo indiretto, in relazione agli eventuali contributi destinati agli utenti dei servizi per l'abbattimento della tariffa medesima.
1 ter. Le modifiche di cui al comma 1 bis hanno effetto dall'anno educativo 2023/2024.>>.

10.
Al comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: <<I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto delle condizioni di marginalità dei territori caratterizzati da spopolamento, scarsa accessibilità ai servizi essenziali e limitate opportunità di sviluppo, come individuati dalla strategia regionale per le aree interne.>>.

11.
Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l'anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere gestiti e avviati anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) lauree in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell'indirizzo specifico;
b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85 bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.
5 ter. Ai fini del comma 5 bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), che consentono l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia anche a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
a) i titoli riconosciuti validi in precedenza dalla normativa regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili - nido comunali), e di cui al presente articolo;
b) esclusivamente per il personale che opera nei servizi integrativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della presente legge, i diplomi di scuola media superiore, integrati con specifici percorsi formativi di qualificazione di durata non inferiore a 400 ore approvati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2011, n. 0230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)).>>.

12. Al fine di supportare gli Enti di formazione professionale accreditati ovvero accreditandi nella ottimale predisposizione delle proprie istanze, si prevede un periodo transitorio, che termina alla data del decreto del Direttore centrale di accertamento dell'avvenuta disponibilità on line del nuovo applicativo di accreditamento fornito da Insiel S.p.A..
13. Gli Enti di formazione accreditati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 07/Pres. (Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), conservano l'accreditamento, provvisorio o definitivo, sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla conclusione dell'iter istruttorio di riaccreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)), procedibile dalla data di cui al comma 12 e fino al compimento del quindicesimo mese dalla data fissata al medesimo comma 12.
14. Gli accreditamenti di cui al comma 13 permangono a condizione che l'Ente di formazione mantenga i requisiti di accreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.
15. Per eventuali aggiornamenti, revoche o decadenze degli accreditamenti di cui al comma 13 nel periodo transitorio si applica la disciplina di cui al decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.
16. Nel periodo transitorio di cui al comma 12 gli Enti di formazione non già accreditati alla data di entrata in vigore della presente legge presentano domanda di accreditamento ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 2005.
17. In relazione alla macrotipologia A (Diritto-dovere di istruzione e formazione sino ai 18 anni) tutti gli ambienti oggetto di accreditamento devono essere posseduti dagli enti a titolo esclusivo, fatta salva la previsione di cui all'allegato 6, capoverso 10, del decreto del Presidente della Regione n. 040 del 2023.
18. Alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 22 le parole: <<, le fondazioni degli Istituti tecnici superiori>> sono soppresse;

b)
dopo l'articolo 22 bis è inserito il seguente:
<<Art. 22 ter
 (Accreditamento ITS Academy)
1. Le persone giuridiche private di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), possono essere accreditate dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione. Trovano applicazione, in via transitoria, le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2023, n. 040/Pres. (Regolamento recante i requisiti dei soggetti affidatari degli interventi formativi, le modalità di accreditamento degli enti di formazione professionale e le procedure di controllo e sanzionatorie, in attuazione degli articoli 23, comma 1, e 25 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente)).
2. L'accreditamento è concesso e aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 99/2022 e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.
3. Con regolamento regionale sono disciplinate le disposizioni attuative relative ai requisiti di cui alla legge 99/2022 e relativi decreti ministeriali di attuazione, le modalità di presentazione alla Regione della domanda di accreditamento e di aggiornamento dello stesso da parte dei soggetti di cui al presente articolo, la documentazione necessaria, la procedura di accertamento del possesso dei requisiti previsti, e di rilascio dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura regionale competente, nonché le fattispecie e le procedure di sospensione e revoca dell'accreditamento.>>.

19. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 27/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<la composizione>> sono inserite le seguenti: <<e la costituzione>>;

b)
dopo le parole <<commissione d'esame,>> sono inserite le seguenti: <<l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza,>>.

20. Per l'anno accademico 2024/2025 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
21. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) due componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali, scelti da quest'ultimo anche tra coloro che non partecipano di diritto alle sedute del Consiglio;>>;

b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, designati da quest'ultima tra candidati proposti dalle organizzazioni medesime in possesso di requisiti di competenza ed esperienza coerenti con le tematiche trattate dal Tavolo;>>.

Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1.
Dopo il comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), è inserito il seguente:
<<16 bis. I servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti che hanno ottenuto il convenzionamento con il Servizio sanitario regionale sulla base del fabbisogno definito con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 672 (Fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti), successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 26, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), possono accedere all'accreditamento secondo le procedure di cui al Titolo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006 ").>>.

2. L'istanza di accreditamento ai sensi del comma 16 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16/2021, come introdotto dal comma 1, deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o entro novanta giorni dalla data di stipula della convenzione con la competente azienda sanitaria, se successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine di cui all'articolo 22 bis, comma 5, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), è prorogato al 31 dicembre 2024.
4.
Al comma 6 dell'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), la parola <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

5. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la parola <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>;

b)
la parola <<2022>> è sostituita dalla seguente: <<2023>>;

c)
dopo le parole <<strutture residenziali>> sono inserite le seguenti: <<e i servizi semiresidenziali>>;

d)
le parole <<per le prestazioni residenziali e>> sono soppresse.

6. In attuazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), il parere di compatibilità con il complessivo fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, rilasciato dalla Regione ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge regionale 22/2019, è vincolante ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento di sede di servizi residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti, di cui al decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres..
7.
Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), le parole <<dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<trentasei mesi>>.

8. Alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 33 è sostituito dal seguente:
<<Art. 33
 (Programmazione e controllo degli investimenti)
1. La programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale, di seguito SSR, si svolge sulla base:
a) del Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2 e dei suoi aggiornamenti di cui al comma 8;
b) del Programma triennale dei lavori pubblici, del Programma triennale di acquisti di beni e servizi, dell'elenco annuale e dei loro aggiornamenti annuali di cui ai commi 10 e 11.
2. Il Programma preliminare degli investimenti si articola nelle due seguenti sezioni:
a) il Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impiantistico, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione:
1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori inferiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni, di seguito Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione e dall'indicazione del costo complessivo stimato e del criterio di stima; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee, accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;
2) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale:
2.1) se inferiore a 1 milione di euro, accompagnati da una relazione redatta dal RUP contenente una descrizione di inquadramento dell'intervento in ordine all'attività svolta all'interno delle aree, dall'indicazione del costo complessivo stimato e da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR;
2.2) se pari o superiore a 1 milione di euro previa approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ai sensi del Codice dei contratti pubblici, accompagnato da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR e acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) di cui al comma 14;
3) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che non modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che non prevedono al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato;
b) il Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisti di beni mobili e tecnologici:
1) di singolo importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
2) di singolo importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici e inferiore a 1 milione di euro, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
3) di singolo importo pari o superiore a 1 milione di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato per l'acquisizione e dalla valutazione economica sull'intero ciclo di vita; se relativi a sostituzione di tecnologie biomedicali già esistenti nello stesso presidio, anche dalla relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR; se relativi all'acquisizione di nuove tecnologie biomedicali o all'incremento di tecnologie biomedicali già esistenti, anche da una valutazione di Health Technology Assessment (HTA) comprensiva di un'analisi dei dati di utilizzo della tecnologia estesa all'intero SSR;
4) la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire un elenco di beni, anche di singolo importo inferiore a 1 milione di euro, ai quali è applicata la procedura di cui al punto 3).
3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2 è indicato il cronoprogramma previsionale di spesa sul triennio e sulle eventuali annualità successive.
4. Gli interventi di investimento che prevedono l'acquisizione di immobili, formule di partenariato pubblico privato o altre formule di finanziamento non interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2, lettera a) , previa autorizzazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale può fornire agli enti del SSR indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Programma di cui al comma 2.
6. Il Programma preliminare degli investimenti di ciascun ente del SSR è adottato dall'ente medesimo in via preliminare e tramesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 14, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 19.
7. Il Programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente del SSR previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 19.
8. Il Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2 è aggiornato anche parzialmente per singoli interventi nel corso dell'annualità di riferimento e secondo le disposizioni del presente articolo.
9. Nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, sono inseriti gli investimenti per i quali è disponibile l'intera copertura finanziaria necessaria alla loro realizzazione.
10. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici di cui al comma 7 e gli interventi emergenti nel corso dell'anno di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
11. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici di cui al comma 7 e gli interventi emergenti nel corso dell'anno di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
12. Nell'ambito del piano attuativo di cui all'articolo 41, l'ente del SSR elenca separatamente gli immobili presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici per i quali è prevista l'acquisizione, con indicazione delle fonti di finanziamento disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
13. La Giunta regionale stabilisce la quota in conto capitale, da ripartire tra gli enti del SSR in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile di ciascuno, finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui al comma 9 ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a 100.000 euro; tale limite non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza. Tale quota è non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l'anno.
14. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione sanitaria degli interventi di investimento sul patrimonio del SSR e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute, un organismo denominato Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
15. Il NVISS, costituito con decreto del Direttore centrale avente competenza in materia di salute, è composto:
a) dal Direttore centrale medesimo, con funzioni di presidente;
b) da tre dirigenti della stessa Direzione centrale, con esperienza nei settori della pianificazione o programmazione sanitaria, o della programmazione socio-assistenziale e sociosanitaria o nel settore tecnico degli investimenti, individuati dal Direttore centrale medesimo.
16. I componenti del NVISS possono essere sostituiti da un loro delegato.
17. Il NVISS, tramite convocazione del Presidente, può avvalersi del supporto di componenti esterni, appartenenti all'Amministrazione regionale e/o agli enti del SSR, in ordine allo specifico livello di competenza richiesto per l'esame di particolari interventi. Il supporto dei componenti esterni è a titolo gratuito.
18. La Direzione centrale competente in materia di salute svolge funzioni di carattere istruttorio, nonché i compiti di segreteria a supporto dell'attività del NVISS.
19. Sono sottoposti al parere del NVISS i Programmi preliminari degli investimenti adottati in via preliminare ai sensi del comma 6.
20. Sono sottoposti al parere del NVISS i progetti generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali, relativi al patrimonio indisponibile degli enti del SSR con riferimento a:
a) il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito DOCFAP, come definito dal Codice dei contratti pubblici, degli interventi di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di importo lavori pari o superiore a 1 milione di euro che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale;
b) i Progetti di fattibilità tecnica ed economica, di seguito PFTE, come definiti dal Codice dei contratti pubblici, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.
21. Tutti gli interventi di cui al comma 20 che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale devono essere corredati da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR.
22. È sottoposto al parere del NVISS il PFTE ovvero, il progetto esecutivo nei casi previsti dall'articolo 41, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, nonché le varianti sostanziali, esclusa la manutenzione ordinaria, degli interventi di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati di qualsiasi importo, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:
a) strutture residenziali e non residenziali socio-assistenziali;
b) strutture per la sanità pubblica veterinaria.
23. In caso di prescrizioni del NVISS nel parere sul PFTE, copia del progetto esecutivo è trasmessa al NVISS prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.
24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.
25. Ulteriori indirizzi sulla programmazione degli investimenti possono essere stabiliti annualmente nelle linee annuali per la gestione degli enti del SSR.>>;

b)
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 41 è sostituita dalla seguente:
<<c) il Programma triennale dei lavori pubblici e il Programma triennale di acquisti di beni e servizi, nonché gli Elenchi annuali che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative fonti di finanziamento;>>.

9. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 28 le parole <<progetti di fattibilità tecnica ed economica>> sono sostituite dalle seguenti: <<Documenti di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e Progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)>>;

b)
al comma 29 le parole <<uno studio di fattibilità>> sono sostituite dalle seguenti: <<un quadro esigenziale nel caso del DOCFAP e un DOCFAP nel caso di PFTE, come definiti dal Codice dei contratti pubblici>>;

c)
al comma 30 le parole <<ai sensi dell'articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo>>;

d)
al comma 31 le parole <<della progettazione preliminare>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei documenti progettuali>> e le parole: <<un'unica volta>> sono soppresse;

e)
al comma 32 le parole <<programma triennale degli investimenti di cui all'articolo 33>> sono sostituite dalle seguenti: <<Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 33, comma 9,>>.

10. La ricerca costituisce per gli enti del sistema sanitario regionale, come indicato dall'articolo 35 della legge regionale 22/2019, un indirizzo strategico per il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione e una leva di sviluppo economico, crescita sociale e sviluppo internazionale della Regione.
11. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 10, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) è autorizzata a costituire una fondazione di partecipazione senza fine di lucro, aperta alla partecipazione di altri soggetti pubblici, compresi gli altri enti del Servizio sanitario regionale e ai soggetti privati non aventi fine di lucro.
12. Il patrimonio iniziale è costituito da ASU FC mediante il conferimento dei beni derivanti dall'eredità del prof. Attilio Maseri e dai beni assegnati al Centro aziendale di Ricerca e Alta Formazione.
13. ASU FC e i soggetti di cui al comma 11, nel rispetto delle norme contabili, possono, con provvedimento dell'organo di vertice, destinare al patrimonio della Fondazione ulteriori risorse vincolate alla ricerca.
14. La Fondazione ha tra le proprie finalità la promozione, il sostegno finanziario e il supporto operativo dei progetti di ricerca e di alta formazione elaborati dai professionisti che operano all'interno di ASU FC, nonché delle attività di ricerca svolte nell'ambito di campagne di ricerca nazionali e internazionali.
15. Per il perseguimento delle finalità indicate nei commi precedenti la Fondazione sviluppa rapporti di collaborazione con Istituzioni di ricerca nazionale e internazionale, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le Università regionali, nonché con distretti e poli tecnologici e realtà industriali.
16.
Al comma 83 dell'articolo 8 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), dopo le parole <<all'acquisto>> sono inserite le seguenti: <<e alla ristrutturazione>>.

Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. In via transitoria, per l'esercizio 2024, non si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
2. L'Amministrazione regionale, al fine di definire gli obblighi di finanza pubblica da porre a carico delle Comunità disciplinate dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2015 e dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), si avvale di un gruppo di lavoro, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 18/2015.
3. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali è costituito il gruppo di lavoro di cui al comma 2 e sono individuate le modalità per il suo funzionamento.
4. Le Comunità, nelle more della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico delle medesime, predispongono i bilanci di previsione mantenendo l'indicatore di sostenibilità del debito (indicatore 8.2 del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) al di sotto del valore soglia del 14 per cento.
5. La Regione effettua monitoraggi sui dati dei documenti contabili delle Comunità, con particolare riferimento alla spesa di personale, al fine di acquisire dati utili per la definizione degli obblighi di finanza pubblica come disposto al comma 2, anche tramite specifica modulistica da sottoporre alle Comunità medesime.
6.
Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel primo periodo, le parole <<entro il 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2024>>.

7. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nell'alinea, le parole <<al 31 dicembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2024>>;

b)
alla lettera c), nel primo periodo, le parole <<del 30 settembre 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 30 settembre 2024>>.

8. Il termine per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativo agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi e dei Servizi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito delle Sezioni II e III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2021, n. 1623, è prorogato al 31 dicembre 2024.
9. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2020 e 2021, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è prorogato al 30 giugno 2024.
10.
Il comma 71 dell'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento al bilancio per gli anni 2023-2025), è sostituito dal seguente:
<<71. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per stipulare convenzioni con i gestori del Servizio TPL e gli operatori della sicurezza privata, affinché siano avviati, nel rispetto della normativa statale vigente, progetti pilota per assicurare la presenza di detti operatori sui relativi mezzi di traporto.>>.

11.
Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)) dopo le parole <<a un ordine>> sono inserite le seguenti: <<o a un albo>>.

12. Per l'anno 2023, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 14, comma 2, della legge regionale 17/2022 sono differite rispettivamente al 15 dicembre 2023 e al 29 dicembre 2023.
13. Per l'anno 2023, resta fermo il termine per il versamento dell'ILIA da effettuare sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta versata sulla base delle aliquote applicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022 e quella calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 1, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
14.
All'intervento n. 9 della tabella N relativa all'articolo 9, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<completamento secondo campo di calcio e interventi presso la palestra>> sono sostituite dalle seguenti: <<interventi sul secondo campo di calcio, interventi presso la palestra e spogliatoi>>.

15. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione di un contributo in favore dell'Unione territoriale intercomunale del Natisone per lavori di manutenzione presso il bocciodromo di Buttrio, nell'ambito degli interventi concertati tra la Regione e gli enti locali 2019-2021, successivamente oggetto di subentro da parte del Comune di Buttrio, è autorizzata a confermare il contributo per un diverso intervento di manutenzione straordinaria presso il medesimo impianto sportivo.
16. Per le finalità previste al comma 15 il Comune di Buttrio presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
17. Ai sensi del comma 16 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
18.
Alla tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), l'intervento n. 48 avente ad oggetto "Lavori di ammodernamento dell'Arena Alpe Adria" è sostituito dal seguente: <<Masterplan Città dello sport>>.

19.
Al comma 22 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2022 le parole <<i lavori di ammodernamento dell'Arena Alpe Adria>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Masterplan Città dello sport>>.

20. In relazione a quanto previsto ai commi 18 e 19 la Direzione centrale competente definisce nuovi termini di inizio lavori, fine lavori e di rendicontazione, in applicazione dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002.
21.
Alla tabella Q riferita all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 31/2017, l'intervento avente ad oggetto "Realizzazione tramite FVG Strade della variante di Versa sulla SR 252 in Comune di Romans d'Isonzo" è sostituito dal seguente: <<Comune di Romans d'Isonzo: studio di fattibilità tecnica ed economica della variante di Versa SR 252 e progettazione di diversa soluzione e investimenti manutentivi straordinari a favore della messa in sicurezza stradale dell'abitato di Versa, nel rispetto di quanto individuato dallo studio delle traverse urbane realizzato dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio infrastrutture di trasporto e della mobilità sostenibile>>.

22.
L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Collio-Alto Isonzo individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, avente ad oggetto "Realizzazione tramite FVG Strade della variante sulla SR 252 in Comune di Romans d'Isonzo (Comune interessato: Romans d'Isonzo)" è sostituito dal seguente: <<Comune di Romans d'Isonzo: investimenti manutentivi straordinari a favore della messa in sicurezza stradale dell'abitato di Versa, nel rispetto di quanto individuato dallo studio delle traverse urbane realizzato dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio infrastrutture di trasporto e della mobilità sostenibile>>.

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Maniago, per un importo pari a 250.000 euro, il contributo già concesso all'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane con decreto 4681/TERINF del 24 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 10, commi da 69 a 71, tabella R, della legge regionale 29/2018, per l'intervento relativo alla progettazione e ai lavori di completamento degli impianti sportivi a servizio del Liceo sportivo "E. Torricelli" di Maniago.
24. All'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<Direzione centrale competente in materia di cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<struttura competente in materia di dialetti di origine veneta>>;

b) al comma 3:
1)
nell'alinea le parole <<su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<previa deliberazione della Giunta regionale>>;

2)
alla lettera a) le parole <<alla cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di dialetti di origine veneta>>;

3)
alla lettera b) le parole <<direttore centrale regionale alla cultura>> sono sostituite dalle seguenti: <<direttore della struttura competente in materia di dialetti di origine veneta>>.

25.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), le parole <<uno sportello con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche locali>> sono sostituite dalle seguenti: <<un ufficio per la lingua tedesca con funzioni di gestione e di coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua tedesca nella pubblica amministrazione>>.

26.
Al comma 12 dell'articolo 9 della legge regionale 25/2020, dopo le parole <<primarie e secondarie>>, sono aggiunte le seguenti: <<oltre che per l'acquisto di droni dotati di telecamere per il controllo dei territori>>.

Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. In ragione degli eventi calamitosi verificatisi dal 2 al 3 novembre 2023 che hanno compromesso la fruizione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che costituiscono ragioni oggettive che impediscono la procedura selettiva prevista all'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), e anche al fine di garantire la realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza e l'apprestamento delle aree demaniali in tempo utile per la prossima stagione balneare, gli enti concedenti sono autorizzati a differire il termine di scadenza delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2024.
2. Gli enti concedenti avviano le procedure selettive di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 118/2022, previa deliberazione d'indirizzo, anche se antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, che consideri la ricognizione delle concessioni esistenti, l'individuazione di specifiche destinazioni d'uso delle aree demaniali, le caratteristiche locali da valorizzare e gli obiettivi di sviluppo.
3. In caso di avvio del procedimento su istanza, gli enti concedenti pubblicano un avviso ai sensi della vigente normativa che può riportare contenuti integrativi di interesse dell'amministrazione concedente e che preveda lo svolgimento di procedura comparativa in casi di istanze concorrenti.
4. Nelle procedure di gara gli enti concedenti hanno la facoltà di avvalersi dei principi indicati nell'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), e nell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e hanno facoltà di riconoscere il diritto di prelazione del concessionario uscente.
5. Con riferimento al comma 1 il differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2024 costituisce proroga tecnica nelle more delle procedure selettive di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 118/2022.
6.
Dopo l'articolo 51 della legge regionale 10/2017 è inserito il seguente:
<<Art. 51 bis
 (Affidabilità del concessionario)
1. Il rapporto tra gli enti concedenti e i concessionari di beni demaniali marittimi si fonda sul principio di reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione e dei concessionari e sul rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Fermo restando l'esercizio dell'azione giudiziaria per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive e quanto previsto dall'articolo 47 del regio decreto 327/1942, gli enti concedenti di beni del demanio marittimo situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti motivati di rigetto delle istanze di rinnovo ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione, di variazione ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 328/1952, e di proroga ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 507 (Regolamento recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto), presentate dai concessionari che non abbiano corrisposto il canone o altre indennità dovute in relazione all'utilizzo di beni demaniali marittimi, nei termini previsti all'atto di concessione o intimati dall'amministrazione concedente.
3. Gli enti concedenti tengono in considerazione nelle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), ai fini della valutazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), la mancata corresponsione da parte dei concessionari del canone o altre indennità di cui al comma 2.
4. Gli enti di cui al comma 2 possono prevedere nelle concessioni la clausola disposta all'articolo 1462 del codice civile.>>.

7.
Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è aggiunto il seguente:
<<8 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del decreto legislativo 36/2023, con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 medesimo e anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), e dall'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 400/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.>>.

8.
Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Gli interventi di valorizzazione e recupero di beni demaniali marittimi possono essere realizzati da parte degli enti concedenti anche secondo le procedure di cui al libro IV "Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con la possibilità di riconoscere a titolo di corrispettivo il diritto di gestire l'opera realizzata e il bene demaniale per una durata giustificata dal piano economico finanziario, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2023 medesimo, anche in deroga ai limiti temporali di durata massima delle concessioni demaniali marittime di competenza regionale e comunale dettati dalla presente legge, dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e dall'articolo 03, comma 4 bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.>>.

9.
Al comma 4 bis dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), la parola <<cilindrata>> è sostituita dalla seguente: <<potenza>>.

Art. 11
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2024.