LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
2. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A2 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 4, lettera j) e 4 bis, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), PromoTurismoFVG, in relazione al distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e all'aggregazione dello stesso alla Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia), è autorizzata a porre in essere tutti gli interventi necessari all'adeguamento degli impianti di risalita e delle piste da sci siti nel Comune di Sappada.
2.  
( ABROGATO )
3. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla allegata Tabella B di cui al comma 7.
4.
Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole << accordi di programma >> sono sostituite dalle seguenti: << Accordi per l'innovazione >> e le parole << ai sensi dell' articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Legge sul procedimento amministrativo) >>.

5.
Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << fino al 31 dicembre dell'anno in cui è fissata l'ultima scadenza per la restituzione delle anticipazioni di cui al comma 11 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2020 >>.

6. Al fine di assicurare alle piccole e medie imprese le più ampie opportunità di fruizione delle garanzie per l'accesso al credito, nelle more della revisione organica del sistema regionale di garanzia alle imprese, per l'anno 2019 le domande di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all' articolo 7, comma 34, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), possono essere presentate fino al 28 novembre 2019. Il riparto delle risorse è effettuato entro il 28 dicembre 2019 con riferimento ai parametri stabiliti dal regolamento d'attuazione rilevati alla data di chiusura dell'esercizio contabile nel 2018.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 46, comma 1, lettera r), L. R. 11/2022
2Il comma 2 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera d), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
3Comma 2 abrogato da art. 2, comma 15, lettera d), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
1. Per favorire il riassetto economico e finanziario della Cantina di Rauscedo società cooperativa agricola, è consentita la rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti erogati alla Cantina con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo, da realizzarsi con uno specifico accordo tra la Cantina e le banche creditrici per la sospensione, fino al termine massimo del 31 dicembre 2020, del pagamento delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti oggetto dell'accordo per un periodo corrispondente a quello della sospensione.
2. L'aiuto per la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 è concesso alla Cantina di Rauscedo a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
3. La domanda di rimodulazione dei piani di ammortamento di cui al comma 1 è presentata dalla Cantina all'Amministratore del Fondo ed è corredata della documentazione comprovante l'accordo di cui al comma 1 e della dichiarazione della Cantina relativa agli aiuti percepiti a titolo di "de minimis" nell'anno in corso e nei due anni precedenti.
4. Alle finalità previste al comma 1 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
5. Le domande di contributo di cui all' articolo 3, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), possono essere presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per le finalità previste al comma 5 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate nel 2019 per migliorare i sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge regionale 29/2018 , con le risorse destinate nell'anno 2020 per la medesima finalità.
8. Per le finalità previste al comma 7 si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
9. Al fine di salvaguardare le condizioni di sicurezza e il regolare funzionamento della Riserva Naturale Lago di Cornino, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 50.000 euro al Comune di Forgaria del Friuli per la realizzazione di opere urgenti dal punto di vista igienico sanitario.
10. Gli interventi di cui al comma 9 sono finalizzati alla manutenzione straordinaria dei locali della Riserva, con particolare riguardo all'adeguamento delle strutture e degli impianti di refrigerazione, conservazione, pulizia e disinfestazione delle carcasse degli animali rinvenuti e dei mezzi di trasporto ad esse adibiti.
11. La domanda del finanziamento di cui al comma 9 è presentata al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
12. Il finanziamento è concesso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 11. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. Il finanziamento è liquidato in via anticipata in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto inserimento dell'intervento nell'elenco annuale delle opere pubbliche del beneficiario.
13. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
14. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.
15. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo integrativo per il completo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019, in attuazione dell' articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/2018 , per il sostegno delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di aria propanata.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è inviata al Servizio competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione dell'entità del contributo richiesto.
18. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 12.735 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26, e altresì si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
20. Per garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni avverse che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dall'1 marzo al 15 novembre 2019 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.
21.
Gli aiuti di cui al comma 20 sono concessi in conformità al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 316/2019, del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis " nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

22. Gli aiuti di cui al comma 20 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.
23. I Consorzi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione riepilogativa in cui sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 20, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2018, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo nel limite massimo di 10 euro per alveare e di 5 euro per sciame nonché l'entità del contributo richiesto nei limiti del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013. Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 20.
24. Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 23, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.
25. Per le finalità previste dal comma 20 è destinata la spesa di 85.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 26.
26. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella C.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario nel rispetto della regola del "de minimis" all'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico, nonché attività di consulenza, informazione e formazione presso le imprese e le pubbliche amministrazioni per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario, con particolare riferimento agli interventi di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili).
2. AI fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia è stipulata una convenzione da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia.
3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
4.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), è abrogato.

5. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lestizza un contributo straordinario per l'attuazione di misure idonee a garantire la sicurezza della viabilità, anche mediante la realizzazione di una viabilità alternativa, al fine di risolvere le criticità che si manifestano costantemente in occasione delle manifestazioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori".
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2019 e 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 8.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare i contributi in materia di politiche abitative in attuazione del disposto di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), anche a fronte delle istanze di modifica dell'iniziativa pervenute oltre il termine ivi indicato purché entro il 31 gennaio 2020.
5.
II comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per definire le modalità attuative dell'inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e il subentro nella gestione delle attività del porto di Monfalcone, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale. La gestione delle attività previste dall'intesa avviene nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. I canoni per le concessioni demaniali, per l'occupazione temporanea di aree e banchine, per le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni o servizi portuali e ogni altra entrata afferente alla gestione del porto vengono riscossi direttamente dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che li reimpiega per interventi di sviluppo del porto di Monfalcone sulla base degli strumenti ordinari di programmazione.>>.

6. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
<< Art. 9 bis
 (Entrata in vigore del Biciplan UTI e Biciplan)
1. I piani di cui agli articoli 8 e 9 entrano in vigore successivamente al Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) di cui all'articolo 7.>>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 14 è inserito il seguente:
<< 2 bis. In attesa dell'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8 e 9 la Regione finanzia le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b).>>.

7. Alle finalità di cui all' articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 8/2018 , come inserito dal comma 6, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
8. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella E.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 31 ottobre 2020.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2018 ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ancorché i beneficiari non abbiano presentato il rendiconto dei contributi medesimi entro il termine fissato nel decreto di concessione.
3. Per le finalità di cui al comma 2 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di attività sportive, entro il 30 novembre 2019, domanda di conferma del contributo corredata della documentazione giustificativa della spesa di cui all'articolo 10 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003 , emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201 .
4. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.
5.
Dopo il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono aggiunti i seguenti:
<< 3 bis. Ai fini del comma 2, il Comitato regionale del CONI presenta alla struttura regionale competente in materia sport domanda di incentivo corredata di una relazione illustrativa delle attività proposte e il cronoprogramma realizzativo, unitamente a un elenco analitico delle spese da sostenere, riconducibili alle fattispecie di cui al comma 3 ter.
3 ter. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese:
a) compensi e rimborso spese, vitto e trasferimento per formatori, esperti di educazione motoria, project manager, collaboratori;
b) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;
c) cancelleria, spese postali e telefoniche;
d) costi di promozione, stampa di materiale per la pubblicizzazione dell'attività;
e) spese per l'assistenza sanitaria strettamente inerenti l'attività;
f) oneri per coperture assicurative;
g) costi relativi al materiale didattico.
3 quater. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 2 sono definite nei provvedimenti di concessione.>>.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 27, commi da 3 bis a 3 quater, della legge regionale 13/2018 , come aggiunte dal comma 5, trovano applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
7.
Dopo il comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), è aggiunto il seguente:
<< 4 bis. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in deroga all' articolo 57, comma 1, della legge regionale 14/2002 , liquida ed eroga in via anticipata i contributi di cui al comma 1, non ancora pagati alla data del 30 settembre 2019.>>.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Lignano Sabbiadoro il contributo di 640.000 euro convertito, ai sensi dell' articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), per i lavori di ampliamento dell'impianto polisportivo Teghil - II lotto.
9. Per le finalità di cui al comma 8 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
10. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Resia il contributo di 146.500 euro, convertito ai sensi dell' articolo 29, comma 5, della legge regionale 13/2014 , per l'intervento di adeguamento e sistemazione delle tribune del campo sportivo comunale.
12. Per le finalità di cui al comma 11 il Comune di Resia presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
13. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Latisana e Remanzacco.
15. Per le finalità di cui al comma 14 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
16. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede alla conferma dei contributi e alla fissazione di un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.
17. In deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, e dall' articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), nonché a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 14 del decreto del Presidente della Regione 10 aprile 2018, n. 105 (Regolamento recante la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di interesse regionale ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 ), per l'anno 2019 si prescinde dai pareri del Comitato tecnico scientifico per gli Ecomusei ivi previsti.
18. Per l'anno 2019 l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati unicamente al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
19. Il termine previsto dal regolamento di attuazione dell' articolo 4 bis della legge regionale 10/2006 , emanato con decreto del Presidente della Regione 105/2018 , è fissato, per l'anno 2020, dall'1 al 29 febbraio dell'anno medesimo.
20. All' articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 40 è sostituito dal seguente:
<< 40. Al fine di potenziare l'attrattività turistica e culturale del territorio regionale, la Regione è autorizzata a concedere incentivi ai Comuni, alle Associazioni culturali e agli enti ecclesiastici, proprietari di immobili o aree site nel territorio regionale su cui insistono siti archeologici paleocristiani minori, per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei siti medesimi. I siti oggetto di finanziamento sono individuati d'intesa tra l'Amministrazione regionale e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del FVG del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia.>>;

b)
il comma 41 è sostituito dal seguente:
<<41. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi con la procedura automatica di cui all' articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>;

c)
dopo il comma 41 sono inseriti i seguenti:
<< 41 bis. Gli incentivi di cui al comma 40 sono concessi, entro il limite massimo di 300.000 euro, in misura pari al 100 per cento delle spese ammissibili. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di incentivo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente l'incentivo e rientranti nelle categorie individuate dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
41 ter. Sono ammissibili a incentivo gli interventi di valorizzazione, come definita dall' articolo 6 del decreto legislativo 42/2004 , dei siti archeologici paleocristiani minori individuati ai sensi del comma 40.
41 quater. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 40, corredate del quadro economico dell'intervento da realizzare, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre di ogni anno, a pena di inammissibilità.
41 quinquies. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande, registrate secondo l'ordine cronologico di ricevimento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda l'incentivo è concesso, sulla base del quadro economico di cui al comma 41 quater, nei limiti di cui al comma 41 bis e delle risorse disponibili. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo è disposta secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle domande medesime.
41 sexies. Per la concessione e la erogazione dei contributi di cui al comma 40, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002 .>>.

21. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, le domande per la concessione degli incentivi di cui all' articolo 7, comma 40, della legge regionale 13/2019 , come sostituito dalla lettera a) del comma 20, sono inviate alla Direzione centrale competente in materia di beni culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità.
22. Alle finalità di cui all' articolo 7, comma 40, della legge regionale 13/2019 , come sostituito dalla lettera a) del comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
23. Il Comune di Montereale Valcellina è autorizzato a destinare il contributo di 50.000 euro, concesso ai sensi dell' articolo 7, comma 100, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per interventi di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio accessorio alla centrale "Antonio Pitter" di Malnisio, anche al finanziamento della progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria del medesimo edificio.
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Montereale Valcellina presenta al Servizio competente in materia di beni culturali la domanda volta a ottenere la fissazione dei nuovi termini di ultimazione dell'intervento finanziato e di rendicontazione del relativo contributo, corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento medesimo e del quadro economico complessivo dell'opera.
25.
Alla lettera d) del comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019 , dopo le parole << promotori dei progetti >> sono aggiunte le seguenti: << , gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi >>.

26. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 "Norme regionali in materia di beni culturali"), gli enti gestori delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2020 nel periodo compreso tra l'1 novembre 2019 e il 31 gennaio 2020.
27. La relazione riepilogativa da allegare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione 236/2016 , alla domanda di contributo presentata per l'anno 2020, è riferita a tutte le attività e le iniziative svolte nell'anno 2018, ancorché non finanziate.
28. In relazione al disposto di cui al comma 26 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2020 e la data di presentazione della domanda medesima.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il saldo dei contributi concessi ai sensi del bando per la valorizzazione dei siti di archeologia industriale nel Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto n. 3319/CULT del 16 settembre 2009, accertata l'ultimazione degli interventi finanziati e il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla loro realizzazione, ancorché i beneficiari dei contributi non abbiano soddisfatto ovvero abbiano soddisfatto parzialmente uno o più dei criteri previsti all'articolo 11 del bando medesimo.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 50.000 euro annui, concesso al Comune di Majano con decreto n. 5083/CULT del 27 novembre 2009, ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "ex ospedale S. Giovanni da Gerusalemme: restauro, consolidamento strutture, finiture, muro di recinzione - 3° lotto", già confermato con decreto n. 4154/CULT/2018 ai sensi dell' articolo 6, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015).
31. Per le finalità di cui al comma 30 il Comune di Majano presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata del cronoprogramma aggiornato dell'intervento.
32. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza di cui al comma 31, provvede a confermare il contributo e a fissare, in coerenza con quanto indicato nel nuovo cronoprogramma trasmesso dal Comune di Majano, i nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della relativa spesa.
33. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella F.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1.
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<< 3 ter. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di stipulazione del contratto di espansione di cui all' articolo 41 del decreto legislativo 148/2015 , tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori all'applicazione del contratto di espansione e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore dell'impresa richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipulazione del contratto di espansione.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 3 ter dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009 , come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
3. In sede di prima attuazione dell' articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), nelle more dell'adozione degli atti previsti dagli articoli 30 ter, comma 1, lettere a) e b), 30 sexies, comma 2, lettera a), 30 octies, commi 1, lettera b) e 3, e 30 duodecies della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché dall' articolo 15, comma 4, della legge regionale 29/2018 , le risorse previste dall' articolo 15, comma 6, della citata legge regionale 29/2018 sono utilizzate per le attività di competenza dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa tramite atti adottati dal Direttore generale della stessa a valere sul bilancio regionale, con il supporto tecnico-amministrativo degli Uffici regionali con competenze in materia di procedure di selezione e gestione di fondi regionali, individuati nell'ambito delle funzioni di coordinamento del Direttore generale della Regione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5.
Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dopo le parole << lenghe furlane >>, sono aggiunte le seguenti: << , all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa >>.

6.
Al comma 14 dell'articolo 8 della legge regionale 29/2018 le parole << nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel periodo dal 15 aprile al 31 dicembre 2019 >>.

7.
Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 29/2018 le parole << entro il 15 novembre 2019 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 28 febbraio 2020 >>.

8.
Al comma 21 dell'articolo 8 della legge regionale 29/2018 le parole << 55 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 50 per cento >>.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone società consortile per azioni un contributo per la realizzazione dei lavori di ampliamento della sede adibita a parco scientifico e tecnologico regionale e per l'eventuale fornitura di arredi e attrezzature.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata, prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione centrale competente in materia di ricerca, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dell'elenco dei costi.
11. Il contributo di cui al comma 9 rientra nella disciplina degli aiuti di Stato ed è concesso ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili riferiti ai costi degli investimenti materiali.
12. Per le finalità previste dal comma 9 è destinata la spesa di 415.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 20.
13. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e con riferimento alle domande presentante entro i termini previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)), ma viziate da irregolarità che ne impediscono l'accoglimento, i soggetti gestori possono presentare domanda entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. Per accedere al contributo di cui al comma 13 i destinatari presentano la domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
15. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 9 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.
16. Per le finalità di cui al comma 13 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
17.
Al comma 5 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), dopo le parole << lenghe furlane >> sono aggiunte le seguenti: << , all'Agenzia Lavoro SviluppoImpresa >>.

18.
Al comma 22 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), dopo le parole << dei costi complessivamente iscritti a conto economico. >> è aggiunto il seguente periodo: << In sede di avvio dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di competenza previste dall' articolo 30 quater della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), tale percentuale massima è fissata nel 40 per cento. >>.

19.
Al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento di bilancio per gli anni 2019-2021), le parole << entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 marzo 2020 >>.

20. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella G.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" l'importo di 900.000 euro per l'anno 2019 per sostenere, attraverso la struttura Area Welfare di Comunità di cui all' articolo 9, comma 53, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale e iscritti, nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nei rispettivi registri o albi regionali o nazionali ove esistenti, e aventi quali esplicite finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane, possono beneficiare di un contributo per sostenere gli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.
3. L'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Area Welfare di Comunità pubblica un avviso almeno trenta giorni prima della presentazione delle domande per l'accesso al contributo di cui al comma 2 attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande sono gestite secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel caso i fondi non siano disponibili, la concessione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
4. Sono ammissibili le spese sostenute, ai sensi del comma 2 nel corso dell'anno 2019, precedentemente alla pubblicazione dell'avviso.
5. Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di trasferimento sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione, nonché le modalità per il reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa 900.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 9.
7.
I commi dal 29 al 30 dell' articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

8. Con decorrenza di effetti dall'1 gennaio 2020, alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 3 le parole << o semigratuita, in relazione alle condizioni economiche previste da apposite direttive regionali >> sono soppresse;

b)
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 è abrogata.

9. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 108, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
Art. 9
 (Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. In via di interpretazione autentica del disposto del secondo periodo del comma 1 quater dell'articolo 31 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quantificazione della sanzione ivi prevista è operata sulle risorse assegnate ai Comuni nell'esercizio in cui si è verificato l'inadempimento.
2.
Al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole << fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate solo per documentate motivazioni di salute e assistenza famigliare >> sono sostituite dalle seguenti: << fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate >>.

3. Al fine di ridurre i tempi di accesso agli impieghi nelle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2021 e fermo restando, per l'anno 2019, quanto previsto dall' articolo 46, comma 4 bis, secondo periodo, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le procedure concorsuali bandite dalle amministrazioni medesime e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all' articolo 23 della legge regionale 18/2016 .
4. Per il centenario di fondazione della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere per l'anno 2019 il programma di eventi e di manifestazioni organizzate per la celebrazione di tale evento per un importo di 50.000 euro.
5. Il programma di eventi e di manifestazioni di cui al comma 4 deve essere realizzato e completato entro il 31 dicembre 2019. La Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine presenta la domanda per la concessione del finanziamento al Servizio competente in materia di lingue minoritarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il finanziamento può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 9.
7. Per il solo anno 2019 non trova applicazione quanto previsto dall' articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015 .
8.
Al comma 25 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), dopo le parole << 31 dicembre 2019 >> sono aggiunte le seguenti: << e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune >>.

9. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella I.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa di 40.000 euro per gli oneri amministrativi e contabili propedeutici alla chiusura definitiva del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) "Net Europe - IT Public Administration GEIE", costituito con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2009, n. 1186 (Adesione al GEIE denominato "Net Europe-IT & Public Administration").
2. L'erogazione della spesa a favore del Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) "Net Europe - IT & Public Administration GEIE", è a carico del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 5.
4.
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole << tre annualità >> sono sostituite dalle seguenti: << due annualità >>.

5. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
 (Finanze e altre norme intersettoriali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare temporaneamente le risorse a disposizione della gestione fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse stesse a fronte delle economie e dei disimpegni sulle somme riaccertate disposti nell'anno.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla gestione fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" un'anticipazione per il medesimo anno di cui al comma 1 di importo non superiore alle economie e disimpegni di cui al comma 1.
3. La gestione fuori bilancio "Fondo POR FESR 2014-2020" restituisce all'Amministrazione regionale la somma di cui al comma 2 entro il 31 dicembre dell'anno seguente a quello della concessione.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 5.121.062,33 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 8.
5. Le entrate di cui al comma 3, pari a 5.121.062,33 euro per l'anno 2020, sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021 con riferimento alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 1.
6. In via di interpretazione autentica, l' articolo 83, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), deve intendersi nel senso che, in caso di ritardo nel pagamento di cui all' articolo 12, quarto comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sulla somma dovuta non si applica alcuna maggiorazione, salvi, in ogni caso, gli interessi legali.
7. In riferimento ai ritardati pagamenti maturati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2019 , l' articolo 83, comma 1, della legge regionale 6/2019 , come interpretato dal comma 6, si applica ai procedimenti sanzionatori nei quali, alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, non sia stata disposta la trasmissione del ruolo ai sensi dell' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella M.
2.
Per consentire la conclusione dei procedimenti facenti capo alle soppresse Province, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto la somma complessiva di 520.000 euro dovuti a seguito della sentenza n. 383/2019 della Corte d'Appello di Trieste relativa a procedura di esproprio di immobili transitati in proprietà all'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

3. È riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio conseguente alla sentenza di cui al comma 2 ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 .
4. Per le finalità previste dal comma 2 è destinata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
  (Copertura finanziaria e allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 )
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A1.
2. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
3. Il prospetto esplicativo degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso a debito, previsto nella nota integrativa allegata alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), è aggiornato in coerenza alle variazioni intervenute; conseguentemente il prospetto aggiornato è quello di cui all'allegata Tabella N.
Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.