Art. 9
(Disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate)
1.
In deroga all'articolo 31, commi 1 e 3, della
legge regionale 12/2016
, i soggetti, già titolari di un'autorizzazione all'attività estrattiva scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno eseguito gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, possono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata.
2.
In deroga alle disposizioni di cui all'
articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2016
, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera t), punto 1, è ammessa, anche in presenza della garanzia fideiussoria, la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in aree interessate da attività estrattive cessate, da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, al fine del completamento dell'attività estrattiva cessata.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, corredate del progetto dell'intervento di recupero o del progetto dell'attività estrattiva limitato al volume e al perimetro residui rispetto a quelli originariamente autorizzati e munito del parere favorevole del Comune interessato, nonché delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. È fatta comunque salva la possibilità di presentare un'istanza di variante in ampliamento del progetto dell'attività estrattiva autorizzata.
4. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata esprimono il parere sul progetto dell'intervento di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
5. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero o del progetto dell'attività estrattiva o di diniego motivato delle stesse, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
7. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, possono escutere la garanzia fideiussoria fino alla presentazione delle domande ai sensi del comma 3.
8.
Nel caso in cui le domande di autorizzazione previste dai commi 1 e 2 non siano state presentate entro il termine fissato dal comma 3 o venga emesso un provvedimento di diniego motivato delle autorizzazioni, il Comune o i Comuni escutono la garanzia fideiussoria ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2016
.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 22, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 10
(Disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue)
1.
In attuazione dell'
articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati:
a) all'avviamento;
b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
c) al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
2.
L'ente gestore degli impianti o delle infrastrutture di cui al comma 1 presenta all'autorità competente l'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria, corredata di:
a) progetto dei lavori;
b) cronoprogramma della realizzazione dei lavori;
c) piano economico-finanziario con l'attestazione della copertura finanziaria delle opere;
d) programma di mitigazione degli impatti ambientali dello scarico sul corpo ricettore.
3.
L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1:
a) ha durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile;
b)
può prevedere ai sensi dell'
articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 152/2006
, su motivata istanza dell'ente gestore, deroghe ai limiti di legge per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e per i soli parametri effettivamente interessati dalle stesse; in tal caso, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di ARPA e dell'Azienda del servizio sanitario regionale competente per territorio;
c) fissa i limiti per i relativi scarichi nei casi di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, l'ente gestore provvede a comunicare immediatamente all'autorità competente le date di inizio e di fine dell'interruzione.
5. Se l'interruzione di cui al comma 4 ha durata superiore a cinque giorni l'ente gestore deve chiedere l'autorizzazione provvisoria con le modalità stabilite dal comma 2.
Art. 11
(Disposizioni per il recupero della naturalità del Lago dei Tre Comuni)
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 17.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A di cui all'articolo 17.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 4, comma 39, L. R. 13/2019