Art. 1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Alla
legge regionale 11 agosto 2010, n. 15
(Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 22 è abrogato;
b)
il comma 2 dell'articolo 23 è abrogato;
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 92 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21
(Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), è inserito il seguente:
<<1 bis. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività ambientale dell'area interessata dalle vasche di stoccaggio dei fanghi di dragaggio del fiume Corno e dei canali d'accesso, intestate in proprietà al Commissario di Governo per l'emergenza della Laguna di Marano e di Grado, gli immobili individuati catastalmente in Comune di San Giorgio di Nogaro, sez. B, FM 6, mappale 240, sono trasferiti in proprietà alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale patrimonio indisponibile per finalità istituzionali.>>.
3.
Al fine di perseguire un'efficace gestione delle partecipazioni pubbliche e il miglior coordinamento degli interventi effettuati dalla Regione nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalità, della viabilità e dei trasporti pubblici, è ammessa la partecipazione di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'
articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Legge finanziaria 2004), al capitale sociale delle società operanti nei settori medesimi, previa deliberazione della Giunta regionale finalizzata a verificare la strategicità del relativo intervento.
4.
Per le finalità di cui all'
articolo 10, comma 13 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14
(Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale, in qualità di socio di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA, è autorizzata a negoziare e, se del caso, a perfezionare un'alleanza con ICCREA Banca SpA, del Gruppo bancario ICCREA, attraverso un aumento di capitale riservato.
5.
Il
comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è sostituito dal seguente:
<<2.
Per il recupero delle somme dovute di importo inferiore a 30.000 euro, in caso di revoca o decadenza di contributi pubblici, incentivi, agevolazioni e altri finanziamenti in conto capitale, per difetto dei requisiti o delle condizioni giustificanti la permanenza del beneficio ovvero per inadempimento del beneficiario agli obblighi previsti da leggi o regolamenti che non comportino valutazioni discrezionali, la Direzione centrale che ha concesso il contributo direttamente o tramite Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA provvede, con l'ingiunzione prevista dal
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), ad accertare il credito in restituzione calcolato nella misura di legge, con riscossione a mezzo iscrizione a ruolo mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate - Riscossione o secondo altre modalità di riscossione definite dalla vigente normativa statale.>>.
6. La disposizione di cui al comma 5 ha effetto decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7.
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 44, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10
(Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), il periodo di mandato sino alla X legislatura è riconosciuto per intero ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina previgente alla modifica introdotta dalla
legge regionale 10/2013
. In tale ipotesi il periodo di mandato dalla XI legislatura è comunque riconosciuto ai fini del calcolo dell'indennità di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla
legge regionale 10/2013
per un massimo di dieci annualità.
8. Qualora, dopo l'entrata in vigore del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27
, e fino alla data di entrata in vigore della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23
(Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53), il compenso professionale sia stato determinato pattiziamente, anche con riferimento a fonti diverse dai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense o dalle tariffe professionali forensi, ai fini del rimborso delle spese legali di cui all'
articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
(Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), si provvede tenuto conto della necessità, della rilevanza, dell'utilità e del contenuto dell'attività defensionale svolta, anche con riferimento a procedimenti analoghi, alla liquidazione entro i limiti dei valori massimi applicabili dei parametri o delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previo giudizio di conformità degli stessi da parte dell'Avvocatura della Regione.
8 bis. Il parere di conformità è espresso nel termine di trenta giorni dalla richiesta di pagamento da una Commissione di valutazione nominata con decreto dell'Avvocato della Regione e composta da due avvocati assegnati all'Avvocatura e da un terzo avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trieste tra i componenti del Consiglio medesimo.
8 ter. Per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione di valutazione al solo componente esterno spetta un gettone di presenza nella misura di 150 euro lordi per seduta.
9. In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche ai giudizi e ai procedimenti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle richieste di rimborso presentate ma non ancora liquidate a tale data.
Note:
1Comma 8 bis aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 12/2018
2Comma 8 ter aggiunto da art. 12, comma 5, L. R. 12/2018
3Parole sostituite al comma 8 da art. 112, comma 1, L. R. 13/2020
Art. 2
(Attività produttive)
1.
Al fine di consentire l'avvio delle attività del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, istituito ai sensi
dell'articolo 62, comma 5.1, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), i beni indisponibili di proprietà dell'Ente zona industriale di Trieste (EZIT) inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla
legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25
(Disciplina dell'Ente zona industriale di Trieste), sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
2.
Per le medesime finalità del comma 1, i beni disponibili di proprietà dell'EZIT inclusi nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui alla planimetria allegata sub A alla
legge regionale 25/2002
, individuati dal Commissario liquidatore come non necessari per la chiusura della procedura commissariale, sono trasferiti in proprietà al predetto Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.
3. Il Commissario liquidatore, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge, individua i beni indisponibili e i beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale oggetto di trasferimento.
4. Con verbale di consegna sottoscritto dal Commissario liquidatore e dal legale rappresentante del Consorzio di cui al comma 2, i beni di cui al comma 3 sono trasferiti a titolo gratuito in proprietà al Consorzio per essere utilizzati per i fini istituzionale del Consorzio medesimo. Detto verbale costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, per l'intavolazione e la voltura catastale del diritto di proprietà dei beni trasferiti.
5. Le operazioni di consegna dei beni indisponibili di cui al comma 3 sono attuate entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle presente legge.
6. Le operazioni di consegna dei beni disponibili ritenuti non necessari per la chiusura della procedura commissariale di cui al comma 3 possono essere attuate anche prima della chiusura della procedura commissariale.
8. A decorrere dall'1 gennaio 2019, l'articolo 2, comma 13, della legge regionale 27/2014, cessa di avere efficacia.
11.
Nel rispetto di quanto previsto dallo statuto del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo (CO.SI.L.T), di seguito Consorzio, lo stesso può acquisire mediante conferimento da parte dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia gli immobili con destinazione d'uso industriale o artigianale rientranti nelle zone D1 dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio medesimo, coerentemente con il Piano industriale di cui all'
articolo 80 della legge regionale 3/2015
.
12. Per la stima dei beni conferiti di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di rinvio di cui all'articolo 29 dello statuto del Consorzio.
15.
In relazione al subentro dell'Unione territoriale intercomunale del Collio-Alto Isonzo nella realizzazione del progetto di valorizzazione turistica della strada provinciale Peteano - Monte S. Michele -S. Martino del Carso nel Comune di Sagrado a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei percorsi del Museo all'aperto della Grande Guerra sul Carso, finanziata con mutuo contratto dalla Provincia di Gorizia con la Cassa Depositi e Prestiti e assistito dal finanziamento regionale liquidato alla Provincia con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 485 del 20 marzo 2013, e all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 13 e 14, della
legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
(Legge di stabilità 2017), e dell'
articolo 11, comma 30, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31
(Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), il direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna è autorizzato a fissare un nuovo termine di rendicontazione della spesa su richiesta dell'Unione territoriale intercomunale.
16.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a fissare con provvedimento del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un nuovo termine di conclusione dei programmi straordinari per l'anno 2008 previsti dall'
articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4
(Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), con riferimento agli interventi già oggetto dei provvedimenti di deroga adottati ai sensi del
comma 96 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20
(Assestamento del bilancio 2015).
Art. 3
(Risorse agricole e forestali)
1.
Al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica, la corresponsione del contributo in conto interessi di cui all'
articolo 7, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), e del relativo regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2003, n. 205
(Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole previsti dall'articolo 7, commi 15 e 16 della
legge regionale 13/2002
), non cessa qualora, nel corso della durata del contratto di mutuo, si verifichino le seguenti situazioni:
a) perdita del possesso dei fondi oggetto dell'aiuto;
b) vendita, cambio di destinazione o perdita del possesso dei fondi preposseduti che hanno concorso alla valutazione istruttoria della domanda di aiuto.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche in sede di adozione dei provvedimenti conseguenti all'estinzione anticipata del mutuo e alla vendita dei fondi oggetto dell'aiuto.
3.
Alla
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9
(Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
<<g bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;>>;
b)
al comma 4 dell'articolo 31 le parole <<
economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
amministrazione diretta
>>;
c)
al comma 1 dell'articolo 32 le parole <<
a privati, vivaisti compresi,
>> sono soppresse;
d)
al comma 2 dell'articolo 32 dopo le parole <<
Il compenso non è dovuto per il materiale forestale
>> sono inserite le seguenti: <<
, da porre a dimora sul territorio regionale,
>>;
e)
il comma 2 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
<<2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in: a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.>>;
f)
al comma 2 dell'articolo 56 le parole <<
economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi
>>;
g)
al comma 1 dell'articolo 77 le parole <<
economia, nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo fiduciario,
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi
>>.
4.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10
(Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro l'1 marzo di ogni anno.>>
5.
Alla
legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28
(Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica dell'articolo 3 la parola <<
finanziario
>> è sostituita dalle seguenti: <<
di bilancio
>>;
b)
al comma 2 dell'articolo 3 la parola <<
finanziario
>> è sostituita dalle seguenti: <<
economico - patrimoniale
>>;
c)
i commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 3 sono abrogati;
d)
la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<a) dell'anticipazione di cassa nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;>>;
e)
alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 le parole <<
delle entrate previste
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto
>>;
f)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
(Sistema contabile dei Consorzi di bonifica)
1. I Consorzi di bonifica applicano il sistema contabile economico - patrimoniale.
2.
I Consorzi di bonifica adottano entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio formulato secondo le prescrizioni contenute nel
libro V, titolo V, capo V, sezione IX del codice civile
in quanto compatibili e in osservanza del piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 20.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze, possono essere formulati indirizzi su contenuti aggiuntivi della documentazione del bilancio di esercizio.
4. Per le attività di natura commerciale i Consorzi di bonifica tengono una contabilità separata rispetto a quella redatta per i fini istituzionali.
5. I Consorzi di bonifica adottano, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione che è formato di: a) il piano delle attività di durata almeno triennale che espone le linee strategiche di sviluppo dell'attività consortile;
b) il conto economico preventivo (budget), di durata almeno triennale;
c) la relazione esplicativa del conto economico preventivo (budget);
d) la relazione del Collegio dei revisori legali.
6. I Consorzi fanno ricorso alla gestione provvisoria del bilancio di previsione secondo i seguenti limiti mensili: a) quando il bilancio è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento;
b) quando il bilancio non è stato adottato prima dell'inizio dell'esercizio: un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna posta del budget economico dell'ultimo bilancio di previsione approvato o la maggior spesa obbligatoria non suscettibile di frazionamento.>>;
g)
al comma 4 dell'articolo 22 dopo le parole <<
Le deliberazioni
>> sono inserite le seguenti: <<
non soggette a controllo
>>;
h)
il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<< 1. Sono soggetti al controllo di legittimità: a) il bilancio di esercizio;
b) il bilancio di previsione;
c) il piano dei conti di cui all'articolo 3 bis, comma 2;
d)
lo Statuto consortile;
e) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.>>
i)
il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23 è abrogato;
l)
il comma 6 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
<<6. La Giunta regionale può formulare indirizzi e raccomandazioni nei confronti dei Consorzi: a) a seguito dell'istruttoria degli atti soggetti al controllo, con le deliberazioni di cui al comma 2;
b) a seguito delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, con deliberazione approvata su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.>>
6.
Gli articoli 3, 3 bis, 22 e 23 della
legge regionale 28/2002
, come modificati e inseriti dal comma 5, hanno effetto dall'applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l'adozione del bilancio di previsione di cui al predetto articolo 3 bis, comma 5, relativo all'esercizio finanziario 2020; fino ad allora continuano ad applicarsi gli articoli 3, 22 e 23 della
legge regionale 28/2002
nella versione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7.
Per consentire l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, il piano dei conti dello stato patrimoniale e del conto economico di cui all'
articolo 3 bis comma 2, della legge regionale 28/2002
, come inserito dal comma 6, lettera f), è adottato dall'Associazione Consorzi di Bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto al controllo ai sensi dell'
articolo 23 della legge regionale 28/2002
. Decorso inutilmente il predetto termine di quattro mesi, il piano dei conti è approvato, entro i successivi tre mesi, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.
8.
Per avviare l'applicazione del sistema contabile economico - patrimoniale, i Consorzi di bonifica elaborano il primo stato patrimoniale sulla base della situazione patrimoniale dell'esercizio precedente. I criteri per la redazione dello stato patrimoniale iniziale sono quelli previsti dal
codice civile
e dai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in quanto compatibili, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:
a) per i beni immobili, qualora non sia possibile la valutazione con il criterio del costo di acquisto o di costruzione maggiorato dei costi accessori, si assume come valore iniziale quello catastale, rivalutato secondo le norme fiscali per i tributi locali;
b) per i beni mobili, qualora manchi la documentazione di acquisto, si assume come valore iniziale il presumibile valore di mercato alla data di adozione dello stato patrimoniale iniziale;
c) per i terreni su cui insistono i fabbricati, si assume, come valore iniziale, se non separatamente determinabile dalla documentazione in possesso del Consorzio, l'importo pari al 20 per cento del valore del fabbricato.
10.
Al
comma 24 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25
(Legge di stabilità 2017), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole <<
entro il 31 marzo di ogni anno
>> sono aggiunte le seguenti: <<
di attività
>>;
b)
le parole <<
Con riferimento agli esercizi finanziari 2018 e 2019, l'erogazione in via anticipata è subordinata anche alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo erogato nell'anno precedente
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
La liquidazione degli anticipi relativi al secondo e terzo anno di attività del progetto è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa agli anticipi erogati nel precedente anno di attività
>>.
11.
All'
articolo 11 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come modificato da ultimo dall'
articolo 78 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28
(Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 ter è sostituito dal seguente:
<<7 ter. La verifica delle lesioni di cui al comma 7 bis è effettuata da un veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, che provvede a rilasciare la certificazione relativa alla destinazione della carcassa.>>;
b)
il comma 7 quater è sostituito dal seguente:
<<7 quater. La carcassa resta nella disponibilità del cacciatore che ha eseguito l'intervento.>>.
13.
Alla
legge regionale 6 marzo 2008, n. 6
(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 dell'articolo 6 le parole <<
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
>>;
b)
al comma 8 dell'articolo 22 le parole <<
dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1), successivo alla
>>.
c)
il comma 10 dell'articolo 40 è abrogato.
15. Al fine di garantire l'attività svolta dal Corpo forestale regionale sul territorio regionale, in particolare attraverso il presidio svolto dalle Stazioni forestali, nelle more dell'avvio di nuove procedure concorsuali, la graduatoria del concorso per esami e successivo corso di formazione per l'assunzione di personale di categoria FA dell'Area forestale, di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 29 maggio 2008, n. 947 e del 6 maggio 2010 n. 852, mantiene validità dalla scadenza fino al 31 dicembre 2018.
16.
All'
articolo 16 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11
(Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<d bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.>>;
b)
dopo la lettera e) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<e bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.>>;
c)
dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente:
<<b bis) provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili con relativa intestazione al demanio regionale.>>.
Art. 6
(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1.
All'
articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27
(Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 30 le parole <<
2017, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
2018, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e, in deroga all'
articolo 43 della legge regionale 7/2000
, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, una rendicontazione semplificata consistente in una dichiarazione firmata dal legale rappresentante in cui si attesti che l'attività è stata realizzata e le spese sostenute nel rispetto delle disposizioni normative e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
>>;
b)
al comma 32 dopo le parole <<
a norma di legge
>> sono inserite le seguenti: <<
se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all'
articolo 56 della legge regionale 7/2000
, per quelli di importo inferiore vi è la rinuncia ai diritti di credito in considerazione del tempo trascorso e dei costi connessi con l'eventuale recupero
>>.
2. Le commissioni valutative operanti nei settori della cultura, dei beni culturali, dello sport e della solidarietà possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
3. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per l'organizzazione di attività culturali collegate all'assegnazione del titolo "Tolmezzo città Alpina 2017", approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2017, n. 1333, possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 settembre 2018.
5.
Alla
legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29
(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 2 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
<<e bis)
dalla convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, ratificata con la
legge 28 agosto 1997, n. 302
(Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995);>>;
b)
al comma 1 dell'articolo 30 le parole <<
non oltre sei mesi prima della scadenza della legislatura
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
entro i primi ventiquattro mesi dall'inizio della legislatura
>>.
8.
Con riferimento alle domande di contributo presentate per l'anno 2018, ai sensi dell'
articolo 4 bis della legge regionale 10/2006
, dagli Ecomusei riconosciuti di interesse regionale, sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento e allo sviluppo delle relative attività ecomuseali, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda.
9.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del "Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della
legge regionale 25 settembre 2015, n. 23
(Norme regionali in materia di beni culturali)", emanato con
decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 236/Pres.
, gli enti gestori dei sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento medesimo presentano le domande di contributo per l'anno 2018 nel periodo compreso tra l'1 e il 31 gennaio 2018.
10. In relazione al disposto di cui al comma 9 sono rendicontabili, qualora ammissibili, tutte le spese pertinenti allo svolgimento del programma annuale di attività allegato alla domanda di contributo, ivi comprese quelle generate nel periodo compreso fra l'1 gennaio 2018 e la data di presentazione della domanda medesima.
Note:
1Comma 7 abrogato da art. 6, comma 15, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2006, con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 6 abrogato da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 9/2023
Art. 7
(Istruzione, lavoro, formazione e politiche giovanili)
1.
Per l'anno accademico 2018-2019 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.
2.
Dopo la
lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è inserita la seguente:
<<b bis) le funzioni in materia di pari opportunità e partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica del territorio, con particolare riguardo al tema della conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari, anche in ordine alla promozione della condivisione delle responsabilità genitoriali;>>.
3.
Al capo IV e all'
articolo 49 della legge regionale 18/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: <<
Pari opportunità e qualità del lavoro
>>;
b)
l'articolo 49 è sostituito dal seguente:
<<Art. 49
(Parità di genere)
1. La Regione promuove, anche con il coinvolgimento degli enti e delle associazioni ed organizzazioni esponenziali dei territori e della cittadinanza attiva, azioni positive per la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio, per il superamento di ogni disparità nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla crescita professionale, alla progressione in carriera e alla creazione e sviluppo di attività imprenditoriali.
2. A tal fine la Regione realizza azioni di sistema finalizzate a sostenere l'attività lavorativa delle donne, sia per quanto riguarda l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi di carriera e il contrasto alla segregazione di genere, con particolare attenzione ai settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale.>>.
4.
All'
articolo 50 della legge regionale 18/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<
Conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari
>>; .
b)
al comma 1 le parole <<
d'intesa con gli Enti locali e le parti sociali, sostiene secondo gli indirizzi indicati nel Programma triennale la realizzazione di azioni di sistema finalizzate a favorire la conciliazione dei tempi di famiglia, di vita e di lavoro, mediante il concorso delle seguenti azioni:
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
pone in essere azioni volte a facilitare la conciliazione tra impegni lavorativi e responsabilità di cura dei propri cari mediante il concorso delle seguenti iniziative:
>>; .
c)
al comma 1 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) attivazione di servizi di consulenza e sostegno alle lavoratrici e lavoratori per: 1) favorire la miglior fruizione dei congedi e delle facilitazioni o modulazioni orarie previsti dalla normativa lavoristica e dalla contrattualistica, anche in un'ottica di condivisione degli impegni genitoriali o familiari;
2) ottimizzare la veicolazione di informazioni circa l'accesso ai servizi del territorio e ad eventuali incentivi o benefici regionali disponibili;
3) facilitare l'incrocio, regolare e qualificato, di domanda e offerta di lavoro nell'ambito della collaborazione domestica per persone che necessitano, in aggiunta o in alternativa ai servizi esistenti, di prestazioni individualizzate;>>.
5.
All'
articolo 63 della legge regionale 18/2005
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale, individuando, in particolare i soggetti promotori, le caratteristiche dei soggetti ospitanti, i limiti numerici per l'attivazione dei tirocini, la durata e la tipologia degli stessi, i contenuti minimi delle convenzioni e del progetto formativo.>>.
b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per la mancata corresponsione dell'indennità di tirocinio, la Regione dispone l'intimazione alla cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto ospitante dall'accoglimento di nuovi tirocini per dodici mesi nei seguenti casi: a) soggetto ospitante privo dei requisiti soggettivi;
b) mancanza della convenzione o del piano formativo individuale;
c) superamento della durata massima prevista per il tirocinio;
d) attuazione di attività e di percorsi formativi con caratteristiche e finalità diverse dalle previsioni contenute nel piano formativo individuale.
2 ter. La Regione invita il soggetto ospitante a regolarizzare il rapporto di tirocinio entro un termine prefissato nei seguenti casi: a) mancata ottemperanza dei compiti previsti per il soggetto ospitante o per il suo tutor;
b) violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti per il tirocinio stesso;
c) violazione della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non è ancora superata la durata massima prevista.
2 quater. La Regione intima la cessazione del tirocinio al soggetto ospitante qualora vi sia il superamento della quota del limite numerico dei tirocini ospitabili contemporaneamente.
2 quinques. Nei casi di cui ai commi 2 ter, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione intima la cessazione del tirocinio e dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi. Nel caso di cui al comma 2 quater, qualora l'invito alla regolarizzazione non venga adempiuto, la Regione dispone l'interdizione del soggetto ospitante per dodici mesi.
2 sexies. Nei casi di interdizione di cui ai commi precedenti, qualora nei ventiquattro mesi successivi alla irrogazione della prima interdizione, sia accertata una seconda violazione, viene disposta una nuova interdizione della durata di diciotto mesi; qualora nel medesimo arco temporale sia accertata un'ulteriore violazione, viene disposta una nuova interdizione per la durata di ventiquattro mesi. Il periodo di interdizione decorre dalla data di notifica del provvedimento che la dispone.
2 septies. L'interdizione all'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza statali.
2 opties. Le funzioni di accertamento e di contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di formazione.>>.
13.
La Regione è autorizzata a utilizzare le risorse destinate a remunerare i Centri per l'impiego, quali soggetti erogatori dell'assegno di ricollocazione di cui all'
articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'
articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
), per rafforzare la rete pubblica dei servizi per l'impiego regionale, anche attraverso l'incentivazione del personale assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse, anche secondo le indicazioni previste in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Note:
1Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 7, c. 6, L.R. 44/2017, il riferimento all'articolo 63 bis della L.R. 18/2005 va inteso come riferimento all'art. 63, c. 2 bis, della L.R. 18/2005.
2Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
3Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera m), L. R. 3/2018
5Comma 12 abrogato da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
Art. 8
(Salute e politiche sociali)
5.
All'
articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 4 bis dopo le parole <<
provvede alle acquisizioni di beni e servizi
>> sono inserite le seguenti: <<
destinati al Servizio sanitario regionale e
>> e le parole <<
anche avvalendosi delle strutture competenti di EGAS, di cui all'
articolo 7 della legge regionale 17/2014
, o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per il tramite dell'EGAS, di cui all'
articolo 7 della legge regionale 17/2014
, quale soggetto delegato a tale scopo
>>;
c)
il comma 4 ter è abrogato.
6.
Alla
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
(Servizio sociale dei Comuni)
1.
L'esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, per il tramite delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell'
articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce condizione per accedere ai finanziamenti regionali.
2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il SSC svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.
3.
Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal Piano di riordino territoriale definito dall'allegato C bis di cui all'
articolo 4 ter della legge regionale 26/2014
, le funzioni del Servizio sociale dei Comuni sono esercitate con riguardo a un bacino demografico non inferiore ai 45.000 abitanti, ridotto a 25.000 abitanti per le Unioni aventi più di metà della popolazione residente nel territorio di comuni montani o parzialmente montani ai sensi della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33
(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con esclusione delle Unioni con Comuni rientranti nella zona omogenea del Carso.
4.
In relazione al disposto di cui al comma 3, in alternativa al ricorso a progetti di fusione ai sensi dell'
articolo 7 bis della legge regionale 26/2014
, le UTI con popolazione inferiore alle soglie ivi stabilite sono tenute a convenzionarsi con UTI contigue appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria per l'esercizio unitario delle funzioni del SSC. In tal caso, sono previsti uffici in comune e un unico Responsabile ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, incardinati nell'organizzazione dell'Unione più popolosa se non diversamente stabilito nella convenzione.
5.
La convenzione di cui al comma 4 è stipulata con decorrenza operativa dal termine della gestione transitoria di cui all'
articolo 56 ter della legge regionale 26/2014
. La convenzione disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del SSC, la gestione degli interventi e dei servizi e regola i rapporti finanziari fra le Unioni.
6. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Unioni appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi del SSC.>>.
b)
dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
<<Art. 17 bis
(Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni)
1. Con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 è disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e degli ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul territorio regionale uniformità nei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione.
2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.
3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti, che le Unioni territoriali intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni.
4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.
5. Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare: a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;
c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.
6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.
7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.>>.
c)
l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
(Gestione del Servizio sociale dei Comuni)
1. Le Unioni territoriali intercomunali gestiscono in forma diretta il Servizio sociale dei Comuni.
2. Le Unioni possono delegare la gestione delle attività, degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6 all'Azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento o a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'Unione. La delega può essere parziale e in tal caso va prevista per aree omogenee d'intervento.
3. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione sentita la Commissione consiliare competente, con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 sono stabilite le funzioni, gli interventi e i servizi in gestione dell'Unione e sono disciplinati in particolare: a) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
b) i criteri generali per l'accesso ai servizi;
c) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
d) i rapporti finanziari con i Comuni del territorio dell'Unione, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
e) l'eventuale scelta di delega ai sensi del comma 2, stabilendone la durata e l'oggetto, i criteri di regolazione dei rapporti con l'Azienda delegata, ivi compresi quelli per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione, nonché le modalità di indirizzo e verifica delle attività delegate;
f) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione.
4.
Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all'
articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17
(Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'Unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più Unioni, il regolamento di cui al comma 3 individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>.
d)
( ABROGATA )
e)
l'articolo 21 è abrogato.
8.
Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere clausole sociali ai sensi dell'
articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici).
9. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in materia di figure professionali del sistema integrato dei servizi sociali, ivi compresi i servizi di integrazione sociosanitaria, il personale già operante a qualunque titolo nella suddetta area alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a svolgere le relative funzioni fino al collocamento in quiescenza, salvo l'obbligo di frequenza dei percorsi formativi organizzati o autorizzati dall'Amministrazione regionale.
Note:
1Lettera d) del comma 6 abrogata da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 24, 48, 49 e 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
3Comma 3 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 50, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
4Comma 7 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
5Comma 4 abrogato da art. 8, comma 9, L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 61, L.R. 14/2016.
Art. 9
(Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica)
6.
Al
comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10
(Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le parole <<
31 dicembre 2017
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
31 dicembre 2018
>>.
10. Il processo di integrazione dei Comuni, assegnati in forza del comma 9 a una diversa area territoriale adeguata, è attuato entro il 31 dicembre 2018 secondo il cronoprogramma concordato fra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati e comunicato alla Regione.
11.
Il cronoprogramma di cui al comma 10 prevede:
a)
le modalità e i tempi per l'integrazione del Comune nella gestione associata delle funzioni di cui all'
articolo 23 della legge regionale 26/2014
nell'ambito dell'area territoriale adeguata di nuova assegnazione;
b) le modalità e i tempi di integrazione della rappresentanza del Comune negli organi della Unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza;
c) le modalità e i tempi di regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati;
d) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del Comune nel nuovo contesto istituzionale e organizzativo.
12.
Per i Comuni assegnati a una diversa area territoriale adeguata ai sensi del comma 9, la decorrenza dell'1 gennaio 2018, prevista dagli articoli 26 e 27 della
legge regionale 26/2014
per l'esercizio associato delle funzioni, è differita secondo le date previste dal cronoprogramma di cui al comma 11.
15.
All'
articolo 8 della legge regionale 18/2015
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 bis dopo le parole <<
dall'ente sovracomunale
>> sono aggiunte le seguenti: <<
nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni,
>>;
b)
dopo il comma 5 bis è aggiunto il seguente:
<<5 ter. Ai fini dei trasferimenti finanziari regionali le modifiche territoriali o organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni delle Unioni territoriali intercomunali sono prese in considerazione a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo. Le Unioni coinvolte regolano direttamente tra loro, con i Comuni interessati ed eventuali enti terzi le conseguenze finanziarie, informando la struttura regionale competente in materia di autonomie locali.>>.
19.
Al
comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015
dopo le parole <<
normativa statale
>> sono aggiunte le seguenti <<
assicurando comunque spazi finanziari verticali necessari per la copertura delle premialità derivanti dalla cessione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali nell'esercizio precedente. Per l'anno 2018 la Regione assicura la cessione di spazi finanziari verticali complessivi per un importo massimo di 10 milioni di euro
>>.
20.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015
è inserito il seguente:
<<3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d bis), sono definite in esito alla sperimentazione.>>.
21.
Dopo il
comma 1 ter dell'articolo 31 della legge regionale 18/2015
è inserito il seguente:
<<1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione corrispondente alla riduzione dello 0,5 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale per l'esercizio successivo.>>.
22. In sede di prima applicazione dell'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 18/2015, gli enti locali della Regione sono tenuti a inviare in via telematica alla banca dati regionale dedicata i certificati al rendiconto degli esercizi dal 2012 al 2016, entro il 28 febbraio 2018. In caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio 2019. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.
28.
Dopo il
comma 88 dell'articolo 10 della legge regionale 25/2016
è inserito il seguente:
<<88 bis. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno corredata del programma per l'utilizzo delle risorse e del relativo cronoprogramma. Con il decreto di liquidazione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.>>.
29. La Regione è autorizzata a mantenere a carico dell'Ufficio stralcio delle Province gli oneri relativi alla gestione dei beni connessi alle funzioni in materia di viabilità provinciale trasferite a FVG Strade SpA fino all'effettivo subentro da parte della società medesima nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche per il tramite di variazioni compensative nei confronti del servizio Logistica, digitalizzazione e servizi generali della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme.
30. Nell'ambito dei trasferimenti ordinari a FVG Strade SpA, la Regione tiene conto degli oneri di cui al comma 29, eventualmente sostenuti dopo l'1 gennaio 2018.
31.
Per le finalità di cui all'
articolo 10, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24
(Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), e di cui all'
articolo 10, comma 46, della legge regionale 31/2017
, le iniziative formative e quelle di accompagnamento nei processi previste dall'
articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3
(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.
32.
Per le finalità di cui all'
articolo 10, comma 11, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37
(Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le iniziative volte a sostenere e accompagnare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), possono essere realizzate da Federsanità ANCI FVG anche nel corso del 2018 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2017.
33.
Ai fini di quanto previsto dall'
articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017
, i criteri di calcolo per determinare il risparmio strutturale derivante dalla soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia ai sensi della
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20
(Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), fanno riferimento ai dati relativi alla spesa corrente dell'anno 2013 riferiti alla funzione denominata "
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
", estrapolati dai certificati di rendiconto al bilancio presenti sulla banca dati del Ministero dell'Interno. Dal valore complessivo della funzione sono dedotti i valori relativi al servizio "
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
" e agli interventi di "
Personale
", "
Interessi passivi
" ed "
Imposte e tasse
" riferiti a tutti gli altri servizi ricompresi nella funzione. Al valore determinato secondo quanto previsto dai periodi precedenti è aggiunta la quota annua derivante dal risparmio delle spese sostenute per l'indizione delle elezioni provinciali, calcolato su un periodo di dieci anni.
34.
Dall'1 gennaio 2018 il risparmio strutturale di cui al comma 33 è quantificato in 13.479.573 euro, in esito alla soppressione delle province di Gorizia, Pordenone e Trieste a decorrere dall'1 ottobre 2017 e tenuto conto del commissariamento della Provincia di Udine dalla scadenza del mandato elettorale. A decorrere dal 2019 il risparmio strutturale a regime è quantificato in 15.349.588 euro.
35.
Il risparmio strutturale complessivamente conseguito a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale relativamente alla spesa di personale, in esito alla procedura di superamento e successiva soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della
legge regionale 26/2014
e della
legge regionale 20/2016
, è desunto dal confronto dei dati consolidati del conto annuale del personale delle Province e della Regione per gli esercizi 2013 e 2016.
36. Il risparmio strutturale di cui al comma 35, in esito agli effetti del trasferimento delle funzioni e della conseguente razionalizzazione ed efficientamento operato dalla Regione, è quantificato fino al 2016 in 20.173.472 euro, di cui 12.777.738 euro, ai fini di quanto previsto dall'
articolo 12, comma 6, della legge regionale 37/2017
. L'importo del risparmio è rivalutato nel 2018 e nel 2019 in esito al completamento delle operazioni di trasferimento delle funzioni e del personale alla Regione, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni.
38.
Ai risparmi strutturali individuati ai commi da 33 a 37 si aggiungono, negli anni successivi, anche i risparmi tendenziali derivanti dalla completa attuazione della
legge regionale 26/2014
in ordine all'esercizio delle funzioni comunali tramite le Unioni territoriali intercomunali, che consente di realizzare economie di scala derivanti da una razionalizzazione organizzativa in termini di personale e più elevanti standard di efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse.
43.
I termini, fissati con il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2015, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1310 del 3 luglio 2015, ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 9/2009
, per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione dei contributi sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2018 e al 30 settembre 2018, per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2017 siano stati assunti impegni di spesa in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi.
44. Per le finalità previste dal comma 43 gli enti locali beneficiari inviano apposita comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro il 31 gennaio 2018.
47.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2016
sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. La partecipazione in Pordenone Fiere SpA della Provincia di Udine è attribuita all'Unione del Noncello.
4 ter. Al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella promozione delle attività produttive del territorio, la quota di partecipazione di Pordenone Fiere SpA assegnata con deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1695 al Comune di Pordenone per successione della Provincia di Pordenone, previo consenso del Comune stesso, è trasferita senza corrispettivo all'Unione territoriale intercomunale del Noncello.>>.
48.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 20/2016
è aggiunto il seguente:
<<3 bis.
Il complesso immobiliare "Centro residenziale per portatori di handicap Gravi-Gravissimi e Centro Socio-Educativo e Riabilitativo Diurno" a Udine, comprese le relative pertinenze, è trasferito in proprietà all'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente con le modalità previste dall'articolo 8, al fine di garantire la continuità nella gestione delle funzioni delegate da parte dei Comuni degli ambiti distrettuali di riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), della
legge regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
<<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>).>>.
50.
L'
articolo 10 della legge regionale 20/2016
è sostituito dal seguente:
<<Art. 10
(Procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3)
1. Il procedimento per la soppressione delle Province di cui all'articolo 2, comma 3, è attuato e si conclude secondo il seguente cronoprogramma: a) entro l'1 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, l'atto di ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, riferito all'1 gennaio 2018, e ne cura la pubblicazione di cui all'articolo 6, comma 2;
b) entro il 15 giugno 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, alle Unioni territoriali intercomunali e ai Comuni che non vi partecipano, la proposta di piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 1;
c) entro il 5 luglio 2018, gli eventuali accordi di cui all'articolo 7, comma 7, lettera a), sono comunicati al Commissario liquidatore per l'aggiornamento della proposta di piano di subentro;
d) entro il 16 luglio 2018, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca il Commissario, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni che non vi partecipano per l'intesa sul piano di subentro di cui all'articolo 7, comma 8; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 25 luglio 2018, si prescinde dalla stessa;
e) entro il 10 agosto 2018, il piano di subentro è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;
f) il trasferimento delle funzioni provinciali di cui al Capo II e delle relative risorse opera a far data dall'1 settembre 2018;
g) entro il 25 luglio 2018, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 9 ter, adotta la deliberazione recante i criteri per l'assegnazione dei beni immobili, dei beni mobili in essi contenuti e delle partecipazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
h) entro l'1 ottobre 2018, il Commissario trasmette all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di piano di liquidazione con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1;
i) entro il 15 novembre 2018, la Giunta regionale approva il piano di liquidazione secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4; la relativa deliberazione è trasmessa al Commissario nei successivi sette giorni ai sensi del comma 3 septies del medesimo articolo;
l) le Province di cui all'articolo 2, comma 3, sono soppresse con effetto dall'1 gennaio 2019; dalla medesima data hanno effetto i trasferimenti di cui all'articolo 8, comma 5;
m) entro il 31 gennaio 2019 il Commissario approva il bilancio finale di liquidazione; l'incarico del Commissario cessa con tale adempimento.
2. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.>>.
57.
Al fine di garantire l'imprescindibile funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale disciplina con proprio regolamento le spese economali, la procedura per la gestione economale della spesa e le competenze dell'economo, per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e logistica, in applicazione del paragrafo 6.4 dell'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" del
decreto legislativo 118/2011
.
58. La Regione, previa istanza del Comune di Sauris alla Direzione centrale competente in materia di ambiente ed energia, rateizza in cinquant'anni il credito di 849.250 euro vantato nei confronti del Comune medesimo. Trova applicazione l'
articolo 51 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
59. Al
comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 24/2016
le parole << al 31 dicembre 2018 per le sole attività per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano stati assunti impegni di spesa, in relazione a obbligazioni giuridicamente vincolanti, nei confronti di terzi da parte della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio o degli enti subentranti >> sono sostituite dalle seguenti: << al 30 giugno 2020 per sole attività riguardanti gli interventi che risultano inclusi nei programmi disciplinati dagli articoli 19, 20 e 38 della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33
(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2018
2Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 5, L. R. 12/2018
3Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 6, L. R. 12/2018
4Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 7, L. R. 12/2018
5Parole soppresse al comma 22 da art. 4, comma 8, L. R. 12/2018
6Parole sostituite al comma 22 da art. 4, comma 8, L. R. 12/2018
7Parole aggiunte al comma 29 da art. 4, comma 9, L. R. 12/2018
8Parole aggiunte al comma 36 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2018
9Comma 37 sostituito da art. 4, comma 11, L. R. 12/2018
10Comma 45 abrogato da art. 4, comma 12, L. R. 12/2018
11Comma 3 abrogato da art. 1, comma 2, L. R. 17/2018
12Comma 13 abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, commi 6 bis e 6 ter, L.R. 18/2015.
13Parole soppresse al comma 5 da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
14Comma 14 abrogato da art. 10, comma 12, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
15Parole sostituite al comma 22 da art. 9, comma 10, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Comma 52 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17Comma 53 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18Comma 54 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
19Comma 55 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20Comma 56 abrogato da art. 9, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21Comma 2 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
22Comma 4 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
23Comma 8 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
24Comma 16 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
25Comma 17 abrogato da art. 24, comma 1, lettera k), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
26Parole sostituite al comma 59 da art. 3, comma 50, L. R. 13/2019
27Comma 7 abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 36, 38 bis, 39 e 40, L.R. 26/2014.
28Comma 1 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
29Comma 9 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
30Parole sostituite al comma 58 da art. 4, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
31Comma 39 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
32Comma 40 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
33Comma 41 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
34Comma 42 abrogato da art. 35, comma 1, lettera n), L. R. 5/2021
Art. 10
(Funzione pubblica)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21
(Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), dopo le parole <<
100.000 abitanti
>> sono aggiunte le seguenti:<<
e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima
>>.
5.
Alla
legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18
(Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
( ABROGATA )
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
d)
il comma 1 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento del personale con qualifica di dirigente del Comparto unico, nonché la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale nel rispetto del budget previsto annualmente nella legge regionale di stabilità; non sono considerate, ai fini del rispetto del budget, le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento obbligatori ai sensi di specifiche disposizioni normative. La formazione e l'aggiornamento del personale non dirigente degli enti locali del Comparto unico, obbligatori in quanto previsti da specifiche disposizioni normative, possono essere assicurati, su richiesta degli enti medesimi, dall'Ufficio unico.>>.
e)
il comma 2 dell'articolo 29 è abrogato;
f)
( ABROGATA )
g)
al comma 3 dell'articolo 56 le parole <<
dall'1 gennaio 2018
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dall'1 novembre 2018
>>;
h)
( ABROGATA )
i)
( ABROGATA )
j)
( ABROGATA )
k)
dopo il comma 20 dell'articolo 56 sono inseriti i seguenti:
<<20 bis.
In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente da assegnare ai servizi socio-assistenziali nell'ambito delle piante organiche aggiuntive fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'
articolo 22 della legge regionale 18/2015
.
20 ter.
In deroga alle previsioni di cui ai commi 19 e 20, le UTI e i Comuni possono procedere, per gli anni 2018 e 2019, ad assunzioni di personale della polizia locale anche oltre il limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'
articolo 22 della legge regionale 18/2015
.>>.
l)
( ABROGATA )
m)
( ABROGATA )
n)
i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 57 sono abrogati;
o)
( ABROGATA )
p)
al primo periodo del comma 8 dell'articolo 57 le parole <<
sino al 31 dicembre 2017
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
sino al 31 ottobre 2018
>>;
q)
( ABROGATA )
11.
Al
comma 2 bis dell'articolo 8 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<
, ovvero un dipendente dallo stesso individuato in possesso di adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato
>>.
12.
Alla
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 dell'articolo 45 è aggiunto il seguente:
<<2 bis.
La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'
articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44
(Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.>>.
b)
dopo il comma 2 dell'articolo 46 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis.
Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'
articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017
, con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis.
2 ter.
La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all'
articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della programmazione di cui all'articolo 48.>>.
13.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18
(La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è aggiunto il seguente:
<<3 bis.
Dalla percentuale di cui al comma 2 è trattenuta la quota di compartecipazione degli enti locali, per l'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 46, commi 2 bis e 2 ter, della
legge regionale 26/2014
.>>.
17.
La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia di cui all'
articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12
(Assestamento del bilancio 2009), cessa di essere ordinata in forma di gestione speciale autonoma ed è ricondotta alla disciplina prevista, ordinariamente, per le strutture direzionali e sub direzionali, nonché per gli incarichi dirigenziali dell'Amministrazione regionale a decorrere dalla data di efficacia dei conseguenti provvedimenti da assumersi, da parte della Giunta regionale e del Direttore generale, ai sensi degli articoli 7, 11 e 37 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.
, in merito all'articolazione organizzativa e alla declaratoria delle funzioni della Direzione centrale; dalla medesima data cessa, altresì, l'applicazione della disciplina dell'organizzazione interna e del funzionamento della Direzione centrale stessa adottata ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, della legge regionale 12/2009
.
18. In relazione a quanto disposto al comma 17, gli incarichi dirigenziali, ivi compresi quelli conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato, nonché gli incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento di strutture stabili di livello inferiore al servizio in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale salute, integrazione socio - sanitaria, politiche sociali e famiglia, proseguono sino alla loro scadenza naturale salvo il caso di revoca anticipata. Al fine di assicurare la necessaria continuità e funzionalità dei servizi, gli incarichi di responsabile di Area, in essere al 31 dicembre 2017 presso la Direzione centrale stessa e per i quali, alla medesima data, risulti decorrente il termine dell'ipotesi di risoluzione di cui all'articolo 27, comma 3 bis, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con
decreto del Presidente della Regione 0277/2004
, si intendono prorogati sino al 31 agosto 2018.
19.
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 7, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3
(Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), il conguaglio ivi previsto si intende riferito al salario aggiuntivo di cui all'articolo 69 del Contratto collettivo regionale di lavoro quadriennio normativo 2002-2005 del 7 dicembre 2006, operato con riferimento ai trattamenti tabellari previsti per la categoria e la posizione economica dell'Area polizia locale ricoperte sino alla data di efficacia del Contratto collettivo regionale di lavoro di cui al medesimo comma 4, e all'indennità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera A, del Contratto integrativo di ente del personale regionale 1998-2001, area non dirigenziale, documento stralcio del 15 maggio 2003.
20.
Nell'ambito delle procedure di mobilità di Comparto verso le Unioni territoriali intercomunali attivate entro sei mesi dalla data di efficacia della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 32/2017
, il nulla osta di cui all'
articolo 23, comma 2, della legge regionale 18/2016
, è richiesto solamente qualora il dipendente interessato provenga da un ente locale con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e il relativo trasferimento avviene con corrispondente cessione, da parte delle Unioni destinatarie, degli spazi assunzionali alle amministrazioni di provenienza. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'
articolo 46, comma 3, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10
(Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), il personale di staff della Provincia di cui al comma medesimo può essere trasferito ad amministrazioni diverse da quelle già individuate, al 31 dicembre 2017, a seguito della procedura di cui all'
articolo 46, comma 2, della legge regionale 10/2016
, previo nulla osta della Provincia medesima rilasciato d'intesa con le amministrazioni di cui al citato comma 2.
21.
La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi di cui all'
articolo 57, comma 8, terzo periodo, della legge regionale 18/2016
, e all'
articolo 21 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9
(Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), in corso di validità al 31 dicembre 2017 o che siano venute a scadenza nel corso del mese di dicembre 2017, è prorogata, alle relative scadenze, di un anno.
23. Qualora l'Unione Territoriale Intercomunale non ritenga di provvedere alla nomina di un Direttore generale mediante procedura selettiva, la medesima può conferire ad interim tale incarico a uno dei Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione.
Note:
1Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 10, c. 9, L.R. 44/2017, il riferimento al c. 4 del medesimo articolo va inteso come riferimento al c. 8.
2Nel B.U.R. 14/2/2018, n. 7 è stato pubblicato l'avviso di rettifica in cui all'art. 10, c. 10, L.R. 44/2017, i riferimenti ai commi 3 e 5 del medesimo articolo vanno intesi come riferimento ai commi 7 e 9.
3Comma 14 sostituito da art. 5, comma 4, L. R. 12/2018
4Comma 15 abrogato da art. 12, comma 5, L. R. 20/2018
5Comma 23 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 26/2018
6Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
7Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
8Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
9Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
10Lettera h) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
11Lettera i) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
12Lettera j) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
13Lettera l) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
14Lettera m) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
15Lettera o) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
16Lettera q) del comma 5 abrogata da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
17Comma 14 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
18Comma 16 abrogato da art. 22, comma 1, lettera d), L. R. 26/2018
19Comma 4 abrogato da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 3, L.R. 32/2017.
20Comma 3 abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 16, 17 e 18, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
21Lettera f) del comma 5 abrogata da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 5, L.R. 18/2016.
22Comma 7 abrogato da art. 11, comma 17, L. R. 7/2024
23Comma 8 abrogato da art. 11, comma 17, L. R. 7/2024
24Comma 9 abrogato da art. 11, comma 17, L. R. 7/2024
25Comma 10 abrogato da art. 11, comma 17, L. R. 7/2024