LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/04/2016
Materia:
220.02 - Commercio
220.05 - Fiere e mercati
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
230.01 - Organizzazione turistica
450.02 - Pesca - Acquacoltura
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Capo II del Titolo IV abrogato da art. 53, comma 1, lettera x), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
2Capo I del Titolo I abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
3Capo II del Titolo I abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
4Capo III del Titolo I abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
5Titolo I abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI E RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
CAPO I
 GIORNATE DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
Art. 1

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della L.R. 29/2005, come modificato dal presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. 29/2005, come modificato dal presente articolo e successivamente dall'articolo 14 della L.R. n. 19/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
CAPO II
 RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla parte in cui prevede che ai "centri commerciali naturali" possano aderire anche la "Camera di commercio e il Comune competente per territorio".
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
CAPO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI RIORDINO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COMMERCIALI
Art. 13

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 2, comma 19, L. R. 24/2016
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
TITOLO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005 CONCERNENTI LE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DISCIPLINA DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA
CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29/2005
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 22

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 19, comma 1, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 41, c. 2 bis, L.R. 29/2005.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 26

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 48, c. 5, L.R. 29/2005.
2Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 36
 (Abrogazioni)
1.
Gli articoli 10, 28, 43, comma 5, 44, 45, 46, 47, commi 2, 3 e 4, 48, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, 49, commi 6 e 7, 53, 54, 99, 109, comma 1, e 109 bis della legge regionale 29/2005 sono abrogati.

2.
A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogate all'articolo 42, comma 1, le lettere g) e h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

CAPO II
 DIFFIDA AMMINISTRATIVA
Art. 37
  (Modifiche della legge regionale 1/1984 )
1. Alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Diffida amministrativa)
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
b) articolo 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci;
c) articolo 19, comma 4, in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;
d) articolo 32 in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio;
e) articoli 33, 34, 35, 36 e 37 in materia di vendite straordinarie;
f) articolo 38 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio;
g) articolo 78 in materia di pubblicità dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.>>;

b)
dopo la lettera f) del primo comma dell'articolo 4 è inserita la seguente:
<<f bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 3 bis;>>.

TITOLO III
 SVILUPPO DEL SETTORE TERZIARIO
CAPO I
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Art. 38

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 68, L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'entrata in vigore dei Regolamenti di attuazione, come disposto all'art. 106, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 90, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1 gennaio 2018, come disposto dall'art. 106, c. 7 bis, L.R. 21/2016, introdotto dall'art. 1, c. 24, L.R. 6/2017.
4Articolo abrogato da art. 141, comma 2, lettera q), L. R. 17/2025 , a decorrere dall'1/1/2026.
Art. 39
 (Contributi per la realizzazione di infrastrutture ricreative multifunzionali)
1. Al fine di consentire la valorizzazione in chiave turistica dell'area montana anche in sinergia con interventi di divulgazione della cultura ambientale e storica dell'area medesima, l'Amministrazione regionale, nel rispetto dell'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, è autorizzata a concedere un contributo a favore del Consorzio Boschi Carnici con sede a Tolmezzo, a sollievo degli oneri connessi alla realizzazione a Ovaro di infrastrutture ricreative multifunzionali caratterizzate da un accesso aperto a più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione individua in particolare le modalità di concessione, o altro atto di conferimento, a favore di terzi per la costruzione o la gestione dell'infrastruttura ricreativa multifunzionale che devono essere attuati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
3. L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.
4. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera bb), del regolamento (UE) n. 651/2014.
5. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
Art. 40
 (Completamento lavori al Monastero di Santa Maria di Poffabro)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 150.000 euro al Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) per far fronte alle spese, anche già sostenute nel 2015, per i lavori di completamento dei laboratori artigianali annessi al Monastero e relative pertinenze.
2. A tal fine il Monastero di Santa Maria di Poffabro di Frisanco (PN) presenta apposita domanda al Servizio edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata degli elaborati progettuali, della relazione tecnico descrittiva con relativo quadro economico delle spese, anche già sostenute nel 2015, e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
3. Il Servizio edilizia, con il provvedimento di concessione del contributo, fissa i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa. Per la concessione e l'erogazione del contributo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
Art. 41
 (Contributi per la valorizzazione del Centro Biathlon Federale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Forni Avoltri un contributo per la realizzazione di opere e strutture di carattere turistico, ricettivo sportivo o culturale finalizzate a valorizzare il Centro Biathlon Federale di Piani di Luzza - Forni Avoltri.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
Art. 42
 (Realizzazione e completamento di opere inerenti il comprensorio turistico delle Grotte di Villanova)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Lusevera per il completamento del percorso circolare turistico all'interno delle Grotte di Villanova, al fine di ampliare le potenzialità turistiche del comprensorio medesimo.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa e di un progetto preliminare relativo all'intervento. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
Art. 43
1. All' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 dopo le parole << da destinare a museo >> sono aggiunte le seguenti: << , compreso l'acquisto dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>;

b)
al comma 33 dopo le parole << perizia di stima dell'edificio da acquistare >> sono aggiunte le seguenti: << compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio >> e dopo le parole << spesa di acquisto dell'edificio storico denominato "Favria" >> sono aggiunte le seguenti: << e dei manufatti, dei macchinari e degli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>;

c)
al comma 34 dopo le parole << da destinare a museo >> sono aggiunte le seguenti: << , compresi i manufatti, i macchinari e gli attrezzi presenti nel medesimo edificio >>.

Art. 44
 (Contributi per la realizzazione di interventi di adeguamento funzionale del complesso "Ostello del ciclista")
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione "Mont" per la realizzazione di un intervento di manutenzione e adeguamento funzionale del fabbricato e dell'area camper facenti parte del complesso "Ostello del ciclista" di proprietà del Comune di Tarvisio concesso in comodato gratuito all'Associazione stessa.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.
3. Gli incentivi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
Art. 45
 (Ripristino delle spiagge di Grado)
1. Al fine di garantire il ripristino delle spiagge di Grado, danneggiate in seguito a eventi calamitosi, e consentire l'avvio della stagione turistica 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al Comune di Grado, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, risorse finanziarie per interventi urgenti di ripascimento delle spiagge medesime e per la pulizia degli arenili.
Art. 46
 (Valorizzazione delle ciclovie nei Comuni di Tavagnacco e di Povoletto)
1. Al fine di favorire la valorizzazione ambientale e di accrescere l'attrattività turistica delle ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Tavagnacco e di Povoletto un contributo per compartecipare alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo.
2. Le domande, corredate di una relazione illustrativa, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
Art. 47
 (Contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Rigolato per il restauro e il ripristino funzionale del Rifugio Cjampizzulon, di proprietà del Comune di Rigolato, danneggiato da eventi atmosferici.
2. La domanda, corredata di una relazione illustrativa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
Art. 48
 (Contributi a Promoturismo FVG)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promoturismo FVG un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del Comune di Arta Terme.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione illustrativa completa di specifico piano finanziario. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ed erogazione degli importi.
Art. 49
 (Trasferimenti di risorse per miglioramenti funzionali e manutenzioni di opere strutturali e infrastrutturali connesse ai poli sciistici e per la realizzazione di percorsi ciclabili)
1. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismoFVG risorse finanziarie per la realizzazione, il miglioramento funzionale e la manutenzione di opere strutturali e infrastrutturali connesse al comprensorio di Piancavallo, ivi compreso il bacino di Pian delle More, nell'ottica del potenziamento dei poli sciistici regionali e nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica non discriminatorie e trasparenti previste dalle norme sugli appalti pubblici.
2. L'Amministrazione regionale trasferisce a PromoTurismo FVG risorse finanziarie per l'esecuzione di interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi ciclabili nell'ambito dei territori montani dei Comuni di Aviano, Budoia, Polcenigo e Caneva e destinati alla valorizzazione in chiave turistica dei territori medesimi.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e per la quantificazione delle risorse da trasferire, la PromoTurismoFVG comunica l'avvenuta aggiudicazione della gara.
CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002
Art. 50
1.
Al comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), le parole << deliberazione della Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << regolamento regionale >>.

Art. 51
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge regionale 2/2002 è aggiunta la seguente:
<<b bis) collegi di cui agli articoli 122, 127, 132, 144.>>.

Art. 52
1.
Il comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Collegi di cui agli articoli 122, 127, 132 e 144, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale.>>.

CAPO III
 MISURE PER LO SVILUPPO DEL COMMERCIO
Art. 53
 (Interporto - Centro Ingrosso Pordenone)
1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 651/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., di seguito Interporto, un contributo in conto capitale per l'ampliamento e l'ammodernamento del Centro servizi e la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività produttive nell'ambito del Piano per gli insediamenti produttivi - Zona omogenea H1 nel Comune di Pordenone.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono:
a) riconducibili alla programmazione previsionale generale degli interventi da attuare in base ai fabbisogni insediativi stimati in relazione alle prospettive di sviluppo socio-economico dell'area;
b) destinati a imprese non individuabili ex ante ovvero infrastrutture non dedicate che Interporto può mettere a disposizione delle imprese interessate, su base aperta, trasparente, non discriminatoria e a prezzo di mercato.
3. Interporto può affidare la costruzione e la gestione delle opere di cui al comma 1 con procedura di evidenza pubblica, non discriminatoria e trasparente, nel rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.
4. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
a) infrastrutture di ricerca, poli di innovazione, infrastrutture per il teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico, infrastrutture per l'energia o per il riciclaggio e riutilizzazione dei rifiuti, infrastrutture di banda larga, infrastrutture per la cultura e la conservazione del patrimonio, infrastrutture sportive o ricreative polifunzionali di cui alle sezioni del capo III del regolamento (UE) n. 651/2014, escluse le sezioni 1 e 13, nonché le spese relative a infrastrutture aeroportuali o portuali;
b) acquisto di immobili;
c) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività.
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, paragrafo 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
9. Interporto produce all'atto della presentazione della domanda di contributo la documentazione attestante l'effetto incentivante di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 651/2014.
10. Con il decreto di concessione sono stabiliti condizioni e modalità per l'erogazione e i termini di rendicontazione del contributo e i vincoli per il beneficiario.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E DI ATTRATTIVITÀ
Art. 54

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera ff), L. R. 21/2016
Art. 55
1.
AI comma 77 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole << ricercatori italiani e stranieri. >> sono aggiunte le seguenti: << Nell'ambito delle finalità istituzionali del CRO, la struttura realizzata può essere utilizzata anche per soggetti diversi in relazione ad attività congressuale, di formazione e di aggiornamento. >>.

Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 6, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016.
2Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.
CAPO V
 DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO DELLE IMPRESE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 57
 (Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi)
1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno per complessivi 3 milioni di euro, limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12 comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6, del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi dai Comuni in applicazione delle regole del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
4. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011 di tutti i Comuni interessati e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno per complessivi 2 milioni di euro, limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'articolo 5 del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e l'assegnazione delle risorse è effettuata dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, tenuto conto dell'effettiva realizzabilità entro il 31 dicembre 2019 dell'intervento prescelto dal Comune scorrendo la graduatoria di cui al decreto 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
7. Per le finalità di cui al comma 5 i Comuni presentano domanda di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.  
( ABROGATO )
(1)
9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono altresì finanziati con le risorse già stanziate a valere sulla Missione n. 14 Sviluppo economico e competitività e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.
10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6 del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.
11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 9 è effettuata prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della ricognizione di cui al comma medesimo e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 2, comma 72, L. R. 14/2016
Art. 58
1.
Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituito dal seguente:
<<6. La gestione dei contributi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 è delegata a Unioncamere FVG. Le domande di contributo sono presentate a Unioncamere FVG, che ne predispone la graduatoria, da approvare con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, nonché provvede alla concessione e all'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal bando di cui al comma 5. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG è stipulata una convenzione conforme allo schema da approvare con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia. La convenzione definisce anche il limite massimo del rimborso delle spese per l'attività di gestione dei contributi, nonché le modalità di effettuazione del rimborso e le spese ammissibili.>>.

Art. 59
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), dopo la parola: << (CAT), >> sono inserite le seguenti: << il Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), >>.

Art. 60

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli Allegati A, B, C e C bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 61
  (Modifiche alla legge regionale 50/1993 )
1. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole << e sportivo della pratica dello sci >> sono sostituite dalle seguenti: << e della pratica sportiva dello sci >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
Note:
1Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
3Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
4Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
5Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 141, comma 1, lettera jj), L. R. 17/2025
Art. 62
  (Modifiche alla legge regionale 3/2015 )
1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 62 è inserito il seguente:
<<5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002 , i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste.>>.

b)
dopo il comma 5 bis dell'articolo 62 sono inseriti i seguenti:
<<5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
5 quater. Alle modifiche di cui al comma 5 ter si applica l'articolo 67.>>.

c) dopo il comma 4 dell'articolo 64 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nel Comune di Moggio Udinese è consentito al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo anche al di fuori dell'agglomerato industriale.
4 ter. Al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'attrattività di cui alla presente legge e di favorire la trasformazione degli agglomerati industriali in APEA, nell'area del soggetto gestore di servizi logistici Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia SpA, è consentito al consorzio costituito ai sensi dell'articolo 62, comma 5, lettera d), punto 2, in accordo con le Amministrazioni Comunali o con le UTI, svolgere le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo, anche al di fuori dell'agglomerato industriale.>>.

Art. 63
1.
Dopo il comma 41 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono inseriti i seguenti:
<<41 bis. L'elaborazione dell'analisi di rischio, comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, relative alle aree situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo di proprietà di EZIT in liquidazione, nell'ambito della riqualificazione del Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Trieste di cui al comma 41, sono finanziate dalle somme che residuano dal finanziamento concesso a EZIT con il decreto n. 1202 del 23 giugno 2006, rideterminato con il decreto n. 132 del 7 febbraio 2007 e con il decreto n. 1827 del 9 agosto 2010, della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"), e dell'articolo 4, commi 5 e 5 bis, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), che sono restituite dal Commissario liquidatore a seguito della rendicontazione.
41 ter. Al fine di garantire la continuità e l'unitarietà della riqualificazione ambientale del SIN di Trieste, nell'ambito dell'esercizio delle competenze di cui al comma 41, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è autorizzata a stipulare convenzioni a titolo oneroso per l'elaborazione dell'analisi di rischio comprese le attività di progettazione a essa propedeutiche, con soggetti privati che abbiano acquistato o acquisteranno aree di proprietà di EZIT in liquidazione, situate in Comune di Muggia, località Valle delle Noghere e Valle del Rio Ospo. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema della convenzione.>>.

Art. 64
1. All' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 16, 17, 18 e 19 sono sostituiti dai seguenti:
<<16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale un contributo straordinario per i lavori di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario locale nel Consorzio medesimo messo a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria.
17. Il contributo di cui al comma 16 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla GUUE serie L n. 187 del 26 giugno 2014, e delle disposizioni specifiche di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento.
18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il legale rappresentante del Consorzio presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, domanda di concessione del contributo corredata della descrizione dell'opera, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
19. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.>>;

b)
i commi 20, 21, 22, 23, 24 sono abrogati.

Art. 65
1. All' articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 nonies dopo le parole: << EZIT medesimo. >> sono inserite le seguenti: << Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell' articolo 2, comma 43, della legge regionale 34/2015 , ivi compresa la rinegoziazione delle condizioni dei rapporti giuridici in essere. >>;

b)
dopo il comma 5 nonies sono inseriti i seguenti:
<<5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.
5 nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.>>;

c)
al comma 5 duodecies dopo le parole << bilancio finale di liquidazione. >> sono inserite le seguenti: << La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, delibera sul bilancio finale di liquidazione acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente. >>;

d)
il comma 5 undecies è abrogato.

Art. 66
  (Modifica all' articolo 6 della legge regionale 27/2014 e disposizioni transitorie)
1.
Al comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole << Per le finalità di cui al comma 44 >> sono inserite le seguenti: << , anche a sollievo degli oneri pregressi, >>.

2. La disposizione di cui all' articolo 6, comma 46, della legge regionale 27/2014 , come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 67
 (Modifiche alle leggi regionali 10/2012 e 3/2015)
1. Alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 10 prima delle parole << dell'articolo 3, comma 14 >> sono inserite le seguenti: << dell' articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), >>;

b)
l'articolo 11 è abrogato.

2.
Al comma 5 dell'articolo 78 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), le parole << articolo 11 della legge regionale 10/2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << articolo 6 , comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) >>.

Art. 68
  (Finanziamento dei contributi di cui all' articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 )
1. È disposto il conferimento al bilancio regionale, a carico della gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE, istituita ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 , e alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 , in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli Venezia Giulia), di rientri dalle operazioni di credito scadute, nella misura di 1 milione di euro finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale di cui all' articolo 6, comma 67, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005).
Art. 69
 (Attuazione delle funzioni in materia di cooperazione sociale)
1. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalla Province in materia di cooperazione sociale, i procedimenti di cui agli articoli 11 e 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), non conclusi alla data dell'1 luglio 2016, proseguono in capo alla Regione stessa nel rispetto delle disposizioni attuative adottate dalle Province.
2. Nelle more del subentro della Regione nelle funzioni di cui al comma 1, le risorse finanziarie da trasferire alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 11 della legge regionale 20/2006 , per l'anno 2016, sono ripartite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle medesime proporzioni applicate per tale finalità nell'esercizio 2015.
Art. 70
 (Devoluzione a favore di scuole nel Comune di Premariacco)
1. Le economie contributive derivanti dalle attività realizzate dal Comune di Premariacco inerenti la procedura di bonifica ai sensi dell' articolo 4, comma 16, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), sono destinate alla realizzazione dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" del Comune di Premariacco.
2. Il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rendiconta ai sensi dell' articolo 4, comma 17, della legge regionale 22/2007 , al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia le attività di cui all' articolo 4, comma 16, della legge regionale 22/2007 attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, sia esso dirigente o responsabile del servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato devoluto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia con l'indicazione delle spese sostenute e delle economie conseguite.
3. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Premariacco, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di rendicontazione di cui al comma 2, presenta al Servizio edilizia scolastica e universitaria della Direzione centrale infrastrutture e territorio, istanza di utilizzo delle economie contributive conseguite corredata della relazione illustrativa dei lavori di "Primo adeguamento sismico della scuola primaria" in Comune di Premariacco e dei relativi cronoprogramma e quadro economico di spesa.
TITOLO IV
 NORME PER LO SVILUPPO ECONOMICO
CAPO I
 GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA
Art. 71
 (Norme transitorie della gestione contabile della spesa)
1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni a valere sulla competenza per prestazioni già rese, purché derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e non rilevate in applicazione dell' articolo 14, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), ovvero assunte in applicazione dell' articolo 8, comma 75 bis, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), entro il 31 dicembre 2015.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 13, comma 3, L. R. 13/2019
CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19/1971 IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA
Art. 72

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 98 dell'11/4/2017 (pubblicata in G.U. 1a serie speciale n. 20 del 17/5/2017), l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera x), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
CAPO III
 NORME DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
Art. 73
 (Modalità attuative del Programma di sviluppo rurale)
1. Le misure previste dal Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sono attuate con bandi approvati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:
a) le competenze spettanti alla Giunta regionale, ivi compresa la ripartizione delle risorse per struttura responsabile, l'approvazione degli inviti nonché l'individuazione dei casi di riduzione ed esclusione degli aiuti e relative sanzioni;
b) l'individuazione delle strutture responsabili e degli uffici attuatori e la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, strutture responsabili e uffici attuatori;
c) le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma.
3. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture responsabili e gli uffici attuatori, in accordo con l'Organismo Pagatore per quanto attiene gli aspetti da esso delegati.
4. Lo schema di convenzione con l'Organismo pagatore per l'esercizio della delega di funzioni è approvato con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.
Art. 74
 (Attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale)
1. Per garantire la continuità delle attività finalizzate all'attuazione della misura 19 del Programma di sviluppo rurale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2014-2020 e l'utilizzazione delle risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai gruppi di azione locale, nelle more dell'approvazione delle strategie di sviluppo locale, nonché nelle more dell'adeguamento e operatività del sistema informatizzato di ricezione delle domande di aiuto e pagamento dell'organismo pagatore, finanziamenti a titolo di anticipazione sulle spese ammissibili a valere sulle sottomisure 19.1 (Sostegno preparatorio) e 19.4 (costi gestionali del GAL e costi per l'attività di animazione della SSL).
2. Le erogazioni di cui al comma 1 sono disposte a titolo di anticipazione dei pagamenti che i gruppi di azione locale chiederanno all'organismo pagatore del programma, con obbligo di restituzione delle stesse all'Amministrazione regionale a seguito degli accreditamenti disposti dall'organismo pagatore a favore dei gruppi di azione locale con riferimento a singole domande di pagamento, comprese le domande di pagamento delle anticipazioni previste dalle sottomisure 19.1 e 19.4.
3. L'anticipazione può essere richiesta da ogni gruppo di azione locale che abbia presentato la manifestazione di interesse per la sottomisura 19.1 di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 30 settembre 2015, giusta decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1367 del 21 settembre 2015, nella misura massima di 62.000 euro.
4. Le richieste di anticipazione, anche per frazioni dell'importo massimo concedibile e fino a raggiungimento di quest'ultimo, vengono presentate al Servizio coordinamento politiche per la montagna, accompagnate da fideiussione per l'importo richiesto, maggiorate degli interessi previsti dall' articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 , entro il 30 settembre 2016.
5. Con il decreto di concessione dei finanziamenti sono stabiliti le modalità e i termini di restituzione delle somme erogate. Il termine ultimo di restituzione è fissato al 31 dicembre 2017.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 6, L. R. 28/2017
2Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 10, L. R. 28/2017
TITOLO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 75
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9 bis, comma 4, della legge regionale 29/2005 , come inserito dall'articolo 6, è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità previste dall' articolo 84 bis, comma 9, della legge regionale 29/2005 , come inserito dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
3. Per le finalità previste dall' articolo 84 bis, comma 12, della legge regionale 29/2005 , come inserito dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità previste dall' articolo 84 bis, comma 13, della legge regionale 29/2005 , come inserito dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma n. 2 (Commercio, Reti distributive, Tutela dei consumatori) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, lettere d), e), f), h), i) e j), della legge regionale 29/2005 , come inserito dall'articolo 10, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
6. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, lettere a), b), c) e g) della legge regionale 29/2005 , come inserito dall'articolo 10, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2017, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Per le finalità previste dall'articolo 38, commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 40, comma 1, è autorizzata la spesa di 150.000 euro, per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) e sul Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Per le finalità previste dall'articolo 42, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
13. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma n. 1 (Sport e tempo libero) -Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Per le finalità previste dall'articolo 45, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 2 (Interventi a seguito di calamità naturali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 20 (Fondi per accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
16. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
17. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposte dal comma 16 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 7 (Turismo) e del Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
18. Per le finalità previste dall'articolo 47, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
19. All'onere di 40.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 18 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 7 (Turismo) e del Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
20. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere Missione n. 7 (Turismo) Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
21. Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
22. Per le finalità previste dall'articolo 49, comma 2, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
23. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2016 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 22 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 7 (Turismo) e del Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018.
24. Per le finalità previste dall'articolo 53, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
25. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 6, della legge regionale 34/2015 , come sostituito dall'articolo 58, comma 1, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50.000 euro a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) e sul Programma n. 2 (Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
26. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e dal Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
27. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 2, commi 41 bis e 41 ter, della legge regionale 34/2015 , come inserito dall'articolo 63, comma 1, previste in 40.000 euro per l'anno 2016, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 - (Entrate extratributarie), Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
28. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 2, commi 41bis e 41ter della legge regionale 34/2015 , come inseriti dall'articolo 63, comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) e sul Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
29. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28, si fa fronte con le entrate di cui al comma 27.
30. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 68, comma 1, previste in 1 milione di euro, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
31. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005 , è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
32. All'onere di 2 milioni di euro per l'anno 2016 derivante, dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 31, si provvede come di seguito indicato:
a) per 1 milione di euro mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale);
b) per 1 milione di euro con le maggiori entrate previste dal comma 30.
33. Per le finalità di cui all'articolo 74, comma 1, è autorizzata la spesa di 310.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
34. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2016 dalla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) e sul Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
35. Le entrate derivanti dal combinato disposto di cui all'articolo 74, commi 2 e 5, sono accertate e riscosse sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018.
36. Per le finalità previste dall'articolo 85, commi 2 e 10, della legge regionale 29/2005 , è autorizzata la spesa di 295.000 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
37. Per le finalità previste dall' articolo 100, comma 1 della legge regionale 29/2005 è autorizzata la spesa di 2.193.249,46 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 2 (Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
38. Per le finalità previste dall' articolo 54, comma 1 della legge regionale 2/2002 , è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2016, valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
39. All'onere complessivo di 200.000 euro per l'anno 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
40. All'onere complessivo di 4.353.249,46 euro per l'anno 2016, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 7, 8, 11, 12, 13, 21, 24, 37 e 38, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri Fondi), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
41. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2016, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 4, 20 e 36, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti), Programma n. 3 (Altri Fondi), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
42. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), è autorizzata la spesa di 313.043,48 euro per l'anno 2016, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
43. All'onere complessivo di 313.043,48 euro per l'anno 2016, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 42, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
Note:
1Parole sostituite al comma 17 da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 19 da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 14/2016
3Parole sostituite al comma 23 da art. 10, comma 2, lettera a), L. R. 14/2016
4Parole sostituite al comma 27 da art. 10, comma 2, lettera b), L. R. 14/2016
5Parole sostituite al comma 40 da art. 10, comma 2, lettera c), L. R. 14/2016
6Parole sostituite al comma 41 da art. 10, comma 2, lettera d), L. R. 14/2016
Art. 76
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.