LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 8

Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/04/2015
Materia:
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
230.01 - Organizzazione turistica

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Capo III abrogato da art. 141, comma 1, lettera ff), L. R. 17/2025
CAPO I
 FINALITÀ
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge, in attuazione dell' articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia detta ulteriori disposizioni per l'organizzazione del sistema turistico regionale con finalità di razionalizzazione dell'attività amministrativa, di ottimizzazione delle risorse e di risparmio della spesa pubblica, in particolare evitando la sovrapposizione tra enti che perseguono finalità analoghe.
CAPO II
 FUSIONE DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO <<TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA>> NELL'<<AGENZIA REGIONALE PROMOTUR>>
Art. 2
 (Fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo Friuli Venezia Giulia>> nell'<<Agenzia Regionale Promotur>>)
1. E' disposta la fusione dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo istituita dall' articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), denominata <<Turismo Friuli Venezia Giulia>>, in seguito TurismoFVG, nell'<<Agenzia Regionale Promotur>>, istituita dall' articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), in seguito Promotur.
2. Con decreto del Presidente della Regione, emanato previa deliberazione della Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, è disposta l'attribuzione ai Direttori generali della TurismoFVG e di Promotur, secondo le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge regionale 2/2002 e 5 sexies della legge regionale 50/1993 e relativi regolamenti di organizzazione, dei compiti e delle attività relative alla procedura di fusione.
3.
Dall'1 gennaio 2016 la TurismoFVG è soppressa e tutte le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare sono trasferiti alla Promotur che succede nei relativi rapporti attivi e passivi senza soluzione di continuità.

4. Per effetto della fusione, dall'1 gennaio 2016 la Promotur assume la denominazione di PromoTurismoFVG.
CAPO III
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 50/1993
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera ff), L. R. 17/2025
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera ff), L. R. 17/2025
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera ff), L. R. 17/2025
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera ff), L. R. 17/2025
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera ff), L. R. 17/2025
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera ff), L. R. 17/2025
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 9
 (Personale)
1.
Il personale in servizio presso la TurismoFVG alla data di soppressione della stessa è trasferito alla PromoTurismoFVG conservando il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito presso l'ente soppresso senza alcuna interruzione.

CAPO V
  MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2/2002
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera bb), L. R. 21/2016
CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
 (Riferimenti)
1.
Ovunque ricorrano le parole << Agenzia per lo sviluppo del turismo >>, << Turismo Friuli Venezia Giulia >> e << Agenzia Regionale Promotur >> e loro denominazioni << TurismoFVG >> e << Promotur >>, dall'1 gennaio 2016 sono sostituite dalle seguenti: << PromoTurismoFVG >>.

Art. 12
 (Disposizioni integrative relative all'incarico di Direttore generale di Promotur)
1. Al Direttore generale di Promotur può essere conferito, anche in deroga al vincolo di esclusività del rapporto, l'incarico di Direttore generale di TurismoFVG. Il conferimento dell'incarico non comporta modifiche al trattamento economico in godimento che continua a essere erogato a carico della Promotur.
Art. 13
 (Abrogazioni)
1.
I commi 48, 49 e 50 dell' articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono abrogati.

Art. 14
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni di cui al capo III hanno effetto dall'1 gennaio 2016.