LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 novembre 2015, n. 30

Modifiche alle leggi regionali 31/2005, 43/1988, 32/1993 e 13/2002 in materia di pesca.

TESTO VIGENTE dal 17/12/2015 al 31/12/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
  (Modifica alla legge regionale 31/2005 )
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituita dalla seguente:
<<b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo delle reti o apparecchi da pesca mobili o degli apparecchi da pesca fissi esistenti, impiegati per la pesca professionale;>>.

Art. 2
  (Modifiche alla legge regionale 43/1988 )
1. Alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti nella regione, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca; tale licenza è valida su tutto il territorio nazionale.>>;

b)
dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:
<<1 bis. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca, ai titolari della licenza di pesca che abbiano pagato il canone per l'anno in corso:
a) spetta il diritto di voto attivo;
b) spetta anche il diritto di voto passivo, se residenti nella regione da almeno cinque anni.>>;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è subordinato, per i residenti fuori dalla regione, al possesso dell'autorizzazione di pesca rilasciata dall'Ente Tutela Pesca ai sensi del presente articolo.>>;

2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per i residenti nelle altre regioni d'Italia è anche necessario il possesso di valida licenza di pesca, rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.>>;

3)
il comma 5 è abrogato;

4)
il comma 5 bis è sostituito dal seguente:
<<5bis. L'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi del presente articolo non è richiesta per la partecipazione alle gare di pesca.>>;

d)
l'articolo 5 è abrogato;

e)
il comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
<<3. Ai residenti fuori dalla regione, che abbiano violato le disposizioni in materia di pesca nelle acque interne vigenti nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si applicano le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente articolo, con riferimento all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4.>>.

2. Le entrate derivanti dalla ridefinizione normativa degli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 43/1988 , come prevista dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'ambito del bilancio dell'Ente Tutela Pesca.
Art. 3
1.
Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<3. Il limite di cui al comma 2 non si applica nei confronti della spigola e di eventuali altre specie di interesse per la pesca di mestiere, ancorché numericamente limitate con il calendario di pesca sportiva e sempre che non si tratti di specie oggetto di tutela da parte di:
a) piani o programmi dell'Unione Europea, dello Stato o della Regione;
b) piani di azione per la conservazione di specie di particolare interesse compresi nel Piano di gestione ittica di cui all' articolo 6 ter, comma 3, della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia).>>.

Art. 4
1.
Al comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), le parole << e marittime >> sono soppresse e le parole << alla Regione, che lo esercita con atto del Presidente dell'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Ente Tutela Pesca >>.