LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22

Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 18/05/2017

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/01/2016
Materia:
210.01 - Agricoltura
230.01 - Organizzazione turistica

Art. 1
 (Finalità)
1. La presente legge si pone l'obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola, caratterizzati da produzioni vitivinicole e agroalimentari di qualità, attraverso la realizzazione e il riconoscimento di "Strade del Vino e dei Sapori", la loro promozione nell'ambito di un'offerta turistica integrata, il sostegno alla collaborazione intersettoriale tra imprese.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate dalla TurismoFVG all'interno del proprio Piano operativo, in collaborazione con l'ERSA nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, mediante l'ideazione di progetti articolati che realizzino l'obiettivo di migliorare gli standard di qualità comuni ai soggetti aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" e di valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge sono definite "Strada del Vino e dei Sapori" gli itinerari o i percorsi lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche ed esercizi di ristorazione, enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), nonché beni di interesse ambientale, museale e culturale, che possono concorrere congiuntamente o singolarmente a costituire un'offerta turistica integrata del territorio regionale.
2. Per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.
3.
Per produzioni agroalimentari tradizionali si intendono quelle riferite ai prodotti individuati ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle << Strade del vino >>).

Art. 3
 (Progetti articolati)
1. I progetti articolati di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la valorizzazione dei soggetti che operano sul territorio regionale e di nuovi soggetti interessati allo sviluppo del territorio medesimo nel perseguimento delle finalità della legge e in ogni caso prevedono:
a) l'individuazione di standard minimi di qualità comuni ai soggetti aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori";
b) le azioni di pubblicità e di promozione che si intendono attivare ai fini della valorizzazione dei territori a vocazione vinicola;
c) le modalità per la realizzazione e successiva adesione alla "Strada del Vino e dei Sapori" da parte dei soggetti interessati;
d) le modalità per l'attribuzione o modificazione della denominazione di una "Strada del Vino e dei Sapori";
e) la formazione degli operatori addetti all'accoglienza aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori";
f) l'installazione, lungo i percorsi delle Strade, di apposita segnaletica stradale con la finalità di favorirne un'immagine coordinata unitaria, nel rispetto delle peculiarità plurilinguistiche del territorio regionale;
g) la valorizzazione della rete di "Strade del Vino e dei Sapori" conformemente all'incentivazione della conoscenza delle produzioni tipiche e alle relative tradizioni enogastronomiche.
Art. 4
 (Denominazione e segnaletica delle strade)
1.
Ciascuna " Strada del Vino e dei Sapori ", realizzata e riconosciuta con le modalità e in attuazione dei progetti di cui all'articolo 3, ottiene una denominazione che può essere modificata con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera d), anche in seguito all'integrazione con altre " Strade del Vino e dei Sapori " già riconosciute o all'implementazione dei percorsi, degli itinerari e delle produzioni da cui è interessata ovvero come conseguenza di un'aggregazione con altri itinerari o percorsi limitrofi al territorio regionale lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche, esercizi di ristorazione, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell' articolo 1, comma 1, della legge regionale 21/2002 , nonché beni di interesse ambientale e culturale.

2. Gli itinerari o i percorsi denominati "Strada del Vino e dei Sapori" sono segnalati e pubblicizzati con apposita cartellonistica secondo le disposizioni di cui all' articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e conformemente agli standard in uso nell'ambito dell'Unione europea, tenendo conto delle previsioni legislative nazionali e regionali in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche.
Art. 5
 (Riconoscimento delle strade esistenti)
1. I percorsi denominati "Strade del Vino" di cui al capo IV della legge regionale 21/2000 sono riconosciuti quali "Strade del Vino e dei Sapori" ai sensi della presente legge a far data dall'entrata in vigore della stessa; tali percorsi conservano la loro denominazione e il loro riconoscimento adeguandosi, dove necessario, alle disposizioni della presente legge, ferma restando la possibilità di venir integrati da nuovi itinerari o prodotti.
Art. 6
 (Degustazione di prodotti tipici)
1. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui all'articolo 2 non cucinate contestuale alla somministrazione del vino o al consumo immediato di bevande oggetto di vendita ai sensi dell' articolo 4, comma 8 bis, del decreto legislativo 228/2001 , può essere esercitata dalle aziende agricole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori" di cui alla presente legge previa presentazione al Comune della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove prevista, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.
2. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole aderenti alle "Strade del Vino e dei Sapori".
3. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità di cui al comma 1 non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), né quella di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017
Art. 7
 (Norme finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Agenzia TurismoFVG per il perseguimento degli obiettivi della presente legge regionale nell'ambito delle funzioni e in coerenza con il Piano operativo della medesima Agenzia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9004 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 con la denominazione <<Finanziamento a favore dell'Agenzia TurismoFVG per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della regione Friuli Venezia Giulia>>.
3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 9248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
Art. 8
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

b) le parole <<della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino>> del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996 ;
c) il capo IV (Strade del vino) della legge regionale 21/2000 ;
d) il comma 9 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), modificativo dell' articolo 21 della legge regionale 21/2000 ;
e) la lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 e l'articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
f) il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 25 (Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strade del vino), sostitutivo dell' articolo 21 della legge regionale 21/2000 .
Art. 9
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2016.