Art. 13
(Risorse finanziarie a favore degli enti locali)
1. Per assicurare la certezza delle entrate derivate degli enti locali e la realizzazione di strategie di sviluppo dei territori, il bilancio di previsione finanziario annuale con valenza pluriennale della Regione quantifica, in base all'andamento del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali riferito al triennio precedente, alle prospettive di sviluppo della finanza pubblica e ai contenuti dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, le risorse da garantire, per il finanziamento dei fondi previsti nell'articolo 14, per ciascun anno del primo triennio considerato, con scorrimento annuale con riferimento all'ultimo anno del triennio, fermo restando l'ammontare già determinato per i primi due anni.
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.
4. Dalla percentuale di cui al comma 2 sono esclusi i fondi di cui all'articolo 14, comma 9, lettera b).
Art. 14
(Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1.
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'
articolo 5 della legge regionale 26/2014
, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.
2. Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali, assegnato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, con le modalità definite dall'articolo 17.
3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.
6.
La Giunta regionale delibera il riparto e prenota le risorse, individuando:
a)
i percorsi di fusione ammissibili, in relazione alle risorse disponibili e alle richieste pervenute, dando priorità ai progetti di fusione contenuti nel Programma annuale delle fusioni di Comuni, previsto nell'
articolo 8, comma 1, della legge regionale 26/2014
;
b) l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso, che non può essere superiore a 200.000 euro;
c) gli interventi da realizzare;
d) la tempistica di rendicontazione dell'incentivo.
7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.
9.
Per le spese d'investimento è istituito:
a) a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo ordinario per gli investimenti relativo, in particolare, a interventi di manutenzione del patrimonio, assegnato d'ufficio, in quote, con le modalità definite dall'articolo 17, da ripartire in base a indicatori che prendono a riferimento la dimensione territoriale, le strutture e le infrastrutture stradali, ambientali e di carattere sociale ed educativo presenti sul territorio; entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento;
b) a favore delle Unioni territoriali intercomunali, il fondo straordinario unitario per gli investimenti di area vasta, assegnato nel quadro generale definito dall'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, per assicurare la perequazione infrastrutturale e la realizzazione di interventi di interesse sovracomunale strategico, con la partecipazione obbligatoria da parte degli enti interessati; il riparto del fondo è disposto sulla base dei patti stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali.
10. La legge finanziaria regionale individua i capitoli di spesa che costituiscono il fondo di cui al comma 9, lettera b).
11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.
12. La legge finanziaria regionale può stanziare un fondo, di importo non superiore allo 0,20 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per il concorso agli oneri correnti dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, verificatisi nell'anno di stanziamento delle relative risorse, non finanziabili con le normali risorse di bilancio. Il riparto del fondo così costituito è assegnato con deliberazione della Giunta regionale, in base ai criteri definiti con regolamento.
13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
Art. 16
(Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.
2. Per la conversione degli incentivi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un Programma triennale, a scorrimento annuale, redatto secondo le disposizioni del presente articolo.
3. La conversione è esclusa nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo, qualora il finanziamento non sia già stato estinto. In ogni caso la conversione non è ammissibile per la quota di incentivo destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.
4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per provvedere alla copertura finanziaria delle quote di contributo finanziate dai bilanci successivi a quello corrente, è istituito il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali.
5. Il Programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali ed è elaborato sulla base delle segnalazioni degli incentivi convertibili presentate dalle Direzioni centrali che hanno concesso gli incentivi medesimi.
6.
II Programma di cui al comma 2:
a) individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili alla conversione;
b) individua i criteri per la definizione dell'ordine di precedenza di ammissione alla conversione, tenuto conto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei medesimi;
c) ammette al procedimento di conversione, tramite l'indicazione dei relativi decreti di impegno, gli incentivi la cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di adozione della deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al comma 4, con la possibilità di ammettere al procedimento l'incentivo collocato in posizione successiva, qualora la conversione del precedente non risulti interamente finanziabile.
7.
Le segnalazioni delle Direzioni centrali di cui al comma 5 indicano, per ogni contributo da convertire:
a) il decreto di impegno sotteso al provvedimento di concessione dell'incentivo e il capitolo di spesa ove l'impegno è stato registrato;
b) il ruolo di spesa fissa eventualmente emesso a valere sull'impegno di cui alla lettera a);
c) l'ente locale beneficiano dell'incentivo;
d) l'oggetto dell'investimento;
e) il valore complessivo dell'investimento;
f) l'importo dell'incentivo regionale;
g) la quota dell'incentivo regionale eventualmente destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento;
h) l'ammontare delle annualità dell'incentivo successive all'esercizio in corso al momento di adozione della deliberazione;
i) lo stato di avanzamento dell'investimento;
l) la circostanza che l'ente beneficiato non abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo ovvero che abbia estinto il finanziamento contratto a tal fine.
8. Gli enti locali interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Programma di cui al comma 2, comunicano, tramite la piattaforma per le autonomie locali, la volontà di aderire al programma.
9. Nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 2, è definito, per ciascun territorio, l'elenco degli incentivi riferiti alle linee contributive individuate nel Programma di cui al comma 2, per i quali gli enti locali hanno manifestato l'interesse alla conversione. L'elenco è redatto secondo l'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, lettera b), e riporta l'ammontare delle annualità di incentivo successive all'esercizio di stipulazione dell'intesa.
10. Conseguentemente alla formulazione delle segnalazioni di cui al comma 5 e nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, il responsabile della gestione della spesa sospende i ruoli di spesa fissa eventualmente emessi in relazione agli incentivi dei quali è chiesta la conversione.
11.
Con proprio decreto l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti all'intesa di cui al comma 9 e, in particolare, sulla base delle risultanze della stessa e per ciascuno degli incentivi ammessi alla conversione:
a) istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli destinati al pagamento della quota di incentivo finanziata ai sensi del comma 4 e provvede alla loro programmazione;
b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di incentivo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a).
12.
Il responsabile della gestione della spesa relativa all'incentivo sulla base dell'intesa adotta il provvedimento di conversione e:
a) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 conferma l'impegno già assunto;
b) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza negli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 disimpegna le relative somme;
c) impegna le somme iscritte ai sensi del comma 11.
13. Sono oggetto del disimpegno di cui al comma 12, lettera b), anche le quote di incentivo originariamente destinate a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.
14. Successivamente, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a stornare, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale, le quote di stanziamento resesi disponibili con il disimpegno di cui al comma 12, lettera b), in favore del fondo di cui al comma 4.
15. L'erogazione dei contributi convertiti ai sensi del presente articolo è effettuata in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.
16.
L'intesa di cui al comma 9 può disporre che l'erogazione del contributo avvenga tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie locali di cui all'
articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13
(Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). In tale ipotesi si applicano in ogni caso le procedure previste dai commi 12, 13 e 14, e il decreto dell'Assessore competente in materia di finanze di cui al comma 11:
b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di contributo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9, come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a);
c) modifica d'ufficio gli impegni individuati dall'intesa di cui al comma 9, limitatamente alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le relative codifiche.
17.
Il dimensionamento del fondo di cui al presente articolo tiene conto:
a) delle somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali determinate dalla rinuncia all'incentivo in conto capitale per diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o per impossibilità al raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo;
b) delle eventuali economie di spesa sul bilancio regionale conseguenti a disimpegni per le rinunce di cui alla lettera a).