LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  17/08/2012
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
220.06 - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
220.01 - Industria
230.01 - Organizzazione turistica
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.01 - Agricoltura
120.05 - Personale regionale
220.02 - Commercio
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Titolo I abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
TITOLO I
 INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA
CAPO I
 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ATER
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. Il presente capo mira a favorire nella Regione Friuli Venezia Giulia il soddisfacimento del diritto alla abitazione, a promuovere politiche di edilizia residenziale pubblica e a uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, a migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico, con lo scopo di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale e di procedere alla semplificazione delle procedure mediante un progressivo processo di riordino delle funzioni e di razionalizzazione delle attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), istituite con la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Il processo di riordino e di razionalizzazione è attuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, nonché degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, e definisce la nuova organizzazione delle ATER.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 2
 (Principi per il riordino delle funzioni e delle attività)
1. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi del processo di riordino e di razionalizzazione nel rispetto dei seguenti principi:
a) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche sociali perseguite dalla Regione;
b) razionalizzazione della struttura organizzativa delle ATER mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche;
c) contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attività istituzionali;
d) obbligo dell'individuazione di criteri e di parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle ATER basata sul rapporto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito.
2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento delle ATER sulla base delle risultanze del processo di riordino e di razionalizzazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 2, gli Amministratori e i Direttori delle ATER, nel rispetto del principio di leale cooperazione, coadiuvano la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale nella formulazione di una proposta organizzativa e di funzionamento rispettosa dei principi stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi della Giunta regionale.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3 la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 5.
Note:
1Il riordino istituzionale delle ATER viene attuato coi tempi e le modalità indicate all'art. 9, commi da 74 a 110, della L.R. 27/2012.
2Per i principi base e l'avvio del processo di riorganizzazione istituzionale delle ATER si veda la L.R. 20/2013, con la quale si è disposta, fra l'altro, l'abrogazione dell'art. 9, commi da 74 a 111, della L.R. 27/2012.
3Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 3
 (Commissario straordinario)
1. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, è nominato un Commissario straordinario unico per le cinque ATER, incaricato di attuare il processo di riordino e di razionalizzazione, garantendo comunque il perseguimento senza interruzioni delle finalità di pubblico interesse attualmente in capo alle ATER.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i relativi Presidenti.
3. Al Commissario straordinario sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai relativi Presidenti delle ATER.
4. L'incarico di Commissario straordinario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale, è affidato a soggetti in possesso di qualifica dirigenziale ed equiparata appartenenti ad Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o della Regione.
5. L'incarico di Commissario straordinario ha termine il 31 dicembre 2012 o anticipatamente con la nomina dei nuovi organi delle ATER da parte della Giunta regionale.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 4
 (Funzioni, compiti e compenso del Commissario straordinario)
1. Il Commissario straordinario predispone, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, quanto necessario per il nuovo assetto organizzativo e gestionale delle ATER, nel rispetto dei principi e degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Il Commissario straordinario provvede all'approvazione del bilancio e del piano finanziario, stabilisce le linee di indirizzo generale e prefigura gli obiettivi pluriennali delle ATER, definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare sino alla nomina dei nuovi organi ATER.
3. Il Commissario straordinario cura in particolare la predisposizione di:
a) uno stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi.
4. Il Commissario straordinario può delegare compiti e funzioni a uno o più Vicecommissari dallo stesso nominati tra i dirigenti in servizio presso le ATER.
5. Il compenso mensile attribuito al Commissario straordinario e ai Vicecommissari è stabilito dalla Giunta regionale e fa carico ai bilanci delle ATER in relazione alle funzioni e attività esercitate.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 5
 (Vigilanza sull'attività del Commissario straordinario)
1. Il Commissario straordinario è posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia edilizia al quale relaziona periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento delle attività di commissariamento.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
Art. 6
 (Definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento)
1. La Giunta regionale, nella definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento di cui all'articolo 2, prevede, in un ottica di salvaguardia del patrimonio immobiliare ATER dei rispettivi territori, il mantenimento dei proventi ricavabili da alienazioni immobiliari all'interno del patrimonio immobiliare dell'area stessa, con la salvaguardia dei vincoli d'uso, di destinazione esclusiva, per interventi di edilizia popolare, in forma di acquisto, manutenzione e conservazione degli stessi.
2. La Giunta regionale prevede altresì la definizione dei piani di vendita sulla base dei territori delle attuali Aziende.
Note:
1Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
TITOLO II
 INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE RURALI E FORESTALI
CAPO I
 CONSORZI DI BONIFICA
Art. 7
  (Modifiche alla legge regionale 28/2002 )
1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Rideterminazione dei comprensori di bonifica)
1. Al fine di intervenire nei territori carsici della provincia di Gorizia e di Trieste che sono la naturale continuazione del sistema idrogeologico già in parte di competenza del Consorzio di bonifica Pianura Isontina, l'area della provincia di Trieste (Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia) e l'intero territorio dei Comuni di San Floriano del Collio, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari sono inseriti nel comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura Isontina.
2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.>>;

b)
il comma 6 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<6. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.>>;

c)
dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
<<Art. 20 bis
 (Gestione dei servizi comuni)
1. In un'ottica di futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l'Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attività:
a) gestione delle problematiche retributive e contributive del personale dipendente;
b) esazione dei tributi consortili;
c) gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) gestione delle pratiche in materia urbanistica;
e) gestione del catasto consortile;
f) gestione delle procedure espropriative;
g) procedure in capo all'Ufficiale rogante;
h) gestione del Sistema informativo territoriale (S.I.T);
i) acquisizione e gestione delle coperture assicurative;
j) espletamento e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici;
k) acquisti di beni, forniture e servizi;
l) progettazione di grandi opere;
m) certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza;
n) gestione dei rifiuti;
o) semplificazione del sistema elettorale dei Consorzi associati.>>;

d)
dopo l'articolo 28 ante è inserito il seguente:
<<Art. 28 ante bis
 (Rideterminazione delle scadenze elettorali)
1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee dei consorziati di tutti i Consorzi sono indette dall'Associazione contemporaneamente nel 2014, in concomitanza con una delle consultazioni elettorali successive all'1 gennaio 2014 e comunque non oltre il 30 giugno 2014. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.>>.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i tempi per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 20 bis della legge regionale 28/2002 come introdotto dal comma 1, lettera c).
CAPO II
 STAZIONI FORESTALI
Art. 8
 (Ricostituzione delle stazioni forestali di Claut e di Resia)
1.
L'Amministrazione regionale al fine di garantire la necessaria efficacia e funzionalità delle attività assicurate sul territorio dalle stazioni forestali operanti nell'ambito della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, con particolare riferimento agli ambiti già di competenza delle stazioni forestali di Claut e di Resia soppresse a decorrere dall'1 novembre 2011, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai necessari adempimenti organizzativi finalizzati alla ricostituzione delle predette stazioni.

1 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
2Comma 1 bis abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 9/2019
TITOLO III
 INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
CAPO I
 CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Art. 9
 (Trasferimento di funzioni delegate)
1. Per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG).
2. Per le finalità di cui al comma 1, al capo V (Delega di funzioni) della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica dell'articolo 42, le parole << alle Camere di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Unione Regionale delle camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 42, le parole << A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) >>;

c)
al comma 2 dell'articolo 42, le parole << ciascuna Camera di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << Unioncamere FVG >>;

d)
al comma 3 dell'articolo 42, le parole << Le Camere di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << Unioncamere FVG >>;

e)
l'articolo 43 è sostituito dal seguente:
<<Art. 43
 (Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:
a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;
b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;
c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
2. La Giunta regionale emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di Unioncamere FVG e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie.
3. Le direttive di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'Amministrazione regionale provvede altresì alla ricognizione, alla revisione e alla semplificazione dei procedimenti contributivi degli incentivi relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, anche al fine di introdurvi, ove compatibile con la natura e le finalità dei singoli strumenti, procedure e criteri valutativi.>>;

f)
l'articolo 44 è sostituito dal seguente:
<<Art. 44
 (Fondo per gli incentivi alle imprese)
1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42 è istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 vengono annualmente assegnate a Unioncamere FVG.
3. In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).>>;

g)
l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
<<Art. 45
 (Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)
1. A titolo di rimborso delle spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare del contributo concesso.>>.

3. I procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012 relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG sono definiti a cura delle Camere di commercio.
4. Rimane attribuita alle Camere di commercio la delega sulla gestione dei soli interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013 ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 31, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
5. Fino al 31 dicembre 2012 resta in vigore il capo V della legge regionale 4/2005 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal comma 2 agli articoli 43, 44 e 45 della legge regionale 4/2005 .
6. Le somme revenienti alle Camere di commercio in relazione a rientri e recuperi di incentivi dalle stesse erogati conseguenti a revoche e rideterminazioni sono fatte rientrare nel bilancio dell'Amministrazione regionale.
7.
All' articolo 2, comma 61, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dall' articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/2011 , le parole << in sede di riparto annuale tra le Camere di commercio >> sono sostituite dalle seguenti: << in sede di assegnazione annuale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia >> e le parole << con il riparto annuale >> sono sostituite dalle seguenti: << con l'assegnazione annuale >>.

CAPO II
 ERSAGRICOLA
Art. 10
 (Aumento di capitale una tantum)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata attraverso fondi del proprio bilancio e anche utilizzando i proventi dei canoni derivanti dall'affitto dei terreni di proprietà regionale ad essa attribuiti in gestione a effettuare un aumento di capitale una tantum della società Ersagricola - Società agricola per azioni, partecipata dalla stessa Agenzia in misura totalitaria, fino alla ricostituzione del capitale minimo previsto dal codice civile per la forma societaria in essere, a fronte di un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato all'equilibrio economico-finanziario della società. A tal fine, l'ERSA opera ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).
CAPO III
 ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 3/2015
CAPO IV
 CONFIDI
Art. 12
 (Interventi per favorire l'aggregazione)
1. Al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, l'Amministrazione regionale, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, è autorizzata a sostenere integralmente gli oneri sopportati dai Confidi stessi a titolo di aiuto de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
2. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 6905 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Conferimenti ai Confidi per gli oneri relativi ai processi di aggregazione territoriale e settoriale>>.
4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 , è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8020 del medesimo stato di previsione della spesa.
CAPO V
 AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera u), L. R. 21/2016
TITOLO IV
 INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
CAPO I
 AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
Art. 14
 (Soppressione)
1.
L'Agenzia regionale del lavoro, istituita con il capo II del titolo I della legge regionale 12 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di seguito denominata Agenzia, è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 2013.

2. Dall'1 gennaio 2013 il Direttore dell'Agenzia cessa dall'incarico.
Art. 15
 (Procedura di liquidazione)
1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il commissario liquidatore dell'Agenzia con il compito di adottare entro il 31 dicembre 2013 gli atti necessari alla gestione contabile residua dell'Agenzia e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e di predisporre il bilancio di liquidazione, svolgendo dette attività in collaborazione con il Servizio di cui al comma 4.
1 bis. Il commissario liquidatore procede inoltre al completamento dei progetti finanziati con fondi comunitari e del progetto SICS (Studenti informati, Cittadini sicuri) - edizione 2012/2013, già gestiti dall'Agenzia e la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2013.
2. Il bilancio di liquidazione e gli atti connessi, predisposti dal commissario liquidatore, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di lavoro e della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il commissario liquidatore di cui al comma 1 è scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente e per l'incarico allo stesso non spetta alcuna indennità di carica o compenso.
4. A decorrere dall'1 gennaio 2013 le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia, a esclusione di quelle di cui ai commi 1 e 1 bis, sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro con un Servizio di nuova istituzione.
5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro succede nei rapporti giuridici attivi e passivi non ancora cessati al termine dell'incarico del commissario liquidatore.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a esercitare le funzioni di cui all' articolo 12, comma 5, della legge regionale 18/2005 fino alla pubblicazione, ai sensi del comma 2, del bilancio di liquidazione dell'Agenzia e, a decorrere dall'1 gennaio 2013, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) certifica il bilancio di esercizio 2012 dell'ente;
b) certifica i dati contabili previsionali e di chiusura della liquidazione di cui al comma 1;
c) cura gli adempimenti connessi alle funzioni di cui alle lettere a) e b).
7.
Le risorse finanziarie residue derivanti dalla gestione liquidatoria correlata alla soppressione dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1263 di nuova istituzione " per memoria ", a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione " Rientri delle disponibilità residue della soppressa Agenzia regionale del lavoro ".

(3)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 138, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 138, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 138, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 16
 (Disposizioni in materia di personale)
1. Il personale regionale in servizio presso l'Agenzia alla data del 31 dicembre 2012 viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
2. Il personale dell'Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - area ricercatori e tecnologi, è trasferito, con decorrenza 1 gennaio 2013, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle corrispondenti categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.
3. Le unità di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 2, non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui al comma 16, dell'articolo 13, della legge regionale 24/2009 .
4. Allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni esercitate dall'Agenzia, il Servizio di cui all'articolo 15, comma 4, della Direzione centrale competente in materia di lavoro può utilizzare, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, le liste di accreditamento istituite ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1704, approvate dall'Agenzia e in vigore al 31 dicembre 2012.
5. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 622.366,16 euro suddivisa in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, suddivisa negli importi e per le annualità a fianco di ciascuno indicati:
UBIcapitolo20132014
11.3.1.11853550167.714,62167.714,62
11.3.1.118535617.722,007.722,00
11.3.1.11853562300,00300,00
11.3.1.1185355146.175,5946.175,59
11.3.1.118535524.991,044.991,04
11.3.1.11853553961,09961,09
11.3.1.1185967058.865,8458.865,84
11.3.1.1184965018.862,5418.862,54
11.3.1.503396455.590,365.590,36
totale 311.183,08311.183,08


6. All'onere complessivo di 622.366,16 euro, suddiviso in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
7. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è iscritto lo stanziamento complessivo di 165.842,62 euro, suddiviso in ragione di 82.921,31 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBI/Ecapitolo20132014
6.1.204178058.784,5458.784,54
6.1.204178024.136,7724.136,77

UBI/Scapitolo20132014
12.2.4.3480988058.784,5458.784,54
12.2.4.3480988124.136,7724.136,77.


Art. 17
 (Modifiche alle leggi regionali 7/2005, 11/2009 e 16/2010)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti modifiche alla normativa regionale:
a)
l' articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro) è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Attività di monitoraggio e di studio)
1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione.
2. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, altresì:
a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;
c) effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può avvalersi di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.>>;

b)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:
<<b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;>>;

c)   ( ABROGATA )
(1)
2.
Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e dall' articolo 5 della legge regionale 7/2005 , come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 577.633,84 euro suddivisa in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 721 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione " Spese per l'attuazione delle funzioni già svolte dalla soppressa Agenzia del lavoro ".

3. All'onere complessivo di 577.633,84 euro, suddiviso in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.
Note:
1Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, L.R. 16/2010.
Art. 18
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti abrogazioni e soppressioni:

a) alla legge regionale 18/2005 :
1)
al comma 1 dell'articolo 3 è soppressa la lettera c);

2)
al comma 8 dell'articolo 5 sono soppresse le parole << e il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro >>;

3) gli articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15;
4)
l'articolo 12, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, della presente legge, è abrogato;

5)
al comma 1 dell'articolo 33 sono soppresse le parole << dall'Agenzia e >>;

6)
alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 sono soppresse le parole << , attraverso l'Agenzia e >>;

7)
al comma 3 dell'articolo 46 sono soppresse le parole << , attraverso l'Agenzia e >>;

8)
al comma 2 dell'articolo 47 le parole << L'Agenzia >> sono sostituite dalle parole << La Regione >>;

9)   ( ABROGATO )
10)   ( ABROGATO )
11)   ( ABROGATO )
12)   ( ABROGATO )
13)   ( ABROGATO )
b)
i commi 7 e 8 dell' articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ) sono abrogati;

c)
i commi 57, 58, 59, 60 limitatamente alla lettera b), 61 e 62 dell' articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono abrogati;

d)
al comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ) le parole << all'Agenzia regionale del lavoro, di cui al capo II, titolo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché >> sono soppresse;

Note:
1Numero 9) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 24, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall' 1 luglio 2015, a seguito dell'abrogazione del comma 4 dell'art. 47, L.R. 18/2005.
2Numero 10) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
3Numero 11) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
4Numero 12) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
5Numero 13) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 17/2020
TITOLO V
 INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
CAPO I
 NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 22

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 15, lettera a), L. R. 6/2013
2Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 15, lettera b), L. R. 6/2013
3Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 24
 (Interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza)
1. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;
b) acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli edifici. Sono considerati arredi e attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi).
3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.
4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
2Parole sostituite al comma 3 da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 21/2014
3Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014
Art. 25
 (Accreditamento dell'offerta abitativa)
1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.
2. Possono essere accreditati i seguenti soggetti:
a) gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 39, comma 2, L. R. 21/2014
Art. 26

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 7, comma 15, lettera c), L. R. 6/2013
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 31

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2013
2Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2013
3Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 33

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 21/2013
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 34

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2013
2Parole sostituite al comma 6 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2013
3Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 40

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 25, comma 1, L. R. 21/2013
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 41

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
4Parole sostituite al comma 11 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
5Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 42

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 27, comma 1, L. R. 21/2013
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 43
 (Procedure di soppressione e norme transitorie)
1. Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU, di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.
3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
4. l Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:
a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.
5. L'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.
5 bis.  
( ABROGATO )
6. I Collegi dei revisori contabili degli ERDISU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le funzioni di cui all' articolo 18 della legge regionale 12/2005 fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di liquidazione dei rispettivi enti. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) certificazione del rendiconto degli ERDISU relativo all'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1;
b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria;
c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b).
7. I componenti dei Collegi di cui al comma 6 continuano a percepire le indennità di cui all' articolo 20 della legge regionale 12/2005 come determinate dalla Giunta regionale.
8.
A decorrere dalla data di cui al comma 5 gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.

(9)
9.
Il personale in servizio presso i soppressi ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 è trasferito all'ARDISS, con decorrenza dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.

10. L'ARDISS subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.
11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
12.  
( ABROGATO )
(4)
13.  
( ABROGATO )
(5)
14.  
( ABROGATO )
(6)
15.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 67, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole sostituite al comma 5 bis da art. 28, comma 1, L. R. 21/2013
3Comma 5 bis abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
4Comma 12 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
5Comma 13 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
6Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
7Comma 15 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
8Parole sostituite al comma 5 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
9Parole sostituite al comma 8 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
10Parole sostituite al comma 9 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
11Parole sostituite al comma 10 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
Art. 44
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data di cui all'articolo 43, comma 5, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 8, 8 bis, 8 ter e 9 dell' articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
b) i commi 13 e 14 dell' articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
c) la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario);
d) i commi 23, 24 e 25 dell' articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
e) i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell' articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
f) il comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 );
h) i commi 15 e 16 dell' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
i) i commi 83, 84 e 90 dell'articolo 7 e il comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
TITOLO VI
 INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA
CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 32/2002
Art. 47

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 302, comma 1, L. R. 26/2012 , a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 16/2012.
2Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 48

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, L. R. 18/2013
CAPO II
 ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
TITOLO VII
 INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI REGIONALI
CAPO I
 GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA SPA
Art. 52
 (Scioglimento di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa)
1. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale promuove e attua, rispetto alle attività e ai soggetti coinvolti, ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.
2. La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società, ad impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformità alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:
a) nomina di un solo liquidatore;
b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà della società nonché ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) continuità nella gestione delle attività e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione commissariale;
d) salvaguardia dei livelli occupazionali.
Art. 53
 (Procedura di liquidazione)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale. A tal fine nell'ambito della Direzione è istituito un nuovo Servizio.
2. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.
3. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ed è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio.
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 227 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 31 del 31 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
2Articolo abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 3/2014
Art. 55
 (Norma finanziaria)
1. La Regione, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, con successivo provvedimento legislativo provvede alla quantificazione degli oneri di cui agli articoli 53 e 54 a carico del bilancio regionale e alla loro imputazione, nella misura massima delle risorse già stanziate a favore di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
Art. 56
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dalla data del subentro dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 53, comma 2, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi da 1 a 5 dell' articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
b) i commi da 1 a 3 dell' articolo 11 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
c) i commi 9 e 10 dell' articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
d) il comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008));
e) i commi 16 e 17 dell' articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 );
f) i commi da 10 a 14 dell' articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 );
g) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali);
h) il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ).
TITOLO VIII
 INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE
CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009
Art. 57
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) è inserito il seguente:
<<1 bis. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 823 del codice civile , ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.>>.

Art. 58
  (Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 17/2009 )
1.
Dopo l' articolo 3 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:
<<Articolo 3 bis
 (Intestazione al demanio idrico regionale)
1. I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura regionale competente abbia accertato la funzionalità idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.
2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.>>.

Art. 59
1. All' articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, le parole << provinciali, comunali e regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni >>;

b)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale.>>;

c)
al comma 2, dopo le parole << i transiti su beni del demanio idrico regionale >> sono aggiunte le seguenti: << per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e >>;

d)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Non sono soggette ad autorizzazione, né alla corresponsione di alcun canone le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate alla protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale, organizzate o promosse da soggetti pubblici.>>.

Art. 60
  (Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale 17/2009 )
1.
L' articolo 8 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Concessioni rilasciate dallo Stato)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione si prende atto delle modalità di esercizio, della durata e del canone demaniale, come contrattualmente stabiliti, relativi alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 relativo al bene oggetto di concessione e di eventuali subentri nell'atto di concessione medesimo.>>.

Art. 61
1.
Al comma 1, dell'articolo 12, della legge regionale 17/2009 , le parole << motonautiche, anche a carattere amatoriale >> sono sostituite dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni >>.

Art. 62
1. All' articolo 16, della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 3 la parola << motonautiche >> è sostituita dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore >>;

b)
al comma 7 la parola << motonautiche >> è sostituita dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore >>.

Art. 63
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2009 , dopo le parole << motoristiche e ciclistiche >> sono aggiunte le seguenti: << e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, >>.

Art. 64
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2009 , la parola << motonautiche >> è sostituita dalle seguenti: << nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni >>.

Art. 65
  (Modifica dell'allegato A alla legge regionale 17/2009 )
1.
All'allegato A (Tariffe unitarie per la determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita dei beni sdemanializzati) alla legge regionale 17/2009 , dopo le parole << pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. >>, sono aggiunte le seguenti: << Nei casi particolari, o comunque non contemplati nel presente tariffario, ai fini della determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita del bene si applica il procedimento di stima diretta a valori di mercato. >>.

TITOLO IX
 DISPOSIZIONI VARIE
CAPO I
 BENI DEMANIALI
Art. 66
 (Trasferimento al demanio comunale del mercato ittico di Marano Lagunare)
1. I beni immobili costituenti il mercato ittico siti sull'lsola del Dossat in Comune di Marano Lagunare sono trasferiti a titolo gratuito al demanio comunale del Comune di Marano Lagunare ai sensi dell' articolo 824 del codice civile .
2. I beni di cui al comma 1 sono individuati dalla Regione con apposito verbale di consegna entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono acquisiti dal Comune di Marano Lagunare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della consegna.
3. Gli oneri relativi alla procedura di trasferimento, nonché ogni altro onere conseguente alla gestione dei beni trasferiti, sono posti ad esclusivo carico del Comune.
Art. 67
1.
All' articolo 13, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale) le parole << anche in deroga alla disciplina in materia di uso dei beni pubblici >> sono soppresse.

CAPO II
 INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTI FOGNARI INTERESSANTI LE AREE COSTIERE
Art. 68
  (Conferma dei contributi concessi dalla legge regionale 40/1990 )
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche) e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previo accertamento della permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, nonché della sussistenza della pubblica utilità del medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 40/1990 presentano, alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, corredata di una dichiarazione attestante la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento nonché la sussistenza della pubblica utilità del medesimo. Ferma restando la disciplina in materia di procedimenti espropriativi, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in ventiquattro mesi per l'inizio e in trentasei mesi per l'ultimazione, a decorrere dalla data del decreto di conferma del contributo.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 210, comma 1, L. R. 26/2012
TITOLO X
 DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.