Art. 13
(Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)
1.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;
b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;
c) acquisto di alveari e famiglie di api.
2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.
4.
Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:
a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;
b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;
c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della presente legge.
2L'articolo 24, comma 2 della presente legge è stato abrogato dall'articolo 3, comma 26, lettera t) della L.R. 25/2016. Pertanto il differimento dell'efficacia del presente articolo non ha più effetto.
3Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera l), L. R. 25/2016
Art. 14
(Finanziamento delle iniziative degli organismi associativi tra apicoltori)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici, per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico, nonché per svolgere attività a tutela della sanità degli alveari.
2.
L'Amministrazione regionale sostiene:
a) azioni di informazione e trasferimento delle conoscenze;
b) azioni promozionali a favore delle produzioni del settore apistico;
c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività.
c bis) l'acquisto e la distribuzione di sostanze per il trattamento delle api ivi compresi i farmaci veterinari.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.
4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.
4 bis.
Se richiesto nella domanda di finanziamento, gli aiuti di cui al comma 2, lettera c bis), sono erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso e senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in deroga all'
articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della presente legge.
2L'articolo 24, comma 2 della presente legge è stato abrogato dall'articolo 3, comma 26, lettera t) della L.R. 25/2016. Pertanto il differimento dell'efficacia del presente articolo non ha più effetto.
3Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera m), L. R. 25/2016
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
5Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
6Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018
7Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 15
(Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori)
1. Il Servizio regionale competente stipula apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 4, e agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera n), L. R. 25/2016
Art. 17
(Laboratorio Apistico Regionale)
1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.
2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.
Note:
1Gli effetti del presente articolo decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della presente legge.
2L'articolo 24, comma 2 della presente legge è stato abrogato dall'articolo 3, comma 26, lettera t) della L.R. 25/2016. Pertanto il differimento dell'efficacia del presente articolo non ha più effetto.
3Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera p), L. R. 25/2016