LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2009, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di personale, di conferimento di funzioni agli enti locali e di imposta regionale sulle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 19/03/2009 al 10/08/2015

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/03/2009
Materia:
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2008)
1. I commi da 33 a 36 e da 40 a 43 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.
Art. 2
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 24/2006)
1. La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), è abrogata.
Art. 3
 (Modifica all'articolo 67 della legge regionale 24/2006)
Art. 4
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 17/2008)
1. I commi da 53 a 56 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.
Art. 5
 (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 2/2006)
1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2008, i riferimenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) all'aliquota dell'IRAP del 2,9 per cento e del 3,1 per cento devono intendersi, rispettivamente, al 2,98 per cento e al 3,17 per cento.
Art. 6
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.